Si fa seguito alla Circolare n. 22/2022 del Servizio Legislativo e Legale, per comunicare che nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto u.s. è stata pubblicata la Legge n. 122/2002, recante conversione del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (All.)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 73/2022
(D.L. SEMPLIFICAZIONI FISCALI)
Il provvedimento reca misure urgenti per la semplificazione in materia tributaria, nonché delle procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi e di ICN S.p.a. [si veda la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 62/2022, Prot. 3255; Newsletter contabile-fiscale, n. 21/2022, ICN S.p.a.].
*
a. semplificazioni del rapporto fisco-contribuente
art. 1. Soppressione obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori.
La disposizione interviene sulla disciplina dell’imposta di registro, di cui agli articoli 67 e 68, del D.P.R. n. 131/1986, inerenti il repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali[1].
art. 2. dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta.
Con la disposizione in esame si procede alla dematerializzazione/semplificazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri dipendenti e pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi-modello 730), delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef indicate dalle persone fisiche, analogamente a quanto già avviene per i modelli 730 presentati direttamente all’Agenzia delle entrate o tramite intermediari abilitati.
art. 3. modifiche al calendario fiscale.
L’articolo apporta una serie di modifiche alle scadenze fiscali.
In particolare:
- è differito al 30 settembre il termine per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA (modello LIPE), relativamente al secondo trimestre, in luogo del precedente termine fissato al 16 settembre;
- differito al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (in luogo del precedente termine fissato al 25 del mese successivo), il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, di cui al comma 6, articolo 50, D.L. n. 331/1993;
- si interviene sulla disciplina relativa al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019. Si prevede, infatti, che per i contribuenti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche molto contenuto, il limite innanzi vigente (di € 250) entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno e non in modo frazionato (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo) il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei due o tre trimestri dell’anno stesso, è innalzato a 5.000 €. Si chiarisce che l’innalzamento delle soglie sopra citate si applica alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- è differito, dal 30 giugno 2022, al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021[2].
art. 3, comma 6-bis. modifica alla disciplina sugli obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
Con la norma in esame, si integra la disciplina relativa agli obblighi di informativa/pubblicità in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, commi 125-129, L. n. 124/2017 (come modificata dall’articolo 35, D. L. n. 34/2019) che, come noto, ha introdotto, a partire dal 2018, specifici obblighi di pubblicità in capo ai soggetti percipienti elargizioni pubbliche di importo almeno pari a 10 mila € nel periodo considerato (v. CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 15/2019 e N. 28/2021)[3].
In particolare, si prevede che i soggetti – come le società cooperative – che provvedono a tale adempimento in sede di redazione della Nota integrativa al bilancio (in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle rispettive associazioni di categoria) il termine di adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo (anziché entro il 30 giugno dell’anno successivo alla erogazione della provvidenza).
art. 3-bis. estensione applicazione della disciplina in materia di versamento unitario.
L’articolo estende ulteriormente la possibilità di utilizzare il modello F24 (di cui all’articolo 17, D.lgs. n. 241/97) ai fini del pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali, allo scopo di consentire ai contribuenti il pagamento con tale modalità di qualsiasi tassa, contributo o imposta[4].
art. 4. modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione.
La disposizione interviene sulla disciplina del domicilio fiscale di cui agli articoli 58 e 59, D.P.R. N. 600/73, al fine di semplificarne le procedure[5].
art. 5. erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.
Allo scopo di snellire gli adempimenti inerenti l’erogazione dei rimborsi fiscali di spettanza di soggetti defunti e di ridurre i tempi per l’erogazione degli stessi agli eredi beneficiari, la disposizione in esame interviene sulla disciplina di cui all’articolo 28 del D.lgs. n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni)[6].
art. 6. disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.
Con la disposizione in commento si prevede che, in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista, non venga effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
La norma stabilisce, inoltre, che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati e non è richiesta la conservazione documentale.
Il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie e ne verifica la corrispondenza mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata[7].
art. 6-bis. comunicazione conclusione attività istruttoria.
L’articolo introduce modalità semplificate di comunicazione da parte dell’amministrazione finanziaria circa l’esito negativo delle procedure di controllo attivate nei confronti dei contribuenti, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 5-bis, all’articolo 6, L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) relativamente alla conoscenza degli atti[8].
art. 6-ter. vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale.
La disposizione consente al debitore, in sede di procedure di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, di effettuare la vendita diretta di immobili, censibili nel catasto urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate. I costi per l’effettuazione della perizia sono posti a carico del debitore e il relativo importo è versato (insieme all’importo derivante dall’eventuale vendita del bene) all’Agenzia entro il termine di 90 giorni dalla fine della perizia.
