Con il decreto legislativo
n. 116 del 3 settembre 2020 (in G.U. 11 settembre 2020, n.226) (in Allegato 1) sono
state recepite le direttive (UE) 2018/851, in materia di rifiuti e la
direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.
Il decreto legislativo
contiene alcune importanti modifiche alla Parte IV del codice ambientale,
finalizzate al recepimento delle citate direttive che, come noto, sono profondamente
orientate ad assicurare l’attuazione di politiche e strategie di economia
circolare.
Considerata la portata
innovativa delle disposizioni introdotte, si rappresenta sin d’ora la
disponibilità del Servizio Ambiente per l’organizzazione di momenti formativi
dedicati.
Nel rinviare alla lettura
del provvedimento e nell’anticipare che sarà cura del Servizio produrre a
brevissimo, con separata circolare, uno specifico manuale illustrativo sulla
disciplina in materia di rifiuti corredato da schede sintetiche degli
adempimenti a carico delle imprese con particolare riferimento alla
tracciabilità dei rifiuti, si riportano, di seguito, una sintesi dell’articolato
ed un focus sulle principali modifiche introdotte con il decreto in
oggetto indicato.
INDICE
1.
SINTESI DELL’ARTICOLATO E DELLE MODIFICHE INTERVENUTE 4
- ARTICOLO 1 - MODIFICHE AL CODICE AMBIENTALE 4
- riforma del regime di
responsabilità estesa del produttore 4
- gerarchia di rifiuti 4
- modifiche al Programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti 4
- preparazione per il
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti 4
- rifiuti organici 4
- definizioni e
classificazione dei rifiuti 4
- sottoprodotti ed end of
waste 4
- regime delle esclusioni dal
campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti 4
- responsabilità nella
gestione dei rifiuti 4
- tracciabilità dei rifiuti 4
- assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani 5
- ARTICOLO 2 - SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI 5
- Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti e pianificazione 5
- calcolo degli obiettivi 5
- ARTICOLO 3 - GESTIONE DEGLI
IMBALLAGGI 5
- modifiche agli articoli 217,
218, 219, 219-bis, 220, 221, 222, 224 del codice ambientale 5
- sistemi autonomi 5
- criteri direttivi dei
sistemi di gestione 5
- ARTICOLO 4 - SISTEMA
SANZIONATORIO 5
- violazione degli obblighi
di comunicazione e tenuta di registri e formulari 5
- ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DEI
CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 5
- ARTICOLI
6 E 7 - DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI 5
- ARTICOLO 8 - ALLEGATI AL CODICE AMBIENTALE 5
- recupero dei rifiuti 6
- elenco dei rifiuti e
classificazione 6
- strumenti economici e
misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti 6
- assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani 6
2. FOCUS SULLE PRINCIPALI
MODIFICHE 7
MODIFICHE INTRODOTTE CON
L’ARTICOLO 1 7
2.1. RESPONSABILITA’ ESTESA
DEL PRODUTTORE 7
2.2. GERARCHIA DEI RIFIUTI 8
2.3. RIFIUTI ORGANICI 8
2.4. DEFINIZIONI 9
2.5. SOTTOPRODOTTI ED END OF
WASTE 12
2.6 ESCLUSIONI DAL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI 12
2.7. RESPONSABILITÀ 13
2.8. TRACCIABILITÀ ED
ADEMPIMENTI 13
2.8.1. Registro elettronico
nazionale sulla tracciabilità (art.188-bis) 14
2.8.2. Comunicazione annuale
al Catasto (art.189) 14
2.8.3. Registro cronologico di
carico e scarico dei rifiuti (art.190) 15
2.8.4. Formulario di
identificazione dei rifiuti (art.193) 17
2.8.5. Trasporto intermodale
dei rifiuti e trasbordo e soste tecniche (art.193-bis) 20
MODIFICHE INTRODOTTE CON
L’ARTICOLO 2 – GESTIONE INTEGRATA DI RIFIUTI 22
MODIFICHE INTRODOTTE CON
L’ARTICOLO 3 – GESTIONE IMBALLAGGI 23
MODIFICHE INTRODOTTE CON
L’ARTICOLO 4 - SANZIONI 24
MODIFICHE INTRODOTTE CON
L’ARTICOLO 5 - CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 25
MODIFICHE INTRODOTTE CON GLI
ARTICOLI 6 e 7 – COORDINAMENTO ED ABROGAZIONI 26
MODIFICHE INTRODOTTE CON
L’ARTICOLO 8 - ALLEGATI 26
In estrema sintesi, l’articolato
risulta così ripartito:
Tra le principali modifiche
si segnalano:
-
riforma del regime di responsabilità estesa del produttore (novella dell’articolo 178
bis del codice ambientale ed introduzione dell’articolo 178-ter);
-
gerarchia di rifiuti (modifica dell’ordine di priorità previsto
dall’articolo 179 del codice ambientale)
-
modifiche al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (revisione dell’articolo 180 del codice ambientale)
-
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (revisione dell’articolo 181 del codice ambientale)
-
rifiuti organici (sostituzione dell’articolo 182-ter del codice ambientale)
- definizioni e
classificazione dei rifiuti (modifiche agli articoli 183
e 184 del codice ambientale ed inserimento dell’articolo 185-bis, sul deposito temporaneo prima della
raccolta)
- sottoprodotti ed end of
waste (integrazioni degli articoli 184.bis e 184-ter
del codice ambientale)
- regime delle esclusioni dal
campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti (modifiche
all’articolo 185 del codice ambientale con riferimento agli sfalci ed alle
potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni ed alle
sostanze destinate ad essere utilizzate come mangimi)
- responsabilità nella
gestione dei rifiuti (revisione dell’articolo 188 del codice
ambientale)
- tracciabilità dei rifiuti (introduzione
dell’articolo 188-bis del codice
ambientale che definisce i principi di riferimento per il funzionamento del
Registro elettronico nazionale di tracciabilità e riscrittura ordinata e
