Come noto, l'articolo 119
del cd Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha previsto la possibilità di
portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31
dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo a partire da
quello in cui sono state sostenute le spese, per diversi interventi di
efficienza energetica e riduzione del rischio sismico (cd.”superbonus”).
La misura, secondo quanto
discusso in sede governativa relativamente alla allocazione delle risorse
europee del Recovery Plan, potrebbe
essere mantenuta fino al 2024.
Con riferimento ai soggetti
interessati, il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati:
-
dai condomini;
-
dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo
di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
-
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)
per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per
conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
-
dalle cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci;
-
dalle organizzazioni non lucrative di utilità,
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale;
-
dalle associazioni e società sportive
dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi.
La principale novità del
meccanismo, a margine dell’elevata percentuale riconosciuta per i lavori
effettuati, risiede nella possibilità di effettuare i lavori senza preventivo
esborso, chiedendo uno sconto del 100% ai propri fornitori, ovvero effettuando
una cessione del credito.
Nel fare seguito alle
circolari tecniche già prodotte in argomento, sembra utile trasmettere in
allegato una presentazione sintetica dei principi che regolamentano la materia,
al fine di inquadrare le disposizioni di riferimento.