Decorso inutilmente il termine, in caso di inadempimento l’agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute.
*
b. semplificazioni in materia di imposte dirette
art. 7. modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato.
L’articolo chiarisce che la dichiarazione (di cui agli articoli 1, comma 2, 2, comma 8 e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017: Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e di quelli di locazione per studenti universitari) con cui si attesta la corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi definiti a livello locale, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati dopo il rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui si riferisce[9].
art. 8. estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili.
La disposizione estende, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, l’applicazione del principio c.d. di derivazione rafforzata (secondo cui la determinazione del reddito d’impresa ai fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile), alle micro-imprese di cui all’articolo 2435-bis c.c. che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria (in deroga alle norme del TU delle imposte sui redditi, ex D.P.R. N. 917/86)[10].
art. 9. abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica.
L’articolo abroga, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle c.d. società in perdita sistematica, di cui all’articolo 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, D.L. n. 138/2011[11].
art. 10. semplificazioni in materia di dichiarazione irap.
Attraverso una serie di modifiche all’articolo 11, D.lgs. n. 446/97, sono introdotte alcune semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP con riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, quale base imponibile del tributo.
In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, è prevista la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, ma si esclude per detti lavoratori la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto a ricerca sviluppo e la deduzione prevista per ogni nuovo dipendente assunto che incrementa il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente[12].
art. 11. rinvio termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa.
Rinviati, dal mese di gennaio, al mese di febbraio, i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa per l’imposta sui redditi e per l’IRAP nonché, dal 15 febbraio alla fine di febbraio, quelli per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, da parte dell’Agenzia delle entrate.
*
c. semplificazioni in materia di imposte indirette
art. 12. modifica alla disciplina in materia di esterometro.
art. 13. decorrenza della sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
Si interviene sulla disciplina degli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi nelle operazioni transfrontaliere.
Con le modifiche in esame, sono esonerate, tra gli altri, dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate anche le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio nazionale, purché di importo non superiore a 5.000 € per ogni operazione, riguardanti acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia[13].
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, è differito al 1° luglio 2022 (dal 1° gennaio 2022) il termine a decorrere dal quale si applicano le sanzioni per l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere[14].
art. 14. termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
Estesi (da 20 giorni) a 30 giorni i termini per la registrazione degli atti in termine fisso formati in Italia ai fini dell’imposta di registro, allo scopo di concedere un maggior lasso di tempo per i necessari adempimenti.
art. 15. ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo.
La disposizione, introducendo un nuovo comma, il 596-bis, all’articolo 1, L. n. 147/2013, prevede la possibilità di estendere il pagamento telematico dell’imposta di bollo a tutti gli atti, documenti e registri di cui alla tariffa annessa al TU dell’Imposta di bollo, ex D.P.R. n. 642/72, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate[15].
*
d. altre misure di semplificazione fiscale
art. 16. semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.
Ridotta da 15.000 € a 5.000 € la soglia alla cui ricorrenza scatta l’obbligo informativo verso l’Agenzia delle entrate per gli intermediari bancari e finanziari che intervengono in operazioni di trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, D.L. n. 167/90, come novellato dalla disposizione in commento[16].
Il nuovo regime di trasmissione in esame si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
art. 17. semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti.
L’articolo abroga il comma 1 dell’articolo 20, D.P.R. n. 605/73, concernente l’obbligo delle P.P.A.A. e degli enti pubblici di comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi con scrittura privata e non registrati.
L’abrogazione è giustificata dal fatto che le informazioni oggetto di comunicazione sono già disponibili, potendo essere rinvenute sia nelle fatture elettroniche emesse dagli operatori verso le P.P.A.A. e gli enti pubblici, sia dalla piattaforma crediti commerciali.
art. 18. modifiche alla disciplina iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.
