Circolari

Circ. n. 29/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - Nuovo d.P.C.M. 26 aprile 2020 (FASE 2) -Aggiornamenti

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(DPCM 26 aprile 2020)

 

È stato pubblicato (GU SG n. 108 del 27-4-2020), il DPCM 26 aprile 2020 (all. 1) che modifica il sistema delle misure di contenimento e contrasto al contagio, inaugurando quella che è già comunemente denominata

 

“Fase 2”

 

Le nuove disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sostituiscono le disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020 (che a sua volta abrogava e sostituiva tutti i precedenti dd.P.C.M.[1]) e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Alcune disposizioni si applicano sin dal 27 aprile 2020[2].

Continueranno a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

In punto di controlli, è stabilito che il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurerà l’esecuzione delle misure e monitorerà l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione.

Nel prosieguo si passeranno in rassegna le misure restrittive della libertà delle persone e delle imprese, rinviando al testo del provvedimento per le altre disposizioni in tema di ingresso in Italia (art. 4), transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5), navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6)

 

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A.     Misure riguardanti lo svolgimento delle attività economiche

 

Quanto alle ATTIVITÀ ED esercizi commerciali, è stabilito il divieto di svolgimento e la sospensione delle attività commerciali al dettaglio[3]; dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)[4]; delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

o   sono sempre garantite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità specificamente individuate nell’allegato 1 al decreto[5]. Si segnala, in proposito, che rispetto all’elenco precedentemente in vigore è stato aggiunto il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;

o   quanto ai servizi di ristorazione, è consentita l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro), la ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), nonché la ristorazione con asporto (fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi);

o   non è sospesa e resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

o   quanto alle attività inerenti la persona, non sono sospese e restano garantite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali, le altre lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse[6].

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro (i), che gli ingressi avvengano in modo dilazionato (ii) e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (iii).

 

Quanto alle attività produttive industriali e ALLE ALTRE ATTIVITà commerciali è stabilito il divieto di svolgimento e la sospensione di tutte le attività[7], ma con le seguenti eccezioni:

o   non sono sospese le attività indicate nell’allegato 3 del decreto. L’elenco dei codici ATECO potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze[8]. Si segnala che, a differenza della elencazione sinora in vigore[9], sono ora espressamente nominate tra le attività consentite: caccia e servizi connessi (di cui al cod. 1), estrazione di minerali metalliferi (7) estrazione di altri minerali da cave e miniere (8), industria del tabacco (12), industrie tessili (13), confezione di articoli di abbigliamento e confezione di articoli in pelle e pelliccia (14), fabbricazione di articoli in pelle e simili (15), fabbricazione di prodotti di carta (di cui al cod. 17), fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (23), metallurgia (24), fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (25), fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi (26), fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche (27), fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA (28), fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29), fabbricazione di altri mezzi di trasporto (30), fabbricazione di mobili (31), altre industrie manifatturiere (32), riparazione, manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (33); costruzione di edifici (41), ingegneria civile (43), lavori di costruzione specializzati (44), commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (45), commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) (46), attività editoriali (58), attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore (59), attività di programmazione e trasmissione (60), telecomunicazioni (61), produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (62), attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici (63), attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) (64), assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) (65), attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (66), attività immobiliari (68), pubblicità e ricerche di mercato (73), attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (78), servizi di vigilanza e investigazione (80), cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) (81.3), attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (82), attività di organizzazioni associative (94), riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (95)[10];

o   non sono sospese le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146[11] (resta in ogni caso ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura , nonché dei servizi che riguardano l’istruzione);

o   è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari[12];

o   resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Infine, tutte le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

 

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico[13]. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario[14], il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

 

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È confermato che non sono sospesi e restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

 

È confermato che le attività e i servizi professionali non sono sospesi, ma è raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (i); l’incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (ii); l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale (iii); la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (iv).

 

Quanto al trasporto pubblico, il Presidente della Regione programma il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, al fine di ridurre o anche sopprimere i servizi[15]. Per le medesime finalità un decreto interministeriale potrà disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori[16].

