Il Ministero del Lavoro di concerto con il
MEF ha pubblicato il decreto in oggetto sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.
Il Decreto individua
l’abbattimento del costo del lavoro attraverso un taglio lineare dei premi
dovuti all’INAIL per il 2019 pari al 15,24%.
Ciò in assenza di un intervento di revisione
delle tariffe che, al momento, non ha trovato introduzione ordinamentale.
Infatti,
come si ricorderà, con nostra circolare(1) di alcuni mesi fa abbiamo richiamato
l’intenzione dell’INAIL di procedere ad una revisione delle tariffe
assicurative. Come da noi anticipato a suo tempo si tratta di un’ipotesi su
cui l’Istituto sta lavorando da anni e che per entrare in vigore deve essere
prima approvata dai Ministeri vigilanti (Lavoro e MEF), oltre che essere
ovviamente disciplinata per via normativa. Ad
oggi non sappiamo ancora se tale intervento di revisione delle tariffe verrà
introdotto (ad esempio nella versione finale della Legge di Bilancio 2019 attualmente
in discussione in Parlamento) per entrare
in vigore dal prossimo anno.
Ricordiamo
che l’impegno per una revisione delle tariffe era contenuto nella legge di
stabilità 2014 – art. 1, c. 128, legge 147/2013(2). Nella stessa norma
si prevedeva contestualmente che, nelle more di tale revisione, operasse
comunque una riduzione generalizzata dei premi quale canale di contenimento del
costo del lavoro - soluzione praticata a partire dal 2014 fino ad arrivare alla
riduzione del 15,81% decretata di recente con riferimento al 2018(3).
Qualora
dovesse entrare in vigore l’attesa revisione tariffaria dovrebbe riguardare, in
prima battuta, unicamente la tariffa ordinaria dei dipendenti per cui, come
precisato dal decreto nelle sue premesse, tale riduzione lineare troverà comunque
applicazione per settori/gestioni da
subito NON interessati dall’eventuale processo di revisione delle tariffe.
E’
questo il caso delle imprese del
settore agricolo nonché delle cooperative di facchinaggio relativamente ai
premi speciali unitari da versare in questo settore, tutti soggetti che
potranno quindi fruire per il 2019 di questo significativo beneficio in termini di riduzione del costo del lavoro.
(1) Nostra circolare n. 23 del 20
settembre 2018 – prot. n. 4052.
(2) Nostra circolare n. 4 del 22 gennaio 2014 – prot. n. 262.
(3)
Da ultimo, nostra circolare n. 3 del 31 gennaio 2017 - prot. n. 594.