Circolari

Circ. n. 28/2017

Circolare Ministero Lavoro n. 16 del 28 agosto 2017 LIMITE MASSIMO ORE AUTORIZZABILI DI CIGS PER CRISI O RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE(art. 22, comma 4, Dlgs. 148/2015).

Si ritiene opportuno segnalare la circolare in oggetto con la quale il Ministero del Lavoro ricorda che sta per scadere il regime di sospensione di 2 anni che ha posticipato l’operatività dell’art. 22, c. 4, del decreto legislativo 148/2015(1), che entrerà in vigore il 24 settembre p.v.

Tale disposizione prevede che i trattamenti di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale - 2 delle 3 causali della cassa integrazione straordinaria, la terza come noto è il contratto di solidarietà – siano concessi entro un tetto massimo di ore autorizzabili, pari all’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo relativo al programma autorizzato.

La norma non è entrata in vigore subito, vale a dire il 24 settembre 2015, ma ai sensi dell’art. 44, comma 3, dello stesso decreto, è stata prevista un’introduzione differita di 24 mesi anche al fine di preparare su questo aspetto le imprese (non più in grado in questo modo di ricorrere alla c.d. CIGS a zero 0 per tutto il personale e per tutta la durata del trattamento, fatta salva comunque la possibilità di sospendere tutti i lavoratori).

In realtà, in linea con orientamenti generali già assunti dal Ministero rispetto all’applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali del 2015, la nuova regola varrà per quei trattamenti in relazione ai quali conclusione della consultazione sindacale, presentazione della domanda e relative sospensioni dal lavoro siano avvenute a partire DAL 24 SETTEMBRE 2017 (data in cui scadono i 2 anni).

In termini applicativi, la circolare offre un importante chiarimento circa il calcolo del limite di ore di sospensione autorizzabili precisando che:

la percentuale dell’80% andrà verificata considerando il monte di ore contrattualmente lavorabili da parte di tutti i lavoratori, preso a riferimento il “numero dei lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre che precede la domanda”.

Si tratta di un elenco di lavoratori, distinti per orario contrattuale, che l’impresa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 148/2015 è già tenuta a comunicare all’atto della domanda.

In questo modo, secondo le precisazioni ministeriali, si genera con certezza sia la possibilità di fissare a monte il dato delle ore autorizzabili nel periodo di riferimento e sia una programmazione delle sospensioni dal lavoro non soggetta a variazioni di organico durante l’intervento di cassa integrazione.

Le imprese, in sede di domanda, sono tenute a dichiarare il loro impegno a rispettare il limite di ore autorizzabili e l’INPS dovrà verificare che le ore di sospensione effettivamente operate risultino coerenti con tale tetto, prendendo a riferimento i dati inseriti nell’elenco dei lavoratori allegato alla domanda e trasmesso dalle imprese all’Istituto unitamente al decreto di concessione.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo cella circolare.




(1) Nostra circolari n. 52 del 5 ottobre 2017 – prot. n. 4347.

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