Circolari

Circ. n. 27/2021

Rifiuti – Chiarimenti del Ministero della transizione ecologica (Nota esplicativa Direzione ECI Ministero transizione ecologica 51657 del 14 maggio 2021)

Con la circolare in allegato, il Ministero della transizione ecologica è intervenuto a fornire importanti chiarimenti su alcune questioni legate all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di rifiuti approvate con il decreto legislativo n.116 del 2020 sollevate in diversi ambiti dalle Organizzazioni di categoria, tra cui anche Confcooperative.

Tra i chiarimenti intervenuti si segnala, in particolare, quello in materia di gestione dei residui di manutenzione del verde (cfr. punto 4), in cui risulta chiarito a quali condizioni tali materiali possono essere considerati esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti o sottoprodotti.  Si evidenziano, inoltre, il chiarimento sulla semplificazioni per imprese agricole ed alcune categorie di artigiani (cfr. punto 8), quello sul deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria (cfr. punto 11) e quello sui rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili (cfr. punto 12). Utili chiarimenti sono intervenuti anche con riferimento all’applicazione delle sanzioni (cfr. punto 14).

Al riguardo, nel rinviare alle circolari di dettaglio di questo Servizio per i dettagli della riforma intervenuta nel mese di settembre 2020 (cfr. circolari Servizio ambiente ed energia n.27/2020 e 40/2020) ed alla lettura della nota ministeriale in Allegato, nel testo integrale, si sintetizzano di seguito le conclusioni dei principali chiarimenti intervenuti.

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DELLA CIRCOLARE

 

1. Deroga ordine priorità criteri di gestione rifiuti 2

2. Nuova definizione di “rifiuti urbani”  3

3. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione  3

4. Esclusione dai rifiuti – manutenzione del verde  4

5. Depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita  5

6. Registro cronologico di carico e scarico – informazioni da inserire  6

7. Registro cronologico di carico e scarico – tempistiche annotazione  6

8. Registro cronologico di carico e scarico - semplificazioni per imprese agricole,  parrucchieri, estetiste, tatuatori 6

9. Formulario di trasporto – invio della quarta copia via pec  7

10. Formulario di trasporto - microraccolta  8

11. Deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria  9

12. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili 9

13. Rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie  10

14. Sanzioni 11

 

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1. Deroga ordine priorità criteri di gestione rifiuti

Rif. Articolo 179 del D.Lgs.152/2006

Quesito

È stato richiesto se l’ordine di priorità della gerarchia in materia di rifiuti sia applicabile solo alle autorizzazioni da rilasciare o se incida anche sulla rivisitazione degli atti vigenti.

Conclusioni

La deroga alle priorità, così come indicate (prevenzione - preparazione per il riutilizzo – riciclaggio - recupero di altro tipo - smaltimento) può essere concessa solo ed esclusivamente se è prevista all’interno dei piani e dei programmi e attraverso un procedimento autorizzatorio preventivo debitamente motivato, che non legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti derogatori successivi per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate.  L’eccezione prevista ai sensi dell’art. 179 comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non è ammissibile per quelle autorizzazioni che hanno per oggetto attività di trattamento di rifiuti, non individuate preliminarmente mediante la pianificazione nazionale e regionale.

La nuova previsione incide esclusivamente sui nuovi atti autorizzativi da rilasciare e non su quelli vigenti, se non in occasione di modifiche sostanziali o non sostanziali che comportino la necessità di riesame o modifica dell’autorizzazione.

 

2. Nuova definizione di “rifiuti urbani”

Rif. Articolo 183 del D.Lgs. 152/2006

Quesito

Sono stati richiesti chiarimenti su competenze e responsabilità nella gestione dei rifiuti urbani.

Conclusioni

Il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico. C’è la possibilità per le utenze non domestiche di continuare ad avvalersi di altro gestore rispetto a quello del servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai domestici.

La definizione di rifiuti urbani non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti e rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.

