Circolari

Circ. n. 28/2018

Circolare INPS n. 108 del 14-11-2018 APPRENDISTATO: riepilogo e chiarimenti in materia di REGIME CONTRIBUTIVO.

Con la circolare in oggetto l’INPS affronta l’istituto dell’apprendistato fornendo un utile riepilogo del regime contributivo in essere a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni e, contestualmente, offrendo alcuni chiarimenti rispetto a loro precedenti indicazioni.

Oltre a ripercorrere analiticamente la disciplina vigente – ormai stabile da alcuni anni e che come noto distingue 3 tipologie diverse di apprendistato – l’Istituto richiama le regole che determinano la misura della contribuzione a carico del datore di lavoro, sia a livello generale, sia con specifico riferimento all’apprendistato di primo livello (per l’acquisizione della qualifica/diploma), di secondo livello (c.d. professionalizzante) e di terzo livello (di alta formazione e ricerca).

Inoltre, per gli apprendisti di I° livello, la circolare corregge un precedente messaggio emanato dall’INPS nel 2017, precisando che relativamente alle assunzioni effettuate dopo il 24 settembre 2015 da imprese fino a 9 addetti la misura della contribuzione torna ad essere fissata in 3 scaglioni graduali: 1,5% per i primi 12 mesi, 3% per il secondo anno e 5% a partire dal terzo anno.

Infatti, l’anno scorso l’Istituto, nel dar conto degli incentivi a beneficio dell’apprendistato di primo livello introdotti dal decreto 150/2015(1) e riassumibili – in particolare ma non solo – nell’abbattimento dal 10% al 5% dell’aliquota contributiva loro applicabile, aveva erroneamente dimenticato la progressione prevista da tempo dal legislatore a beneficio delle imprese minori, ora correttamente richiamata.

Una seconda precisazione riguarda, invece, le assunzioni con apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria effettuate dal 2017, per le quali l’INPS chiarisce il venir meno del regime agevolato – aliquota datoriale al 10% per i primi 18 mesi di contratto - previsto dalla legge 233/1991 (come noto, la norma di riferimento per le assunzioni di soggetti percettori dell’indennità di mobilità risulta abrogata dal 2017).

In queste fattispecie deve trovare applicazione la contribuzione ordinaria, vale a dire per tutti i 36 mesi di durata dell’apprendistato l’aliquota datoriale dell’11,61%, ridotta solo nel caso delle imprese fino a 9 addetti per i primi 12 mesi (3,11%) e per il secondo anno (4,61%).

Tanto più alla luce di queste precisazioni, nell’ultima parte della sua circolare l’INPS detta specifiche istruzioni per una corretta gestione dei flussi Uniemens, - rispetto a cui vengono istituiti nuovi codici - con la possibilità per i soggetti che in questi anni hanno eventualmente sostenuto una contribuzione maggiore di recuperare a partire dal mese di dicembre 2018 gli importi versati in eccedenza (è il caso ovviamente di imprese fino a 9 addetti che abbiano assunto negli ultimi anni apprendisti di primo livello).










(1) Nostra circolare n. 49 del 25 settembre 2015 – prot. n.4244.

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