coordinata degli articoli 189, 190 e 193 in materia di comunicazione annuale al
Catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico dei rifiuti e formulario di
identificazione; introduzione dell’articolo 193-bis sul trasporto intermodale.) La parte sulla tracciabilità
contiene importanti semplificazioni e novità
- assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani (modifiche
alle definizioni contenute negli articoli 183 e 184, revisione delle competenze
di cui agli articoli 195 e 198 del codice ambientale)
- sistemi autonomi (introduzione
dell’articolo 221-bis nel codice
ambientale per la definizione della disciplina dei sistemi autonomi di raccolta
e gestione dei rifiuti
- criteri direttivi dei
sistemi di gestione (riscrittura dell’articolo 237 del codice
ambientale)
- ARTICOLI 6 E 7 - DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
Rif. Articolo 1, comma
3, Dlgs.116/2020 – Articoli 178-bis e 178-ter, D.lgs.152/06
Il nuovo decreto, in
attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 8 bis, della c.d. direttiva
rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell’articolo 1, paragrafi 8 e 8 bis, della direttiva 2018/852/UE, modifica
il sistema di responsabilità estesa del produttore, mediante novella
dell’articolo 178-bis e introduzione dell’articolo 178-ter nel codice
ambientale.
Il regime di responsabilità
estesa è il principio secondo cui il produttore di un qualsiasi manufatto deve
occuparsi del fine vita dello stesso. Più nel dettaglio, il “regime di
responsabilità estesa del produttore” è definito nell’articolo 183 come: le
misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la
responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa
della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un
rifiuto.
Il nuovo articolo 178-ter si pone l’obiettivo di individuare
in modo inequivocabile quali siano i requisiti in materia di EPR atti a
definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella
filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti necessari per il
raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati anche dalle direttive di
settore, garantire l’alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente
relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e
trattati, assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti
relativamente alla loro quota di mercato, assicurare una corretta informazione
ai detentori del rifiuti in merito alle misure di prevenzione, ai centri per il
riutilizzo e per la preparazione al riutilizzo e ai sistemi di raccolta.
In generale, le nuove
disposizioni individuano, quindi, i requisiti dei sistemi di raccolta e
gestione dei rifiuti a responsabilità estesa del produttore, prevedendo in
particolare:
a) la responsabilità finanziaria o
finanziaria-organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei
rifiuti derivanti dai propri prodotti
b) la definizione chiara dei costi posti a carico
dei produttori nonché la copertura nazionale della raccolta evitando il cd. “cherry
picking”
c) procedure che assicurino la concorrenza tra i
diversi operatori
d) l’istituzione
di un “Registro nazionale dei produttori” a cui, al fine dello svolgimento
delle attività di vigilanza e controllo, sono tenuti a iscriversi i produttori
dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di
prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi.
Il nuovo articolo 178-bis,
al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti, si pone l’obiettivo di assoggettare al regime di
responsabilità estesa del produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi
prodotti (produttore del prodotto) adottando misure volte a incoraggiare la
progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto
ambientale. In particolare, i sistemi che operano in modo trasparente, efficace
ed efficiente, assumono anche la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa
dei produttori e la copertura integrale dei costi gestione dei rifiuti da parte
degli stessi.
Tali misure, tenendo conto
dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei
rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo, nonché
dell’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno,
devono opportunamente valutare la fattibilità tecnica e la praticabilità
economica nonché gli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali anche,
dopo essere diventati rifiuti, ai fini della preparazione per il riutilizzo.
L’articolo inoltre prevede,
tra le misure, l’obbligo in capo ai soggetti sottoposti al regime EPR di
mettere a disposizione del pubblico della tutte le informazioni relative alla
modalità di riutilizzo e riciclo.
La norma attribuisce al
Ministero dell’ambiente funzioni di vigilanza e controllo, che vengono
analiticamente individuati, sul rispetto degli obblighi derivanti
dall’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore. La
definizione specifica delle modalità attraverso le quali vengono svolte le
predette funzioni di vigilanza e controllo è rimessa ad un apposito decreto.
Rif. Articolo 1, comma
5, Dlgs.116/2020 - Articolo 179, D.lgs.152/06
La nuova norma prevede che
al fine di discostarsi dall’ordine di priorità delineato della gerarchia dei
rifiuti di cui al comma 1 del medesimo articolo 179, deve essere adottata una
specifica previsione da parte delle Autorità competenti al rilascio delle
autorizzazioni allo smaltimento o al recupero dei rifiuti (ai sensi
dell’articolo 208 del d.lgs n. 152/2006).
