Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto u.s. è stata pubblicata la Legge n. 118/2002, intitolata Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (All.)
LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021
Il provvedimento, di diretta attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (che attribuisce la competenza in materia di concorrenza allo Stato) e dell’articolo 47, L. n. 99/2009 (che prevede l’adozione di una legge sulla concorrenza con cadenza annuale), è diretto – oltre che ad incentivare lo sviluppo della concorrenza – a migliorare la qualità e l’efficienza dei pubblici servizi e allo snellimento delle procedure e alla riduzione degli ostacoli normativi e amministrativi per l’attività economica[1]. Si rammenta inoltre che il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) qualifica la tutela e la promozione della concorrenza (principi fondanti dell’ordinamento dell’Unione europea) come elementi essenziali per garantire la crescita economica e la ripresa dopo la pandemia e per la promozione della giustizia sociale[2].
Il provvedimento, che si compone di 36 articoli, suddivisi in 9 Capi, è entrato in vigore il 27/08/2022, ad eccezione dell'articolo 31 che entra in vigore l'1/1/2023.
Di seguito le disposizioni di maggiore interesse, rinviando, per gli approfondimenti specifici alle comunicazioni degli altri uffici e federazioni interessati.
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[Capo II. rimozione di barriere all’entrata nei mercati. Regimi concessori]
ART.2. Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici
L’articolo delega il Governo ad adottare, entro il 27 febbraio 2023 e su proposta del MEF/Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un decreto legislativo per la costituzione e la regolarizzazione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, allo scopo di promuovere la totale trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni inerenti tutti i rapporti concessori[3].
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2022, ha approvato uno schema di decreto legislativo attuativo della delega in commento da sottoporre all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri[4].
ART. 3. Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive
La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023, (ovvero fino al termine successivo fissato dall’autorità competente, comunque non oltre il 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione del procedimento), l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti gestori per finalità turistico-ricreative e sportive, riconoscendo la natura non abusiva dell’occupazione dello spazio demaniale connessa fino al predetto termine (normativa in materia di concessioni balneari)[5].
ART. 4. Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive
L’articolo delega il Governo ad adottare, entro il 27 febbraio 2023, uno più decreti legislativi diretti a semplificare e riordinare la materia e la disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, comprese quelle affidate ad associazioni e società senza scopo di lucro, ad esclusione di quelle inerenti aree, infrastrutture e strutture per la cantieristica navale, per l’acquacoltura e per la mitilicoltura (secondo principi e criteri direttivi cui la delega dovrà essere attuata, dettagliati in maniera peculiare nel comma 2 dell’articolo in commento)[6].
ART. 5. Concessione delle aree demaniali
La disposizione novella l’articolo 18, L. n. 84/94 (Riordino della legislazione in materia portuale), introducendo il principio dell’evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni di aree demaniali (prima non previsto) e una nuova disciplina sulle modalità per il rilascio del titolo e per l’esercizio della gestione da parte del concessionario[7].
Le operazioni e i servizi portuali possono essere svolti solo da imprese autorizzate dalle autorità portuali.
L’affidamento delle concessioni avviene con una procedura che è avviata con la pubblicazione di un avviso pubblico, anche ad istanza di una parte privata.
La procedura dovrà rispettare i principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità, con piena garanzia di condizioni di concorrenza effettiva, recependo un rilevante orientamento giurisprudenziale sulla tutela della concorrenza nelle concessioni demaniali marittime[8].
ART.8. Delega in materia di servizi pubblici locali
L’articolo delega il Governo ad adottare, entro il 27 febbraio 2023, uno più decreti legislativi per il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche attraverso l’adozione di un apposito testo unico[9].
Vale la pena evidenziare che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 settembre u.s., il Governo ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega in commento che dovrà essere sottoposto all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per materia e per i profili finanziari, per i prescritti pareri[10].
ART. 9. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
La disposizione in esame intende consolidare e concretizzare la preferenza dell’ordinamento italiano per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica e trova fondamento sulla normativa comunitaria di cui al Regolamento 2007/1370/CE che prevede tre modalità diverse di gestione del Servizio di trasporto pubblico (TPL) (gestione diretta dell’ente pubblico territoriale; affidamento diretto; messa a gara)[11].
Come detto, l’ordinamento italiano preferisce la strada dell’affidamento con gara pubblica (D.L. n. 50/2017), insieme alla previsione del concorso finanziario dello Stato agli enti locali e territoriali, come si evince nel D.L. n. 95/2012, articolo 16-bis, che ha istituito un apposito Fondo per garantire il predetto concorso finanziario. Tuttavia, la scelta della messa a gara dei servizi del TPL è stata più differita negli anni.