La disposizione apporta modifiche:
- all’articolo 10, comma 1, n. 18, D.P.R. N. 633/72, riguardante il regime IVA applicabile alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese dalle case di cura non convenzionate con il sistema sanitario nazionale;
- al n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata allo stesso D.P.R., riguardante le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
In particolare:
- con la modifica all’articolo 10, comma 1, n. 18, sopra citato, si estende il regime di esenzione IVA delle prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura e ricovero non convenzionate, anche quando la casa di cura a sua volta acquisti la prestazione sanitaria presso un soggetto terzo (diverso da quelli elencati nel n. 19 del medesimo articolo 10) che applica il regime di esenzione. In questo caso l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo[17];
- con la modifica al n. 120, Parte III, tabella A, e allegata al D.P.R. N. 633/72, (riguardante beni e servizi soggetti all’aliquota ridotta del 10%), si estende l’applicazione dell’IVA agevolata del 10%, già prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggior comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi del sopra citato articolo 10, comma 1, nn. 18 e 19, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui al menzionato n. 19.
art. 19. semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali.
l’articolo in esame prevede che il modello di dichiarazione IMU, che gli enti non commerciali sono tenuti a presentare per la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono avvenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, anziché essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.[18]
*
e. ulteriori disposizioni fiscali
art. 24. disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale.
La disposizione modifica l’articolo 148, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) che ha introdotto modifiche e correttivi al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, per contrastare gli effetti pandemici sull’economia nazionale.
Con la novella in esame, si estende anche per il 2022 la disciplina introdotta per gli anni 2020-2021[19].
art. 25-bis. modifica alla disciplina sulla trasmigrazione dei registri esistenti al Registro unico nazionale del terzo settore (runts).
Con la disposizione in esame, viene integrato l’articolo 54, comma 2, D.lgs. n. 117/2017, in materia di trasmigrazione dei registri esistenti nel RUNTS (attivo già dal 23 novembre 2021), introducendo una sospensione ope legis al termine dei 180 giorni entro cui il Registro, ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, può richiedere agli enti già iscritti eventuali ulteriori informazioni integrative o documentazione mancante e verificare l’esistenza o meno dei requisiti prescritti per l’iscrizione.
A tal fine, per il computo del predetto termine dei 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni contenute nei precedenti registri si prevede, con la novella in esame, che non vada computato il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022[20].
art. 26. DISPOSIZIONI in materia di terzo settore e impresa sociale.
L’articolo 26 contiene importanti disposizioni sulla fiscalità e il diritto degli enti del terzo settore e delle imprese sociali, elaborate con il coinvolgimento diretto dell’Alleanza delle Cooperative, di Confcooperative e del Forum del Terzo settore. Come vedremo, la novella conferma la rigorosa disciplina fiscale varata con la riforma del 2016/17, finalizzata a distinguere lo status di ente del terzo settore non commerciale, dallo status di ente del terzo settore commerciale e contrastare gli abusi a fini tributari. La norma recepisce una proposta unitaria condivisa tra tutti gli stakeholders (Alleanza delle Cooperative, Forum del Terzo Settore e le reti del Terzo Settore). Il processo che ha condotto nei primi mesi del 2022 a tale sintesi è stato sostanzialmente coordinato da Confcooperative e Confcooperative Federsolidarietà. Tale testo è stato poi discusso e condiviso con i soggetti istituzionali competenti (Ministero del Lavoro e delle politiche sociale, Ministero dell’Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate) al fine di valutare l’impatto complessivo della normativa e prevenirne un uso distorto. La fisionomia che, in esito alla novella, oggi assumono il Codice del terzo settore e la disciplina dell’impresa sociale restituiscono, indubbiamente, a quel settore dell’ordinamento maggiore equità e razionalità. Sicché, in ragione del consolidamento definitivo del quadro giuridico, il Ministero del Lavoro – come da comunicazione del 21 settembre 2022[21] - ha reso noto – finalmente! – l’avvio della procedura ufficiale di autorizzazione della UE ai regimi fiscali degli enti del terzo settore e delle imprese sociali. Restiamo ora in attesa della chiusura della procedura e della definitiva autorizzazione da parte delle autorità europee.
Veniamo ora all’analisi delle singole disposizioni.
Il primo gruppo di interventi modificativi riguarda la fiscalità degli enti del terzo settore in generale e, in particolare, i requisiti per assumere e conservare lo status di ente non commerciale a fini tributari (premessa e condizione per accedere al regime fiscale di favore degli enti del terzo settore) di cui all’articolo 79 del Codice del terzo settore (CTS).
