Circolari

Circ. n. 28/2022

PROVVEDIMENTO FINE STATO EMERGENZA PROROGA LAVORO AGILE SEMPLIFICATO RIFORMULAZIONE UTILIZZO GREEN PASS RIFORMULAZIONE OBBLIGHI VACCINALI

 

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento in vigore dal 25 marzo 2022 che, come noto, determina sostanzialmente il venir meno dello stato di emergenza a partire dal 1 di aprile, segnaliamo alcune importanti disposizioni di nostro interesse che riguardano in particolare:

  • Art. 5, comma 8: la rilevanza della MASCHERINE CHIRURGICHE FINO AL 30 APRILE p.v. quali dispositivi di protezione individuale (DPI) PER I LAVORATORI, in base a quanto definito dal T.U. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza;
  • Art. 6, comma 8: la necessità di verifica del GREEN PASS “BASE” NEI LUOGHI DI LAVORO FINO AL 30 APRILE p.v.;
  • Art. 8: la RIFORMULAZIONE DEGLI OBBLIGHI VACCINALI ATTUALMENTE VIGENTI e la contestuale ELIMINAZIONE DAL 25 MARZO DELLA VERIFICA DEL GREEN PASS “RAFFORZATO” DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AI LAVORATORI OVER 50 tenuti all’obbligo;
  • Art. 10, comma 2, che rinvia ad Allegato B (punto 2): la PROROGA FINO AL 30 GIUGNO della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA e, quindi, in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.
     
  1. VERIFICA GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 5, comma 8, e art. 8, comma 6)

Per tutti i lavoratori la verifica del GREEN PASS BASE – ottenibile come noto anche attraverso il ricorso ad un tampone - dovrà essere svolta nei luoghi di lavoro FINO AL 30 APRILE 2022, con il mantenimento sostanzialmente dell’impianto regolatorio in uso e quindi delle modalità fino ad oggi praticate.

Ferme restando le disposizioni in materia di obbligo vaccinale - ora riformulate e che approfondiremo più avanti – la verifica del GREEN PASS RAFFORZATO (quello a seguito di vaccinazione o contagio da covid) NON È PIU’ DOVUTA DAL 25 MARZO 2022 (entrata in vigore del D.L.) in relazione ad alcune tipologie di lavoratori per i quali è stato previsto un obbligo vaccinale:

    • Lavoratori over 50;
    • Personale scolastico, incluso quello docente ed educativo (comprese scuole paritarie/non paritarie e nidi);
    • Personale comparto Difesa, Sicurezza, Soccorso Pubblico, Polizia Locale;
    • Personale attivo all’interno degli istituti penitenziari alle dirette dipendenze del DAP e del Dipartimento Giustizia minorile e di comunità.
  1. RIFORMULAZIONE OBBLIGHI VACCINALI IN AMBITO LAVORATIVO (art. 8)

Il quadro che si viene a delineare da qui in avanti, per come rivisto dal presente decreto, può essere così sintetizzato:

  • FINO A TUTTO IL 2022 RESTA OBBLIGO VACCINALE E RELATIVA DISCIPLINA, COMPRESA SOSPENSIONE DAL LAVORO IN CASO DI INGIUSTIFICATO INADEMPIMENTO, PER:
    • professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
    • lavoratori, anche esterni, impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
    • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 502/1992[1] ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni.
    • FINO AL 15 GIUGNO 2022 RESTA OBBLIGO VACCINALE, a prescindere come detto dal venir meno del controllo per loro del Green Pass rafforzato a cura dei rispettivi datori di lavoro MA CON IL VENIR MENO DEL REGIME DI SOSPENSIONE DAL LAVORO IN CASO DI INGIUSTIFICATO INADEMPIMENTO, PER:
    • Personale scolastico, incluso quello docente ed educativo (comprese scuole paritarie/non paritarie e nidi);
    • Personale comparto Difesa, Sicurezza, Soccorso Pubblico, Polizia Locale;
    • Personale attivo all’interno degli istituti penitenziari alle dirette dipendenze del DAP e del Dipartimento Giustizia minorile e di comunità.

 

Preme evidenziare che l’obbligo vaccinale è confermato FINO AL 15 GIUGNO 2022 ANCHE PER SOGGETTI OVER 50, A PRESCINDERE DAL FATTO DI ESSERE LAVORATORI.

Per i lavoratori in questa fascia d’età andrà verificato dai rispettivi datori di lavoro il Green Pass base fino a fine aprile.

 

  1. PROROGA MODALITA’ SEMPLIFICATE PER LAVORO AGILE (art. 10, comma 2 e Allegato B)

Facendo seguito ai nostri precedenti approfondimenti sul tema segnaliamo la proroga FINO AL 30 GIUGNO 2022 (in luogo del 31 marzo p.v.) della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA e, quindi, in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.

Si tratta di una disciplina legata allo stato di emergenza, ma che ora sostanzialmente sopravvive per ulteriori mesi e che, se mai emergessero dubbi, supera ad oggi in termini pratico-operativo anche quanto definito dalle Parti Sociali nel recente Protocollo Nazionale sul lavoro agile, sottoscritto in un’ottica di accompagnamento della normativa ordinaria vigente(2).

In particolare, ad essere posticipata fino a tale data è la validità delle disposizioni in materia di lavoro agile di cui all’art. 90, cc. 3 e 4 del D.L. 34/2020 (punto 16 dell’Allegato A al decreto, come richiamato dall’art. 16).

Come già abbiamo avuto modo di commentare in occasione di precedenti proroghe, l’attivazione del lavoro agile dovrà sempre avvenire con una comunicazione al lavoratore e l’invio della documentazione attraverso il portale del Ministero del lavoro per le relative comunicazioni obbligatorie.

Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017 secondo il fac-simile predisposto da tempo dall’INAIL e disponibile sul suo sito.

Inoltre, ricordiamo come questa misura vada tenuta distinta dalle disposizioni riguardanti determinate categorie di soggetti quali lavoratori fragili per i quali lo svolgimento di norma della prestazione - laddove compatibile - in modalità agile resta per ora limitata, in assenza di ulteriori novità normative, al 31 marzo p.v..

 

Infine, nell’ottica di un superamento graduale delle regole connesse allo stato di emergenza  fino ad oggi in vigore, si provvede  contestualmente a prorogare sempre fino al 30 giugno 2022 - punto 1 dell’Allegato B - l’obbligo di SORVEGALIANZA SANITARIA STRAORDINARIA che da tempo ricade sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e per il quale le imprese possono incaricare (anche se non obbligate) un proprio medico competente o ricorrere alternativamente ai medici del lavoro messi a disposizione da INAIL.

 

[1] Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

 

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 84 del 7 dicembre 2021 - prot. n. 4649

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