Circolari

Circ. n. 28 - 2023

Preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

giovedì 14 dicembre 2023

La recente entrata in vigore del DM 119 del 2023, relativo alle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata ha determinato alcuni dubbi circa l’ambito di applicazione del decreto ed i requisiti richiesti per gli operatori del settore.

In particolare, il decreto contiene, tra l’altro, alcune disposizioni di specifico interesse delle cooperative sociali, con riferimento sia alla nozione di “persone svantaggiate” (cfr. articolo 2, comma 1, lettera j), che ai requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo (cfr. articolo 5, comma 3 e allegato 1, punto 4 – requisiti minimi degli operatori), secondo quanto di seguito chiarito.

Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 16 settembre u.s., stabiliscono che l’attività di preparazione per il riutilizzo può essere avviata dopo 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività fatta alla Provincia competente che, entro questo termine, deve verificare che il soggetto rispetti i requisiti previsti dalla legge.

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto, i centri che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento (16 settembre 2023), erano autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti possono continuare ad operare  sulla  base  dei relativi provvedimenti autorizzatori.

Al fine di rendere più agevole la lettura del provvedimento, si forniscono alcuni elementi di sintesi e di chiarimento.

 

  1. STRUTTURA ED OGGETTO DEL DECRETO

Il decreto, adottato in attuazione dell’articolo 214-ter del codice ambientale, si compone di 10 articoli e 2 allegati e disciplina:

  • modalità operative e requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio dell’attività in procedura semplificata
  • dotazioni tecniche e strutturali dei centri
  • quantità massime impiegabili, provenienza, tipi e  caratteristiche dei rifiuti, nonché condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo
  • condizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Negli allegati sono quindi disciplinate le caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo (allegato 1) ed il modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo (allegato 2).

L’obiettivo delle operazioni di riutilizzo è quello di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Il prodotto ottenuto deve essere munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

 

  1. NOZIONI DI RIFERIMENTO

Operazioni

Si ricorda che secondo la definizione dell’art. 183, comma 1, lettera q) del codice ambientale (Dlgs 152/2006) rientrano nella preparazione al riutilizzo le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

In quanto attività di gestione rifiuti, la preparazione al riutilizzo necessita di essere svolta in impianti autorizzati. L’art. 214-ter del Dlgs 152/2006 prevede che la procedura autorizzativa possa godere di un regime semplificato. Il decreto in commento, quindi, stabilisce che l’attività di preparazione per il riutilizzo può essere avviata dopo 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività fatta alla Provincia competente.

Si segnala che la nozione di preparazione per il riutilizzo non deve essere confusa:

  1. con il concetto di riutilizzo, in cui rientrano operazioni anche simili, ma svolte su prodotti o componenti che ancora non hanno assunto lo status di rifiuto. Il riutilizzo non necessita di autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
  2. con la nozione di riciclaggio, che è una attività di recupero rifiuti, ma di tipo diverso, che ha lo scopo di trattare i rifiuti per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio necessita di una autorizzazione al recupero dei rifiuti.

Nel decreto sono quindi definite le nozioni di:

  • CONTROLLO: operazione che consiste nell'ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l'idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo; per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la prova consiste almeno nel testare la funzionalità (con prove specifiche a seconda della tipologia di rifiuto), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare i risultati della valutazione e delle prove;
  • PULIZIA: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l'impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
  • SMONTAGGIO: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione;
  • RIPARAZIONE: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.

 

Soggetti di riferimento e requisiti soggettivi degli operatori

Sono definiti i seguenti soggetti interessati dalle attività:

  • GESTORE: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • CONFERITORE: 
    • il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani,
    • il gestore del centro di raccolta,
    • il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
    • il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali (AEE) che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti,
    • il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE,
    • il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti,
    • il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche.
  • OPERATORE: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro;

Con riferimento agli operatori del settore, si segnala la nozione di persone svantaggiate (articolo 2, comma 1, lettera j), definite come i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilità e debolezza ai sensi dell’art.4 L. 8 novembre 1991, n. 381. La richiamata disposizione, che disciplina le attività delle cooperative sociali, dispone che nelle cooperative che svolgono le attività lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rispetto agli operatori, l’articolo 5, comma 3 precisa che gli operatori  devono  possedere  idonea  capacità tecnica  in relazione alla specifica operazione  cui  sono  preposti,  dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'allegato 1, paragrafo 4. La norma chiarisce anche che compatibilmente con l'organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, per  le  attività  di minore complessità possono essere avviati  percorsi  di  inserimento lavorativo per le persone svantaggiate  ed  a  rischio  di  esclusione socio-economica.

In tale prospettiva, l’allegato 1, nell’elencare i requisiti obbligatori degli operatori addetti alle attività di  preparazione  per  il  riutilizzo  dei  rifiuti, chiarisce che  devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

      a) diploma  di  scuola  secondaria  superiore  conseguito,  con specializzazione relativa al settore di attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;

      b) attestato di qualifica  professionale  conseguito  ai  sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

      c) prestazione lavorativa svolta, alle  dirette  dipendenze  di una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni.

Da tali requisiti sono escluse le persone  svantaggiate  impiegate  in percorsi di inserimento lavorativo.

 

  1. RIFIUTI CONFERIBILI

Il decreto prevede che possano essere conferiti per la preparazione al riutilizzo, in regime semplificato, soltanto alcune categorie di rifiuti e limitatamente ai quantitativi indicati, secondo quanto indicato nella tabella che segue.

 

 

Nel rinviare alla lettura integrale del decreto, per gli altri elementi di maggiore dettaglio, in particolare sulle dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia o, per gli aspetti relativi alle attività svolte dalle cooperative sociali, a Confcooperative Federsolidarietà (federsolidarieta@confcooperative.it).