Resta fermo, in ogni caso, che le stazioni appaltanti pubbliche italiane possano scegliere tra le strade consentite dalla normativa europea sopra citate, senza l’imposizione aprioristica della gara pubblica[12].
ART. 10. Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori
La disposizione prevede che (nell’ambito di quanto già disposto dall’articolo 37, D.L. n. 201/2011, secondo cui l’Autorità di regolazione dei trasporti, promuove l’istituzione di procedure semplici e non onerose per la conciliazione e risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti) l’Autorità di regolazione dei trasporti possa disciplinare le modalità di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti o consumatori attraverso procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica[13].
Tale disposizione acquisterà efficacia il 27 febbraio 2023 e si applicherà alle procedure avviate dopo tale termine.
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[Capo V. Concorrenza e tutela della salute.]
ART. 15. Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. Disposizioni in materia di sanità integrativa
L’articolo novella il D.lgs. n. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 241”.
In particolare, viene modificato:
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il comma 7, articolo 8-quater, relativo alla disciplina sull’accreditamento istituzionale, da parte delle Regioni, con riguardo a nuove strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private o a nuove attività da parte di strutture preesistenti[14];
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l’articolo 8-quinquies, in materia di selezione dei soggetti privati (strutture sanitarie e sociosanitarie, professionisti sanitari, organismi autorizzati all’erogazione di cure domiciliari accreditati), ai fini della stipula degli accordi contrattuali con il SSN. La novella specifica che tali soggetti saranno selezionati dalla Regione o dall’azienda sanitaria locale con procedure trasparenti eque e non discriminatorie, previa pubblicazione di un avviso contenente i criteri di selezione. La selezione avverrà periodicamente, tenuto conto anche del fatto che il soggetto abbia alimentato o meno, in maniera continuativa e tempestiva, il fascicolo sanitario elettronico (FSE);
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l’articolo 8-octies, in materia di controlli, prevedendo che il mancato adempimento entro i termini fissati dalla relativa disciplina sul fascicolo sanitario elettronico (articolo 12, comma 1, D.L. n. 179/2012, secondo cui ogni prestazione sanitaria, erogata da soggetti pubblici, privati accreditati o autorizzati, deve essere inserita nel FSE entro 5 giorni) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti con l’accordo (tra il SSN e la struttura pubblica o privata);
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l’articolo 9, in materia di Fondi integrativi del SSN (c.d. Fondi doc)[15].
Altre modifiche riguardano l’articolo 41, comma 6, D.lgs. n. 33/2013, sulla Trasparenza del SSN, prevedendo che gli enti, le aziende e le strutture pubblici e privati con accreditamento istituzionale da parte del SSN, sono tenuti a pubblicare sui propri siti internet istituzionali, i bilanci certificati e i dati relativi alla qualità e quantità dei servizi erogati e all’attività medica svolta.
ART. 16. Distribuzione dei farmaci
Con una modifica all’articolo 105, comma 1, lettera b), D.L. n. 219/2006 (Dotazioni minime e forniture di farmaci), la disposizione prevede che i grossisti di farmaci siano tenuti a detenere un assortimento di farmaci oggetto di autorizzazione all’immissione in commercio e ammessi al rimborso a carico del SSN (compresi i medicinali generici) e dei medicinali omeopatici rientranti in un regime specifico di autorizzazione, tale da essere in grado di rispondere alle richieste del territorio a cui si riferisce l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso[16].
Tale obbligo non si applica per i medicinali non ammessi a rimborso, anche se resta ferma la possibilità per il rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.
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[Capo VI. Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori]
ART. 26. Commi 1-3, 8, 10-13. Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili
L’articolo delega il Governo ad adottare, entro il 27 agosto 2024, uno o più decreti legislativi per la ricognizione, semplificazione e individuazione delle attività private oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. I decreti delegati, dovranno essere adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Sugli schemi degli stessi dovrà essere acquisito il parere delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni professionali, degli enti del sistema camerale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Si rammenta che tali esigenze di semplificazione sono obiettivi inclusi nel PNRR -Asse 3, Componente M1C1 che prevede una selezione e valutazione dei regimi esistenti, con la semplificazione dei procedimenti attraverso l’eliminazione delle autorizzazioni non necessarie, se non quando siano giustificate da ragioni imperative di interesse generale, l’estensione delle ipotesi del meccanismo del silenzio-assenzo ovvero il ricorso alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o alla comunicazione.
