Circolari

Circ. n. 28/2019

Legge 2 novembre 2019, n. 128 conversione decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101:“Disposizioni urgenti per la tutela del lavoroe per la risoluzione di crisi aziendali”.(G.U. n. 257 del 2 novembre 2019).

 

 

Con la conversione in legge sono state apportate alcune significative modifiche al D.L. n. 101/2019(1), tra cui:

  • il nuovo art. 13-ter che contiene l’incremento delle risorse finalizzate a sostenere la nascita di imprese cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi (c.d. workers buyout);

  • la riformulazione delle disposizioni (art. 1) a tutela dei lavoratori occupati nell’ambito delle piattaforme digitali - rider ma non solo – modificando contestualmente la norma generale che ha fin qui disciplinato tutto il tema delle cosiddette collaborazioni organizzate dal committente (art. 2, del decreto legislativo 81/2015)

Durante l’iter di conversione sono state introdotte ulteriori novità tra le quali, per l’ennesima volta, nuovi aggiustamenti in materia di ammortizzatori sociali, sia con l’art. 9-bis  che assicura nuove risorse (90 milioni) per la proroga in determinati casi ben precisi di trattamenti CIGS già concessi anche oltre i la durata massima consentita in via generale, sia con l’art.11-bis permettendo l’utilizzo di risorse residue in alcuni territori ai fini di prorogare trattamenti di mobilità in deroga.

Nel merito.

  1. ART. 13-TER INCREMENTO RISORSE WORKERS BUYOUT COOPERATIVI

Si incrementa di 500 mila euro per il 2019, di 1 milione di euro per il 2020 e di 5 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23, c. 2, della legge 134/2012, specificando espressamente che tali risorse sono destinate all’erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al DM del 4/12/2014.

Ricordiamo che con il citato DM il MISE anni fa ha istituito un apposito regime di aiuto praticabile sull’intero territorio nazionale e finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di cooperative.

Si tratta di una misura già ampiamente nota al nostro sistema e alle strutture che si occupano di assistere e supportare in particolare la nascita di workers buyout cooperativi e che ora quindi potranno far leva e affidamento su un consolidamento dei fondi a disposizione.

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  1. ART. 1 NORME SU COLLABORATORI, LAVORATORI DIGITALI E RIDER

Rispetto al testo del decreto-legge entrato in Parlamento per la conversione si registrano 2 principali macro-filoni di cambiamento.

  1. Con un primo significativo intervento subito in vigoreart. 1, comma 1, lett. a) – è stata nuovamente riformulata la norma generale sulle c.d.  COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE, tesa come noto(2) a chiarire che per queste fattispecie, che restano comunque collaborazioni, deve trovare applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

    La modifica apportata all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2015, implica un sostanziale allargamento dei rapporti di collaborazione per i quali potrebbe valere la disciplina del lavoro subordinato:

  • prevedendo che tali collaborazioni possano concretizzarsi in prestazioni di lavoro prevalentemente, e non più esclusivamente, personali;

  • sopprimendo il riferimento a tempi e luogo di lavoro quali possibili elementi tesi a provare l’etero-organizzazione da parte del committente delle modalità di esecuzione delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Pertanto, alla luce delle novità introdotte, rientrerebbero nella fattispecie in questione quelle prestazioni che risultino contemporaneamente: i) prevalentemente (e non più esclusivamente) personali; ii) continuative; iii) organizzate dal committente (non più anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro).

Al ricorrere congiunto di questi tre elementi, come detto, “si applica la disciplina del rapporto subordinato”.

Resta anche l’ulteriore precisazione – già in vigore con il decreto-legge – che questa presunzione deve valere “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali”, chiarimento che riguarda quindi tutti i lavoratori delle piattaforme digitali (non solo quelli impegnati come fattorini/rider nella consegna di beni), ma tuttavia privo di un carattere prescrittivo.

Infatti, l’applicazione a tali lavoratori della fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente non può essere visto come un automatismo, ma andrà comunque verificata sempre caso per caso rintracciando i presupposti di fondo alla base di questo istituto.

Senza dimenticare che nel caso dei rider l’osservanza della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, comporterà inevitabilmente l’applicazione delle norme previste dalla contrattazione collettiva (CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci) che, come noto, ha disciplinato in maniera anticipatoria rispetto al legislatore questa specifica figura

  1. Un secondo importante intervento – art. 1, comma 1, lett. c – consiste nella riformulazione delle disposizioni già introdotte per i SOLI RIDER atte a garantire una loro maggiore tutela economica e normativa nel caso si tratti davvero di lavoratori autonomi, ferma restando l’applicazione per queste figure della fattispecie della collaborazione organizzata dal committente laddove ce ne fossero i presupposti.

    Se le modifiche appena viste apportate alle collaborazioni organizzate dal committente servono potenzialmente a ricomprendervi anche tali lavoratori qualora le modalità di svolgimento delle loro prestazioni assumessero di fatto i connotati del lavoro subordinato, da un altro punto di vista, i rider di piattaforme digitali e non che in maniera discontinua/occasionale consegnano beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di biciclette/veicoli motorini beneficiano comunque di diritti e tutele minime previste per legge nel nuovo Capo V-bis loro dedicato introdotto al decreto legislativo 81/2015 (artt. 47-bis, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies, 47-septies).

    La disciplina che scatterà in futuro per tali soggetti – visto che viene confermata per gran parte una sua entrata in vigore non immediata – in sede di conversione è stata radicalmente rivista in chiave ancora più stringente e può essere riassunta nei suoi tratti principali:

    • l’obbligo della forma scritta per i contratti individuali di lavoro e il diritto dei lavoratori di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza (con precise indennità risarcitorie in caso di violazione);

    • l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, della disciplina antidiscriminatoria e di quella a tutela della libertà e dignità prevista per i lavoratori subordinati, nonché il divieto di essere esclusi dalla piattaforma o di vedersi ridotte le occasioni di lavoro in conseguenza di una mancata accettazione della prestazione;

    • il rinvio ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la definizione dei criteri di determinazione del COMPENSO complessivo  - e comunque, in loro assenza, la garanzia un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da CCNL di settori affini o equivalenti, fatto salvo tuttavia il divieto che il compenso sia determinato in base alle consegne effettuate e il riconoscimento di un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi eventualmente stipulati o, in mancanza, da apposito DM Lavoro - DISPOSIZIONE IN VIGORE SOLO TRA 1 ANNO;

    • l’estensione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assumendo tuttavia in via eccezionale  - in ragione della peculiarità del rapporto - come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori subordinati cui si aggiunge l’attuazione dei relativi adempimenti in materia assicurativa in capo alle imprese committenti che utilizzano le piattaforme, stessi soggetti che dovranno anche garantire, “a propria cura e spese”, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal T.U. 81/2018 - DISPOSIZIONE IN VIGORE SOLO A INIZIO FEBBRAIO 2020 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione).

      Viene in ultimo confermato, data la complessità delle norme introdotte, l’istituzione di un Osservatorio permanente presso il Ministero del Lavoro con il fine proprio di assicurare un monitoraggio e una valutazione delle disposizioni in esame, organismo che – novità introdotta in sede di conversione del provvedimento – sarà partecipato anche da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

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Si rinvia al testo allegato per eventuali approfondimenti.










(1) Nostra circolare n. 25 del 10 settembre 2019 – prot. n. 3897.

(2) Nostra circolare n. 38 del 25 giugno 2015 – prot. n. 3058.

 

 

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