Con la circolare in allegato,
il Ministero della transizione ecologica è intervenuto a fornire importanti
chiarimenti su alcune questioni legate all’applicazione delle nuove
disposizioni in materia di rifiuti approvate con il decreto legislativo n.116
del 2020 sollevate in diversi ambiti dalle Organizzazioni di categoria, tra cui
anche Confcooperative.
Tra i chiarimenti
intervenuti si segnala, in particolare, quello in materia di gestione dei residui di manutenzione del verde (cfr. punto 4), in
cui risulta chiarito a quali condizioni tali materiali possono essere
considerati esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti o sottoprodotti. Si evidenziano, inoltre, il chiarimento sulla
semplificazioni per imprese agricole ed alcune categorie di artigiani (cfr.
punto 8), quello sul deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza
sanitaria (cfr. punto 11) e quello sui rifiuti derivanti da attività di
manutenzione e piccoli interventi edili (cfr. punto 12). Utili chiarimenti sono
intervenuti anche con riferimento all’applicazione delle sanzioni (cfr. punto
14).
Al riguardo, nel
rinviare alle circolari di dettaglio di questo Servizio per i dettagli della
riforma intervenuta nel mese di settembre 2020 (cfr. circolari Servizio
ambiente ed energia n.27/2020 e 40/2020) ed alla lettura della nota
ministeriale in Allegato, nel testo integrale, si sintetizzano di seguito le
conclusioni dei principali chiarimenti intervenuti.
INDICE DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DELLA
CIRCOLARE
1. Deroga ordine priorità
criteri di gestione rifiuti 2
2. Nuova definizione di “rifiuti urbani” 3
3. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione 3
4. Esclusione dai rifiuti – manutenzione del verde 4
5. Depositi allestiti dai distributori presso i locali
del proprio punto vendita 5
6. Registro cronologico di carico e scarico –
informazioni da inserire 6
7. Registro cronologico di carico e scarico –
tempistiche annotazione 6
8. Registro cronologico di carico e scarico -
semplificazioni per imprese agricole,
parrucchieri, estetiste, tatuatori 6
9. Formulario di trasporto – invio della quarta copia
via pec 7
10. Formulario di trasporto - microraccolta 8
11. Deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da
assistenza sanitaria 9
12. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione e
piccoli interventi edili 9
13. Rifiuti provenienti dalle attività di pulizia
manutentiva delle reti fognarie 10
14. Sanzioni 11
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Rif. Articolo 179 del D.Lgs.152/2006
Quesito
È stato richiesto se l’ordine
di priorità della gerarchia in materia di rifiuti sia applicabile solo alle
autorizzazioni da rilasciare o se incida anche sulla rivisitazione degli atti
vigenti.
Conclusioni
La deroga alle
priorità, così come indicate (prevenzione - preparazione per il riutilizzo –
riciclaggio - recupero di altro tipo - smaltimento) può essere concessa solo ed
esclusivamente se è prevista all’interno dei piani e dei programmi e attraverso
un procedimento autorizzatorio preventivo debitamente motivato, che non
legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti derogatori successivi
per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate. L’eccezione prevista ai sensi dell’art. 179
comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non è ammissibile per quelle autorizzazioni che
hanno per oggetto attività di trattamento di rifiuti, non individuate
preliminarmente mediante la pianificazione nazionale e regionale.
La nuova previsione
incide esclusivamente sui nuovi atti autorizzativi da rilasciare e non su
quelli vigenti, se non in occasione di modifiche sostanziali o non sostanziali
che comportino la necessità di riesame o modifica dell’autorizzazione.
Rif. Articolo 183 del D.Lgs. 152/2006
Quesito
Sono stati richiesti chiarimenti
su competenze e responsabilità nella gestione dei rifiuti urbani.
Conclusioni
Il fatto che i rifiuti
simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati
rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti
nell’ambito del circuito pubblico. C’è la possibilità per le utenze non
domestiche di continuare ad avvalersi di altro gestore rispetto a quello del
servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai
domestici.
La definizione di
rifiuti urbani non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e
composizione ai domestici provenienti da altre fonti e rileva ai fini degli
obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, nonché delle
relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità
in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.
Rif. Articolo 183 comma 1, lettera b-sexies del D.Lgs.152/2006
Quesito
È stato chiesto di chiarire
la qualificazione dei rifiuti da costruzione e demolizione, con particolare
riferimento ai materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale nonché quelli oggetto di abbandono e, in particolare, se, ai fini
della classificazione, prevalga la loro natura o la loro origine.
Conclusioni
I rifiuti costituiti da
materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se
prodotti da attività di impresa vanno classificati come rifiuti speciali.