Rif. Articolo 1, commi
8 e 9 Dlgs.116/2020 - Articoli 182-ter e 183 D.lgs.152/06
A seguito delle modifiche introdotte
all’articolo 183 del codice ambientale al nuovo decreto, sono definiti “rifiuti
organici” i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e
di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e
rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare. La
definizione si accompagna a quella inserita al comma 1, lettera d-bi
dell’articolo 183 che definisce come “rifiuti alimentari”: tutti gli alimenti
di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio che sono diventati rifiuti.
La modifica all’articolo
182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che il
Ministero dell’ambiente, il Ministero delle politiche agricole e le Regioni
sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici (es. trattamento
sul luogo di produzione mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione,
raccolta differenziata, invio agli impianti centralizzati di riciclaggio quali
il compostaggio e la digestione anaerobica) ed a dare priorità a questo
rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici.
La
disposizione punta all’ottenimento di un prodotto di qualità che possa essere
utilizzato in agricoltura nel rispetto della norma sui fertilizzanti.
La
disposizione prevede anche che al fine di incrementarne il riciclaggio, entro
il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla
fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure
raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o
con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza
miscelarli con altri tipi di rifiuti.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano devono promuovere la produzione e l'utilizzo di
materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.
A seguito delle modifiche
introdotte all’articolo 183 del codice ambientale al nuovo decreto, sono
definiti “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi,
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti,
uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita
al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria
alimentare.
La definizione si accompagna
a quella inserita al comma 1, lettera d-bis dell’articolo 183 che
definisce come “rifiuti alimentari: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2
del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che
sono diventati rifiuti”.
Rif. Articolo 1, comma 9, Dlgs.116/2020 – Articoli 183 e
184, D.lgs.152/06
Risultano introdotte o
modificate le seguenti definizioni:
-
“rifiuto non pericoloso”
-
“rifiuti urbani”
-
“rifiuti da costruzione e demolizione”
-
“rifiuti organici”
-
“rifiuti alimentari”
-
“recupero di materia”
-
“riempimento”
-
“deposito temporaneo prima della raccolta”
-
“regime di responsabilità estesa”
-
“compost” e “compostaggio”.
Tra le principali novità si
segnalano:
a) modifica del sistema di assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani che deriva dal combinato disposto delle
definizioni di rifiuto urbano, rifiuto speciale, con l’aggiunta di due nuovi
allegati.
Nelle
definizioni vengono inclusi tra i rifiuti urbani anche i rifiuti
indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato
L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. La
previsione di specifici allegati in materia (allegati L-quater e L-quinques)
ha reso inutile il rinvio ad ulteriori provvedimenti, sicché nel resto
dell’articolato risultano abrogate le norme previgenti in materia di competenze
che rinviavano ad appositi regolamenti comunali l’assimilazione per specifiche
quantità e tipologie di rifiuti, sulla base di criteri che dovevano essere
definiti dal Ministero.
La
norma precisa che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione,
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle
reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi
i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e
demolizione.
Le
nuove definizioni vanno lette in combinato con i due allegati di nuova
introduzione nel codice ambientale (cfr. articolo 7 del decreto in commento):
l’Allegato L-ter, che disciplina esempi di strumenti economici e altre misure
per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo
179 e l’allegato L-quater Elenco attività che producono rifiuti di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).
b)
modifica della definizione di “deposito temporaneo prima della raccolta”,
con inserimento della relativa disciplina in un apposito articolo separato
(art.185-bis). SI ricorda che il deposito temporaneo è quella forma di
deposito dei rifiuti che, se effettuata nel rispetto delle modalità tecniche e
delle tempistiche previste dalla norma di riferimento, non necessita di
autorizzazione.
Il deposito
temporaneo è definito come il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto
degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento effettuato nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1) nel luogo in cui i rifiuti sono
prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha
determinato la produzione dei rifiuti o,
per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
2) esclusivamente per i rifiuti soggetti
a responsabilità estesa del produttore, Al fine di attivare la raccolta di
alcune tipologie di rifiuti direttamente presso i punti vendita è stata
inserita la possibilità di effettuare il deposito preliminare alla raccolta
presso i locali del punto vendita dei distributori esclusivamente per specifiche
categorie di rifiuti assoggettate a responsabilità estesa e, solo per i rifiuti
da costruzione e demolizione, presso le aree di pertinenza dei punti di vendita;
3) per i rifiuti da costruzione e
demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica
disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere
effettuato presso le aree di pertinenza
dei punti di vendita dei relativi prodotti.
Si evidenzia
che la possibilità di effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso i
locali del punto vendita dei distributori esclusivamente per specifiche
categorie di rifiuti assoggettate a responsabilità estesa (punto 2) rappresenta
una importante novità introdotta dalla nuova definizione.
c)
introduzione della definizione di “compost” e di “compostaggio” con
la specificazione che possono essere oggetto di compostaggio, oltre ai rifiuti,
anche materiali che non sono rifiuti o sottoprodotti.
Rispetto
alle nuove definizioni di compost e compostaggio non sembra ben coordinata la
definizione di compost di qualità (che non ha subito modifiche) di cui
alla lettera ee) dell’articolo 183, comma 1, che è definito come il
prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni. La
possibilità, infatti, di ottenere un compost di qualità soltanto dalla matrice
rifiuti sembra, alla luce delle nuove definizioni, un paradosso.
d)
modifica della definizione di “digestato di qualità” prevista
dall’articolo 183, comma 1, lettera ff) del codice ambientale, in cui le parole
«di qualità» sono sostituite dalle parole: «da rifiuti».