 

3. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Rif. Articolo 183 comma 1, lettera b-sexies del D.Lgs.152/2006

Quesito

È stato chiesto di chiarire la qualificazione dei rifiuti da costruzione e demolizione, con particolare riferimento ai materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale nonché quelli oggetto di abbandono e, in particolare, se, ai fini della classificazione, prevalga la loro natura o la loro origine.

Conclusioni

I rifiuti costituiti da materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa vanno classificati come rifiuti speciali.

In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da considerarsi rifiuti urbani, allorché, per gli stessi, non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell’abbandono.

 

4. Esclusione dai rifiuti – manutenzione del verde

Rif. Articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs.152/2006

Quesito

Con riferimento ai residui della manutenzione del verde, è stato chiesto di chiarire:

a. quale sia l’esatto campo di applicazione dell’esclusione

b. se siano applicabili ai residui della manutenzione del verde, le disposizioni in materia di sottoprodotti

c. quale sia la qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato.

Conclusioni

Ai sensi della disciplina vigente sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti unicamente … la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 Laddove non ricorrano le condizioni previste per l’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 185, ad esempio in considerazione dell’impiego dei materiali indicati in processi diversi da quelli elencati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006.

Infine, quando i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 185 e 184-bis, citati o quando ricorrano, comunque, le condizioni previste dall’articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs.n.152 del 2006, i residui devono essere qualificati come rifiuti.

In tale ipotesi occorre distinguere tre ipotesi:

a) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;

b) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;

c) materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.

Nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.

 

5. Depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita

Rif. Articolo 185-bis, lettere b) e c) del D. Lgs.152/2006

Quesito

Con riferimento alla disciplina del deposito temporaneo e delle previsioni riferite ai depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti da costruzione e demolizione, è stato chiesto di chiarire se:

a. sia necessario che per il trasporto dal reale luogo di produzione al punto vendita o all’area di pertinenza del punto vendita avvenga con il formulario di identificazione;

b. sia necessaria la compilazione – presso il locale del punto vendita o la pertinenza del punto vendita – del registro di carico e scarico;

c. sia necessaria l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 5.

Conclusioni

Il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto.

In assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti. Pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all’iscrizione all’Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi previsti dall’articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti.

 

6. Registro cronologico di carico e scarico – informazioni da inserire

Rif. Articolo 190 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006

Quesito

Con riferimento alle informazioni da inserire nel registro cronologico dei rifiuti, è stato chiesto di chiarire se l’indicazione delle informazioni aggiuntive rispetto al modello del 1998 sia già vigente o se decorra dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione dei nuovi modelli di registro cronologico e, eventualmente, con quali modalità debba essere effettuata tale registrazione.

Conclusioni

Rispetto al modello di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998, la formulazione dell’articolo 190, comma 1 riporta, tra le informazioni da annotare, alcune informazioni aggiuntive, tra cui la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero. Le nuove informazioni debbono essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, è utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998.

 

7. Registro cronologico di carico e scarico – tempistiche annotazione

Rif. Articolo 190, comma 3 del D.Lgs.152/2006

Quesito

Con riferimento alle tempistiche di annotazione sul registro cronologico dei rifiuti, è stato chiesto di chiarire quali siano le tempistiche di annotazione previste per la categoria dei nuovi produttori.

Conclusioni

Nelle more dell’eventuale approvazione di una disposizione specifica di riferimento, si ritiene applicabile, per analogia, la tempistica di annotazione prevista dall’articolo 190, comma 3, lettera a), del codice ambientale per i produttori iniziali di rifiuti, dovendo considerare che il nuovo produttore risulta inserito nella definizione di produttore di cui all’articolo 183 citato.

 

8. Registro cronologico di carico e scarico - semplificazioni per imprese agricole, parrucchieri, estetiste, tatuatori

Rif. Articolo 190, comma 6 del D.Lgs.152/2006

Quesito

Con riferimento alla sostituzione del registro cronologico di carico e scarico e della comunicazione MUD con la conservazione ordinata dei formulari di identificazione del rifiuto è stato chiesto di chiarire se:

a.  con l’introduzione dell’articolo 190, comma 6, rimanga comunque applicabile la norma previgente (art.69 legge n.221 del 2015);

b. con riferimento alla sostituzione della comunicazione MUD con la conservazione ordinata dei formulari di identificazione del rifiuto, la semplificazione sia riferita solo alle imprese agricole o anche alle altre categorie di soggetti elencati.

