Riteniamo opportuno approfondire alcune indicazioni fornite da INPS con la circolare in oggetto, in merito al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2020 alla luce di novità normative introdotte all’inizio della pandemia. Questo nonostante il fatto che, le istruzioni operative per la fruizione della prestazione, arriveranno con successivo messaggio.
Nel merito, ci si riferisce alla norma secondo cui per i lavoratori del settore agricolo i periodi fruiti di CIG in DEROGA con causale COVID sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, essendo equiparati a giornate di lavoro (art. 22 D.L. 18/2020)
La circolare INPS contiene importanti chiarimenti soprattutto con riferimento alla platea dei beneficiari interessati da questa disposizione di miglior favore per la quale:
§ saranno valorizzabili i periodi di CIG in deroga richiesti da aziende agricole e fruiti, comunque entro il 2020, per effetto della sospensione/riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo (ciò perché, per ipotesi, un lavoratore potrebbe aver goduto della CIG in deroga anche in relazione a lavoro svolto in un settore diverso);
§ su conforme parere ministeriale, per assicurare in chiave estensiva tutele omogenee a diverse categorie di lavoratori, saranno altresì valorizzabili:
Ø sia i periodi di CISOA con causale COVID fruiti sempre entro il 2020 da parte di operai agricoli a tempo indeterminato;
Ø sia i periodi di CIGO con causale COVID fruiti sempre entro il 2020 da parte di operai a tempo indeterminato dipendenti di cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 240/1984.
Nel soffermarci su quest’ultima fattispecie e a cui la circolare dedica un paragrafo ad hoc (par. 1.3), l’INPS ricorda infatti il particolare regime applicabile in materia di ammortizzatori sociali ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese cooperative e nei consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali.
Come noto, in base alla legge n. 240/1984, per tali lavoratori, nonostante un loro inquadramento agricolo ai fini previdenziali, trovano applicazione in luogo della CISOA le casse CIGO/CIGS riconducibili al settore industriale.
Considerato che per l’anno 2020 la disciplina in materia di COVID ha determinato di fatto la sospensione di eventuali trattamenti di CIGS e un loro sostanziale scivolamento verso la CIGO, l’interpretazione in chiave estensiva assunta dall’INPS della norma in esame fa sì che ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola saranno valorizzabili anche tutti i periodi di CIGO con causale COVID eventualmente fruiti nel 2020 dagli operai a tempo indeterminato dipendenti di cooperative/consorzi di cui alla legge 240/1984 che abbiano avuto accesso a tali trattamenti.
In termini generali, per tutta la platea di soggetti interessati dalla norma come declinati nella circolare e appena richiamati, l’INPS specifica inoltre (paragrafo 2) che tutti i suddetti periodi di CIG in DEROGA, CISOA e CIGO con causale COVID eventualmente fruiti nel 2020 varranno anche ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 102 giornate (nel biennio) richiesto per accedere alla stessa indennità di disoccupazione agricola (ancorché questo profilo non venga esplicitamente chiarito nel testo normativo).
Ciò perché – scrive l’INPS su conforme parere ministeriale – tanto più alla luce della pandemia in corso, alcuni lavoratori potrebbero aver svolto nel 2020 poche giornate di lavoro effettivo, le quali, sommate ai periodi di lavoro nel 2019 non gli permetterebbero di raggiungere la soglia prevista.
Nel rimandare alla circolare allegata per ulteriori approfondimenti compresi gli altri profili richiamati da INPS (es. calcolo indennità, retribuzione da prendere a riferimento, disposizioni particolari per lavoratori provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati), si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.