La
definizione finale, quindi, sarà la seguente: “digestato
da rifiuti: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici
raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da
emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali”.
Rif.
Articolo 1, comma 11, Dlgs.116/2020 – Articoli 184-bis e 184 – ter,
D.lgs.152/06
Con riferimento alla disciplina dei sottoprodotti,
sono state apportate modifiche non sostanziali, prevedendo un riferimento alla
necessità di agevolare l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali e
facilitare gli accordi produttivi fra industrie.
In merito alla disciplina
dell’end of waste si escludono, tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di
processi end of waste, quelle che costituiscono preparazione per il
riutilizzo.
Nell’articolo 184 ter risulta
quindi inserita la previsione che la persona fisica o giuridica che utilizza,
per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e
che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per
la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché
il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa
applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni
devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui
prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un
rifiuto.
Rif.
Articolo 1, comma 13, Dlgs.116/2020 – Articolo 185, D.lgs.152/06
Nell’articolo 185:
a) vengono incluse le sostanze
destinate alla produzione di mangimi tra i materiali esclusi dal campo di
applicazione della disciplina in materia di rifiuti;
b) vengono eliminati dalla
previsione di esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia
di rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde
dei Comuni.
Rif. Articolo 1, comma 15, Dlgs.116/2020 – Articolo 188, D.lgs.152/06
L’articolo 188 è stato oggetto di riscrittura a
partire dai contenuti riportati nell’articolo 15 della Direttiva 851. La
formulazione è coordinata con la prevista funzionalità del Registro elettronico
Nazionale di tracciabilità. Non si registrano modifiche sostanziali rispetto
alla disciplina vigente, salvo un rinvio ad una apposita disciplina (da
definire nell’ambito della regolamentazione del Registro elettronico nazionale)
sulle modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell'avvenuto
smaltimento e di avvenuto recupero dei rifiuti.
Rif. Articolo 1, comma 16, Dlgs.116/2020 – Articoli 188-bis. 189,
190, 193, 193-bis D.lgs.152/06
Tra
le novità introdotte dalla direttiva, sotto il profilo della in materia di
tracciabilità, rientra la previsione, a livello nazionale di un Registro
elettronico nazionale o di registri coordinati.
Tale
intervento ha comportato la necessità di disciplinare i principi del sistema di
tracciabilità informatica dei rifiuti al fine di ottenere un flusso di dati
riguardanti i rifiuti per l’intero territorio geografico dello Stato.
La
previsione dell’istituzione di un Registro elettronico nazionale si accompagna
alla contestuale soppressione della disciplina in materia di SISTRI avvenuta
con l’articolo 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.
Il
recepimento della Direttiva 2018/851/UE in materia di tracciabilità si
accompagna ad una armonizzazione (fortemente sollecitata dalle imprese e dalla
Confederazione), delle norme succedutesi nel tempo. Infatti, la sovrapposizione
di disposizioni non perfettamente coordinate tra loro ha reso assolutamente
necessaria una apposita revisione mediante la riscrittura degli articoli
188, 188-bis, 189, 190, 193, 194, 230 e 258 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, integrando e riordinando tutte le varie disposizioni
introdotte negli anni in diversi provvedimenti legislativi.
Oltre
questo intervento di necessario riordino, si registra l’introduzione di una
serie di modifiche orientate ad una maggiore semplificazione e chiarimento
rispetto a norme o fattispecie precedentemente di non chiara applicazione (ad
esempio, decorrenza dei tempi di annotazione sui registri di carico e scarico
dei rifiuti, documentazione di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti
derivanti da attività di manutenzione).
L’istituzione del Registro elettronico nazionale sulla
tracciabilità dei rifiuti è stata impostata sulla base dell’articolo 35 della
Direttiva 2018/851/UE.
In particolare, l’articolo 188 (Responsabilità della
gestione dei rifiuti) è stato riscritto al fine di definire in maniera più
chiara e completamente aderente alla direttiva le responsabilità dei soggetti
coinvolti a vario titolo nella gestione dei rifiuti sulla base delle previsioni
della direttiva quadro.
L’articolo 188-bis, Sistema di tracciabilità
dei rifiuti, in origine dedicato al SISTRI, ha introdotto il concetto di
sistema di tracciabilità dei rifiuti quale insieme delle procedure e degli
strumenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti, integrati nel
“Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” da cui è
declinata l’istituzione secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto
legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 e
demandando ad un atto regolamentare la definizione e la modalità di organizzazione
e funzionamento dello stesso.
In particolare, il decreto di natura regolamentare
dovrà stabilire i modelli ed i formati relativi ai registri di carico e scarico
ed al formulario di identificazione del rifiuto di cui agli articoli 190 e 193
con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta
in formato digitale degli stessi, le modalità di iscrizione al Registro da
parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano aderirvi in maniera
volontaria e le modalità di invio dei dati ai fini della tracciabilità
informatica.
Inoltre, l’articolo 188-bis definisce la
struttura del Registro quale piattaforma digitale, gestita dalla Direzione
competente del Ministero dell’ambiente attraverso l’Albo Gestori Ambientali. La
piattaforma digitale è articolata in una sezione anagrafica che contiene le
informazioni anagrafiche dei soggetti iscritti, con riferimento alle
autorizzazioni all’esercizio delle specifiche attività di gestione dei rifiuti
ed una sezione tracciabilità ove confluiscono i dati ambientali relativi agli
adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, da inviare in forma telematica.
