EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DPCM 10 marzo 2020)
[Misure di contenimento – Proroga al 3 maggio]
È stato pubblicato (GU n.97 del 11-4-2020), il DPCM 10 aprile 2020 (all. 1) che conferma e modifica il sistema delle misure di contenimento e contrasto al contagio, disponendone contestualmente la proroga al 3 maggio 2020.
Più precisamente, le nuove disposizioni – che in buona parte reiterano le misure già esistenti –producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Dal 14 aprile cessano di produrre effetti tutti i precedenti dd.P.C.M.[1] Nondimeno, continueranno a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
In punto di controlli, è stabilito che il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurerà l’esecuzione delle misure e monitorerà l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, dandone comunicazione al Presidente della regione.
Nel dettaglio delle misure, il decreto conferma o modifica il sistema complessivo degli istituti di contenimento, stabilendo misure restrittive della libertà delle persone fisiche (art. 1); divieti e sospensioni delle attività economiche (artt. 1 e 2); divieti e sospensioni di altre attività (art. 1); nonché specifiche misure in materia di ingresso in Italia (art. 4), transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5), navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6).
Nel prosieguo si passeranno in rassegna le misure restrittive della libertà delle persone e delle imprese, rinviando al testo del provvedimento per le altre disposizioni.
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A. Misure riguardanti lo svolgimento delle attività economiche
Quanto alle ATTIVITÀ ED esercizi commerciali, è stabilito il divieto di svolgimento e la sospensione delle attività commerciali al dettaglio[2]; dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)[3]; delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
o sono sempre garantite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità specificamente individuate nell’allegato 1 al decreto[4]. Si segnala, in proposito, che rispetto all’elenco precedentemente in vigore sono stati aggiunti alle attività consentite il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri e il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
o resta consentita, per quanto riguardano i servizi di ristorazione, l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia per il trasporto;
o non è sospesa e resta garantita, nel rispetto della distanza interpersonale minima e delle norme igienico-sanitarie l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
o non sono sospesi e restano garantiti, nel rispetto della distanza interpersonale minima e delle norme igienico-sanitarie i servizi e le attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;
o quanto alle attività inerenti la persona, non sono sospese e restano garantite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali, le altre lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse.
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro (i), che gli ingressi avvengano in modo dilazionato (ii) e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (iii).
Quanto alle attività produttive industriali e commerciali è stabilito il divieto di svolgimento e la sospensione di tutte le attività[5], ma con le seguenti eccezioni:
o non sono sospese le attività indicate nell’allegato 3 del decreto. L’elenco dei codici ATECO potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze[6]. Si segnala che, a differenza della elencazione sinora in vigore, hanno trovato posto nell’elenco delle attività consentite la silvicoltura ed utilizzo aree forestali (cod. 2), l’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (cod. 16); la fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili (cod. 25.73.1); la fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche (cod. 26.1); la fabbricazione di computer e unità periferiche (cod. 26.2); la fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (cod. 27.1); il commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria (cod. 46.49.1); il commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura (cod. 46.45.01); la cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione (cod. 81.3); l’attività delle organizzazioni e degli organismi extraterritoriali (cod. 99);
o non sono sospese le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146[7] (resta in ogni caso ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura , nonché dei servizi che riguardano l’istruzione);
o è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari[8];
o resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
o sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva[9];
o sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;
o restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva[10], le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 (i), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (ii), e delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione (iii).
Infine, tutte le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Non sono sospesi e restano garantiti, nel rispetto della distanza interpersonale minima e delle norme igienico-sanitarie i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Le attività e i servizi professionali non sono sospesi, ma è raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (i); l’incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (ii); l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale (iii); la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (iv).
Quanto al trasporto pubblico, il Presidente della Regione programma il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, al fine di ridurre o anche sopprimere i servizi[11]. Per le medesime finalità un decreto interministeriale potrà disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori[12].
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Si conferma altresì la disposizione che consente ai datori di lavoro privati l’applicazione della modalità di lavoro agile (di cui agli articoli da 18 a 23, L. 81/2017) a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18[13]. Inoltre, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
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B. le altre attività
Più in generale il decreto ribadisce i divieti e le sospensioni di attività già previste, segnatamente:
- il divieto di svolgimento e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia[14], e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore[15], comprese le Università[16], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza[17]; nonché il divieto di svolgimento e la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- il divieto di svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto, con l’eccezione dell’attività motoria svolta in forma individuale (i), in prossimità della propria abitazione (ii) e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (iii);
- il divieto di svolgimento e la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati[18];
- il divieto di svolgimento e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il divieto di svolgimento e la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati[19]);
- il divieto di svolgimento e la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura[20].