La novella conserva il quadro e il tenore di rigorosa determinazione dei requisiti per accedere alla “non commercialità” già chiaramente configurati nel testo originario dell’art. 79, accogliendo alcune proposte di modifica per assicurare un più semplice e meno oneroso adeguamento degli enti alla nuova disciplina. A tal fine, quindi, fra le altre cose, la novella:
- anzitutto ribadisce le condizioni di base per godere della “non commercialità” (secondo le quali “le attività di interesse generale (…) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi…”) e chiarisce la natura e l’ampiezza del concetto di “costi effettivi” (determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari);
- in secondo luogo conferma e razionalizza la semplificazione che consente agli enti di conservare la non commercialità se occasionalmente i ricavi superano in minima parte i costi; nel dettaglio sancendo che le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento (anziché il 5 per cento previsto dal testo originario) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi (anziché i due periodi del testo originario) d'imposta consecutivi;
- infine, introduce una semplificazione straordinaria per la prima fase di applicazione, specificando che il mutamento della qualifica da ente di terzo settore non commerciale a ente di terso settore commerciale (che ordinariamente opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale), per i due periodi d'imposta successivi all’autorizzazione della Commissione UE ai regimi fiscali, opera a partire dal periodo d'imposta successivo (a quello in cui avviene il mutamento di qualifica).
Tali modifiche hanno consentito di espungere (già nella sintesi elaborata tra tutti gli stakeholders) dall’impianto complessivo della proposta, sia il tentativo di dare rilevanza ai fini dell’assunzione dello status di ente non commerciale all’iscrizione in bilancio dei cd “costi figurativi”, sia quello di sterilizzare (ai fini del computo della differenza tra ricavi e costi) i proventi rinvenienti dagli strumenti collaborativi con la pubblica amministrazione (artt. 55, 56 e 57, CTS).
Un secondo gruppo di modifiche pertiene all'articolo 82 del Codice, dedicato alla fiscalità indiretta e locale, ove – fra le altre cose – viene ora stabilita:
- l’estensione alle imprese sociali delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale (applicazione in misura fissa) agli atti costitutivi, alle modifiche statutarie, incluse le operazioni straordinarie;
- l’estensione della agevolazione in materia di imposta di registro (misure fissa, applicabile anche alle imprese sociali) agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, con l'Unione europea o con altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- l’introduzione di una specifica esenzione dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (art. 19, c. 18, DL 201/2011) per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da enti del terzo settore comprese le cooperative sociali.
Un terzo gruppo di modifiche riguarda l’art. 83 (CTS), riguardante le detrazioni e le deduzioni per erogazioni liberali, ove fra le altre cose:
- si estende (senza prevedere condizioni o requisiti aggiuntivi) il diritto di detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1 (quindi incluse le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma societaria)[22];
- parimenti, si estende alle liberalità effettuate in favore degli enti di cui all’art. 82, c. 1, anche il diritto di deduzione dal reddito netto delle persone fisiche (incluse le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma societaria);
- infine, si precisa che le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale[23].
Un quarto gruppo di modifiche riguarda in maniera specifica solo alcuni enti del terzo settore non commerciali, stabilendosi fra le altre cose che:
- i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e dagli enti filantropici, sono esenti dall'IRES;
- l’estensione di una parte del regime fiscale delle associazioni di promozione sociale alle società di mutuo soccorso[24].
Un quinto gruppo di modifiche pertiene alla disciplina del de minimis (art. 88, CTS), segnatamente all’operatività dei limiti “europei” alla fruizione di alcune agevolazioni fiscali, in particolare quella riguardante l’IRAP dovuta da tutti gli enti del terzo settore (imprese incluse, art. 82, c. 8)[25]. In proposito, la novella inserisce nella disciplina sui limiti di applicazione dell’agevolazione il rinvio al regolamento (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (che si aggiunge ai regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013). In tal modo gli enti e le cooperative sociali che svolgono servizi di interesse economico generale potranno godere di un più elevato limite di utilizzo dell’agevolazione IRAP (laddove concessa), pari a 500.000 nel triennio (e non 200.000 nel triennio). È questa una delle più importanti novità per gli ETS commerciali ivi comprese le cooperative sociali, poiché consente di attrarre maggiori finanziamenti pubblici finalizzati al rafforzamento imprenditoriale, agli investimenti, alla patrimonializzazione.
La modifica costituisce l’accoglimento di una proposta di Confcooperative risalente al primo esame parlamentare del disegno di legge per la riforma del Terzo settore.
Un ultimo gruppo di modifiche riguarda la sola disciplina dell’impresa sociale. La novella, recependo le originarie proposte di Alleanza e di Confcooperative, finalmente rimuove alcune delle maggiori contraddizioni di disciplina (che per giunta rendevano più complessa la costituzione di imprese sociali in forma cooperativa).
