Circolari

Circ. n. 27/2020

Modifiche al codice ambientale: normativa rifiuti e imballaggi - Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (in GU n.226 del 11 settembre 2020)

Con il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 (in G.U. 11 settembre 2020, n.226) (in Allegato 1) sono state recepite le direttive (UE) 2018/851, in materia di rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

Il decreto legislativo contiene alcune importanti modifiche alla Parte IV del codice ambientale, finalizzate al recepimento delle citate direttive che, come noto, sono profondamente orientate ad assicurare l’attuazione di politiche e strategie di economia circolare.

Considerata la portata innovativa delle disposizioni introdotte, si rappresenta sin d’ora la disponibilità del Servizio Ambiente per l’organizzazione di momenti formativi dedicati.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento e nell’anticipare che sarà cura del Servizio produrre a brevissimo, con separata circolare, uno specifico manuale illustrativo sulla disciplina in materia di rifiuti corredato da schede sintetiche degli adempimenti a carico delle imprese con particolare riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, si riportano, di seguito, una sintesi dell’articolato ed un focus sulle principali modifiche introdotte con il decreto in oggetto indicato.

 

INDICE

1. SINTESI DELL’ARTICOLATO E DELLE MODIFICHE INTERVENUTE  4

-        ARTICOLO 1 - MODIFICHE AL CODICE AMBIENTALE  4

- riforma del regime di responsabilità estesa del produttore  4

- gerarchia di rifiuti 4

- modifiche al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti 4

- preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti 4

- rifiuti organici 4

- definizioni e classificazione dei rifiuti 4

- sottoprodotti ed end of waste  4

- regime delle esclusioni dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti 4

- responsabilità nella gestione dei rifiuti 4

- tracciabilità dei rifiuti 4

- assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 5

-        ARTICOLO 2 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 5

- Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e pianificazione  5

- calcolo degli obiettivi 5

-        ARTICOLO 3 - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI 5

- modifiche agli articoli 217, 218, 219, 219-bis, 220, 221, 222, 224 del codice ambientale  5

- sistemi autonomi 5

- criteri direttivi dei sistemi di gestione  5

-        ARTICOLO 4 - SISTEMA SANZIONATORIO   5

- violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari 5

-        ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 5

-        ARTICOLI 6 E 7 - DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI 5

-        ARTICOLO 8 -  ALLEGATI AL CODICE AMBIENTALE  5

- recupero dei rifiuti 6

- elenco dei rifiuti e classificazione  6

- strumenti economici e misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti 6

- assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani 6

2. FOCUS SULLE PRINCIPALI MODIFICHE  7

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 1  7

2.1. RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE  7

2.2. GERARCHIA DEI RIFIUTI 8

2.3. RIFIUTI ORGANICI 8

2.4. DEFINIZIONI 9

2.5. SOTTOPRODOTTI ED END OF WASTE  12

2.6 ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI 12

2.7. RESPONSABILITÀ   13

2.8. TRACCIABILITÀ ED ADEMPIMENTI 13

2.8.1. Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità (art.188-bis) 14

2.8.2. Comunicazione annuale al Catasto (art.189) 14

2.8.3. Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (art.190) 15

2.8.4. Formulario di identificazione dei rifiuti (art.193) 17

2.8.5. Trasporto intermodale dei rifiuti e trasbordo e soste tecniche (art.193-bis) 20

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 2 – GESTIONE INTEGRATA DI RIFIUTI 22

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 3 – GESTIONE IMBALLAGGI 23

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 4 - SANZIONI 24

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 5 - CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 25

MODIFICHE INTRODOTTE CON GLI ARTICOLI 6 e 7 – COORDINAMENTO ED ABROGAZIONI 26

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 8 - ALLEGATI 26

 



 

1. SINTESI DELL’ARTICOLATO E DELLE MODIFICHE INTERVENUTE

In estrema sintesi, l’articolato risulta così ripartito:

Tra le principali modifiche si segnalano:

- riforma del regime di responsabilità estesa del produttore (novella dell’articolo 178 bis del codice ambientale ed introduzione dell’articolo 178-ter);

- gerarchia di rifiuti (modifica dell’ordine di priorità previsto dall’articolo 179 del codice ambientale)

- modifiche al Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (revisione dell’articolo 180 del codice ambientale)

- preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (revisione dell’articolo 181 del codice ambientale)

- rifiuti organici (sostituzione dell’articolo 182-ter del codice ambientale)

- definizioni e classificazione dei rifiuti (modifiche agli articoli 183 e 184 del codice ambientale ed inserimento dell’articolo 185-bis, sul deposito temporaneo prima della raccolta)