In merito ai rifiuti di
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti
abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da
considerarsi rifiuti urbani, allorché, per gli stessi, non sia riconducibile ad
alcuno la responsabilità dell’abbandono.
Rif. Articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs.152/2006
Quesito
Con riferimento ai
residui della manutenzione del verde, è stato chiesto di chiarire:
a. quale sia l’esatto
campo di applicazione dell’esclusione
b. se siano applicabili
ai residui della manutenzione del verde, le disposizioni in materia di
sottoprodotti
c. quale sia la
qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti
dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato.
Conclusioni
Ai sensi della
disciplina vigente sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in
materia di rifiuti unicamente … la paglia e altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di
energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con
cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né
mettono in pericolo la salute umana.
Laddove non ricorrano le condizioni previste
per l’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 185, ad esempio in
considerazione dell’impiego dei materiali indicati in processi diversi da
quelli elencati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto,
dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del
decreto legislativo n.152/2006.
Infine, quando i
materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 185 e 184-bis, citati o quando ricorrano,
comunque, le condizioni previste dall’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.
Lgs.n.152 del 2006, i residui devono essere qualificati come rifiuti.
In tale ipotesi occorre
distinguere tre ipotesi:
a) materiali prodotti
nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la
definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli
articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati
come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto
5;
b) materiali prodotti
nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere
da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non
ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi
i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando
l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
c) materiali prodotti
nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati:
in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter,
punto 1.
Nel caso in cui i
residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche
nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02
01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti
speciali.
Rif. Articolo 185-bis, lettere b) e c) del D. Lgs.152/2006
Quesito
Con riferimento alla
disciplina del deposito temporaneo e delle previsioni riferite ai depositi
allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i
rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di
pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti da costruzione e
demolizione, è stato chiesto di chiarire se:
a. sia necessario che
per il trasporto dal reale luogo di produzione al punto vendita o all’area di
pertinenza del punto vendita avvenga con il formulario di identificazione;
b. sia necessaria la
compilazione – presso il locale del punto vendita o la pertinenza del punto
vendita – del registro di carico e scarico;
c. sia necessaria
l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 5.
Conclusioni
Il conferimento di
rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita
potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di
semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto.
In assenza di
specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole
in materia di tracciabilità dei rifiuti. Pertanto, il trasporto effettuato da
imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all’iscrizione all’Albo,
deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi
previsti dall’articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il
registro di carico e scarico dei rifiuti.
Rif. Articolo 190 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006
Quesito
Con riferimento alle
informazioni da inserire nel registro cronologico dei rifiuti, è stato chiesto
di chiarire se l’indicazione delle informazioni aggiuntive rispetto al modello
del 1998 sia già vigente o se decorra dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di definizione dei nuovi modelli di registro cronologico
e, eventualmente, con quali modalità debba essere effettuata tale
registrazione.
Conclusioni
Rispetto al modello di
cui al decreto ministeriale n.148 del 1998, la formulazione dell’articolo 190,
comma 1 riporta, tra le informazioni da annotare, alcune informazioni
aggiuntive, tra cui la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle
operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e
altre operazioni di recupero. Le nuove informazioni debbono essere fornite solo
a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo
espressamente previsto che, nelle more, è utilizzabile il modello vigente di
cui al decreto ministeriale n.148 del 1998.
Rif. Articolo 190, comma 3 del D.Lgs.152/2006
Quesito
Con riferimento alle
tempistiche di annotazione sul registro cronologico dei rifiuti, è stato
chiesto di chiarire quali siano le tempistiche di annotazione previste per la
categoria dei nuovi produttori.
Conclusioni
Nelle more
dell’eventuale approvazione di una disposizione specifica di riferimento, si
ritiene applicabile, per analogia, la tempistica di annotazione prevista
dall’articolo 190, comma 3, lettera a), del codice ambientale per i produttori
iniziali di rifiuti, dovendo considerare che il nuovo produttore risulta
inserito nella definizione di produttore di cui all’articolo 183 citato.
Rif. Articolo 190, comma 6 del D.Lgs.152/2006
Quesito
Con riferimento alla
sostituzione del registro cronologico di carico e scarico e della comunicazione
MUD con la conservazione ordinata dei formulari di identificazione del rifiuto è
stato chiesto di chiarire se:
a. con l’introduzione dell’articolo 190, comma
6, rimanga comunque applicabile la norma previgente (art.69 legge n.221 del
2015);
b. con riferimento alla
sostituzione della comunicazione MUD con la conservazione ordinata dei
formulari di identificazione del rifiuto, la semplificazione sia riferita solo
alle imprese agricole o anche alle altre categorie di soggetti elencati.