In particolare, la novella ora sancisce:
- l’obbligatorietà anche per le imprese sociali non costituite in forma cooperativa del versamento del tre per cento degli utili netti annuali (a Fondi per la promozione dell’impresa sociale istituiti dalle associazioni di rappresentanza e vigilanza delle cooperative e delle imprese sociali ovvero alla Fondazione Italia Sociale);
- la possibilità di godere delle agevolazioni sugli investimenti nel capitale delle imprese sociali in forma societaria (art. 18, cc. 3 e 4) alle imprese sociali che hanno assunto lo status successivamente al 20 luglio 2017 e fino al quinto periodo d’imposta successivo al sopraggiungere dell’autorizzazione UE ai regimi fiscali.
Infine, l’articolo in commento estende l’applicabilità di alcune agevolazioni fiscali e finanziarie non sottoposte a regime autorizzatorio UE – indicate nel medesimo articolo 104, CTS, e in vigore già dal 1° gennaio 2018 per alcuni enti quali ODV, APS e ONLUS, oltre che coinvolti nella trasmigrazione dai rispettivi registri al Registro unico nazionale del Terzo settore-RUNTS – ai soggetti che attraverso l’iscrizione al RUNTS hanno acquisito ex novo la qualifica di enti del Terzo settore, allo scopo di evitare disparità di trattamento[26].
art. 26-bis. differimento termine per l’applicazione inderogabile delle norme sul terzo settore.
Differito al 31 dicembre 2022 il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al Codice del Terzo settore (ex articolo 101, comma 2, D.lgs. n. 117/2017) per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, ODS (Organizzazioni di volontariato e APS (Associazioni di promozione sociale), nelle more della piena operatività del RUNTS.[27]
*
f. procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello stato e in materia economico-finanziaria e sociale
art. 29. modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche.
La disposizione novella l’articolo 93, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) relativo alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione a gare pubbliche, prevedendo la modalità elettronica secondo la normativa vigente, come modalità esclusiva di versamento delle cauzioni.
art. 35. proroga termini in materia di registrazione degli aiuti di stato covid-19 nel registro nazionale aiuti e per la presentazione della dichiarazione imu anno d’imposta 2021.
L’articolo proroga i termini inerenti l’obbligo di registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali non sottoposte all’emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione ai fini della fruizione. Gli aiuti si intendono concessi e sono registrati nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono dichiarati.
Sono pertanto prorogati i termini:
- in scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2023;
- in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, al 31 dicembre 2023.
La proroga in esame si applica alla registrazione nel RNA, nonché nei registri degli aiuti di Stato-Sistema informativo agricolo nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», delle sezioni 3.1 e 3.12.
Trattasi degli aiuti di importo limitato (Sezione 3.1) e degli aiuti per il finanziamento dei costi fissi non coperti dalle imprese a causa delle perdite di fatturato (Sezione 3.12).
È prorogata al 31 dicembre 2023 la disciplina di esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti di cui all’articolo 31-octies, comma 1, D.L. n. 137/2020, in caso di mancata registrazione degli aiuti.
Prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al periodo d’imposta 2021.
Infine, è prorogato (dal 31 luglio 2022) al 31 dicembre 2022 il funzionamento della Commissione tecnica responsabile per l’istruttoria delle domande dirette al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
art. 36-bis. disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale.
Tenuto conto della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei cui territori vi siano ambiti scoperti, possono prevedere, fino al 31 dicembre 2023, (per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali), la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti.
art. 37-bis. modifiche all’articolo 25-novies del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019). modifiche al regime di segnalzione dei creditori pubblici qualificati.
La disposizione novella l’articolo 25-novies del Codice della crisi d’impresa, recante la disciplina delle segnalazioni di inadempimenti ad opera di alcuni creditori pubblici qualificati[28].
La novella, con particolare riguardo alle segnalazioni dell’Agenzia delle entrate, stabilisce che essa proceda ad inviare le segnalazioni di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA di importo superiore a 5.000 € e non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta precedente. La comunicazione va comunque inviata se il debito è superiore a 20.000 €[29].
art. 39. misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa.
La disposizione prevede l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie per finalità educative dirette al benessere dei figli, con una dotazione iniziale 58 milioni di € per l’anno 2022.
Il Fondo è diretto a finanziare le iniziative comunali da attuare tra il 1° giugno al 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati[30].
art. 40-quater. modifica alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura.