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C. Altre misure restrittive della libertà delle persone
Quanto alle persone sono anzitutto confermati i divieti di spostamento, di accesso e di assembramento, stabilendosi in particolare:
- il divieto di spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- il divieto di trasferimento o spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza);
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il divieto di svolgimento e il differimento a data successiva al 3 maggio 2020 di ogni attività convegnistica o congressuale;
- il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
Infine, il decreto conferma e precisa tutta una serie di disposizioni, obblighi e raccomandazioni riguardanti persone che si trovano in situazioni determinate[21].
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D. COMITATO DEGLI ESPERTI PER LA “FASE 2”
Allo scopo di individuare le misure necessarie per la ripresa graduale delle diverse attività (cd. Fase 2), il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto (all. 2, in via di pubblicazione in G.U.) che istituisce e nomina un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica (i), nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle predette attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza (ii).
Il Comitato – che dovrà operare in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico per costruire un nuovo modello organizzativo – sarà presieduto da Vittorio Colao (dirigente di azienda) e costituito da professionalità diverse[22]. Ne faranno parte anche il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, Domenico ARCURI, e il Capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo BORRELLI.
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E. AGGIORNAMENTI
GOVERNO
#IoRestoaCasa – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Domande e risposte sulle nuove misure economiche
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
AGENZIA ENTRATE
Area tematica "Emergenza Coronavirus" (all’interno 2 vademecum che illustrano le disposizioni introdotte)
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus
MINISTERO DELL’INTERNO
Direttiva ai prefetti su monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_10_aprile_2020.pdf
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – MINISTERO DELLA SALUTE
Proroga delle misure di limitazione della mobilità delle persone sul territorio italiano e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori e armatori
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000153.12-04-2020.pdf
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Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Segnatamente: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
[2] Svolte sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
[3] È inoltre confermata la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
[4] Vale a dire: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.
[5] Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
[6] Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
[7] Si tratta della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che considera tali i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione (tra questi: la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; i servizi di erogazione degli emolumenti concernenti l’assistenza e la previdenza sociale, anche effettuati a mezzo del servizio bancario; le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica).
[8] È anche previsto che le imprese titolari di autorizzazione generale all’erogazione dei servizi postali assicurino prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
[9] Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
[10] Nella comunicazione al Prefetto sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, potrà sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
[11] Tale potere dovrà essere esercitato in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
[12] Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
[13] Il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA. Di conseguenza viene limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le PA utilizzeranno gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Potranno anche motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
[14] Di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
[15] Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
[16] Comprese altresì le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
[17] I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In ogni caso, anche a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza, la partecipazione alle attività, nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.
Specifiche disposizioni sono dettate e per le procedure concorsuali private e pubbliche, nonché per i corsi del personale delle forze di polizia e delle forze armate. Sono sospesi gli esami di idoneità per la patente automobilistica.
[18] Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Restano inoltre chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
[19] Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono in ogni caso sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
[20] Istituti e luoghi di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
[21] Nel dettaglio:
- alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;
- alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) si raccomanda fortemente di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- agli accompagnatori dei pazienti è fatto divieto di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- ai parenti e ai visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è fatto divieto di accesso nei casi diversi da quelli espressamente consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
Quanto al personale sanitario e/o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, è stabilita:
- la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- la sospensione dei congressi, delle riunioni, dei meeting e degli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- l’obbligo di attenersi alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (a tal fine, i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute).
[22] Di seguito gli altri componenti del Comitato: Elisabetta CAMUSSI (Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca”); Roberto CINGOLANI (Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia-IIT); Riccardo CRISTADORO (Consigliere economico del Presidente del Consiglio - Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d’Italia); Giuseppe FALCO (Amministratore Delegato per il Sistema ItaliaGrecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group-BCG); Franco FOCARETA (Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”); Enrico GIOVANNINI (Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata”); Giovanni GORNO TEMPINI (Presidente di Cassa Depositi e Prestiti); Giampiero GRIFFO (Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità); Filomena MAGGINO (Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica - Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La Sapienza”); Mariana MAZZUCATO (Consigliera economica del Presidente del Consiglio - Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London); Enrico MORETTI (Professor of Economics at the University of California, Berkeley); Riccardo RANALLI (Dottore commercialista e revisore contabile); Marino REGINI (Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano); Raffaella SADUN (Professor of Business Administration, Harvard Business School); Stefano SIMONTACCHI (Avvocato, Presidente BonelliErede, Presidente Fondazione Buzzi); Fabrizio STARACE (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena - Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica-SIEP).