Con il Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (in GU del 9 dicembre u.s.), sono state approvate Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Il decreto risulta diviso in tre capi:
Capo I - Misure in materia di energia (artt.1-14),
Capo II - Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (artt.15-17),
Capo III - Disposizioni finali e finanziarie (artt.19-21).
Nell’allegare il testo del decreto legge e le slides di presentazione elaborate dal Ministero dell’ambiente (allegati 1 e 2), si riportano di seguito alcuni elementi di sintesi sulle disposizioni di principale interesse in materia di energia.
Clienti finali energivori - Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile
Rif. articolo 1
La disposizione, finalizzata a promuovere ed accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, prevede:
a) l’attribuzione di una preferenza - nell’individuazione del concessionario delle superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
b) la realizzazione, secondo criteri definiti dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, indicandone i criteri. Tra questi, si segnala la possibilità di chiedere al GSE, nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti, l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa.
Per ogni singola impresa, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese energivore. Viene previsto che ai fini della stipula dei contratti, le imprese presentino idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte e che a copertura del premio della garanzia possa essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa. Viene rimessa all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la definizione delle modalità per la copertura degli oneri per la misura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità
Rif. articolo 2
Viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli.
Con la nuova disposizione si affida al GSE lo svolgimento di procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, mediante invito rivolto ai titolari di concessioni esistenti, anche se improduttive o sospese, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile (Pitesai).
La disposizione prevede, ancora, in deroga alle norme di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione e nelle aree marine protette, a determinate condizioni quantitative e procedurali, la possibile coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni. In estrema sintesi, si prevede, quindi, il rilascio di nuovi titoli abilitativi per la coltivazione di idrocarburi, ad un prezzo che rifletta il costo di produzione più il congruo tasso di remunerazione, a fronte dell’impegno dei soggetti interessati a cedere quantitativi di gas al GSE che, a sua volta, si impegna ad allocarli sul mercato, destinandoli prioritariamente alle imprese “gasivore”.
Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili
Rif. articolo 4
L’articolo 4 destina una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (cd ETS, art.23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47), nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, ad un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.
Viene quindi introdotto un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, da versare al GSE per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030.
Inoltre, la norma rinvia ad un decreto, per il solo anno 2024, la definizione delle modalità di riparto del fondo tra le regioni che abbiano provveduto con legge all’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW. Nella relazione tecnica di accompagnamento, viene chiarito che l’esigenza, non differibile, di tali previsioni è quella di offrire alle regioni un quadro completo per incentivarle ad ospitare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, tenuto conto che lo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica avente ad oggetto la fissazione di criteri nazionali per l’individuazione delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è attualmente all’esame della Conferenza unificata.
Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili
Rif. articolo 5
La disposizione introduce una misura volta a valorizzare il ruolo degli impianti a bioliquidi mediante la previsione di un idoneo meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto delle peculiarità della filiera e, in particolare, delle sue specificità di approvvigionamento, logistica e stoccaggio del combustibile. I criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione di tale meccanismo da parte della società Terna S.p.A. sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’ARERA. Si dispone, quindi, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino alla data di entrata in operatività del meccanismo suddetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino determinati requisiti e condizioni si applicano prezzi minimi garantiti.
Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare
Rif. articolo 8
La disposizione reca misure funzionali a creare il sostrato idoneo allo sviluppo di una filiera che conduca alla realizzazione e all’esercizio di impianti eolici flottanti in mare, promuovendo specifici investimenti nel Mezzogiorno d’Italia.
Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica
Rif. articolo 9
L’articolo reca disposizioni per consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in tema di adeguamento delle infrastrutture di rete funzionale ai processi di decarbonizzazione e di transizione verso modelli di generazione diffusa dell’energia elettrica da fonti di energia rinnovabile. Si prevede che la società Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisca un portale digitale contenente i dati e le informazioni, compresi quelli relativi alla localizzazione, relativi agli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e alle richieste di connessione alla stessa, oltre che le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete medesima. Il portale ha lo scopo di garantire una programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia.
Sono, quindi, definite procedure semplificate per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
Rif. articolo 10
La disposizione assegna risorse finanziarie a progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all’ammodernamento di sistemi esistenti.
Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi
Rif. articolo 11
La disposizione è finalizzata a favorire il raggiungimento di una soluzione condivisa per la localizzazione del Deposito nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale, all’interno di un Parco tecnologico dotato di un centro di studi e sperimentazione. A tale scopo, il decreto interviene apportando modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, per quanto concerne, in particolare, la procedura di localizzazione del Deposito nazionale.
Al fine di favorire una maggiore partecipazione al processo di identificazione del sito unico nazionale, la norma consente ad enti territoriali e strutture militari non precedentemente compresi nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Deposito nazionale (CNAI) di formulare istanza per una nuova valutazione dei territori di propria competenza, al fine di verificare la possibilità dell’inserimento di detti territori in un’apposita proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA). È prevista la possibilità di inserire nella medesima CNAA autocandidature anche da parte di enti territoriali già inseriti nella proposta di CNAI. L’attività di verifica sarà svolta dalla Sogin S.p.A. e convalidata dall’autorità di regolamentazione competente (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN).
Registro delle tecnologie per il fotovoltaico
Rif. articolo 12
Ai fini di una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato, la norma prevede l’istituzione, da parte dell’ENEA, di un registro composto da tre distinte sezioni al fine di iscrivere, su istanza del produttore o del distributore interessato, moduli fotovoltaici con specifiche caratteristiche di natura territoriale e qualitative e, in particolare:
a) moduli fotovoltaici, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea, con un’efficienza di cella almeno pari al 24 per cento.
Il comma 2 prevede la disciplina procedimentale, prescrivendo che l’iscrizione sia effettuata dall’ENEA secondo procedure stabilite dallo stesso ente entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto, sentiti i Ministeri interessati. ENEA pubblica, quindi, nel proprio sito internet istituzionale l’elenco dei prodotti nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l’inserimento nel registro e può procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l’iscrizione.
Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima
Rif. articolo 13
La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo italiano per il clima, di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024. Tale Fondo, come previsto dal citato articolo 1, comma 488, della legge n. 234 del 2021, è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte.
Cessazione del servizio di maggior tutela e il passaggio al mercato libero- Disposizioni in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica
Rif. articolo 14
La disposizione mira a conseguire la razionalizzazione e semplificazione delle competenze, delle azioni e delle misure messe in campo per la tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla fine del servizio di maggior tutela per i clienti domestici.
L’articolo costituisce attuazione della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza e successive modifiche) che ha stabilito un percorso per promuovere l’ingresso dei clienti finali nel mercato dell’energia ed il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso, prevedendo, in particolare (all’articolo 1, commi 50 e 60), termini specifici per la cessazione del regime di interventi pubblici di fissazione dei prezzi, distintamente per le piccole e microimprese del settore elettrico e per i clienti domestici.
Al riguardo, si ricorda che sulla base della citata legge n. 124 del 2017, il servizio di maggior tutela per l’energia elettrica è cessato:
- a partire dal 1° gennaio 2021, per le piccole imprese connesse in bassa tensione e per le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata eccedente 15 kW,
- a partire dal 1° gennaio 2023, per tutte le altre microimprese.
Per quanto attiene ai clienti domestici del settore elettrico, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che entro il 10 gennaio 2024 sia attivato un servizio di ultima istanza, cosiddetto « servizio a tutele graduali » (STG), volto ad assicurare la fornitura ai clienti domestici che entro la predetta data non avranno ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Le famiglie che non avranno ancora individuato un fornitore sul mercato libero saranno pertanto assegnate a fornitori scelti con asta (aste per le tutele graduali – STG). In particolare, L’individuazione dei fornitori del STG avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente Unico S.p.A.
Con decreto ministeriale del 18 maggio 2023, il Ministero dell’ambiente ha definito modalità e criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero. Per i clienti domestici vulnerabili è previsto che il superamento dell’attuale regime avvenga mediante l’introduzione di una specifica disciplina a tutela accompagnata da una massiccia campagna informativa.
Si rinvia alla lettura del testo integrale del decreto per le informazioni di maggiore dettaglio.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.