L’articolo in esame interviene sulla disciplina relativa alla fruizione di alcuni crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-ter, del D.L. n. 50/2022 (D.L. Aiuti) [31]. Come evidenziato nella Circolare del Servizio legislativo n. 25/2022, la formulazione originaria dell’articolo 2 sopra citato, attribuiva alle suddette agevolazioni, (comma 3-ter), la qualifica di “aiuti di Stato” e rinviava – in tal modo limitandone fortemente le possibilità di applicazione e godimento da parte delle imprese – alla disciplina in materia di “aiuti di Stato de minimis” frustrando totalmente la finalità di tamponare l’impatto dei costi energetici sulle imprese.
Ebbene, su richiesta di Confcooperative e dell’Alleanza delle cooperative- insieme alle altre organizzazioni di categoria, è stato soppresso il predetto comma 3-ter, facendo venire meno l’obbligo del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato di modesto valore (c.d. de minimis)[32].
La disposizione in esame, inoltre, sopprime il comma 3, dell’articolo 57, D.L. n. 50/2022 sopra citato, che fissava il termine del 1° maggio 2022 per fruire della nuova disciplina sulla cessione del credito ovvero dello sconto in fattura di cui all’articolo 14, D.L. n. 50/2022.
Per effetto di tale soppressione, quindi, si riconosce non solo alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dopo il 1° maggio 2022, ma anche a quelle precedenti la possibilità di avvalersi delle procedure semplificate introdotte dall’articolo 14, sopra menzionato.
art. 41. cooperazione internazionale.
Incrementata di 70 milioni di € per l’anno 2022, la dotazione per il finanziamento annuale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 17 e 18, comma 2, lettera c), L. n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo).
g. altre disposizioni finanziarie
art. 45-comma 3-octies.
Tenuto conto dell’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, la nuova disposizione di cui all’articolo 45, comma 3-octies – che costituisce accoglimento di una specifica proposta avanzata dall’Alleanza delle Cooperative in sede di esame parlamentare del ddl di conversione – stabilisce che i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, ad eccezione delle perdite di carattere durevole.
L’applicazione delle disposizioni può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dell’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
*
[1] L’articolo 67 sopra citato prevede che i soggetti indicati nell’art. 10, lettera b) e c), del D.P.R. N. 131/86, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. Il successivo articolo 68, invece, nella formulazione attuale, ante novella in esame, impone l’obbligo ai predetti soggetti di presentare i repertori ogni 4 mesi all’ufficio del registro competente per territorio, per i relativi controlli e la conseguente vidimazione.
Con la norma in esame, al fine di semplificare gli oneri amministrativi, si sostituisce la consegna quadrimestrale con la previsione che la stessa avvenga solo su richiesta dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di omessa presentazione del repertorio su iniziativa degli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, è disposta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 5.164, 57.
Infine, con una modifica all’articolo 7, comma 4-quarter, D.L. n. 357/1994, (Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali) si consente, oltre alla tenuta, anche la conservazione telematica dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge ovvero di conservazione sostitutiva digitale effettuata ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), qualora in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta formulata dagli organi competenti e in loro presenza.
[2] Il modello di presentazione, le istruzioni e le specifiche tecniche, sono stati approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze solo il 29 aprile 2022, tenuto conto che la trasmissione della predetta dichiarazione può essere effettuata esclusivamente per via telematica e ciò ha determinato una serie di difficoltà nella trasmissione della stessa.
[3] Ricordiamo che con le ultime modifiche (art. 35, D.L. 34/2019), il legislatore aveva in parte accolto le critiche rivolte da Confcooperative e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, in particolare precisando la tipologia delle erogazioni assoggettate agli obblighi di informazione e l’individuazione dei soggetti eroganti.
[4] Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze saranno elencate e disciplinate le altre tipologie di versamenti eseguibili con il modello F24, non già ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 17, D.lgs. n. 241/97 sopra citato.
[5] Come regola generale, ai sensi dell’articolo 58 sopra citato, il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia è individuato nel comune in cui la persona è iscritta all’anagrafe.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale è fissato nel comune in cui l’ente ha sede.
Il successivo articolo 59 sopra citato, prevede che l’Amministrazione finanziaria possa stabilire il domicilio fiscale di un soggetto nel Comune in cui lo stesso svolge in modo continuativo la sua principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è fissata la sede amministrativa.
Al ricorre di particolari circostanze, l’Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, dietro motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia fissato in un Comune diverso da quello individuato ai sensi dell’articolo 58.
In tal caso, però, l’attuale disciplina prevede la necessità di un duplice provvedimento: uno di revoca, che diviene efficace dopo 60 giorni dalla notifica e uno di variazione del domicilio, con effetto nel periodo d’imposta successivo.
Per effetto della novella in commento, pertanto, si prevede un provvedimento unico di revoca e variazione del domicilio, con effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento viene notificato.