L’articolo
189 Catasto dei rifiuti riporta l’articolazione e l’organizzazione del Catasto
dei rifiuti con l’aggiornamento dei riferimenti ad ISPRA, al circuito
organizzato di raccolta, con l’eliminazione del comma 3-bis in quanto
riferibile al SISTRI che imponeva l’installazione di dispositivi elettronici.
Non
ci sono novità rispetto ai soggetti obbligati e rimangono esonerati
dall’obbligo di tenuta della comunicazione MUD:
- gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume
di affari annuo non superiore a euro ottomila (sia con riferimento alla
produzione di rifiuti pericolosi che non pericolosi),
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
Con riferimento alle novità dell’articolo 189:
-
si integra, al
comma 4, la possibilità per i produttori di rifiuti speciali di far fare la
comunicazione MUD, oltre che per mezzo del gestore del servizio pubblico di
raccolta competente per territorio a cui è effettuato il conferimento dei
rifiuti, anche per mezzo del gestore del circuito organizzato di raccolta
previa apposita convenzione;
-
si disciplina il
percorso per garantire il coordinamento tra la Sezione nazionale del catasto
dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis,
delegando al decreto sul Registro elettronico le modalità di coordinamento tra
le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro
elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.
Con
riferimento alle novità dell’articolo 190:
-
il registro di
carico e scarico è denominato “registro cronologico di carico e scarico”;
-
i soggetti obbligati
ed i soggetti esonerati sono indicati per esteso, senza un richiamo (come
in precedenza) all’articolo 189. Si ricorda, infatti, che il mero richiamo
all’articolo 189 in passato aveva creato dubbi interpretativi nel rapporto tra
soggetti obbligati e soggetti esonerati;
-
viene recepito il
contenuto della Direttiva relativamente alle indicazioni che devono essere
riportate nel Registro di carico e scarico, tra le quali vengono inserite anche
le indicazioni relative alla quantità dei prodotti e materiali ottenuti
dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio
e altre operazioni di recupero. Nelle more della definizione del nuovo
modello di registro e di formulario, rimangono comunque utilizzabili i modelli
precedentemente in vigore;
-
risulta chiarito
con maggiore precisione il momento a decorrere dal quale si computano i giorni
previsti per le annotazioni sul registro che devono essere effettuate:
a) per i produttori
iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e
dallo scarico del medesimo;
b) per i
soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di
destino;
c) per i
commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni
lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
d) per i
soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due
giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
- per i Consorzi
risulta chiarito che i soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221,
comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere
all'obbligo di tenuta del registro cronologico tramite i documenti contabili,
con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative;
- risulta riportata in maniera più chiara
la semplificazione che era stata introdotta nel collegato ambientale (legge 221
del 28 dicembre 2015) che, all’articolo 69, ha disciplinato disposizioni in
materia di gestione di rifiuti speciali per alcune attività economiche
(parrucchieri, tatuatori, estetiste, imprenditori agricoli). La norma prevede
che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile
produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività
ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02
che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*,
relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati
alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo
con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva
per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti
dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni
del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di
cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione
al catasto di cui all'articolo 189.
Rispetto alla norma previgente che
risultava riferita a parrucchieri, tatuatori ed estetista, per analogia la
semplificazione risulta estesa anche a manicure e pedicure.
Si ricorda che, come ben precisato
nella nuova disposizione, la norma è riferita a coloro che sono obbligati alla
tenuta del registro di carico e scarico che possono adempiere con modalità
semplificate e rappresenta una ipotesi diversa dalle fattispecie di esonero
che non comporta alcun obbligo.
- risulta chiarita ed estesa la possibilità
di adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società
di servizi che è prevista per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate
di rifiuti pericolosi;
- risulta inserita una semplificazione per
le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183
che sono escluse dagli obblighi di registro limitatamente ai rifiuti non
pericolosi. È chiarito che per i rifiuti pericolosi la registrazione del
carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento
dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa
per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti;
- sono definite con maggiore precisione le
modalità di conservazione dei registri che vanno tenuti, o resi accessibili,
presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento
di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.
- viene diminuita la durata dell’obbligo
di conservazione che passa da 5 anni a 3 anni, fermo restando l’obbligo di
conservazione a tempo indeterminato dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica;
- è chiarito che i registri relativi ai
rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture e delle
reti (di cui all'articolo 230) possono essere tenuti nel luogo di
produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti
prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e
degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti anche presso
le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente,
previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro
elettronico nazionale.
L’articolo
193 del codice ambientale, dedicato al trasporto dei rifiuti, disciplina il
formulario di identificazione dei rifiuti per la fase di trasporto e riordina
tutte le disposizioni di semplificazione intervenute nel tempo.
Rimane,
quindi, definitivamente chiarita l’applicazione delle semplificazioni già
previste per i rifiuti agricoli e per i trasporti effettuati verso la sede
della cooperativa o del consorzio di cui si è soci, con l’estensione
dell’esonero alla tenuta dal formulario per l’ipotesi di trasporto verso il
gestore del servizio pubblico di raccolta, o verso il circuito organizzato
di raccolta con i quali sia stata stipulata apposita convenzione (articolo
193, commi 7, 8 e 12).
La
norma, inoltre, innalza da 10 a 15 km la distanza percorribile tra fondi nella
disponibilità della medesima azienda agricola senza formulario.
