Circolari

Circ. n. 28/2025

NOVITA’ SU AMMORTIZZATORI SOCIALI PER EMERGENZE CLIMATICHE E ONDATE DI CALORE Art. 10-bis introdotto in sede di conversione D.L. sostegno comparti produttivi n. 92/2025 -------------------------------------------------------------------------------- Legge 1° agosto 2025, n.113 di conversione del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.” (G.U. n. 180 del 6 agosto 2025)

evidenziamo la norma in oggetto, introdotta in sede di conversione al D.L. n. 92/2025, con la quale il Governo ha raccolto la sollecitazione avanzata dalle parti sociali in occasione della stipula del PROTOCOLLO QUADRO SULLE EMERGENZE CLIMATICHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO relativamente ad alcuni profili della disciplina degli ammortizzatori sociali previsti proprio in presenza di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa legate a eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Come già anticipato in occasione dei nostri commenti(1) al DM n. 95 del 9 luglio 2025, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente recepito il suddetto protocollo, riscontriamo nell’articolo 10-bis del provvedimento in oggetto alcuni importanti e positivi avanzamenti di seguito illustrati.

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  • Comma 1

In via transitoria e nel limite di spesa complessiva pari a 10,5 milioni, relativamente a trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) concessi per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025, viene estesa anche a determinate tipologie di imprese finora non interessate (imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei) la regola secondo cui in presenza di eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE), come il ricorrere di emergenze climatiche e di straordinarie ondate di calore, tali periodi vadano esclusi dal computo dei limiti di durata degli ammortizzatori e non siano soggetti al contributo addizionale di norma dovuto dai datori di lavoro ammessi a trattamenti di integrazione salariale.

In sostanza, la deroga prevista per la CIGO negli altri settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettere da a) a l) del decreto legislativo n. 81/2015, viene ora estesa seppur per un limitato lasso di tempo anche a quelle realtà riconducibili alle lettere m), n) e o) della medesima norma.

 

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  • Comma 2

Nel limite di spesa complessiva pari a 22,5 milioni e sempre in via transitoria nel periodo 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025, AGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO possono essere concessi trattamenti di CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal raggiungimento del requisito delle giornate lavorative richiesto dalla norma (pari a 181 giornate lavorative annue presso lo stesso datore).

In deroga alle norme generali, tali trattamenti:

  • sono concessi direttamente dalla sede INPS territorialmente competente e non previa deliberazione della specifica commissione costituita presso ogni sede dell’Istituto;
  • non vanno conteggiati ai fini del raggiungimento del tetto di 90 giorni di fruizione massima della CISOA per il singolo lavoratore;
  • sono equiparati a periodi lavorativi per il calcolo sia delle prestazioni di disoccupazione agricola sia dei 181 giorni richiesti ai fini dell’accesso alla stessa CISOA.

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  • Comma 4

Si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche.

A riguardo, preme ricordare che già l’articolo 3 del D.L. n. 98/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 127/2023, stabilisce che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali su linee-guida e procedure per l’attuazione, con riferimento alla tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, delle previsioni di cui al T.U. n. 81/2008, valutando anche la correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione.

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Nel restare a disposizione per ogni evenienza, si rinvia alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti ricordando che le novità introdotte vanno lette in combinato disposto con le indicazioni fornite di recente dall’INPS (messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025) in merito alle tutele previste per le emergenze climatiche, ferme restando prossime istruzioni operative che potrebbero pervenire proprio dall’Istituto relativamente alle modifiche normative intervenute.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 25 del 25 luglio 2025 - prot. n. 282.