Conclusioni
L’articolo 69 citato,
che disciplina alcune fattispecie aggiuntive rispetto all’attuale articolo 190,
comma 6 del codice ambientale, risulta tuttora applicabile, in combinato con
l’articolo 190, comma 6 medesimo. La
lettura combinata delle due norme consente di ritenere applicabile la
semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei
rifiuti (MUD) a tutte le categorie indicate nell’articolo 69 citato. Resta
esclusa, per ora, la categoria delle manicure – pedicure (prevista soltanto
nell’articolo 190, in cui, a causa di un refuso, la semplificazione del MUD è
riferita solo alle imprese agricole).
Rif. Articolo 193, comma 4 del D.Lgs.152/2006
È stato chiesto di
chiarire:
a. se, ai fini
dell’esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la
quarta copia del formulario, sia indispensabile la (successiva) trasmissione
dell’originale cartaceo;
b. se una posta
elettronica non certificata sia sufficiente ai fini dell’esonero delle
responsabilità;
c. a quali obblighi
debba sottostare il produttore dei rifiuti in merito alla gestione della quarta
copia del formulario di identificazione dei rifiuti, inoltrata via PEC;
d. se sia obbligatorio
che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmato
digitalmente.
Conclusioni
L’espressa previsione
che l’invio sia effettuato a mezzo PEC non consente di considerare equivalente
un invio mediante posta elettronica non certificata.
Il documento che viene
trasmesso deve essere una copia del documento originario cartaceo ottenuta
attraverso un qualsiasi processo di duplicazione (in genere scannerizzazione).
Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.
Il trasportatore deve
assicurare la conservazione del documento originale oppure provvedere al
successivo invio postale. Non vi è un obbligo di trasmissione da parte del
trasportatore, ma l’invio dell’originale è opzionale. Per migliore certezza nei rapporti, potrebbe
essere opportuno che nel corpo della PEC il trasmittente dichiari espressamente
l’impegno a conservare l’originale o ad inviarlo entro un determinato termine.
In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere
conservate tre anni.
La quarta copia del
formulario di identificazione dei rifiuti non deve essere firmata digitalmente.
Rif. Articolo 193 comma 14, del D.Lgs.152/2006
Quesito
In materia di micro-raccolta
è stato richiesto di chiarire:
a. come vadano
computate le 48 ore previste dalla disposizione per la chiusura delle attività;
b. come vadano
registrate o annotate le tappe intermedie.
Conclusioni
La micro-raccolta,
intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso
automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve
essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie
effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore
il percorso realmente effettuato.
Il termine di 48 ore -
che va considerato escludendo, dal computo, i giorni interdetti, per varie
ragioni, alla circolazione - deve essere considerato a partire dalla prima
annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell’arrivo
all’impianto di destinazione finale. Dal conteggio delle 48 ore non sono
escluse dal calcolo le ore di fermo legate al rispetto dei tempi di guida e
riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale. Con
riferimento all’annotazione delle tappe intermedie e del percorso effettuato,
tali informazioni possono essere inserite all’interno del formulario nel campo
annotazioni, come previsto dalla circolare del Ministero dell’ambiente
GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998. Nelle more dell’adozione dei nuovi modelli non è
prevista l’introduzione di un modello allegato all’attuale FIR.
Rif. Articolo 193 comma 18 del D.Lgs.152/2006
Quesito
È stato chiesto di
chiarire se l’abrogazione dell’articolo 266, comma 4, riferito alle attività di
manutenzione e di assistenza sanitaria, faccia venire meno l’applicabilità dell’art.4
del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 che consente
di considerare come luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture
sanitarie nel caso in cui l'attività del personale sanitario sia svolta
all'esterno delle stesse.
Conclusioni
Anche a seguito
dell’approvazione della nuova versione dell’articolo 193, comma 18, del decreto
legislativo n.152 del 2006 devono ritenersi comunque applicabili le previsioni
del D.P.R. n. 254 del 2003.
La nozione di “assistenza sanitaria domiciliare”,
quindi, può essere interpretata estensivamente, ricomprendendovi tutte le
attività svolte fuori sede, così come indicate nell’articolo 4, commi 2 e 3 del
D.P.R. n. 254 del 2003. Tale interpretazione appare quella più confacente alla
norma ed idonea a consentire alle strutture sanitarie - soprattutto nel periodo
di emergenza sanitaria in corso, che richiede numerosi interventi con strutture
mobili esterne - una puntuale verifica circa la corretta gestione dei rifiuti e
delle registrazioni, che saranno predisposte e conservate ove è possibile
disporre di un'organizzazione adeguata.