Il
comma 12 del nuovo articolo 193, in particolare, prevede che la movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché
effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai
fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed
univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia
superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la
movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella
disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i
consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito
temporaneo.
Tra
le più importanti novità si segnala l’introduzione del chiarimento sulle
modalità di trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e di
assistenza sanitaria (articolo 193, commi 18, 19 e 20).
Le
nuove disposizioni disciplinano in modo parzialmente diverso le varie
fattispecie.
In
particolare:
-
con riferimento
ai rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare, si precisa
che si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio
dell'operatore che svolge tali attività.
La
movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di
chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi
dell'articolo 212;
- con riferimento ai rifiuti derivanti da attività di
manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia e
sanificazione si precisa che si considerano prodotti presso l'unità
locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di
quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è
svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede,
in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento
di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e
quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o
volume, il luogo di destinazione;
- con riferimento alle attività di manutenzione delle
infrastrutture e delle reti, ed alla movimentazione del materiale tolto
d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e
di funzionalità dei materiali riutilizzabili, il trasporto è accompagnato
dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione,
tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima
del peso o volume, il luogo di destinazione.
Con riferimento alle altre novità introdotte si
segnalano:
- la possibilità
di trasmissione della quarta copia del formulario mediante posta elettronica
certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento
originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al
produttore;
- diminuzione
dei tempi di conservazione dei formulari da 5 anni a 3 anni;
- previsione
di una fase transitoria, applicabile fino alla data di entrata in vigore dei
nuovi modelli di formulario, prevedendo che, in alternativa alle modalità di
vidimazione ordinaria, il formulario di identificazione del rifiuto possa
essere prodotto in format esemplare identificato da un numero univoco, tramite
apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle
Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima
applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi
gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice
univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra
accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una
fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti
coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Anche in questo caso, le copie del formulario devono essere conservate per tre
anni;
- precisazione,
ai fini dell’applicazione dell’esonero dalla tenuta dal formulario per i
trasporti occasionali o saltuari, che sono considerati occasionali e
saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non
eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri;
- chiarimento
che per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario
è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, riferiti alla spedizione
transfrontaliera, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio
nazionale;
- per il trasporto
dei fanghi di depurazione, chiarimento del rapporto tra il formulario di
identificazione ed il documento speciale previsto dal decreto legislativo 99/92
per l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, precisando che il documento
ordinario di trasporto rimane quello previsto dalla disciplina speciale e che il
formulario di identificazione può sostituire il documento di previsto dal decreto
fanghi a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e
leggibile le specifiche informazioni previste in allegato III A del decreto,
nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del
formulario;
- precisazione
che la micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un
unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta
con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore e che
nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe
intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura
del trasportatore il percorso realmente effettuato¸
- precisazione
che gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le
soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli
effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili
che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore,
escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
- precisazione
che il formulario di identificazione sostituisce a tutti gli effetti il modello
F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui
all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008 (circuiti di raccolta);
- chiarimento
sulla responsabilità delle informazioni inserite, precisando che nella
compilazione del formulario di identificazione ogni operatore è responsabile
delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza e
che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario
di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le
eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura
e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla
comune diligenza.
Risulta
disciplinata la fattispecie del deposito nel caso di trasporto intermodale e
delle attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché soste tecniche
all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci mediante l’introduzione di un nuovo articolo
appositamente dedicato.
La
fattispecie, in particolare, risultava disciplinata sia dall’articolo 193, che
dall’articolo 2 del DM 24 aprile 2014, Disciplina delle modalità di
applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché
specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex
articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
poi abrogato dall’articolo 6 del decreto-legge n.135 del 14 dicembre 2018.
L’articolo di nuova
introduzione disciplina in materia compiuta il trasporto intermodale dei
rifiuti, recuperando le disposizioni (da ritenersi ora abrogate in
considerazione della soppressione dei SISTRI) dell’articolo 2 del DM 24 aprile
2014.
In particolare,
considerata l’insufficienza della disciplina contenuta nell’articolo 193, comma
12 del codice ambientale, la materia era stata integralmente disciplinata dal
DM 24 aprile 2014, recante Disciplina delle modalità di applicazione a
regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle
categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e
3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il Decreto 24
aprile 2014, che deve ritenersi abrogato in quanto collegato al sistema SISTRI,
riportava gli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria
interessate, con particolare riguardo ai verbali del «Tavolo tematico trasporto
intermodale» istituito nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e
concertazione del SISTRI nell’ambito del quale era emersa, tra l'altro, la
necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa
vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto
attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica.
Pertanto, nel
nuovo articolo è chiarito che il deposito di rifiuti nell'ambito di attività
intermodale di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche all'interno
di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali
merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della
presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che
effettua il successivo trasporto, non costituisce attività di stoccaggio a
condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i
rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni
dalla data d'inizio dell'attività di deposito.
Risultano
quindi ampliati i termini previsti per le operazioni e risultano disciplinate
le rispettive responsabilità. In particolare, nell'ipotesi in cui i rifiuti non
siano presi in carico entro sei giorni dall'inizio dell'attività di trasporto,
il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale,
non oltre le successive 24 ore, all'autorità competente ed al produttore
nonché, se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha
organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi
alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico
dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti
stessi. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel
rispetto dei termini indicati escludono la responsabilità per attività di stoccaggio
di rifiuti non autorizzato, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale
i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il
deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e
sanitaria. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in
attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o
ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico
dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.
