Con la circolare in oggetto l’INAIL approfondisce le disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020 sia relativamente alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni sia, soprattutto rispetto alla tutela infortunistica da riconoscere ai lavoratori in presenza di positività accertata da COVID-19 in occasione di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 42, c. 2, del D.L. 18/2020(1), riprendendo anche le loro indicazioni emanate limitatamente agli operatori del settore sanitario con una nota il 17 marzo (allegata).
Rinviando alla circolare per un dettaglio su come opererà la sospensione dal 23 febbraio u.s. al 1° giugno 2020 delle diverse richieste di prestazioni (indennità, rendite, assegni vari, etc.), il secondo ambito di approfondimento risulta di particolare attenzione visto che le indicazioni INAIL interessano molte cooperative che operano in diversi comparti – non solo in quello sanitario – in cui il rischio di contagio in occasione di lavoro è elevato.
Più in particolare, l’Istituto puntualizza che opera LA PRESUNZIONE DI CONTAGIO SUL LUOGO DI LAVORO cioè automatica, per medici, infermieri e operatori sanitari in genere di QUALSIASI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA nonché per le altre attività che comportano il costante contatto con il pubblico e l’utenza (“in via esemplificativa, ma non esaustiva”: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.”).
Nei casi accertati di infezione, le assenze dal lavoro del personale in questione affetto da Covid-19, in linea con un indirizzo generale già vigente in materia di malattie infettive e parassitarie, sono da ricondurre alla categoria degli infortuni da lavoro. il tema si pose nel 1993 e poi nel 1995 per contagio AIDS. Si allega per completezza d’informazione la loro circolare n. 74/1995.
Ciò non toglie che anche nelle fattispecie per cui non opera questa presunzione (semplice), pur in assenza di certezze su come si sia originato il contagio e di difficoltà del lavoratore stesso a fornire delle prove, il medico certificatore dovrà tenere in considerazione nella sua analisi tutta una serie di elementi (epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale) in base alla quale derivarne l’applicazione della tutela infortunistica.
Come previsto dalla legge, nei casi accertati di infezione presunta in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL. L’acquisizione di tale certificato – ribadisce l’INAIL – rappresenta requisito indispensabile perché possa essere attivata la relativa tutela all’infortunato.
A tal proposito l’INAIL, data la situazione emergenziale, invita tutti ad un rispetto più sostanziale che non letterale-formale delle disposizioni valide in genere per la trasmissione e l’acquisizione della documentazione, ricorrendo eventualmente ai fini di una semplificazione e velocizzazione dell’esame istruttorio anche direttamente alla documentazione in possesso dei singoli lavoratori infortunati.
Analoga attenzione andrà posta anche relativamente all’acquisizione, come da prassi, della denuncia/comunicazione di infortunio da parte dei datori di lavoro attraverso l’applicativo già in uso in cui dovrà essere selezionato l’apposito campo “malattia infortuno” - campo che rende facoltativa la compilazione degli item “data inizio prognosi” e data fine prognosi”.
Quindi, stante la difficoltà a stabilire se il contagio è avvenuto sul lavoro è opportuno valutare con molta prudenza la comunicazione di infortunio.
Infatti, per i casi di dubbia applicazione o per i quali non esiste prova di aver contratto il virus o di non averlo contratto sicuramente in occasione di lavoro, l’INAIL invita le strutture ad applicare le procedure di interlocuzione con l’INPS con la segnalazione dei casi non accolti, visto che può risultare applicabile, semmai, il regime di malattia disciplinato dall’art. 26 dello stesso provvedimento in favore dei soggetti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica (es. entrati in contatto con soggetti affetti da Covid-19 ma per i quali non esiste la prova di aver contatto il virus).
Rispetto alla durata dell’infortunio, la circolare precisa che le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro, decorrendo eventualmente anche dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena anche se il contagio è stato accertato successivamente.
L’INAIL ricorda che in base alla norma tali eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.
Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro, l’eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un’oscillazione in malus scaturita dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da Coronavirus, non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio (gli effetti degli eventi in esame non faranno parte del bilancio infortunistico dell’impresa in termini di oscillazione del tasso applicato). In questo senso l’INAIL comunica di aver messo in atto apposite procedure informatiche per gestire tale esclusione.
Tra gli altri aspetti, l’INAIL sottolinea che qualora l’infezione derivi dal percorso casa-lavoro e viceversa, tale situazione è da ricondurre alla fattispecie dell’INFORTUNIO IN ITINERE e, rispetto a questa fattispecie, in deroga alle disposizioni generali, poiché il rischio contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, la si riconoscerà anche laddove si è fatto uso per il trasporto del mezzo privato per raggiungere la propria abitazione o il luogo di lavoro.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 19 marzo 2020 - prot. n. 1038.