Con il decreto in oggetto il Ministero del
Lavoro, di concerto con il MEF, avvia l’estensione
su tutto il territorio nazionale del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA),
strumento di contrasto alla povertà,
fino ad oggi sperimentato solo in 12 città metropolitane.
Il prossimo avvio del SIA su tutto il
territorio nazionale rappresenta un ulteriore passaggio in vista
dell’attuazione di quel Piano nazionale di lotta alla povertà e all’esclusione
sociale così come previsto dall’ultima legge di stabilità(1).
Cogliamo peraltro l’occasione per evidenziare
che proprio alcuni giorni fa è stato
approvato in prima lettura alla Camera il relativo disegno di legge di matrice
governativa con il quale, sempre ai sensi della legge n. 208/2015 (art. 1 –
commi 386-391), si dovrà presto procedere ad un riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità,
integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, con l’introduzione di un’unica misura nazionale di
contrasto alla povertà e la razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti
esistenti.
L’estensione del SIA è sostenuta da una disponibilità di risorse per il 2016 pari a 750 milioni ripartiti su base regionale
come da tabella 1 allegata, impiegando sia i 380 milioni stanziati nella
legge di stabilità 2016 sia i fondi dedicati a precedenti sperimentazioni e ancora
non utilizzati.
Beneficiari dello strumento (art. 4) sono i
cittadini italiani/comunitari o loro familiari, residenti in Italia o comunque
in possesso di permesso di soggiorno permanente, il cui nucleo familiare abbia in linea generale un ISEE inferiore a 3 mila
euro e almeno 1 dei seguenti requisiti:
-
presenza di un
componente minorenne;
-
presenza di un
soggetto disabile (a prescindere
dalla sua età);
-
presenza di una donna in gravidanza.
Gli aventi diritto ricevono un contributo
bimestrale per un importo mensile
compreso tra 80 e 400 €. (art. 5),
in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare (cfr. Tabella 2 del decreto).
Concretamente le domande potranno essere presentate nei primi giorni del mese di
settembre – tra 45 giorni da oggi, data di entrata in vigore del decreto.
OPERATIVAMENTE
saranno i Comuni e gli Ambiti
territoriali (art. 3) a ricevere
le domande dei potenziali beneficiari e a gestire le relative pratiche interfacciandosi
con l’INPS, che ai sensi del decreto viene investito del ruolo di
soggetto attuatore della misura.
Compito dei Comuni e degli Ambiti
territoriali sarà anche quello di predisporre per ciascun beneficiario un
progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della
condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale
(art. 6).
Nel far ciò, dovranno essere rispettate le apposite LINEE GUIDA
approvate in sede di Conferenza Unificata da Regioni ed Enti Locali, già
oggetto di un nostro specifico approfondimento alcuni mesi fa(2), e che, oltre a garantire una certa omogeneità di
comportamento nei diversi territori, servono anche ad incentivare e sostenere
una migliore integrazione tra i servizi e le politiche sociali con i servizi e
le politiche del lavoro.
Il SIA, infatti, si concretizza nell’erogazione
di un sussidio economico, ma anche per l’adesione
dei beneficiari tramite un patto di servizio ad un progetto di attivazione
sociale e lavorativa, cui è di fatto vincolata la fruizione dello strumento.
Come già abbiamo avuto modo di precisare in precedenti
occasioni, è rintracciabile la stessa
logica di fondo introdotta con il Jobs Act, con quegli stessi meccanismi per
i quali i beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di ammortizzatori
sociali – in questo caso di sostegno per l’inclusione attiva - devono
presentarsi ai servizi competenti e partecipare alle iniziative di
“attivazione” loro proposte, pena la decadenza dalle prestazioni.
Infatti, tra le norme relative alla c.d.
condizionalità (art. 7) ritroviamo un esplicito richiamo al decreto
legislativo n. 150/2015 in materia di politiche attive e servizi per l’impiego.
Sempre in merito ai progetti di presa in
carico e reinserimento va sottolineato anche l’esplicito richiamo nel provvedimento
(art. 6, comma 2, lett. f) all’integrazione con interventi e servizi forniti da
soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit e al terzo
settore in generale.
Rimandando alla documentazione allegata per
ulteriori approfondimenti, ricordiamo
che il tema riveste per noi una particolare importanza anche perché Confcooperative è ormai da tempo un
soggetto particolarmente attivo dell’aggregazione Alleanza contro la Povertà.
(1) Nostra
circolare n. 1 dell’11 gennaio 2016.
(2) Nostra
circolare n. 12 del 19 febbraio 2016 – prot. n. 1014.