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica (all. 8 al d.P.C.M.), nonché delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 (all. 9 al d.P.C.M.)[17].

 

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti:

-        del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali[18], per la cui illustrazione si rinvia a Circolare del Servizio sindacale e giuslavoristico n. 38/2020;

-        del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali[19];

-        del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020[20].

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Si conferma altresì la disposizione che consente ai datori di lavoro privati l’applicazione della modalità di lavoro agile (di cui agli articoli da 18 a 23, L. 81/2017) a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.

 

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18[21]. Inoltre, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

 

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B.     le altre attività

 

Più in generale il decreto ribadisce i divieti e le sospensioni di attività già previste, segnatamente:

-        il divieto di svolgimento e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia[22], e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore[23], comprese le Università[24], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza[25]; nonché il divieto di svolgimento e la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

-        il divieto di svolgimento e la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Nondimeno, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali[26];

-        il divieto di svolgimento e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

-        il divieto di svolgimento e la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati)[27];

-        il divieto di svolgimento e la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura[28].

Inoltre – salva la conferma della sospensione delle attività dei servizi educativi, dei centri sociali, culturali e ricreativi – sono espressamente riattivate, secondo piani territoriali adottati dalle Regioni (assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori), le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario.

Si tenga tuttavia presente che la disposizione riguarda le sole attività sospese ed ora riattivate, non anche i servizi già consentiti sulla base delle precedenti disposizioni e circolari (fatte evidentemente salve [29].

 

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C.      Altre misure restrittive della libertà delle persone

Quanto alle persone sono anzitutto confermati i divieti di spostamento, di accesso e di assembramento, stabilendosi in particolare:

-        è confermato il divieto di spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative (i), situazioni di necessità (ii), motivi di salute (iii). Nondimeno si considerano necessarie e sono pertanto consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti (purché venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine) e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-        il divieto di trasferimento o spostamento in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza (i), per motivi di salute (ii) o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (iii);

-        è confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, a tal proposito, il sindaco potrà disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto;

-        il divieto di svolgimento e il differimento a data successiva al 17 maggio 2020 di ogni attività convegnistica o congressuale;

-        è nuovamente consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, a condizione tuttavia del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Inoltre, anche in questo caso, il sindaco potrà disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle suddette condizioni. In ogni caso, le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse[30];

-        è posto l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti[31];

-        per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

-        per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. 

Infine, il decreto conferma, precisa o modifica tutta una serie di disposizioni, obblighi e raccomandazioni riguardanti altre persone che si trovano in situazioni determinate[32].

 

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D.     AGGIORNAMENTI

 

GOVERNO

1.      Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Aggiornamento 26 aprile 2020

Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all’adozione del nuovo Dpcm contenente

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

 

 

2.      Coronavirus, le misure adottate dal Governo

Aggiornamento 26 aprile 2020

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

 

 

3.      Decreto #CuraItalia, informazioni utili per i cittadini e le imprese

Aggiornamento 26 aprile 2020

Link diretto

http://www.governo.it/curaitalia

 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

1.      Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19

In aggiornamento costante

http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html

SEZIONE DEDICATA AL DL  CURA ITALIA N 18/2020

http://www.mef.gov.it/covid-19/index.html

 

2.      La Task Force per l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità

Aggiornamento 22 aprile 2020

http://www.mef.gov.it/covid-19/taskforce-liquidita.html

 

3.      Tutte le misure a sostegno della sanità e dell’economia

Aggiornamento 22 aprile 2020

http://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html

 

 

AGENZIA ENTRATE

1.      Con la circolare n. 10, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

Aggiornamento 16 aprile  2020

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887

 

 

2.      Audizione Camera e Senato del Direttore dell’Agenzia Entrate

Aggiornamento 22 aprile 2020

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+Ruffini+22+aprile+2020+AdE+AdER.pdf/169a3c59-a004-8a95-2112-ae98a088d52b