I principi e criteri direttivi che ispirano la delega sono elencati nel comma 2 dell’articolo in esame e sono diretti a garantire la semplificazione dei procedimenti riguardanti provvedimenti autorizzatori[17].
Infine, si prevede anche una revisione delle disposizioni del D.P.R. n. 31/2017, che regolamenta gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria in forma semplificata.
ART. 27. Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
La disposizione contiene la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi diretti a semplificare, rendere più efficienti ed efficaci e per coordinare i controlli sulle attività economiche, eliminando adempimenti non necessari, promuovendo la programmazione dei controlli stessi, evitare duplicazioni, ritardi e sovrapposizioni per il normale svolgimento delle attività d’impresa, consentendo l’accesso ai dati, allo scambio di informazioni da parte dei soggetti abilitati ai controlli e l’interoperabilità delle banche dati esistenti.
I decreti delegati vanno adottati entro il 27 agosto 2024 su proposta dei MISE/MEF/MITD/MIPA, sentite le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, del Consiglio di Stato e sui quali saranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari[18].
ART. 29. Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell’impresa[19]
L’articolo interviene sulla disciplina della comunicazione unica per l’avvio dell’impresa, di cui all’articolo 9, comma 4, D.L. n. 7/2007, riducendo da 7 a 4 giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano all’interessato che ha presentato la comunicazione, per via telematica, e al registro delle imprese che accoglie la comunicazione, i dati relativi alle posizioni registrate.
ART. 30. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, allo scopo di promuovere la concorrenza nel mercato unico dell’Unione europea, garantendo adeguati controlli sulla conformità delle merci e prodotti e promuovendo una semplificazione del sistema di vigilanza per operatori, utenti e consumatori[20].
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[Capo VIII. Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust]
ART. 32. Concentrazioni
La disposizione apporta modifiche alla disciplina sul controllo e la valutazione delle operazioni di concentrazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza (AGCM), sulle soglie di fatturato da cui deriva l’obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni, di cui alla L. n. 287/1990.
Tali modifiche sono dirette ad uniformare la normativa nazionale alla normativa europea di cui al Regolamento sulle concentrazioni (n. 139/2004/UE)[21].
ART. 33. Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica
La disposizione interviene sulla disciplina relativa all’abuso di dipendenza economica nell’attività di subfornitura tra imprese, ex articolo 9, L. n. 192/98, fissando una presunzione relativa (che dunque ammette prova contraria) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un’impresa che offre servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, quando questa abbia un ruolo decisivo per raggiungere gli utenti finali e/o i fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati[22].
ART. 34. Procedura di transazione
L’articolo apporta ulteriori modifiche alla L. n. 287/90 sopra citata, inserendo un nuovo articolo 14-bis, con cui è introdotto l’istituto della transazione nei procedimenti amministrativi davanti all’AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.[23]
Le regole procedurali sono determinate con provvedimento dell’AGCM stessa.
ART. 35. Poteri istruttori dell’AGCM
La disposizione estende i poteri istruttori dell’AGCM anche al di fuori dei procedimenti istruttori, potendo richiedere ad imprese o enti, informazioni o documenti utili, ai fini dell’applicazione della normativa nazionale e europea che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e ai fini dell’applicazione della normativa sulle operazioni di concentrazione.[24]
[1] La legge in commento, è collegata alla manovra di finanza pubblica 2022-2024, con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 (NADEF2021).
[2]Come si legge nel PNRR, il cui dossier è disponibile al link di seguito riportato: “La concorrenza è idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi: quando interviene in mercati come quelli dei farmaci o dei trasporti pubblici, i suoi effetti sono idonei a favorire una più consistente eguaglianza sostanziale e una più solida coesione sociale” (https://temi.camera.it/leg18/pnrr.html). Lo stesso PNRR fissa quale data di entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021, la fine del 2022. Una prima serie di misure in materia concorrenziale è contenuta nella legge in esame, mentre altre saranno trattate con le leggi annuali per gli anni successivi.