- sottoprodotti ed end of waste (integrazioni degli articoli 184.bis e 184-ter del codice ambientale)

- regime delle esclusioni dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti (modifiche all’articolo 185 del codice ambientale con riferimento agli sfalci ed alle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni ed alle sostanze destinate ad essere utilizzate come mangimi)

- responsabilità nella gestione dei rifiuti (revisione dell’articolo 188 del codice ambientale)

- tracciabilità dei rifiuti (introduzione dell’articolo 188-bis del codice ambientale che definisce i principi di riferimento per il funzionamento del Registro elettronico nazionale di tracciabilità e riscrittura ordinata e coordinata degli articoli 189, 190 e 193 in materia di comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico dei rifiuti e formulario di identificazione; introduzione dell’articolo 193-bis sul trasporto intermodale.) La parte sulla tracciabilità contiene importanti semplificazioni e novità

- assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (modifiche alle definizioni contenute negli articoli 183 e 184, revisione delle competenze di cui agli articoli 195 e 198 del codice ambientale)

 

- modifiche agli articoli 217, 218, 219, 219-bis, 220, 221, 222, 224 del codice ambientale

- sistemi autonomi (introduzione dell’articolo 221-bis nel codice ambientale per la definizione della disciplina dei sistemi autonomi di raccolta e gestione dei rifiuti

- criteri direttivi dei sistemi di gestione (riscrittura dell’articolo 237 del codice ambientale)

 

- ARTICOLI 6 E 7 - DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI



 

2. FOCUS SULLE PRINCIPALI MODIFICHE

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 1

2.1. RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

Rif. Articolo 1, comma 3, Dlgs.116/2020 – Articoli 178-bis e 178-ter, D.lgs.152/06

Il nuovo decreto, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 8 bis, della c.d. direttiva rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell’articolo 1, paragrafi 8 e 8 bis, della direttiva 2018/852/UE, modifica il sistema di responsabilità estesa del produttore, mediante novella dell’articolo 178-bis e introduzione dell’articolo 178-ter nel codice ambientale.

Il regime di responsabilità estesa è il principio secondo cui il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso. Più nel dettaglio, il “regime di responsabilità estesa del produttore” è definito nell’articolo 183 come: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

Il nuovo articolo 178-ter si pone l’obiettivo di individuare in modo inequivocabile quali siano i requisiti in materia di EPR atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati anche dalle direttive di settore, garantire l’alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e trattati, assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti relativamente alla loro quota di mercato, assicurare una corretta informazione ai detentori del rifiuti in merito alle misure di prevenzione, ai centri per il riutilizzo e per la preparazione al riutilizzo e ai sistemi di raccolta.

In generale, le nuove disposizioni individuano, quindi, i requisiti dei sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti a responsabilità estesa del produttore, prevedendo in particolare:

a) la responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti

b) la definizione chiara dei costi posti a carico dei produttori nonché la copertura nazionale della raccolta evitando il cd. “cherry picking

c) procedure che assicurino la concorrenza tra i diversi operatori

d) l’istituzione di un “Registro nazionale dei produttori” a cui, al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono tenuti a iscriversi i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi.

Il nuovo articolo 178-bis, al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, si pone l’obiettivo di assoggettare al regime di responsabilità estesa del produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) adottando misure volte a incoraggiare la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale. In particolare, i sistemi che operano in modo trasparente, efficace ed efficiente, assumono anche la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura integrale dei costi gestione dei rifiuti da parte degli stessi.

Tali misure, tenendo conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo, nonché dell’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, devono opportunamente valutare la fattibilità tecnica e la praticabilità economica nonché gli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali anche, dopo essere diventati rifiuti, ai fini della preparazione per il riutilizzo.

L’articolo inoltre prevede, tra le misure, l’obbligo in capo ai soggetti sottoposti al regime EPR di mettere a disposizione del pubblico della tutte le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo. 

La norma attribuisce al Ministero dell’ambiente funzioni di vigilanza e controllo, che vengono analiticamente individuati, sul rispetto degli obblighi derivanti dall’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore. La definizione specifica delle modalità attraverso le quali vengono svolte le predette funzioni di vigilanza e controllo è rimessa ad un apposito decreto.

 

2.2. GERARCHIA DEI RIFIUTI

Rif. Articolo 1, comma 5, Dlgs.116/2020 - Articolo 179, D.lgs.152/06

La nuova norma prevede che al fine di discostarsi dall’ordine di priorità delineato della gerarchia dei rifiuti di cui al comma 1 del medesimo articolo 179, deve essere adottata una specifica previsione da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento o al recupero dei rifiuti (ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs n. 152/2006).