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

1.     Contact tracing: Arcuri firma ordinanza per app italiana

Aggiornamento 17 aprile 2020

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4513

 

2.     Arcuri: "Con app, test e tamponi affronteremo la fase 2"

Aggiornamento 18 aprile 2020

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4523

 

3.     Online la composizione del Comitato tecnico-scientifico

Aggiornamento 21 aprile 2020

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4544

 

4.     Il Consiglio dei Ministri stanzia 900 milioni di €

Aggiornamento 21 aprile 2020

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4543

 

 

 

5.     La salute della donna al tempo del Coronavirus

Aggiornamento 22 aprile 2020

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4565

 

6.     Dall’ISS indicazioni operative per chi assiste gli anziani

Aggiornamento 24 aprile 2020

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4591

 

 

7.     Coronavirus: da pause a stress, guida Ue per tornare al lavoro

Aggiornamento 25 aprile 2020

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4603

 

 

8.     Covid-19, nasce 800.833.833: il numero verde di supporto psicologico

Aggiornamento 27 aprile 2020

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4616

 

 

Ministero dell’Istruzione

1.     #LaScuolaNonSiFerma, Azzolina: potenziata alleanza Rai-Ministero. Al via palinsesto dedicato e lezioni in tv per alunni e studenti che sono a casa per l’emergenza coronavirus

Aggiornamento 16 aprile 2020

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-lascuolanonsiferma-azzolina-potenziata-alleanza-rai-ministero-al-via-palinsesto-dedicato-e-lezioni-in-tv-per-alunni-e-studenti-che-sono-a-casa-per-l-

 

2.      Insediato Comitato esperti- Risposte in tempi rapidi

Aggiornamento 23 aprile 2020

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-insediato-comitato-esperti-azzolina-risposte-in-tempi-rapidi-

 

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1.      Coronavirus, on line le linee guida per il trasporto pubblico

Aggiornamento 27 aprile 2020

http://mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-online-le-linee-guida-per-il-trasporto-pubblico

 

2.     Da oggi le imprese possono riprendere le attività pur rispettando il Protocollo di sicurezza nei cantieri

Aggiornamento 27 aprile 2020

http://mit.gov.it/comunicazione/news/cantieri-infrastrutture-edilizia-statale-coronavirus/cantieri-pubblici-ripartono

 

3.      Sicurezza nei cantieri-Validità DURC fino al 15 giugno

Aggiornamento 25 aprile 2020

http://mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-cantieri/coronavirus-nuove-regole-per-la-sicurezza-nei-cantieri-de

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
1.   Moratoria Covid-19, sospensione delle rate per le piccole e medie imprese

Aggiornamento 22 aprile 2020

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040998-moratoria-covid-19-sospensione-delle-rate-per-le-piccole-e-medie-imprese

 

2.Credito e liquidità per le famiglie

Aggiornamento 24 aprile 2020

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041018-credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

1.      Pubblicato il decreto legge che rinvia le consultazioni elettorali

Aggiornamento 24 aprile 2020

https://www.interno.gov.it/it/notizie/pubblicato-decreto-legge-rinvia-elezioni-2020

 

2.      L’impegno delle Prefetture per la ripresa in sicurezza dell’economia

Aggiornamento 27 aprile 2020

https://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-covid-19-limpegno-prefetture-ripresa-sicurezza-delleconomia-0



[1] Segnatamente: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

[2] Segnatamente quelle riguardanti le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 e che, quindi, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020; nonché le imprese che sono obbligate alla sospensione per effetto delle nuove disposizioni e che hanno l’obbligo di completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. Tali disposizioni si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del precedente dPCM 10 aprile 2020.

[3] Svolte sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

[4] È inoltre confermata la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

[5] Vale a dire: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati; Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

È stabilito espressamente che l’allegato in cui è contenuto detto elenco (all. 1) potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

[6] Tale elenco è contenuto nell’Allegato 2 al d.P.C.M. e potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

[7] Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

[8] Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.

