Circolari

Circ. n. 28 - 2024

Decreto-legge ambiente

giovedì 31 ottobre 2024

In GU del 17 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n.153 del 2024, in materia ambientale. Il decreto-legge in esame è attualmente in fase di conversione in legge (Disegno di legge S. 1272).

Tra le novità di maggiore interesse si segnalano l’approvazione della disposizione che consente al legale rappresentante dell’impresa la facoltà di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti (RTGR), a condizione che, per almeno cinque anni consecutivi, abbia già ricoperto il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima e l’integrazione dell’Albo nazionale gestori ambientali con due membri aggiuntivi nominati dalle organizzazioni delle imprese di trasporto e di gestione dei rifiuti, così da consentire una maggiore rappresentanza delle associazioni.

Ancora, viene introdotta una disposizione che classifica i rifiuti da manutenzione del verde come rifiuti simili agli urbani. Fino ad ora, la classificazione di tali rifiuti (codice EER 200201) come rifiuti speciali aveva complicato o ostacolato il conferimento di tali rifiuti presso i centri di raccolta comunali di rifiuti urbani.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni approvate.

VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Rif. articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

Il decreto apporta modificazioni alla parte seconda del codice ambientale, intervenendo sulle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale.

In particolare:

  • si stabilisce un ordine di precedenza che le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, devono assicurare, rinviando ad un decreto interministeriale l’individuazione di categorie progettuali che godono di prioritaria trattazione nel procedimento di valutazione ambientale, stabilendo, in ogni caso, che detta priorità non può superare i tre quinti del totale delle procedure. Tra le fattispecie progettuali da considerare prioritarie nelle more dell’adozione del predetto decreto sono indicati, tra gli altri:
  • gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
  • i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW;
  • i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW. Anche a tali progetti è riservata una quota non superiore ai tre quinti del totale delle trattazioni;
  • si prevede che laddove ricorrano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale o organizzativo, il Presidente della Commissione VIA-VAS ed al Presidente della Commissione PNRR-PNIEC ha la facoltà di assegnare alla Commissione VIA-VAS la trattazione di progetti spettanti, a legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando I’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni ambientali di progetti PNRR e PNIEC (cosiddetto “fast track™);
  • si modifica l’articolo 19 del codice ambientale al fine di semplificare la procedura di verifica di assoggettabilità e di ridurre i tempi di istruttoria. Si prevede inoltre che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA abbia una efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, ferma restando la possibilità di reiterazione o proroga, senza diverse prescrizioni, se il contesto ambientale è rimasto immutato;
  • si introduce una ipotesi di silenzio assenso per i casi di mancato riscontro, da parte della Commissione VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, alle richieste di sospensione del termine entro cui presentare la documentazione integrativa a valle della fase di consultazione del pubblico. In tal senso, infatti, dispone che, trascorsi sette giorni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione dei termini per la produzione della documentazione integrativa e in mancanza di un esplicito rigetto da parte della Commissione VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la richiesta di sospensione si intende accolta;
  • si introducono misure di semplificazione e coordinamento delle procedure di valutazione ambientale con l’autorizzazione paesaggistica;
  • viene indicato quale è l'Autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, individuandola nel Direttore generale del Ministero dell'ambiente;
  • si prevede che per i progetti sottoposti a VIA statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA, sia esso di segno positivo o negativo;
  • si prevede che il proponente di progetti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, in sede di presentazione dell’istanza di VIA, alleghi alla stessa una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie e, ove occorra, della risorsa necessarie per la costruzione e l’esercizio degli impianti relativi ai suddetti progetti;
  • si prevede l’avvalimento del Gestore dei servizi energetici — GSE S.p.A. da parte del MASE ai fini del supporto operativo alla Commissione VIA-VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

 

Salvaguardia dell’ambiente e sicurezza degli approvvigionamenti

Rif. articolo 2 (Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente)

A seguito dell’annullamento, da parte del giudice amministrativo, del Piano per la transizione energetica sostenibile (PITESAI), adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, in attuazione dell’articolo 1 1-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono venuti meno i presupposti sulla base dei quali il MASE ha provveduto ad adottare circa 130 provvedimenti, non tutti oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo.

Con la disposizione in commento, quindi, vengono abrogate tutte le disposizioni inerenti all’adozione del PITESAI e la relativa attuazione (commi da 1 a 8 dell’articolo 11-ter del decreto-legge n.135 del 2018).

Si dispone poi l’abrogazione anche del comma 13 dell’articolo 11-ter al fine di garantire il riconoscimento del carattere di pubblica utilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prima previsto e poi venuto meno per effetto della stessa norma che ha introdotto il PITESAI. Restano salve le sole disposizioni che rivedono in aumento I’ammontare dei canoni che sono tenuti a pagare i titolari di permessi e concessioni per l’occupazione delle relative aree.

