Con l’approvazione del regolamento in oggetto
l’INAIL da concreta attuazione a quanto disposto dalla legge di stabilità
2015 - art. 1, comma 166, della legge 190/2014 - rispetto all’attribuzione
di competenze all’Istituto in materia di reinserimento e di integrazione
lavorativa delle persone con disabilità.
Il legislatore ha previsto che tale misura passi
attraverso la realizzazione di progetti
mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova
occupazione, per i quali l’INAIL ha
stanziato 21 MILIONI di euro per il 2016.
In fase di prima applicazione, il regolamento
disciplina soltanto gli interventi per
la conservazione del posto di lavoro necessari ad accompagnare gli infortunati
e i tecnopatici nella fase di reinserimento lavorativo, rimandando ad
una successiva regolamentazione gli interventi finalizzati alla ricerca di
nuova occupazione, solo una volta che siano state attuate le disposizioni in
materia di politiche attive e servizi per il lavoro previste dal JOBS ACT
(Dlgs. 150/2015).
OPERATIVAMENTE, in base a quanto
stabilito dagli artt. 6 e ss., il progetto di reinserimento lavorativo sarà
elaborato dall’INAIL attraverso le proprie equipe multidisciplinari di I
livello (attive a livello territoriale) con il coinvolgimento e il consenso del
lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro, che dovrà essere
in regola sotto diversi punti di vista, compresi gli obblighi assicurativi e
contributivi di cui al DURC.
Ciò detto, sarà compito del datore di lavoro interessato elaborare un PIANO
ESECUTIVO del progetto che dovrà essere verificato e approvato dalla competente
Direzione Regionale INAIL, cui
spetta in generale assicurare l’attuazione di tutte le disposizioni di cui al
presente regolamento.
Si invitano, pertanto,
gli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione dell’opportunità alle
imprese interessate a questa misura, facilitando ove necessario l’acquisizione
delle informazioni e l’interlocuzione con la Direzione Regionale INAIL
competente per territorio.
Bisogna
evidenziare che, come ricordato dal regolamento, le imprese potranno utilizzare
questo strumento anche per assolvere a quanto previsto dall’art. 3, comma
3-bis, del decreto legislativo 216/2003, il quale impone a ciascun datore
di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per
garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori.
DESTINATARI degli interventi
sono i lavoratori subordinati e autonomi
con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL i quali, a seguito di
infortunio o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del
relativo aggravamento, necessitano di
interventi mirati per proseguire la loro attività lavorativa nella stessa
mansione ovvero in una mansione diversa rispetto a quella
precedentemente svolta.
Le TIPOLOGIE d’intervento
previste sono tre, per ciascuna delle
quali vengono identificati specifici limiti di spesa rimborsabili al datore
di lavoro:
-
superamento/abbattimento
barriere architettoniche nei luoghi di lavoro
(interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire
accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro)
LIMITE: 95.000 €,
NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.
-
adeguamento/adattamento
postazioni di lavoro (adeguamento arredi, ausili e
dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi comandi
speciali e adattamenti di veicoli che sono strumento di lavoro)
LIMITE: 40.000 €,
NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.
-
formazione (addestramento su utilizzo postazioni di lavoro e
attrezzature funzionali agli adeguamenti delle stesse postazioni realizzati
nonché formazione e tutoraggio per svolgimento della stessa mansione o
riqualificazione professionale per svolgere altra mansione)
LIMITE: 15.000 €, NEL LIMITE MASSIMO
DEL 60% DEI COSTI AMMISSIBILI.
Rimandando alla documentazione allegata per ulteriori
approfondimenti, evidenziamo alcuni passaggi operativi degni di nota:
-
sono a carico del
datore di lavoro i costi NON previsti nel provvedimento di autorizzazione
del progetto di reinserimento e del piano esecutivo;
-
il datore di lavoro deve dare inizio all’esecuzione del progetto solo dopo la ricezione del
provvedimento di autorizzazione;
-
per una sola
volta, ed entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione,
il datore di lavoro può richiedere un’anticipazione fino al 75% della spesa
autorizzata, previa presentazione di fideiussione bancaria/assicurativa (altrimenti, come regola generale, i costi sostenuti,
nel limite della somma autorizzata, vengono rimborsati dall’INAIL a fronte di
specifica rendicontazione);
-
non sono rendicontabili
costi per i quali il datore abbia già richiesto/ottenuto finanziamenti pubblici
nazionali o comunitari;
-
per gli interventi in questione non trova applicazione il c.d. regime “de minimis” previsto a livello
comunitario.