[9] Nella quale avevano già trovato menzione, nell’ultimo d.P.C.M. 10 aprile 2020: la silvicoltura ed utilizzo aree forestali (cod. 2), l’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (cod. 16); la fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili (cod. 25.73.1); la fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche (cod. 26.1); la fabbricazione di computer e unità periferiche (cod. 26.2); la fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (cod. 27.1); il commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria (cod. 46.49.1); il commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura (cod. 46.45.01); la cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione (cod. 81.3); l’attività delle organizzazioni e degli organismi extraterritoriali (cod. 99).

[10] Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

[11] Si tratta della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che considera tali i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione (tra questi: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; i servizi di erogazione degli emolumenti concernenti l’assistenza e la previdenza sociale, anche effettuati a mezzo del servizio bancario; le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica).

[12] È anche previsto che le imprese titolari di autorizzazione generale all’erogazione dei servizi postali assicurino prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

[13] Istituito con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

[14] Individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro il 2 maggio 2020.

[15] Tale potere dovrà essere esercitato in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

[16] Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

[17] In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le Linee guida, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il citato Protocollo condiviso.

[18] Allegato 6 al d.P.C.M. in esame.

[19] Allegato 7 al d.P.C.M. in esame.

[20] Allegato 8 al d.P.C.M. in esame.

[21] Il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA. Di conseguenza viene limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le PA utilizzeranno gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Potranno anche motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

[22] Di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

[23] Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

[24] Comprese altresì le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

[25] I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per tali finalità, dovranno essere assicurate, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), D.L. 18/2020, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Specifiche disposizioni sono dettate e per le procedure concorsuali private e pubbliche, nonché per i corsi del personale delle forze di polizia e delle forze armate. Sono sospesi gli esami di idoneità per la patente automobilistica.

[26] Più precisamente, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali –  sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Restano inoltre chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

[27] Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti (i) e, comunque, fino a un massimo di quindici persone (ii), con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto (iii), indossando protezioni delle vie respiratorie (iv) e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (v).

[28] Istituti e luoghi di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[29] In particolare, il Ministero del lavoro con la circolare del 27 marzo 2020, aveva già chiarito che "non è prevista alcuna sospensione per consultori, SERT, centri diurni, centri per senza tetto. o Centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale, compresi i servizi di mensa, igiene personale ecc., empori sociali per persone in povertà estrema, centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, centri di ascolto per famiglie che erogano tra l’altro consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria, centri antiviolenza [si ritiene comprensivi dei centri anti tratta], nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono continuare ad operare, individuando le modalità organizzative più idonee anche in riferimento, ove rilevi, a quanto previsto dai succitati artt. 47 e 48 del DL 18/2020. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Quanto ai servizi domiciliari, sempre il Ministero nella stessa circolare, aveva altresì affermato che "con riferimento alla domiciliarità (cfr. art. 22, comma 2, lett. b e lett. f della legge 328/2000), si evidenzia in particolare come essa appaia ancora più importante in un contesto nel quale vengono meno attività di sostegno offerte nell'ambito del sistema educativo e scolastico o ricreativo, in particolare qualora i familiari siano impegnati in attività lavorative per le quali non è possibile la modalità di lavoro agile dal proprio domicilio. In tal senso anche il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 ha previsto (art. 9) l'attivazione di alcuni specifici servizi domiciliari per gli alunni con disabilità. Non vanno anche trascurate alcune situazioni di particolare vulnerabilità familiari o di contesto quali le famiglie seguite da interventi di educativa domiciliare, al fine di evitare che il peggioramento delle condizioni abbia effetti severi e irreversibili”.

[30] È confermato il divieto di svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

[31] Al fine di ottemperare all’obbligo di uso delle protezioni, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

[32] Nel dettaglio:

-         alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

-         agli accompagnatori dei pazienti è fatto divieto di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

-         ai parenti e ai visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è fatto divieto di accesso nei casi diversi da quelli espressamente consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Quanto al personale sanitario e/o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, è stabilita:

-         la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

-         la sospensione dei congressi, delle riunioni, dei meeting e degli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro);

-         l’obbligo di attenersi alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.