[6] In particolare, si prevede che nei casi di eredità devoluta ex lege, salvo diversa manifestazione di volontà contraria espressa dai soggetti interessati, i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate spettanti al defunto sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione validamente presentata alla data di erogazione del rimborso, per un importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
I chiamati all’eredità che non intendono accettare il rimborso fiscale, riversano gli importi all’Agenzia delle entrate.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità di trasmissione all’Agenzia della comunicazione della diversa volontà dei soggetti chiamati all’eredità, sopra citata.
[7] L’Agenzia delle entrate riceve i dati per tipologia di spesa e li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che è resa disponibile ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti autorizzati.
Le disposizioni in commento si applicano a partire dalle dichiarazioni riguardanti il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (22 giugno 2022).
[8] Conseguentemente, le nuove disposizioni prevedono che, in caso di attività istruttorie di controllo del cui avvio il contribuente sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica allo stesso in forma semplificata (con messaggi di testo all’utenza mobile, posta elettronica anche non certificata ovvero applicazione “IO”) entro 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della stessa. La comunicazione semplificata dell’esito negativo non pregiudica, tuttavia, l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria. Sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame, le liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi, dei rimborsi ovvero delle imposte dovuti in base alle dichiarazioni.
[9] Trattasi dei contratti di locazione stipulati senza l’assistenza delle rispettive associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori. Per tali contratti “non assistiti”, sono gli accordi locali a determinare le modalità con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi locali stessi, anche rispetto alle agevolazioni fiscali.
A tale riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 105/2018, ha chiarito che per i contratti di locazione “non assistiti”, l’attestazione della rispondenza del contenuto economico/normativo all’Accordo Territoriale, esplica effetti anche ai fini delle agevolazioni fiscali: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/307263/Interpello+105+2018_Risposta+n+105+del+2018.pdf/cb217618-25b8-4cd5-c95f-58d6d835b854
[10] Lo stesso principio è esteso anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi del reddito per cui non è scaduto il termine per presentare la dichiarazione integrativa. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori rilevano anche ai fini Irap, purché per tali componenti negative del reddito non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
[11] Sono considerate società di comodo, non solo quelle non operative, ma anche quelle società in perdita sistematica, vale a dire i soggetti che hanno una situazione di perdita fiscale risultante dalle dichiarazioni dei redditi dei cinque periodi d’imposta consecutivi, ovvero per lo stesso periodo presentino due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con reddito inferiore a quello minimo presunto, secondo la disciplina relativa alle società di comodo. Ad esse, fino alla novella in commento, erano imposti una serie di obblighi (come quello di dichiarare ai fini delle imposte sui redditi un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini Irap un valore della produzione minimo).
La ratio dell’abrogazione della disciplina, si basa sull’assunto che l’attribuzione della qualifica di società di comodo in ragione dei soli risultati negativi conseguiti dall’impresa, determina l’applicazione delle conseguenze di legge a soggetti pienamente operativi e commerciali ma poco redditizi per un lungo periodo di tempo, cosa naturalmente possibile durante i periodi di crisi economica attuali.
Conseguentemente, si esclude l’applicazione dello strumento automatico penalizzante e si prevede, ai fini dell’individuazione di condotte fiscalmente illecite, lo strumento delle presunzioni semplici in sede di accertamento ordinario.
[12] Sono abrogate le deduzioni previste nei nn. 2 e 4, lettera a), comma 1, articolo 11 sopra citato, riconosciute ai soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture e poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque di scarico e raccolta e smaltimento dei rifiuti e delle PPAA e degli organi costituzionali) e in particolare:
- la deduzione dell’importo pari a 7.500 €, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, aumentato a 13.500 € per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni;
- la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali riguardanti i lavoratori a tempo indeterminato;
- è limitata ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, la deduzione delle spese relative a disabili, e apprendisti e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro.
La disposizione prevede, inoltre che, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.lgs. n. 446/97 (società commerciali, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitano attività commerciali, società di persone e imprese individuali, le società semplici e similari esercenti arti e professioni, le persone fisiche, le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola), la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro si riferisca al solo personale diverso da quello assunto a tempo indeterminato, mentre la stessa deduzione rimane applicabile al personale degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali di cui al comma 1, dell’articolo 10 del D.lgs. n. 446 del 1997, nonché delle amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Per gli stessi soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.lgs. n. 446/97 (società commerciali, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitano attività commerciali, società di persone e imprese individuali, le società semplici e similari esercenti arti e professioni, le persone fisiche, le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola), è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Le disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento ferma restando la possibilità, se ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.
