Con la circolare in allegato,
il Ministero della transizione ecologica è intervenuto a fornire alcuni
chiarimenti sull’obbligo di etichettatura degli
imballaggi, previsto dall’articolo 219, comma 5 del codice
ambientale, introdotto a settembre dal decreto legislativo n.116 del 2020.
Al riguardo, si ricorda
che l’art. 219, comma 5 del TUA ha introdotto due obblighi:
-
un obbligo di
etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme
tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla
Commissione dell'Unione europea. Questo obbligo è stato oggetto di sospensione
ad opera dell’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;
-
un obbligo a
carico dei produttori di indicare, ai fini della identificazione e
classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione comunitaria n.97/129/CE.
Al momento, nell’ambito
dei lavori di conversione del decreto cd “Sostegni” risulta approvato un
emendamento finalizzato a sospendere l’applicazione di tutto il comma 5
richiamato, fino al 31 dicembre 2021.
Nelle more
dell’approvazione definitiva della sospensione, il Ministero ha fornito i
seguenti chiarimenti.
• Soggetti
responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale
Nella nota è chiarito
che:
-
l’obbligo di
indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della
decisione 97/129/CE della Commissione è certamente a carico dei produttori
-
la norma non
esplicita quali siano i soggetti obbligati all’etichettatura degli imballaggi
in conformità alle norme tecniche UNI.
Date queste premesse,
considerato che l’art. 261 comma 3 del codice ambientale sanziona chiunque
immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo
219, comma 5 e che le informazioni previste per una corretta etichettatura
degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore
dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es.
predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da
stampare e/o riprodurre sul packaging), il Ministero ha concluso che l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo
agli utilizzatori degli imballaggi.
La conclusione, in
verità, oltre a non trovare esatta corrispondenza nella norma di riferimento,
contraddice radicalmente gli esiti delle diverse interlocuzioni avvenute tra le
Organizzazioni ed il Ministero, tra cui Confcooperative, aumentando il margine di
incertezza già più volte rappresentato agli Uffici ministeriali.
Al riguardo,
Confcooperative, oltre ad aver partecipato a diversi incontri con la Direzione
ECI, ha già predisposto e veicolato alcuni emendamenti, finalizzati a garantire
in primo luogo un periodo di sospensione e, in secondo luogo, una più adeguata
e chiara formulazione normativa e la sostanziale riduzione delle sanzioni che
appaiono inique e sproporzionate.
• Imballaggi
neutri
Con riferimento alla
corretta etichettatura ambientale degli imballaggi finiti e venduti,
direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es.
sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto
o imballaggio terziario (come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde
in cartone ondulato), è chiarita la necessità di considerare che le peculiarità
di questi imballaggi (talvolta nella forma di semilavorati) impone una
alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.
Il Ministero ha concluso
che per tali imballaggi si considera ottemperato l’obbligo di identificazione
del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca
tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su
altri supporti esterni, anche digitali.
• Preincarti e imballi a peso variabile della
distribuzione
Con riferimento ai “cd.
preincarti”, vale a dire gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al
banco del fresco o al libero servizio, l’obbligo di comunicazione
dell’etichettatura ambientale è da intendersi adempiuto laddove tali
informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai
consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli
allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o
attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con
schede standard predefinite.
•
Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione
Con riferimento agli
imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore
< 25 cm2 ) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con
etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione
è riconosciuta la necessità di garantire il ricorso a strumenti digitali di
supporto (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili
nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti
internet) che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al
consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.
•
Imballaggi destinati all’esportazione
Sono esclusi dall’obbligo
di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che devono sottostare
alle normative specifiche del Paese di destino. Pertanto gli obblighi di
etichettatura indicati sono riferiti esclusivamente agli imballaggi immessi al
consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in
Italia.
Gli imballaggi
destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere
dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione,
oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le
informazioni di composizione.
• Utilizzo
di strumenti digitali
In merito alla
possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo
informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale è
consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es.
APP, QR code, siti internet).
Si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.