L’INPS rende note ai
datori di lavoro interessati le modalità di fruizione – mediante compensazione
con i contributi dovuti – dell’incentivo alle assunzioni in agricoltura di
giovani 18-35enni effettuate tra 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015.
Come noto si tratta del beneficio introdotto
dal c.d. programma #Campo libero di cui all’art. 5, commi 1-12, del
decreto-legge 91/2012 (convertito con modifiche dalla legge 116/2014), pari
a 1/3 della retribuzione lorda per complessivi 18 mesi e attribuibile per assunzioni
a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata almeno triennale e con
una garanzia minima di occupazione di 102 giornate annue.
Si ricorderà che, per goderne, bisognava presentare
apposita domanda all’INPS entro il 10 novembre u.s., secondo quanto
indicato nella sua circolare n. 137 del 5 novembre 2014 (nostra circ. n. 59 del
7 novembre 2014 – prot. n. 4739).
Ora l’INPS, per i datori che riceveranno apposita
comunicazione di ammissione (seguendo la regola generale
dell’accoglimento delle domande in base al loro ordine cronologico di
presentazione e fino ad esaurimento dei fondi stanziati - 5,5 milioni per il 2015 e 9 milioni per ciascuno degli
anni 2016-2018) indica i diversi codici
di autorizzazione che saranno rilasciati in automatico e che potranno essere
utilizzati per la concreta fruizione del beneficio a partire dalla prima denuncia
contributiva (DMAG) utile.
I codici possibili da utilizzare sono diversi e seguono
distinte tempistiche di imputazione nel DMAG visto che, in base a quanto disposto
dal legislatore:
-
per
le assunzioni a tempo indeterminato
lo sgravio sarà riconosciuto
interamente in un’unica soluzione decorsi 18 mesi dall’assunzione;
-
per
le assunzioni a tempo determinato lo sgravio sarà riconosciuto:
-
per le prime 6 mensilità al completamento del 1° anno di assunzione;
-
per altre 6 mensilità al completamento del 2° anno di assunzione;
-
per le ultime 6 mensilità al completamento del 3° anno di assunzione.
Resta il fatto che andrà
comunque rispettato il limite massimo annuo di fruizione dell’incentivo
previsto dal legislatore con riferimento a ciascun lavoratore e pari a:
-
3.000 euro nel caso di lavoratori
assunti a tempo determinato;
-
5.000 euro nel caso di
lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Inoltre, con
riferimento ai soggetti assunti a tempo determinato, l’INPS richiede ai datori di lavoro la sottoscrizione di un’apposita
dichiarazione, in cui confermino di aver rispettato il requisito delle 102
giornate annue minime di occupazione (tale dichiarazione sarà presente nel
modello DMAG a decorrere dalle denunce del III° trimestre 2015).
Nel messaggio si ribadisce anche il requisito
dell’incremento occupazionale netto – necessario per poter godere
legittimamente del beneficio – va inteso come differenza tra il numero di
giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di
giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione (per un dettaglio sulle
modalità di calcolo si rimanda alla nostra precedente circolare in materia).
Nel rimandare al
testo del messaggio qui allegato per ulteriori approfondimenti, ci preme
evidenziare che l’INPS spesso riconduce le sue indicazioni esclusivamente agli
operai agricoli, mentre invece, anche alla luce della sua precedente circolare,
gli incentivi in questione spettano con
riferimento a tutti i dipendenti (e quindi anche impiegati, quadri e dirigenti).