[3] A tale scopo è autorizzata la spesa di 1 milione di € per il 2022 e 2 milioni di € per il 2023 per la costituzione e realizzazione del sistema informativo e 2 milioni di € a decorrere dal 2024 per la gestione, lo sviluppo e il funzionamento dello stesso. La previsione in esame tiene conto di quanto evidenziato, per ultimo, nella Segnalazione 1730 dell’AGCM, inviata il 22 marzo 2021 e contenente una serie di rilievi circa le criticità concorrenziali riscontrate a seguito dell’utilizzo distorto dello strumento concessorio in diversi mercati italiani, dove si è ravvisata una carenza di modalità di affidamento competitive per la selezione del miglior offerente. Al contrario l’Autorità ha evidenziato la prassi di rinnovi automatici e proroghe prive di giustificazioni con gli stessi concessionari. La delega dovrà rispettare una serie di principi e criteri direttivi, ai sensi dell’articolo 76 Cost., quali: a) l’individuazione dell’ambito della rilevazione, con inclusione di tutti gli atti, i contratti e le convenzioni riguardanti l’attribuzione a soggetti pubblici o privati dell’utilizzo esclusivo di beni pubblici; b) l’individuazione in tutte le amministrazioni pubbliche, che hanno in proprietà il bene o la sua gestione, dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati ai sensi del D.lgs. n. 165/2001; c) la previsione della conoscibilità della durata, dei rinnovi verso lo stesso concessionario, di una società controllata o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 c.c., del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario o gestore, e di ogni altro elemento utile idoneo a garantire la verifica della convenienza dell’utilizzo del bene, nel pieno rispetto della tutela e della valorizzazione del bene nell’interesse pubblico; d) ulteriori principi e criteri direttivi atti a garantire trasparenza e pubblicità dei dati relativi ai rapporti concessori in essere.
[4] Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, il decreto dispone la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni, denominato SICONBEP e garantisce il coordinamento e l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia. La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva di tali beni.
[5] In sintesi, la disposizione prevede che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino all’eventuale termine superiore determinato dall’autorità competente) le concessioni demaniali e i rapporti di gestione esistenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, sulla base di proroghe e rinnovi precedentemente disposti con la L. n. 145/2018 e il D.L. n. 104/2020.
Le concessioni demaniali cui si applica la proroga sono:
a) concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e sportive (comprese le concessioni rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per la gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio imbarcazioni e natanti, gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive, esercizi commerciali, servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo);
b) concessioni gestite da società e associazioni sportive iscritte al CONI o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021;
c) concessioni gestite da enti del Terzo settore, ex articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) quali organismi di volontariato, APS, enti filantropici, le imprese sociali comprese le cooperative sociali, le reti associative, le SMS, le associazioni, riconosciute o meno, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o produzione o scambio di beni e servizi, iscritti nel RUNTS;
d) le concessioni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggi;
e) i rapporti riguardanti la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in zone del demanio marittimo per effetto di provvedimento successivi all’inizio dell’utilizzazione.
L’ente concedente individua le concessioni e i rapporti affidati o rinnovati con procedura selettiva improntati all’imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità dell’avvio procedurale. Essi, pertanto, continueranno ad avere efficacia fino al termine previsto nel titolo ovvero fino 31 dicembre 2023 (ovvero al termine successivo fissato dall’autorità competente in presenza di ragioni oggettive, ai sensi del comma 3 dell’articolo in commento, ma non oltre il 31 dicembre 2024). Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) deve trasmettere alle Camere entro il 30 giugno 2024 una relazione sullo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, relativamente all’esito delle procedure. Entro il 31 dicembre 2024 il MIMS trasmette, inoltre, alle stesse Camere una relazione finale sulla conclusione delle procedure selettive su tutto il territorio nazionale.
[6] I decreti delegati abrogheranno espressamente tutte le disposizioni incompatibili dettando, altresì, la disciplina di coordinamento con le disposizioni non abrogate o non modificate.
[7] La disposizione rinvia ad un decreto ministeriale per la determinazione dei contenuti e delle modalità di gara, al fine di renderle uniformi in tutto il territorio nazionale.
[8] Sia il Consiglio di Stato, sia la Corte Costituzionale hanno affermato più volte che le proroghe ope legis delle concessioni in essere fossero illegittime e che si ritiene necessaria una procedura competitiva e concorrenziale per l’affidamento del demanio marittimo.
[9] Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi ai principi e criteri direttivi elencati nel comma 2 dell’articolo in esame.
[10] Il testo, si inserisce nel contesto di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con lo scopo di incentivare dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario dei cittadini e utenti.
Il decreto identifica i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” con i servizi di interesse economico generale secondo la formulazione europea.
Quattro i principi fondamentali ispiratori:
- sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- approfondita ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all’espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.
Le norme sono fortemente orientate alla sussidiarietà orizzontale: si prevede che gli enti locali “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati e delle imprese anche con apposite agevolazioni e semplificazioni”.
