Con la conversione in
legge sono state apportate alcune
significative modifiche al D.L. n. 101/2019(1), tra cui:
-
il nuovo art.
13-ter che contiene l’incremento
delle risorse finalizzate a sostenere la nascita di imprese cooperative
costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi
(c.d. workers buyout);
-
la riformulazione delle disposizioni (art. 1) a tutela dei lavoratori occupati
nell’ambito delle piattaforme digitali - rider
ma non solo – modificando contestualmente la norma generale che ha fin qui
disciplinato tutto il tema delle cosiddette collaborazioni organizzate dal
committente (art. 2, del decreto legislativo 81/2015)
Durante l’iter di
conversione sono state introdotte ulteriori
novità tra le quali, per l’ennesima volta, nuovi aggiustamenti in materia
di ammortizzatori sociali, sia con l’art.
9-bis che assicura nuove risorse (90
milioni) per la proroga in determinati casi ben precisi di trattamenti CIGS già
concessi anche oltre i la durata massima consentita in via generale, sia con l’art.11-bis permettendo l’utilizzo di
risorse residue in alcuni territori ai fini di prorogare trattamenti di
mobilità in deroga.
Nel merito.
-
ART. 13-TER INCREMENTO RISORSE WORKERS BUYOUT COOPERATIVI
Si incrementa di 500 mila euro per il 2019, di 1 milione di euro per il 2020 e di 5
milioni per il 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all’art. 23, c. 2, della legge 134/2012, specificando espressamente che
tali risorse sono destinate all’erogazione dei finanziamenti
per le agevolazioni di cui al DM del 4/12/2014.
Ricordiamo che con il citato DM il MISE
anni fa ha istituito un apposito regime
di aiuto praticabile sull’intero territorio nazionale e finalizzato a
promuovere la nascita e lo sviluppo di cooperative.
Si tratta di una misura già
ampiamente nota al nostro sistema e alle strutture che si occupano di assistere
e supportare in particolare la nascita di workers
buyout cooperativi e che ora quindi potranno far leva e affidamento su un
consolidamento dei fondi a disposizione.
* * *
-
ART. 1 NORME SU COLLABORATORI, LAVORATORI DIGITALI E
RIDER
Rispetto al testo del decreto-legge
entrato in Parlamento per la conversione si registrano 2 principali macro-filoni di cambiamento.
-
Con un primo significativo intervento subito in vigore – art. 1, comma 1, lett. a) – è stata nuovamente riformulata la norma generale sulle c.d. COLLABORAZIONI
ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE, tesa come noto(2) a chiarire che per
queste fattispecie, che restano comunque collaborazioni, deve trovare
applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La modifica apportata all’art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 81/2015, implica
un sostanziale allargamento dei rapporti di collaborazione per i quali potrebbe
valere la disciplina del lavoro subordinato:
-
prevedendo
che tali collaborazioni possano concretizzarsi in prestazioni di lavoro prevalentemente, e non più
esclusivamente, personali;
-
sopprimendo il riferimento a tempi e luogo di lavoro quali possibili elementi
tesi a provare l’etero-organizzazione da parte del committente delle modalità
di esecuzione delle prestazioni svolte dai collaboratori.
Pertanto, alla luce delle
novità introdotte, rientrerebbero nella fattispecie in questione quelle
prestazioni che risultino contemporaneamente: i) prevalentemente (e non
più esclusivamente) personali; ii) continuative; iii) organizzate dal
committente (non più anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro).
Al ricorrere congiunto di questi tre
elementi, come detto, “si applica la
disciplina del rapporto subordinato”.
Resta anche l’ulteriore precisazione – già in vigore con
il decreto-legge – che questa presunzione deve valere “anche qualora le modalità di
esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali”,
chiarimento che riguarda quindi tutti i lavoratori delle piattaforme digitali (non
solo quelli impegnati come fattorini/rider
nella consegna di beni), ma tuttavia privo di un carattere prescrittivo.
Infatti, l’applicazione a tali
lavoratori della fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente
non può essere visto come un automatismo, ma andrà comunque verificata sempre
caso per caso rintracciando i presupposti di fondo alla base di questo
istituto.
