Circolari

Circ. n. 28/2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE, CIRCOLARE 25 GIUGNO 2021, N. 6 (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Dir. Terzo Settore) ha da ultimo diramato la Circolare n. 6/2021, dedicata agli

 

obblighi di pubblicità e trasparenza delle erogazioni pubbliche

(di cui all’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017)

 

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Con tale documento di prassi (All.1), il Ministero risponde ad alcuni quesiti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza delle erogazioni pubbliche, come noto incombenti sia sulle imprese, sia sulle associazioni, le fondazioni e le Onlus[1].
 
Trovano conferma le indicazioni a suo tempo fornite nella CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 15/2019[2].
 
In particolare, la circolare in commento:
  • in punto di ambito oggettivo dell’obbligo di comunicazione (il tipo di contributo o beneficio soggetto all'obbligo, con esplicite esclusioni), ribadisce che non determinano l’insorgenza dell’obbligo i contributi e gli apporti di natura corrispettiva derivanti da prestazioni sinallagmatiche (contratti a prestazioni corrispettive), ovvero di natura retributiva o risarcitoria: costituiscono, dunque, erogazioni pubbliche, da cui sorge l’obbligo di comunicazione, esclusivamente quei vantaggi che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico, come è il caso di tutti i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell’articolo 12, L. 241/1990[3];
  • conferma altresì che non costituiscono erogazioni pubbliche oggetto di comunicazione i vantaggi e gli aiuti “aventi carattere generale”.  Con tale espressione si intendono i vantaggi ricevuti dal beneficiario “sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”. Viene così confermata l’esclusione dagli obblighi di trasparenza delle agevolazioni fiscali e dei regimi fiscali speciali (quali ad es. i regimi dedicati alle società cooperative), nonché l’esclusione del contributo del cinque per mille[4];
  • in tema di definizione del soggetto pubblico erogante, ribadisce che sono soggetti agli obblighi di pubblicità gli apporti effettivamente erogati nell'esercizio  finanziario  precedente  non da tutte le PPAA, ma solo da quelle  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[5],  e dai soggetti di cui  all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[6] (nel mantenere il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo  2- bis, D.L.vo 33/2013, vengono così eliminati dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA.);
  • infine, fornisce chiarimenti sul nuovo regime sanzionatorio in vigore da gennaio 2020[7], ribadendo che solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall'amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.
 
Per tutte le questioni interpretative non affrontate in questa comunicazione – con particolare riferimento all’applicazione alle società cooperative e alle associazioni, incluse le associazioni rappresentanza, quali Confcooperative e le Unioni territoriali di Confcooperative – si rinvia integralmente alla CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 15/2019 (All.2).
 

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[1] Ricordiamo che con le ultime modifiche (art. 35, D.L. 34/2019), il legislatore aveva in parte accolto le critiche rivolte da Confcooperative e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, in particolare precisando la tipologia delle erogazioni assoggettate agli obblighi di informazione e l’individuazione dei soggetti eroganti.

[2] V. anche ICN, Circolare 18/2019.

[3] Art. 12, L. 241/1990 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici): “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

[4] Per altro verso, per le somme ricevute a titolo di cinque per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, previsti dall’articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

[5] Art. 1, c. 2, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165: “2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

[6] Art. 2-bis, D.L.vo 33/2013 (Ambito soggettivo di applicazione): “1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

[7] Il nuovo regime prevede una graduazione delle sanzioni e, cioè: una prima sanzione amministrativa pecuniaria “principale” pari all’1% degli importi ricevuti (con un importo minimo di 2.000 euro) a cui si accompagna la sanzione “accessoria” dell’obbligo di pubblicazione [i]; solo nel caso in cui il soggetto non adempia alla pubblicazione entro 90 giorni dall’irrogazione della sanzione, si applicherà la “seconda” sanzione amministrativa più grave consistente nell’obbligo di restituzione integrale del contributo ricevuto [ii].