I possibili processi di integrazione e riorganizzazione sul territorio dei servizi svolti dagli enti locali sono incentivati in modo non forzato o imposto, ma su un’opportunità di razionalizzazione e, quindi, con il coinvolgimento degli enti locali stessi.
E’ incentivata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresa la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali e la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete, orientando l’organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo.
Rafforzato anche il principio di adeguatezza, poiché per i servizi pubblici è prioritario il risultato, non essendo sufficiente la semplice presenza del servizio.
Inoltre, si opera una fondamentale distinzione tra funzioni di regolazione e compiti di gestione dei servizi pubblici locali ed è rafforzata la trasparenza sui risultati di gestione, sia in termini economici che in termini di qualità del servizio.
Infine, tra i principi cardine del testo, vi è la necessità di assicurare l’efficienza nella prestazione del servizio.
Informazioni dettagliate saranno fornite all’indomani dell’esame parlamentare dello schema di decreto legislativo e di adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.
[11] La scelta è rimessa ai Paesi membri che dovranno garantire il diritto alla circolazione e quello alla concorrenza, quali diritti ritenuti essenziali nell’ordinamento comunitario.
[12] L’articolo in esame prevede, inoltre, che le Regioni a statuto ordinario attestano, con comunicazione diretta all’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, entro il 31 maggio di ogni anno, l’avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara ovvero dell’avvenuto affidamento dei servizi di TPL. Il MIMS, il MEF e l’Autorità di regolazione dei trasporti, ciascuno per la parti di competenza, definiscono con propri provvedimenti, le modalità di controllo delle attestazioni. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il MIMS dispone di poteri sostitutivi/sanzionatori, consistenti nel promuovere procedure competitive (ad evidenza pubblica), atte a garantire il sopra citato diritto alla circolazione.
[13] Il ricorso giurisdizionale potrà essere proposto solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. I termini, pertanto, per agire in via giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
[14] In particolare, si prevede che nel caso di richiesta alla Regione di accreditamento istituzionale da parte di nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o di richieste per lo svolgimento di nuove attività da parte di strutture già esistenti, l’accreditamento può essere concesso in base ai volumi dei servizi da erogare, alla qualità degli stessi, ai risultati dell’attività eventualmente già svolta, fermo restando gli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti del monitoraggio e dei controlli sulla qualità, sicurezza e congruità le cui modalità sono definite con DM del Ministro della salute da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento. Con la novella in esame, viene soppressa la possibilità che per le richieste l’accreditamento possa essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario a verificare il volume di attività svolto e la qualità dei risultati.
[15] In particolare, sono aggiunte alcune prestazioni a quelle che possono essere erogate dai predetti Fondi c.d. doc; è modificata la disciplina relativa all’istituzione dell’Osservatorio dei Fondi sanitari; è attribuito al Ministero della salute il monitoraggio delle attività svolte dai Fondi doc sia dagli enti e casse aventi finalità assistenziale.
[16] Le esigenze sono valutate dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso in base ai criteri vincolanti stabiliti dall’AIFA.
Con riferimento all’aspetto territoriale cui si riferisce l’autorizzazione, si veda l’articolo 100, comma 1 e l’articolo 102 del sopra citato D.lgs. n. 219/2006.
[17] Scopo della delega, è di eliminare tutti gli adempimenti e le autorizzazioni non necessari, fermo restando il rispetto del diritto UE relativo all’accesso alle attività dei servizi, così da ridurre gli oneri amministrativi per cittadini e imprese. Per tutte le misure di semplificazione amministrativa comprese nel PNRR: https://temi.camera.it/leg18/pnrr/politiche/OCD54-15/pubblica-amministrazione.html
Il Governo nell’esercizio della delega dovrà:
- tipizzare e individuare: a) le attività soggette ad autorizzazione, motivate da ragioni imperative di interesse generale e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di principi costituzionalmente rilevanti; b) le attività soggette a regimi amministrativi diversi quali la SCIA, la SCIA unica o condizionata, il silenzio-assenzo o la mera comunicazione (artt. 19, 19-bis e 20, L. n. 241/90;
- eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e gli obblighi che incidono sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fermo restando quelli imposti dalla normativa UE e quelli posti a tutela di principi, valori ed interessi costituzionalmente rilevanti;
- semplificare i procedimenti inerenti provvedimenti autorizzatori, riducendo le fasi, le amministrazioni coinvolte e i tempi per l’avvio di un’attività d’impresa;
- ampliare l’alveo delle attività private liberamente esercitabili senza bisogno di alcun adempimento da parte dei soggetti privati;
- introdurre misure per garantire la tracciabilità digitale dei procedimenti.