Nell’esercizio della delega per
l’attuazione della nuova direttiva (UE) 2018/851 un tema fondamentale è
rivestito dalla Pianificazione in materia di rifiuti.
Risultano quindi inseriti nel codice
ambientale l’articolo 198-bis “Programma nazionale per la gestione
dei rifiuti” - che definisce i criteri e le linee strategiche ai quali le
Regioni e le Province autonome si dovranno attenere nell’elaborazione dei Piani
di gestione dei rifiuti - e risultano introdotte modifiche all’articolo 199 “Piani
regionali”.
Viene indicata una distinzione tra i contenuti
obbligatori del Programma e quelli facoltativi: tra i primi sono elencati, ad
esempio, la ricognizione impiantistica nazionale, da ripartire sia per
tipologia di impianti che per localizzazione, nonché l’adozione di criteri
generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie
di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e
l'ottimizzazione dei flussi stessi. I contenuti facoltativi del Programma
comprendono, invece, le indicazioni delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti
nonché la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni
finalizzata alla gestione di eventuali emergenze che, negli ultimi anni, si
sono manifestate in alcune regioni italiane e le cui cause, a volte, non sono
state risolte anche per la mancanza di una gestione condivisa tra le diverse
Amministrazioni.
Un aspetto innovativo della normativa
sulla pianificazione regionale è rappresentato dall’utilizzo della piattaforma
telematica “MonitorPiani” per la comunicazione dei Piani da parte delle
Regioni, con l’indicazione di tutti gli indicatori idonei e gli obiettivi che
diano evidenza dell’attuazione delle misure comunicate e dei dati di produzione
di rifiuti, percentuale di raccolta differenziata e impianti di gestione dei
rifiuti.
Tra le altre novità di segnalano:
-
l’inserimento dell’obbligo di raccolta
differenziata per i rifiuti tessili, organici, anche se per questi
ultimi l’ordinamento già lo prevedeva, rifiuti ingombranti ivi compresi
materassi e mobili, nonché modalità di trattamento che privilegino la
salvaguardia della salute umana e ambientale tramite il divieto di miscelazione
dei rifiuti raccolti separatamente, e l’incentivazione, con finalità di
recupero, della demolizione selettiva;
-
l’inserimento dell’art. 205-bis, per la
definizione delle Regole per il calcolo degli obiettivi;
-
l’inserimento dell’art. 214-ter (Determinazione
delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata) che prevede che l'esercizio delle operazioni
di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti
diventati rifiuti sono avviate, a partire dall'entrata in vigore di un apposito
decreto, mediante segnalazione certificata di inizio di attività.
Nell’articolo 3 vengono aggiornate le definizioni di cui
all’articolo 218 afferenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, secondo le nuove definizioni previste dalla direttiva (UE)
2018/852.
Con
riferimento alle novità di maggiore rilievo si segnalano:
-
l’introduzione nell’articolo 219 del codice
ambientale - che contiene i criteri informatori su cui si fonda l’attività di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – del riferimento agli strumenti economici e finanziari previsti nell’allegato IV-bis della direttiva (UE)
2018/851, che risultano recepiti nell’allegato L-ter del codice,
consentendo al Governo di poter attivare specifiche politiche, le cui risorse
dovranno necessariamente essere contemplate in apposita legge di bilancio. Tra questi, in particolare, vi rientrano i
nuovi mercati per incoraggiare l’utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi
riciclati e recuperati, la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, i
sistemi di restituzione disponibili e l’utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili, tenendo conto delle disposizioni della direttiva
(UE) 2018/852. Inoltre, è stato posto in capo ai produttori e utilizzatori
l’obbligo di informazione ai consumatori;
-
l’introduzione di un nuovo articolo 219-bis,
con il quale vengono
riconosciuti i sistemi di restituzione anche con cauzione al fine di assicurare
l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. Rispetto alla vigente disposizione, che individua
il sistema esclusivamente di carattere sperimentale e solo per imballaggi
destinati all’uso alimentare, la
nuova disposizione prevede che detti sistemi possano applicarsi a tutti gli
imballaggi, introducendo, inoltre, la
possibilità per tutti gli operatori economici, di stipulare appositi accordi di
programma. Si conferma che l’impiego di premialità e di incentivi economici
rappresenta un ampliamento degli strumenti che il Governo può mettere in campo
per le predette finalità di promozione e sviluppo dell’economia circolare, con
risorse da reperire nell’ambito dei pertinenti stanziamenti recati dalle leggi
di bilancio;
-
la modifica dell’articolo 220, attuando le nuove
disposizioni europee dettate in merito al calcolo degli obiettivi di recupero e
riciclaggio, come recepiti all’allegato E;
-
integrazione e modifica della procedura di
riconoscimento dei sistemi autonomi mediante modifica dell’articolo 221 ed
introduzione dell’articolo 221-bis;
-
revisione dell’articolo 222, con specificazione di
quali sono i costi a carico dei produttori e degli utilizzatori per le attività
svolte dalla pubblica amministrazione. In tal modo peraltro si supera il
concetto dei maggiori oneri della raccolta differenziata che vengono stabiliti
all’interno dell’accordo ANCI/CONAI in base alla quantità ed alla qualità dei
rifiuti conferiti tramite la raccolta differenziata. Ad oggi i corrispettivi versati dai consorzi
ai Comuni, ovverosia i maggiori oneri, non coprono neanche il 20% dei costi
sostenuti dai Comuni per le operazioni di raccolta differenziata.