[13] In particolare, i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale, quelle per cui siano state emesse e ricevute fatture elettroniche e quelle di valore non superiore a 5.000 € per ogni singola operazione non rilevanti ai fini IVA. La trasmissione è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
[14] In caso di omessa o errata trasmissione si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, entro il limite di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 200 euro per ogni mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero in caso di trasmissione corretta dei dati.
[15] Si rammenta che già l’articolo 1, comma 596, L. n. 147/2013, ha affidato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo dovuta per istanze, inviate ad una pubblica amministrazione o ente o autorità competente, anche con carte di credito, debito o prepagate. In attuazione del comma 596 sopra citato, fu emanato il provvedimento del 19 settembre 2014 disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/344570/Provvedimento+del+19092014+imposta+di+bollo_Provvedimeto+19+settembre+2014.pdf/1df9fb0e-66db-ed82-6d64-6fd5875f9dd2
[16] La modifica è diretta a coordinare gli obblighi di comunicazione con i nuovi obblighi disposti dalla normativa in materia di riciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, di attuazione della Direttiva UE 2015/849.
I soggetti obbligati alla trasmissione sono gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie non iscritte nell’Albo 106 del TUB e i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, relativamente alle operazioni di importo pari o superiore a 5.000 € eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate.
[17] Il numero 19) sopra citato, stabilisce che sono esenti dall’imposta anche le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto e le prestazioni di cura rese dagli stabilimenti termali.
[18] Scopo della norma è di uniformare la procedura di adozione del modello di dichiarazione per le persone fisiche, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali, stabilendo per tutti che la competenza ad adottare il modello in parola è del Ministero, nella persona del Direttore delle finanze, anziché del Ministro.
[19] La disposizione prevede, inoltre, che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021.
[20] Le procedure per l’iscrizione al RUNTS, le regole per il deposito degli atti e documenti e tutte le altre regole relative al RUNTS sono state emanate dal DM n. 106 del 15 novembre 2020, disponibile al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-106-del-15092020.pdf
[21] https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/terzo-settore-ministro-orlando-avviato-confronto-con-commissione-ue-su-riforma.aspx/
[22] Il testo originario circoscriveva l’agevolazione alle sole erogazioni effettuate agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5
[23] In tema di deduzione viene anche precisato che l'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
[24] In particolare, anche con riferimento alle società di mutuo soccorso non si considereranno commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre società di mutuo soccorso che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
[25] Oltre che talune imposte locali e indirette per i soli ETS non commerciali, v. art. 82, c. 3, quarto periodo, e c.7, CTS.
[26] Trattasi delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), già in vigore al 1° gennaio 2018 per ODV, APS e ONLUS ed estese, per effetto della disposizione in esame, agli ETS iscritti ex novo al RUNTS.
[27] Pertanto, fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale, che dovranno adeguarsi alle disposizioni inderogabili del D.lgs. n. 117/2017 entro il 31 dicembre 2022.
Entro lo stesso termine possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
[28] Trattasi dell’INPS, dell’INAIL, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che segnalano all’imprenditore e, se esistente, all’organo di controllo a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, l’esistenza di situazioni debitorie con l’invito alla presentazione dell’istanza per accedere alla procedura negoziata, quali comunicazioni funzionali all’emersione e risoluzione tempestiva della crisi d’impresa.
[29] Le nuove disposizioni trovano applicazione per l’Agenzia delle entrate a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre 2022.
[30] Le finalità del Fondo riguardano attività dirette a contrastare gli effetti stressanti post pandemia rispetto al benessere psico-fisico, percorsi di sviluppo e crescita dei minori; attività dirette a promuovere tra i minori lo studio di materie scientifiche e tecnologiche, da svolgere nei campi estivi, nei servizi socioeducativi territoriali e nei centri con funzione educativa per i minori. Con successivo decreto interministeriale, Pari opportunità e famiglia/ MEF/Interno, verranno individuati i Comuni beneficiari e gli importi spettanti a ciascun Comune tenuto conto dei dati Istat sulla popolazione minorenne residente.
[31] Si tratta:
-dell’incremento del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (comma 1);
- dell’incremento ulteriore del credito d'imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17/2022 e già elevato dal decreto legge n. 21/2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (comma 2);
- dell’innalzamento del credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (comma 3).
[32] La soppressione di tale comma fa venire meno, pertanto, la soglia massima di 200,000 € prevista per riconoscere alle imprese i vari crediti d’imposta accumulati.