[18] Nell’esercizio della delega, dovranno essere rispettati, oltre ai criteri per l’esercizio di deleghe di semplificazione (articolo 20, comma 3, L. n. 59/97-Legge Bassanini) i seguenti criteri:
- eliminazione degli adempimenti non necessari per la tutela di interessi pubblici;
- semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- programmazione e coordinamento dei controlli, per evitare duplicazioni e ritardi per l’esercizio dell’attività di impresa;
- programmazione dei controlli secondo criteri di efficacia, efficienza e proporzionalità;
- previsione dello strumento della diffida o similari per incentivare il rispetto della disciplina sulla tutela di interessi pubblici;
- promozione della collaborazione tra amministrazioni e soggetti controllati, valorizzando i comportamenti virtuosi anche con strumenti premiali;
- incentivare lo scambio di informazioni e accesso ai dati da parte dei soggetti adibiti ai controlli;
- garantire la trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti da parte delle imprese (ad esempio con linee guida, indirizzi uniformi, ecc);
- realizzazione del divieto per le P.P.A.A. di richiedere, nell’ambito dei procedimenti relativi a controlli sulle attività economiche, documenti e informazioni già in possesso.
Al seguente link, un Dossier di Documentazione e ricerche sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi per le attività produttive di febbraio 2021: https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14642/la-semplificazione-degli-adempimenti-amministrativi-attivita-produttive.html
Sugli obiettivi del PNRR, tra cui la riduzione dei tempi e costi dei procedimenti amministrativi a vantaggio di cittadini e imprese:
https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14642/la-semplificazione-degli-adempimenti-amministrativi-attivita-produttive.html e sull’Agenda per la semplificazione 2020-2023: https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/agenda_semplificazione_2020-2023.pdf
[19] Si rammenta che con la comunicazione unica, gli interessati assolvono ad una serie di adempimenti nei confronti delle Camere di Commercio, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INAIL e dell’INPS ai fini dell’avvio di un’attività d’impresa. Sulla comunicazione unica: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/single-business-communication
[20] Il regolamento (UE) 2019/1020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=ES
[21] Le modifiche riguardano:
- il comma 1, dell’articolo 6, della citata L. n. 287, sui criteri per la valutazione e il controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell’AGCM;
- l’articolo 16, sull’obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (che si rammenta scatta qualora siano superate le soglie di fatturato su base nazionale pari a 492 milioni di € dalle imprese interessate all’operazione nel loro insieme e 30 milioni di € da almeno due imprese interessate). La novella in commento prevede che l’AGCM possa richiedere alle imprese interessate di notificare entro 30 giorni, un’operazione di concentrazione di cui sia venuta a conoscenza, anche qualora sia superata una sola delle soglie di cui sopra ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dalle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di € e se vi sono concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale o in una parte rilevante, considerati anche gli effetti pregiudizievoli per sviluppo e diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative e non siano trascorsi oltre 6 mesi dal perfezionamento dell’operazione. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, il fatturato è sostituito dalla somma di una serie di voci di provento al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate a tali proventi. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi comprendenti tutti gli importi incassati o da incassare;
- il trattamento delle imprese comuni, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della citata L. n. 287/90, specificando che si ha “un’impresa comune” non più soltanto quando viene costituita una nuova società da parte di due o più imprese, ma anche quando due o più imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità autonoma.
[22] La disposizione prevede, inoltre, che le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.
Infine, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro della giustizia, sentita l’AGCM, possa adottare apposite linee guida per facilitare l’applicazione delle novelle in commento, conformemente con la normativa europea, per prevenire i contenziosi e promuovere buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio delle attività economiche.
[23] L’AGCM può decidere in qualsiasi momento di cessare le discussioni dirette al raggiungimento di un accordo transattivo, qualora rilevi l’inefficacia della procedura.
[24] Tali richieste dovranno indicare le basi giuridiche su cui sono fondate, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere infrazioni. L’AGCM deve concedere un congruo periodo di tempo, non superiore a 60 giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per poter fornire le informazioni richieste. Nel caso di rifiuto o qualora siano fornite informazioni o documenti non veritieri, troveranno applicazione le medesime sanzioni pecuniarie previste per chi in corso di istruttoria si rifiuta, omette o fornisce informazioni o documenti non veritieri, ex articolo 14, comma 5, L. n. 287/90.