Con la circolare in oggetto l’INPS affronta
l’istituto dell’apprendistato
fornendo un utile riepilogo del regime contributivo in essere a seguito delle
modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni e, contestualmente,
offrendo alcuni chiarimenti rispetto a loro precedenti indicazioni.
Oltre a ripercorrere analiticamente la
disciplina vigente – ormai stabile da alcuni anni e che come noto distingue 3
tipologie diverse di apprendistato – l’Istituto richiama le regole che
determinano la misura della contribuzione a carico del datore di lavoro, sia a
livello generale, sia con specifico riferimento all’apprendistato di primo
livello (per l’acquisizione della qualifica/diploma), di secondo livello (c.d.
professionalizzante) e di terzo livello (di alta formazione e ricerca).
Inoltre, per gli apprendisti di I° livello, la circolare corregge un
precedente messaggio emanato dall’INPS nel 2017, precisando che relativamente alle assunzioni effettuate dopo il 24 settembre
2015 da imprese fino a 9 addetti la misura della contribuzione torna ad essere
fissata in 3 scaglioni graduali: 1,5% per i primi 12 mesi, 3% per il secondo
anno e 5% a partire dal terzo anno.
Infatti, l’anno scorso l’Istituto, nel
dar conto degli incentivi a beneficio dell’apprendistato di primo livello introdotti
dal decreto 150/2015(1) e riassumibili – in
particolare ma non solo – nell’abbattimento dal 10% al 5% dell’aliquota contributiva
loro applicabile, aveva erroneamente dimenticato
la progressione prevista da tempo dal legislatore a beneficio delle imprese
minori, ora correttamente richiamata.
Una seconda precisazione
riguarda, invece, le assunzioni con
apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di beneficiari di
indennità di mobilità ordinaria effettuate dal 2017, per le quali l’INPS
chiarisce il venir meno del regime
agevolato – aliquota datoriale al 10% per i primi 18 mesi di contratto - previsto dalla legge 233/1991 (come
noto, la norma di riferimento per le assunzioni di soggetti percettori
dell’indennità di mobilità risulta abrogata dal 2017).
In queste fattispecie deve trovare applicazione la contribuzione ordinaria,
vale a dire per tutti i 36 mesi di durata dell’apprendistato l’aliquota datoriale
dell’11,61%, ridotta solo nel caso delle imprese fino a 9 addetti per i primi
12 mesi (3,11%) e per il secondo anno (4,61%).
Tanto più alla luce di queste
precisazioni, nell’ultima parte della
sua circolare l’INPS detta specifiche istruzioni per una corretta gestione dei
flussi Uniemens, - rispetto a cui vengono istituiti nuovi codici - con la
possibilità per i soggetti che in questi anni hanno eventualmente sostenuto una
contribuzione maggiore di recuperare a partire dal mese di dicembre 2018 gli
importi versati in eccedenza (è il caso ovviamente di imprese fino a 9
addetti che abbiano assunto negli ultimi anni apprendisti di primo livello).
(1)
Nostra
circolare n. 49 del 25 settembre 2015 – prot. n.4244.