Conclusioni

L’articolo 69 citato, che disciplina alcune fattispecie aggiuntive rispetto all’attuale articolo 190, comma 6 del codice ambientale, risulta tuttora applicabile, in combinato con l’articolo 190, comma 6 medesimo.  La lettura combinata delle due norme consente di ritenere applicabile la semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei rifiuti (MUD) a tutte le categorie indicate nell’articolo 69 citato. Resta esclusa, per ora, la categoria delle manicure – pedicure (prevista soltanto nell’articolo 190, in cui, a causa di un refuso, la semplificazione del MUD è riferita solo alle imprese agricole).

 

9. Formulario di trasporto – invio della quarta copia via PEC

Rif. Articolo 193, comma 4 del D.Lgs.152/2006

È stato chiesto di chiarire:

a. se, ai fini dell’esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la quarta copia del formulario, sia indispensabile la (successiva) trasmissione dell’originale cartaceo;

b. se una posta elettronica non certificata sia sufficiente ai fini dell’esonero delle responsabilità;

c. a quali obblighi debba sottostare il produttore dei rifiuti in merito alla gestione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, inoltrata via PEC;

d. se sia obbligatorio che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmato digitalmente.

Conclusioni

L’espressa previsione che l’invio sia effettuato a mezzo PEC non consente di considerare equivalente un invio mediante posta elettronica non certificata.

Il documento che viene trasmesso deve essere una copia del documento originario cartaceo ottenuta attraverso un qualsiasi processo di duplicazione (in genere scannerizzazione). Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.

Il trasportatore deve assicurare la conservazione del documento originale oppure provvedere al successivo invio postale. Non vi è un obbligo di trasmissione da parte del trasportatore, ma l’invio dell’originale è opzionale.  Per migliore certezza nei rapporti, potrebbe essere opportuno che nel corpo della PEC il trasmittente dichiari espressamente l’impegno a conservare l’originale o ad inviarlo entro un determinato termine. In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere conservate tre anni.

La quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti non deve essere firmata digitalmente.

 

10. Formulario di trasporto - microraccolta

Rif. Articolo 193 comma 14, del D.Lgs.152/2006

Quesito

In materia di micro-raccolta è stato richiesto di chiarire:

a. come vadano computate le 48 ore previste dalla disposizione per la chiusura delle attività;

b. come vadano registrate o annotate le tappe intermedie.

Conclusioni

La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Il termine di 48 ore - che va considerato escludendo, dal computo, i giorni interdetti, per varie ragioni, alla circolazione - deve essere considerato a partire dalla prima annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell’arrivo all’impianto di destinazione finale. Dal conteggio delle 48 ore non sono escluse dal calcolo le ore di fermo legate al rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale. Con riferimento all’annotazione delle tappe intermedie e del percorso effettuato, tali informazioni possono essere inserite all’interno del formulario nel campo annotazioni, come previsto dalla circolare del Ministero dell’ambiente GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998. Nelle more dell’adozione dei nuovi modelli non è prevista l’introduzione di un modello allegato all’attuale FIR.

 

11. Deposito e trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria

Rif. Articolo 193 comma 18 del D.Lgs.152/2006

Quesito

È stato chiesto di chiarire se l’abrogazione dell’articolo 266, comma 4, riferito alle attività di manutenzione e di assistenza sanitaria, faccia venire meno l’applicabilità dell’art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 che consente di considerare come luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie nel caso in cui l'attività del personale sanitario sia svolta all'esterno delle stesse.

Conclusioni

Anche a seguito dell’approvazione della nuova versione dell’articolo 193, comma 18, del decreto legislativo n.152 del 2006 devono ritenersi comunque applicabili le previsioni del D.P.R. n. 254 del 2003.

