Circolari

Circ. n. 27/2023

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER EVENTI ALLUVIONALI EMILIA ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA ISTRUZIONI INPS

L’INPS fornisce le attese istruzioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 61/2023 tuttora in fase di conversione parlamentare, risulta applicabile nei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Ricordiamo che la norma prevede una sospensione operante da maggio ad agosto 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi e fatto salvo il mancato rimborso di quanto già versato, per tutti quei soggetti che alla data del 1 maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati all’Allegato 1 del medesimo decreto, la circolare puntualizza che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi inclusa la quota a carico dei lavoratori, devono essere oneri riferibili ad attività svolte nei suddetti territori.

Andando a precisare i soggetti ammessi alla sospensione - non solo datori di lavoro ma anche lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e committenti o liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata – l’INPS precisa come i datori di lavoro e i committenti possano usufruirne solo in relazione a lavoratori che operino in sede ubicate nei territori in questione, motivo per cui nel caso di imprese autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi la stessa varrà esclusivamente a unità produttive, cantieri o filiali localizzate nei medesimi territori.

Ribadendo che gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023, l’INPS detta le istruzioni operative su come procedere differenziate in funzione delle diverse gestioni previdenziali interessate (es. dipendenti, autonomi, agricoltura, lavoro domestico).

Nel rinviare alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti e nel rimanere a disposizione per ogni eventuale necessità, segnaliamo che alla fine della sua circolare l’INPS richiami anche la sospensione di termini sostanziali e processuali e procedimentali-amministrativi, come prevista dal medesimo decreto-legge n. 61/2023.

Cordiali saluti.