Segnaliamo un nuovo messaggio INPS – in oggetto – con cui l’Istituto, sempre in materia di ammortizzatori sociali, detta ulteriori precisazioni connesse al riordino della relativa disciplina in vigore come noto da quest’anno.
In particolare, le nuove indicazioni riguardano:
- l’applicazione del nuovo massimale unico di €. 1.222,51 (importo lordo)[1], che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, sull’importo dei trattamenti di integrazione salariale – in luogo del massimale previgente articolato come noto secondo due fasce di reddito - anche per gli eventi di riduzione o sospensione iniziati nel 2021 e protrattisi nel 2022, limitatamente ai periodi che si collocano dal mese di gennaio in poi, in deroga al principio affermato dall’INPS stesso nella sua circolare generale di commento alla riforma (la n. 18 del 1° febbraio 2022) secondo cui per le domande con oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021, con una riduzione/sospensione avviata nel corso del 2021 ancorché successivamente proseguita nel 2022, valgono le regole previgenti alla Riforma introdotta con la legge di Bilancio 2022;
- per il FIS il computo della durata massima dell’assegno di integrazione salariale – fruibile nel biennio mobile per un massimo di 13 settimane nel caso di datori di lavoro fino a 5 dipendenti e per un massimo di 26 settimane per datori sopra tale soglia dimensionale – secondo le regole ordinarie già da tempo in uso per la CIGO (circ. INPS n. 58/2009) ed estese peraltro al FIS sotto il regime degli ammortizzatori COVID-19, vale a dire non considerando per tali limiti le settimane di calendario, ma calcolando le singole giornate di sospensione del lavoro e ritenendo usufruita una settimana quando la contrazione del lavoro interessi 5 o 6 giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto nell’impresa (per il calcolo dei limiti di durata rileva come ricordato da INPS la singola unità produttiva);
- l’applicazione del criterio della prossimità territoriale per l’invio da parte dei datori di lavoro della comunicazione preventiva nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva per CIGO/FIS come prevista dall’art. 14 del decreto legislativo n. 148/2015. Tale comunicazione andrà inviata alle RSU/RSA (ove esistenti) e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali (comparativamente più rappresentative a livello nazionale), tenendo conto che – precisa INPS – laddove le sospensioni/riduzioni riguardino unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni;
- infine, la conferma che, rilevando sempre in termini generali il concetto di unità produttiva quale ambito applicativo della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, i datori di lavoro conservano la facoltà di procedere a licenziamenti individuali o individuali plurimi per motivo oggettivo in unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.
[1] In tal senso si veda la Circolare INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 in allegato con la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.