Circolari

Circ. n. 28/2015

Messaggio INPS n. 3448 del 21 maggio 2015 Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli ex art. 5 legge 116/2014 (#Campo libero).MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

L’INPS rende note ai datori di lavoro interessati le modalità di fruizione – mediante compensazione con i contributi dovuti – dell’incentivo alle assunzioni in agricoltura di giovani 18-35enni effettuate tra 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015.

 Come noto si tratta del beneficio introdotto dal c.d. programma #Campo libero di cui all’art. 5, commi 1-12, del decreto-legge 91/2012 (convertito con modifiche dalla legge 116/2014), pari a 1/3 della retribuzione lorda per complessivi 18 mesi e attribuibile per assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata almeno triennale e con una garanzia minima di occupazione di 102 giornate annue.

Si ricorderà che, per goderne, bisognava presentare apposita domanda all’INPS entro il 10 novembre u.s., secondo quanto indicato nella sua circolare n. 137 del 5 novembre 2014 (nostra circ. n. 59 del 7 novembre 2014 – prot. n. 4739).

Ora l’INPS, per i datori che riceveranno apposita comunicazione di ammissione (seguendo la regola generale dell’accoglimento delle domande in base al loro ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi stanziati - 5,5 milioni  per il 2015 e 9 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018) indica i diversi codici di autorizzazione che saranno rilasciati in automatico e che potranno essere utilizzati per la concreta fruizione del beneficio a partire dalla prima denuncia contributiva (DMAG) utile.

I codici possibili da utilizzare sono diversi e seguono distinte tempistiche di imputazione nel DMAG visto che, in base a quanto disposto dal legislatore:

  • per le assunzioni a tempo indeterminato lo sgravio sarà riconosciuto interamente in un’unica soluzione decorsi 18 mesi dall’assunzione;

  • per le assunzioni a tempo determinato lo sgravio sarà riconosciuto:

    • per le prime 6 mensilità al completamento del 1° anno di assunzione;

    • per altre 6 mensilità al completamento del 2° anno di assunzione;

    • per le ultime 6 mensilità al completamento del 3° anno di assunzione.

      Resta il fatto che andrà comunque rispettato il limite massimo annuo di fruizione dell’incentivo previsto dal legislatore con riferimento a ciascun lavoratore e pari a:

  • 3.000 euro nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato;

  • 5.000 euro nel caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato.

    Inoltre, con riferimento ai soggetti assunti a tempo determinato, l’INPS richiede ai datori di lavoro la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, in cui confermino di aver rispettato il requisito delle 102 giornate annue minime di occupazione (tale dichiarazione sarà presente nel modello DMAG a decorrere dalle denunce del III° trimestre 2015).

    Nel messaggio si ribadisce anche il requisito dell’incremento occupazionale netto – necessario per poter godere legittimamente del beneficio – va inteso come differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione (per un dettaglio sulle modalità di calcolo si rimanda alla nostra precedente circolare in materia).

    Nel rimandare al testo del messaggio qui allegato per ulteriori approfondimenti, ci preme evidenziare che l’INPS spesso riconduce le sue indicazioni esclusivamente agli operai agricoli, mentre invece, anche alla luce della sua precedente circolare, gli incentivi in questione spettano con riferimento a tutti i dipendenti (e quindi anche impiegati, quadri e dirigenti).