Segnaliamo la misura in oggetto che, come ogni anno, abbatte il COSTO DEL LAVORO ATTRAVERSO UN TAGLIO LINEARE DEI PREMI INAIL.
La misura, di particolare interesse per le imprese cooperative coinvolte, è applicabile UNICAMENTE a quegli ambiti (settori o gestioni), NON interessati fino ad oggi dalla REVISIONE TARIFFARIA INTRODOTTA dall’INAIL proprio a decorrere dal 2019 per la generalità delle imprese(1).
I premi speciali cui si applica sono quelli determinati dall’articolo 42 del DPR 1124/1965 e cioè scuole, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura.
Per il 2021 il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha fissato la riduzione al 16,36%, valore significativamente più elevato rispetto al 15,29% dell’anno scorso(2).
Nel rimandare ad eventuali istruzioni operative da parte dell’INAIL che, tuttavia, dovrebbero di norma ricalcare le procedure applicative già in uso, preme sottolineare che qualora intervenisse in corso d’anno un aggiornamento dei premi e contributi anche per i settori o gestioni citate fino ad oggi escluse, la riduzione in oggetto non sarà più applicata.
(1)Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 1 del 10 gennaio 2019 - prot. n. 58.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 37 del 2 maggio 2020 - prot. n. 1582.