Si fa seguito alla Circolare del Servizio legislativo, n. 27/2020 (dedicata all’esame del D.L. 23/2020) per fornire una selezione delle principali risposte a quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, dedicata giustappunto all’interpretazione delle norme tributarie contenute nel D.L. 23/2020 (cd DL Liquidità).
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(Agenzia delle Entrate, DL 23/2020-LIQUIDITÀ,
Risposte a quesiti, 13 aprile 2020, N. 9/E)
L’Agenzia ha anzitutto ripercorso ed indicato tutti i provvedimenti di prassi diramati in sede di interpretazione delle norme tributarie generali contenute nei decreti dedicati all’emergenza sanitaria[1].
Di seguito si propone una selezione delle principali posizioni espresse dall’Agenzia, rinviando in ogni caso, per gli approfondimenti, a ICN, FISCO - CIRCOLARE 26.2020.
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A. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI
Ambito applicativo. (…) Le predette sospensioni dei versamenti fiscali (…) spettano anche (…) agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa (…); in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, si ritiene che la disposizione in commento trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa).
Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 18 del decreto legge n. 23 del 2020, si chiede se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019)? (…) Ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: - del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020); - del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020). La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Sospensione dei versamenti per le imprese agricole. Alle imprese agricole il cui reddito si determina sulla base delle tariffe d’estimo catastali ai sensi dell’articolo 32 del TUIR si applicano le misure di sospensione dei versamenti, anche se la norma fa riferimento a “ricavi o compensi”, ai fini del rispetto dei parametri di cui all’articolo 18 del Decreto. Il regime di sospensione disciplinato dall’articolo 18 si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa. Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, lo stesso deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato. Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione del citato articolo 18. Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione de quo, il confronto richiesto dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.
Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti. Ai sensi del comma 5, dell’articolo 18, la sospensione dei versamenti fiscali a quali tipologia di enti si rivolge? I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell’articolo 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa (…). Si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l’utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell’articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR. Per tale motivo, l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18 deve ritenersi esemplificativa (…).
Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale. Nel caso in cui un ente non commerciale svolga anche attività commerciale, quale criterio può essere utilizzato per la verifica della sospensione dei versamenti relativi alla parte commerciale ai fini della applicazione della sospensione di cui all’articolo 18? (…) Si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa.
Verifica della condizione del calo del fatturato. Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall’articolo 18 del Decreto si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi. Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi (…) va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (…) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (…).
Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori. Nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall’art. 74, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si chiede se per il calcolo del fatturato dei citati mesi (marzo e aprile 2019 e 2020) sia corretto far riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei predetti mesi indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell’agevolazione concessa a tali contribuenti, alla liquidazioni del trimestre successivo. Con specifico riferimento agli autotrasportatori (…) si ritiene che la verifica richiesta dall’articolo 18 (…) vada eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020 (…).
Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16 marzo 2020. Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ricorrendone le condizioni, ha sospeso il versamento dell'IVA annuale in scadenza lo scorso 16 marzo 2020. Nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il saldo e il 16 marzo 2020 abbia versato la prima rata si chiede se, ricorrendo le condizioni previste dal Decreto, possa sospendere il versamento delle rate successive. L’articolo 18 del Decreto ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all’imposta sul valore aggiunto, comprese i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.
B. CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL’IRES E DELL’IRAP
Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento. La soglia minima dell’80% per cento delle imposte dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso? La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni (…), nulla osta alla possibilità di sanare l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata. Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Acconti successivi a quelli di giugno 2020. La previsione di cui all’articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020? L’articolo 20 del decreto legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo (…). Inoltre (…) deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020.
C. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Ambito applicativo. (…) Il versamento dell’IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga prevista dall’art. 60 del Decreto “Cura Italia” (cfr. paragrafo 1.22 della circolare n. 8/E del 2020) e, pertanto, anche nell’ambito applicativo dell’art. 21 del Decreto, con la conseguenza che il versamento di tale imposta si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi (…).
D. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020
Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata. Si chiede conferma che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020. (…) Il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31 ottobre 2020 (ovvero 2 novembre 2020).
E. TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Sospensione del termine quinquennale. L’articolo 24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla nota IIbis, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale)? (…) il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.
F. ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA
Trasmissione telematica e autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 (…). Nei casi in cui i contribuenti non dispongano di strumenti per la stampa dei modelli di delega o scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte come possono conferire ai CAF o ai professionisti l’accesso alla dichiarazione precompilata? Tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali (…).
G. CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Ambito applicativo. La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
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Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Si tratta, in particolare, dei seguenti atti:
- risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);
- circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”);
- circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 “Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”;
- risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”);
- circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”);
- circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”);
- circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (“Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.”);
- risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 (“Premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori chiarimenti – articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”);
- risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del Decreto Cura Italia (“Credito d’imposta per botteghe e negozi”);
- risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall’articolo 63, comma 1, del Decreto “Cura Italia”.