Senza dimenticare che nel caso dei rider l’osservanza della disciplina del
rapporto di lavoro subordinato, comporterà inevitabilmente l’applicazione delle
norme previste dalla contrattazione collettiva (CCNL Logistica, Trasporto e
Spedizioni Merci) che, come noto, ha disciplinato in maniera anticipatoria
rispetto al legislatore questa specifica figura
-
Un secondo importante intervento – art. 1, comma 1, lett. c – consiste nella riformulazione delle disposizioni già introdotte per i SOLI RIDER atte a garantire una loro
maggiore tutela economica e normativa nel caso si tratti davvero di lavoratori
autonomi, ferma restando l’applicazione per queste figure della fattispecie
della collaborazione organizzata dal committente laddove ce ne fossero i
presupposti.
Se le modifiche appena viste apportate alle
collaborazioni organizzate dal committente servono potenzialmente a
ricomprendervi anche tali lavoratori qualora le modalità di svolgimento delle
loro prestazioni assumessero di fatto i connotati del lavoro subordinato, da un
altro punto di vista, i rider di
piattaforme digitali e non che in maniera discontinua/occasionale consegnano
beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di biciclette/veicoli
motorini beneficiano comunque di diritti e tutele minime previste per legge nel
nuovo Capo V-bis loro dedicato introdotto al decreto legislativo 81/2015 (artt. 47-bis, 47-ter, 47-quater,
47-quinquies, 47-sexies, 47-septies).
La disciplina che
scatterà in futuro per tali soggetti – visto che viene confermata per gran
parte una sua entrata in vigore non immediata – in sede di conversione è stata
radicalmente rivista in chiave ancora più stringente e può essere riassunta nei
suoi tratti principali:
-
l’obbligo della forma scritta per i
contratti individuali di lavoro e il diritto dei lavoratori di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei
loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza (con precise
indennità risarcitorie in caso di violazione);
-
l’applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di tutela
dei dati personali, della disciplina
antidiscriminatoria e di quella a tutela
della libertà e dignità prevista per i lavoratori subordinati, nonché il divieto di essere esclusi dalla piattaforma
o di vedersi ridotte le occasioni di lavoro in conseguenza di una mancata
accettazione della prestazione;
-
il rinvio ai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale per la definizione dei criteri di determinazione del
COMPENSO complessivo - e comunque, in loro assenza, la garanzia un compenso
minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da CCNL di settori
affini o equivalenti, fatto salvo tuttavia il divieto che il compenso sia
determinato in base alle consegne effettuate e il riconoscimento di un’indennità
integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le
festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli, determinata dai contratti
collettivi eventualmente stipulati o, in mancanza, da apposito DM Lavoro - DISPOSIZIONE IN VIGORE SOLO TRA 1 ANNO;
-
l’estensione della copertura assicurativa INAIL contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assumendo tuttavia in
via eccezionale - in ragione della
peculiarità del rapporto - come base imponibile la retribuzione convenzionale
giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori subordinati cui si
aggiunge l’attuazione dei relativi
adempimenti in materia assicurativa in capo alle imprese committenti che utilizzano
le piattaforme, stessi soggetti
che dovranno anche garantire, “a propria
cura e spese”, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro previste dal T.U. 81/2018 - DISPOSIZIONE IN VIGORE SOLO A INIZIO
FEBBRAIO 2020 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione).
Viene in ultimo confermato, data la complessità delle norme introdotte,
l’istituzione di un Osservatorio
permanente presso il Ministero del Lavoro con il fine proprio di assicurare
un monitoraggio e una valutazione delle disposizioni in esame, organismo che – novità
introdotta in sede di conversione del provvedimento – sarà partecipato anche da rappresentati dei
datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
* * *
Si rinvia al testo
allegato per eventuali approfondimenti.
(1)
Nostra
circolare n. 25 del 10 settembre 2019 – prot. n. 3897.
(2)
Nostra
circolare n. 38 del 25 giugno 2015 – prot. n. 3058.