In secondo luogo, la norma conferma il divieto previsto dal PiTESAI di rilascio di nuovi titoli minerari a olio sul territorio nazionale e a mare. Per salvaguardare il legittimo affidamento degli operatori a cui sono stati già conferiti titoli, i permessi di ricerca rilasciati possono proseguire nelle relative attività anche ai fini del rilascio delle relative conseguenti concessioni; anche le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi già rilasciate proseguono nelle relative attività di produzione, fino al completo e razionale sviluppo del giacimento rinvenuto.

Vengono altresì integrate le previsioni degli articoli 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991,n.9, disponendo che per il rilascio delle proroghe delle concessioni di produzione di idrocarburi si deve tener conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la razionale produzione delle stesse fino alla durata di vita utile del giacimento; si deve tenere in considerazione I’area in concessione effettivamente funzionale all’attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso; la riperimetrazione è da concordare con gli operatori.

Si apportano, poi, modifiche all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che vietava le attività upstream nelle 12 miglia dalle linee coste, nelle aree protette e nelle 12 miglia dal perimetro di dette aree, in quanto si ritiene che per le attività a gas, un limite di 9 miglia dalle linee di costa e dal perimetro delle aree protette possa garantire comunque un elevato grado di sicurezza per i territori circostanti.

Sono introdotte anche disposizioni in materia di gas release e di vendita del gas acquistato nell’ambito del servizio di riempimento di ultima istanza.

 

Misure per la gestione della crisi idrica

Rif. articolo 3 (Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

La norma introduce nel codice ambientale la nozione di “acque affinate”, alla base di un decreto del Presidente della Repubblica di prossima emanazione, relativo alla disciplina del riutilizzo delle acque reflue (da adottarsi ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del codice ambientale e del regolamento (UE) 2020/741). Al riguardo, si ricorda che dal 26 giugno 2023 si applica, il citato regolamento comunitari che definisce, tra l’altro, le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione

 

dei rischi e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate ai soli fini irrigui in agricoltura, superando in parte qua la disciplina nazionale previgente di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.

Sono quindi introdotte modifiche alle disposizioni del codice ambientale relative al raggiungimento degli obiettivi ambientali delle acque superficiali e sotterranee e di deterioramento dello stato dei corpi idrici ed in materia di autorizzazione per il ravvenamento o l’accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, al fine del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei

 

End of waste e Albo nazionale gestori ambientali

Rif. articolo 4 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare)

Le modifiche introdotte sono finalizzate a velocizzare I’istruttoria concernente i regolamenti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto. Si prevede l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro collocato presso I’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente.

In secondo luogo, viene modificato l’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di ampliare i membri effettivi del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali da diciannove a ventuno, specificando che i membri individuati tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate sono aumentati da otto a dieci. Tra questi dieci membri, si incrementano quelli individuati tra le organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e delle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti, da due a tre per ciascuna categoria. Ciò per assicurare una maggiore rappresentatività di tali associazioni.

Viene anche introdotta una disposizione che attribuisce al legale rappresentante dell’impresa la facoltà di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti (RTGR), a condizione che, per almeno cinque anni consecutivi, abbia già ricoperto il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima. Si ricorda che l’RTGR deve assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento. La presenza dell’RTGR è una delle condizioni necessarie affinché un’impresa possa iscriversi all’Albo gestori ambientali.

Ancora, viene introdotta una disposizione che classifica i rifiuti da manutenzione del verde come rifiuti simili agli urbani. Fino ad ora, la classificazione di tali rifiuti (codice EER 200201) come rifiuti speciali aveva complicato o ostacolato il conferimento di tali rifiuti presso i centri di raccolta comunali di rifiuti urbani.

 

 

 

Bonifica dei siti inquinati

Rif. articolo 6 (Misure urgenti in materia di bonifica)

L’articolo 6 reca disposizioni di semplificazione relative alla bonifica dei siti orfani, con la finalità di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di riqualificazione dei siti medesimi.

Nella norma si prevede anche la possibilità per le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai fini dello svolgimento delle analisi propedeutiche alla definizione dei valori di fondo ai sensi dell’articolo 242, comma 13-rer, del codice ambientale.

Il decreto prevede, ancora, che gli oneri per le indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile dell’evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione sono a carico di quest’ultimo e che le province si avvalgano delle ARPA nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Funzionalità della PA

Rif. articolo 10 (Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica)

La norma prevede la facoltà per il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida ai fini dell’espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).

L’articolo 10, inoltre, prevede la possibilità per il Ministero dell’ambiente, fino al 31 dicembre 2026, di consentire il conferimento, di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (soggetti esterni ai ruoli dell'Amministrazione) e fino a 4 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto derivante dall’applicazione della percentuale prevista dal medesimo articolo 19, comma 6 del d.Igs. 165 del 2001 (7 unita).

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.