Circolari

Circ. n. 28/2021

Etichettatura degli imballaggi – Chiarimenti del Ministero della transizione ecologica (Nota esplicativa Direzione ECI Ministero transizione ecologica 17 maggio 2021)

Con la circolare in allegato, il Ministero della transizione ecologica è intervenuto a fornire alcuni chiarimenti sull’obbligo di etichettatura degli imballaggi, previsto dall’articolo 219, comma 5 del codice ambientale, introdotto a settembre dal decreto legislativo n.116 del 2020.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 219, comma 5 del TUA ha introdotto due obblighi:

  1. un obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Questo obbligo è stato oggetto di sospensione ad opera dell’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183;

  2. un obbligo a carico dei produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione comunitaria n.97/129/CE.

Al momento, nell’ambito dei lavori di conversione del decreto cd “Sostegni” risulta approvato un emendamento finalizzato a sospendere l’applicazione di tutto il comma 5 richiamato, fino al 31 dicembre 2021.

Nelle more dell’approvazione definitiva della sospensione, il Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti.

 

Soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale

Nella nota è chiarito che:

  1. l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione è certamente a carico dei produttori

  2. la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati all’etichettatura degli imballaggi in conformità alle norme tecniche UNI.

Date queste premesse, considerato che l’art. 261 comma 3 del codice ambientale sanziona chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5 e che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging), il Ministero ha concluso che l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi.

La conclusione, in verità, oltre a non trovare esatta corrispondenza nella norma di riferimento, contraddice radicalmente gli esiti delle diverse interlocuzioni avvenute tra le Organizzazioni ed il Ministero, tra cui Confcooperative, aumentando il margine di incertezza già più volte rappresentato agli Uffici ministeriali.

Al riguardo, Confcooperative, oltre ad aver partecipato a diversi incontri con la Direzione ECI, ha già predisposto e veicolato alcuni emendamenti, finalizzati a garantire in primo luogo un periodo di sospensione e, in secondo luogo, una più adeguata e chiara formulazione normativa e la sostanziale riduzione delle sanzioni che appaiono inique e sproporzionate.

 

Imballaggi neutri

Con riferimento alla corretta etichettatura ambientale degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario (come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato), è chiarita la necessità di considerare che le peculiarità di questi imballaggi (talvolta nella forma di semilavorati) impone una alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.

Il Ministero ha concluso che per tali imballaggi si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

 

 Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

Con riferimento ai “cd. preincarti”, vale a dire gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio, l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale è da intendersi adempiuto laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

 

• Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Con riferimento agli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2 ) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione è riconosciuta la necessità di garantire il ricorso a strumenti digitali di supporto (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

 

• Imballaggi destinati all’esportazione

Sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che devono sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Pertanto gli obblighi di etichettatura indicati sono riferiti esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

 

• Utilizzo di strumenti digitali

In merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet).

 

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.