Rif. Articolo 193 comma 19, del D.Lgs.152/2006
Quesito
È stato chiesto di
chiarire se:
a. ci siano indicazioni o parametri per definire
il concetto di “piccoli interventi edili”;
b. ci sia un criterio
dimensionale per il concetto di “quantitativi
limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito”;
c. sia corretto
ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione
fittizio debba – anche solo opportunamente – avvenire con il formulario di
identificazione;
d. occorra – per il
trasporto – il requisito dell’iscrizione all’Albo.
Conclusioni
I rifiuti derivanti da
attività di manutenzione e piccoli interventi edili, incluse le attività di
pulizia e sanificazione (legge 25 gennaio 1994, n.82), si considerano prodotti presso
l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel
caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un
deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva
produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è
accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o
una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Con riferimento ai
quesiti sub a) e sub b), la norma, allo stato, non indica quantità o limiti
dimensionali. Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le
fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della
tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo
che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in
determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di
rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre
circostanze di luogo o di fatto.
Con riferimento al
quesito sub c), solo in determinate ipotesi (produzione di quantitativi
limitati di rifiuti che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è
svolta l'attività), è possibile sostituire il formulario di identificazione con
un documento di trasporto.
Con riferimento al
quesito sub d), in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo
l’obbligo di iscrizione all’Albo nei casi e con le modalità previste
dall’articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006.
Rif. Articolo 230, comma 5 del D.Lgs.152/2006
Quesito
È stato chiesto di
chiarire se il regime previsto dall’articolo 230, comma 5, possa essere esteso
all’ipotesi di pulizia manutentiva delle "fosse settiche" o di
singoli bagni chimici.
Conclusioni
Con specifico
riferimento alle reti fognarie i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia
manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti
direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa,
raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di
pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori
ambientali.
Alla pulizia di singole
fosse settiche o singoli bagni chimici non trattandosi di reti fognarie, non si
applicano le disposizioni previste dall’art. 230 comma 5. Ne consegue
l’impossibilità per il trasportatore di qualificarsi come produttore dei
relativi rifiuti. Resta ferma la necessità di iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali.
Rif. Articolo 258 D.Lgs.152/2006
Quesito
Con riferimento alle sanzioni
(articolo 258, commi 9 e 13), che individuano alcune ipotesi di riduzione o di
esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di
tracciabilità dei rifiuti) è stato chiesto di chiarire:
a. quali dati contenuti
nella documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico
e scarico) possono dirsi “rilevanti ai fini della tracciabilità”;
b. in che cosa consistono
le “violazioni formali”;
c. quali siano i “dati
rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale”;
d. quando debba
applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando, invece, la disciplina del
cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9;
e. se la disciplina
contenuta nel codice ambientale sia speciale rispetto alle previsioni generali
in materia di sanzioni amministrative (in particolare art.8, comma 1, della
legge n. 689 del 1981).
Conclusioni
Con riferimento ai
quesiti a) e b) l’articolo 258, comma 13, esclude dall’applicazione delle
sanzioni i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a
condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa
norma esclude dall’applicazione della sanzione gli errori materiali e le
violazioni formali. Non sono indicate
nella norma le specifiche informazioni o violazioni rilevanti al fine di
procedere all’applicazione della sanzione, in considerazione della necessità di
poter valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze
concrete.
Con riferimento ai
quesiti c), d) ed e), fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni
sanzionatorie introdotte con il decreto legislativo n.116 del 2020, risultava
applicabile la disciplina generale sulle sanzioni amministrative (articolo 8
della legge n. 689 del 1981) e quindi ad un soggetto che violava con più azioni
od omissioni la stessa o diverse disposizioni ambientali, doveva applicarsi la
somma delle sanzioni previste per ogni violazione commessa. Le nuove
disposizioni introdotte, estendono la possibilità di applicare il cd. cumulo
giuridico delle sanzioni (sanzione amministrativa prevista per la violazione
più grave, aumentata sino al doppio) anche all’ipotesi in cui le azioni od
omissioni siano esecutive di un disegno unitario.
Con riferimento
all’ultimo periodo dell’articolo 258, comma 13 del codice ambientale, che trova
applicazione in caso di errori (dati incompleti o inesatti) seriali, devono
essere considerati errori seriali gli errori uguali e ripetuti (si pensi - ad
esempio - alla medesima inesattezza nella compilazione di più formulari
commessa dallo stesso soggetto).
Infine, le previsioni
del codice ambientale si configurano quale disciplina di natura speciale derogatoria
e di stretta applicazione rispetto a quella generale in materia di sanzioni
amministrative (art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689).
Si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.