-
revisione
dell’articolo 222, con aggiornamento degli obblighi della Pubblica
Amministrazione afferenti le operazioni di raccolta differenziata. In tale
ambito è stato previsto di porre i costi per tale servizio a carico dei
produttori e degli utilizzatori, in una misura non inferiore all’80%. Tale parametro
è stato determinato affinché la pubblica amministrazione incrementi
l’efficienza del sistema di gestione e raggiunga livelli più elevati di
raccolta differenziata e al contempo si doti di un puntuale quadro dei costi al
fine di addebitare i corrispondenti oneri a carico dei sistemi collettivi. Nel
medesimo articolo è previsto anche che il Ministero dell'ambiente,
quando accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi
adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento
degli obiettivi, può attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di
raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero
sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante procedure
trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti
ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione o integrazione del
servizio ritenuto insufficiente;
-
modifica
del comma 10 dell’articolo 238 relativo alla tariffa al fine di renderlo
coerente con la modifica della definizione di rifiuto urbano che estende tale
definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti
da altre fonti e quindi anche da utenze non domestiche.
Nell’articolo 258 alcune
sanzioni amministrative, riferibili a fattispecie di minor rilievo sono
state rideterminate per assicurarne proporzionalità ed adeguatezza,
mantenendo, al contempo, più elevate le sanzioni riferite a fattispecie più
gravi. L’operazione risponde alla necessità, inserita nella legge delega come
criterio, di ridefinire le sanzioni secondo criteri di proporzionalità ed
adeguatezza.
Inoltre, è stato considerato
che l’introduzione delle nuove sanzioni connesse all’entrata a regime del
Registro elettronico nazionale determina una sovrapposizione e quindi un cumulo
tra le sanzioni connesse alle possibili violazioni.
Tra le novità si segnalano:
-
l’introduzione
di una integrazione con la specificazione dei casi in cui è possibile
applicare una sanzione ridotta, essendo comunque rinvenibili le
informazioni di tracciabilità in altra documentazione in possesso dell’azienda;
-
un
chiarimento rispetto alle responsabilità nel settore dei rifiuti urbani,
con l’indicazione che per i rifiuti urbani sono responsabili della mancata
comunicazione i soggetti che svolgono il servizio di gestione integrata e non
il Sindaco (analogamente a quanto disposto dall’articolo 189, comma 3, con
riferimento ai soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione al
Catasto);
-
l’introduzione
di ipotesi di continuazione degli illeciti e per evitare
l’applicazione di sanzioni alle violazioni meramente formali;
-
l’introduzione
delle sanzioni connesse all’istituzione del Registro elettronico nazionale di
cui all’articolo 188-bis, individuando le ipotesi di violazione punite e
la destinazione delle somme;
-
la
precisazione che le sanzioni si applicano a violazioni relative ad informazioni
che sono rilevanti ai fini della tracciabilità, escludendo violazioni
formali ed errori materiali.
La norma
dispone una modifica all’Allegato I del DM 8/04/2008 riguardante la disciplina
dei centri di raccolta, al fine di consentire l’inserimento dei rifiuti aventi
codici EER 200199, 200301 e 200303, nella tabella dopo il punto 45.
Risultano quindi introdotte le
seguenti voci:
-
45-bis
altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER
200199);
-
45-ter residui della pulizia stradale se
avviati a recupero (EER 200303);
-
45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER
200301).
Le
due norme procedono al coordinamento ed alla definizione del necessario regime
transitorio.
Risultano
effettuate diverse modifiche al sistema degli allegati di cui alla parte IV del
codice ambientale. In particolare:
-
nell’allegato C,
relativo alle operazioni
di recupero dei rifiuti, sono riportate
esclusivamente le modifiche apportate dalla direttiva all’elenco delle
operazioni di recupero dei rifiuti. In particolare, le voci «R3 -
Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche; R4 -
Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 -
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;” sono sostituite dalle
seguenti: R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni
biologiche (2); R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
(3); R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
-
nell’Allegato
D, l’elenco
dei rifiuti è
stato sostituito con il nuovo elenco di cui alla Decisione 955/2014. Inoltre,
l’elenco è stato aggiornato con le recenti modifiche apportate dalla
Commissione europea alla versione italiana della traduzione della predetta
Decisione;
-
l’allegato
E, è stato integrato
prevedendo, tra l’altro, che:
-
entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65%
in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre
2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini
di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei
rifiuti di imballaggio:
-
entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in
peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
-
entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti
i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto
concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
-
l’allegato F, risulta sostituito.
-
l’allegato I è sostituito al fine di adeguarlo alle
disposizioni di cui al Regolamento 1357/2014 e al Regolamento 2017/997. Inoltre,
al fine di correggere un errore nella traduzione del predetto regolamento sono
state modificate alcune parole sotto la voce HP6 “Tossicità acuta”.
-
è inserito il nuovo allegato L - ter che
recepisce l’allegato IV bis della direttiva (UE) 2018/851, con riferimento agli
esempi strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della
gerarchia dei rifiuti;
-
è inserito l’allegato L - quater che contiene
l’elenco dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lett. b-ter
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
-
è inserito l’allegato L quinquies che
contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti assimilati agli urbani.