La nozione di “assistenza sanitaria domiciliare”, quindi, può essere interpretata estensivamente, ricomprendendovi tutte le attività svolte fuori sede, così come indicate nell’articolo 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 254 del 2003. Tale interpretazione appare quella più confacente alla norma ed idonea a consentire alle strutture sanitarie - soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria in corso, che richiede numerosi interventi con strutture mobili esterne - una puntuale verifica circa la corretta gestione dei rifiuti e delle registrazioni, che saranno predisposte e conservate ove è possibile disporre di un'organizzazione adeguata.

 

12. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili

Rif. Articolo 193 comma 19, del D.Lgs.152/2006

Quesito

È stato chiesto di chiarire se:

a.  ci siano indicazioni o parametri per definire il concetto di “piccoli interventi edili”;

b. ci sia un criterio dimensionale per il concetto di “quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito”;

c. sia corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba – anche solo opportunamente – avvenire con il formulario di identificazione;

d. occorra – per il trasporto – il requisito dell’iscrizione all’Albo.

Conclusioni

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia e sanificazione (legge 25 gennaio 1994, n.82), si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Con riferimento ai quesiti sub a) e sub b), la norma, allo stato, non indica quantità o limiti dimensionali. Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto.

Con riferimento al quesito sub c), solo in determinate ipotesi (produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività), è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto.

Con riferimento al quesito sub d), in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo nei casi e con le modalità previste dall’articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006.

 

13. Rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

Rif. Articolo 230, comma 5 del D.Lgs.152/2006

Quesito

È stato chiesto di chiarire se il regime previsto dall’articolo 230, comma 5, possa essere esteso all’ipotesi di pulizia manutentiva delle "fosse settiche" o di singoli bagni chimici.

Conclusioni

Con specifico riferimento alle reti fognarie i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

Alla pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici non trattandosi di reti fognarie, non si applicano le disposizioni previste dall’art. 230 comma 5. Ne consegue l’impossibilità per il trasportatore di qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti. Resta ferma la necessità di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

 

14. Sanzioni

Rif. Articolo 258 D.Lgs.152/2006

Quesito

Con riferimento alle sanzioni (articolo 258, commi 9 e 13), che individuano alcune ipotesi di riduzione o di esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità dei rifiuti) è stato chiesto di chiarire:

a. quali dati contenuti nella documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico) possono dirsi “rilevanti ai fini della tracciabilità”;

b. in che cosa consistono le “violazioni formali”;

c. quali siano i “dati rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale”;

d. quando debba applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando, invece, la disciplina del cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9;

e. se la disciplina contenuta nel codice ambientale sia speciale rispetto alle previsioni generali in materia di sanzioni amministrative (in particolare art.8, comma 1, della legge n. 689 del 1981).

Conclusioni

Con riferimento ai quesiti a) e b) l’articolo 258, comma 13, esclude dall’applicazione delle sanzioni i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa norma esclude dall’applicazione della sanzione gli errori materiali e le violazioni formali.  Non sono indicate nella norma le specifiche informazioni o violazioni rilevanti al fine di procedere all’applicazione della sanzione, in considerazione della necessità di poter valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze concrete.

Con riferimento ai quesiti c), d) ed e), fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte con il decreto legislativo n.116 del 2020, risultava applicabile la disciplina generale sulle sanzioni amministrative (articolo 8 della legge n. 689 del 1981) e quindi ad un soggetto che violava con più azioni od omissioni la stessa o diverse disposizioni ambientali, doveva applicarsi la somma delle sanzioni previste per ogni violazione commessa. Le nuove disposizioni introdotte, estendono la possibilità di applicare il cd. cumulo giuridico delle sanzioni (sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio) anche all’ipotesi in cui le azioni od omissioni siano esecutive di un disegno unitario.

Con riferimento all’ultimo periodo dell’articolo 258, comma 13 del codice ambientale, che trova applicazione in caso di errori (dati incompleti o inesatti) seriali, devono essere considerati errori seriali gli errori uguali e ripetuti (si pensi - ad esempio - alla medesima inesattezza nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto).

Infine, le previsioni del codice ambientale si configurano quale disciplina di natura speciale derogatoria e di stretta applicazione rispetto a quella generale in materia di sanzioni amministrative (art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689).

 

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.