Segnaliamo la circolare ministeriale in oggetto - a cura della DG ammortizzatori sociali e formazione e della DG rapporti di lavoro e relazioni industriali - degna di nota per alcune novità in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, evidenziando che nuove modifiche all’impianto sin qui delineato dal legislatore emergeranno sicuramente anche dalla conversione parlamentare del D.L. 18/2020 in corso.
In via preliminare, occorre sottolineare che il Ministero recepisce immediatamente quanto contenuto all’art. 41 del D.L. n. 23 (c.d. “Liquidità”) appena pubblicato in G.U. e già in vigore, relativamente alla PRATICABILITA’ DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGO, FIS e CIG IN DEROGA) ANCHE PER I LAVORATORI ASSUNTI FINO AL 17 MARZO 2020 in sostituzione del limite precedentemente posto che si riferiva ai soli lavoratori in forza alla data del 23 febbraio u.s. previsto dal provvedimento Cura Italia.
Si tratta di una novità sul piano normativo, auspicata anche da Confcooperative, per tutelare soggetti che inizialmente rischiavano di non poterne fruire.
Ciò detto, in realtà il Ministero non aggiunge in termini generali nuove particolari indicazioni rispetto al contenuto dei provvedimenti emanati (sia D.L. 9/2020 sia D.L. 18/2020) e alle molteplici istruzioni già fornite da INPS con proprie circolari e messaggi (che vengono anzi pressoché interamente richiamate e ribadite).
Si limita piuttosto a chiarire alcuni aspetti procedurali legati alla sospensione dei trattamenti CIGS in corso (per imprese che volessero sospenderli per accedere a CIGO con causale COVID) e all’accesso alla CIG in DEROGA per imprese plurilocalizzate in almeno 5 regioni o province autonome visto che, come noto, per tali fattispecie l’esame delle richieste rientra nella competenza ministeriale. Peraltro, il Ministero anticipa che una successiva circolare sarà emanata con specifico riguardo al tema degli ammortizzatori sociali (assegno ordinario) riconosciuti dai fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Facendo quindi seguito ai nostri precedenti in materia di ammortizzatori COVID(1), approfondiamo qui di seguito unicamente le indicazioni a nostro avviso di valore aggiunto rispetto al quadro normativo e amministrativo ormai venutosi a consolidare.
CIGO FRUIBILE ANCHE DA DATORI CON TRATTAMENTI DI CIGS IN CORSO
Ø la circolare richiama correttamente la possibilità prevista dal legislatore che il trattamento di cassa integrazione ordinaria con causale COVID in forma semplificata possa essere riconosciuto anche alle imprese che hanno in corso trattamenti di CIGS al 23 febbraio u.s. – sempreché a tali imprese si applichi anche la CIGO (possibilità riconosciuta anche nell’ipotesi di trattamenti a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015);
Ø come noto tali trattamenti sono ovviamente concessi con contestuale sospensione/sostituzione delle prestazioni che erano in corso;
Ø le imprese con trattamenti di CIGS in corso, devono presentare apposita richiesta di sospensione al Ministero del Lavoro tramite piattaforma già in uso o via mail PEC alla competente DG Ammortizzatori, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria;
Ø la DG Ammortizzatori adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS, partendo dalle informazioni fornite dal datore di lavoro in sede di istanza (data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di CIGS, settimane di CIGO che l’azienda richiede all’INPS, data di riassunzione dell’originario trattamento di CIGS);
Ø si ricorda che solo una volta accolta la richiesta di sospensione potrà essere inviata e accettata dall’INPS la domanda di CIGO con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.
CIG IN DEROGA PER IMPRESE PLURILOCALIZZATE IN ALMENO 5 REGIONI
Ø la circolare ribadisce che per imprese plurilocalizzate con unità produttive in almeno 5 regioni o province autonome è possibile presentare una domanda unica al Ministero del Lavoro (in luogo della regola generale di presentare la domanda alla relativa regione di competenza) – a riguardo nella circolare si sottolinea, evidentemente per gli operatori della GDO che si considera unità produttiva anche il semplice punto vendita, per cui imprese della grande distribuzione organizzata che ne avessero in almeno 5 diverse regioni potranno indirizzare una domanda unica di CIGD al Ministero;
Ø il Ministero, come previsto dal legislatore e analogamente alla procedura utilizzata dalle Regioni, istruirà le diverse domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, con un loro accoglimento nel limite delle risorse assegnate;
Ø in aggiunta all’accordo sindacale – da cui sono tuttavia esonerati i datori di lavoro fino a 5 addetti – in sede di presentazione delle domande le imprese dovranno allegare il prospetto dell’ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI INTERESSATI dalle sospensioni o riduzioni di orario utilizzando il FORMAT ALLEGATO alla circolare (in tale modello, oltre ai dati relativi all’azienda e alle unità aziendali interessati per ciascun soggetto beneficiario bisognerà quantificare le ore di riduzione/sospensione deducendone il relativo importo (sulla base di un valore medio orario pari a 8,10 €);
Ø l’invio delle domande dovrà avvenire unicamente con modalità telematica (eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere ritrasmesse) attraverso la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga” che prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale” - nel caso di “invio cartaceo” secondo il Ministero deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Ci preme tuttavia sottolineare che le indicazioni sul rispetto del requisito della marca da bolla risultano a nostro avviso superate dato che, sempre l’art. 41 del D.L. n. 23 (“Liquidità”) in vigore da oggi e richiamato in premessa, prevede al comma 3, un esonero dall’imposta di bollo per le domande di CIG in deroga (esonero che vale naturalmente anche per le imprese non plurilocalizzate in almeno 5 regioni che presentassero le loro istanze in Regione);
Ø infine, si chiarisce che in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, la CIG in deroga potrà essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.
Rimandiamo per ulteriori approfondimenti alla documentazione allegata, e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti qualora fossero necessari.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 23 del 29 marzo 2020 - prot. n. 1200.