 

2.3. RIFIUTI ORGANICI

Rif. Articolo 1, commi 8 e 9 Dlgs.116/2020 - Articoli 182-ter e 183 D.lgs.152/06

A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 183 del codice ambientale al nuovo decreto, sono definiti “rifiuti organici” i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare. La definizione si accompagna a quella inserita al comma 1, lettera d-bi dell’articolo 183 che definisce come “rifiuti alimentari”: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.

La modifica all’articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle politiche agricole e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici (es. trattamento sul luogo di produzione mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, raccolta differenziata, invio agli impianti centralizzati di riciclaggio quali il compostaggio e la digestione anaerobica) ed a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici.  

La disposizione punta all’ottenimento di un prodotto di qualità che possa essere utilizzato in agricoltura nel rispetto della norma sui fertilizzanti.

La disposizione prevede anche che al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono promuovere la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.

A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 183 del codice ambientale al nuovo decreto, sono definiti “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

La definizione si accompagna a quella inserita al comma 1, lettera d-bis dell’articolo 183 che definisce come “rifiuti alimentari: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti”.

 

2.4. DEFINIZIONI

Rif. Articolo 1, comma 9, Dlgs.116/2020 – Articoli 183 e 184, D.lgs.152/06

Risultano introdotte o modificate le seguenti definizioni:

  • “rifiuto non pericoloso”

  • “rifiuti urbani”

  • “rifiuti da costruzione e demolizione”

  • “rifiuti organici”

  • “rifiuti alimentari”

  • “recupero di materia”

  • “riempimento”

  • “deposito temporaneo prima della raccolta”

  • “regime di responsabilità estesa”

  • “compost” e “compostaggio”.

    Tra le principali novità si segnalano:

    a)  modifica del sistema di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che deriva dal combinato disposto delle definizioni di rifiuto urbano, rifiuto speciale, con l’aggiunta di due nuovi allegati.

    Nelle definizioni vengono inclusi tra i rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. La previsione di specifici allegati in materia (allegati L-quater e L-quinques) ha reso inutile il rinvio ad ulteriori provvedimenti, sicché nel resto dell’articolato risultano abrogate le norme previgenti in materia di competenze che rinviavano ad appositi regolamenti comunali l’assimilazione per specifiche quantità e tipologie di rifiuti, sulla base di criteri che dovevano essere definiti dal Ministero.

    La norma precisa che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

    Le nuove definizioni vanno lette in combinato con i due allegati di nuova introduzione nel codice ambientale (cfr. articolo 7 del decreto in commento): l’Allegato L-ter, che disciplina esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 e l’allegato L-quater Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

     

    b) modifica della definizione di “deposito temporaneo prima della raccolta”, con inserimento della relativa disciplina in un apposito articolo separato (art.185-bis). SI ricorda che il deposito temporaneo è quella forma di deposito dei rifiuti che, se effettuata nel rispetto delle modalità tecniche e delle tempistiche previste dalla norma di riferimento, non necessita di autorizzazione.

    Il deposito temporaneo è definito come il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

    1) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

    2) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, Al fine di attivare la raccolta di alcune tipologie di rifiuti direttamente presso i punti vendita è stata inserita la possibilità di effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso i locali del punto vendita dei distributori esclusivamente per specifiche categorie di rifiuti assoggettate a responsabilità estesa e, solo per i rifiuti da costruzione e demolizione, presso le aree di pertinenza dei punti di vendita;

    3) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

    Si evidenzia che la possibilità di effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso i locali del punto vendita dei distributori esclusivamente per specifiche categorie di rifiuti assoggettate a responsabilità estesa (punto 2) rappresenta una importante novità introdotta dalla nuova definizione.

     

    c) introduzione della definizione di “compost” e di “compostaggio” con la specificazione che possono essere oggetto di compostaggio, oltre ai rifiuti, anche materiali che non sono rifiuti o sottoprodotti.

    Rispetto alle nuove definizioni di compost e compostaggio non sembra ben coordinata la definizione di compost di qualità (che non ha subito modifiche) di cui alla lettera ee) dell’articolo 183, comma 1, che è definito come il prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni. La possibilità, infatti, di ottenere un compost di qualità soltanto dalla matrice rifiuti sembra, alla luce delle nuove definizioni, un paradosso.

     

    d) modifica della definizione di “digestato di qualità prevista dall’articolo 183, comma 1, lettera ff) del codice ambientale, in cui le parole «di qualità» sono sostituite dalle parole: «da rifiuti».

    La definizione finale, quindi, sarà la seguente: “digestato da rifiuti: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

 

2.5. SOTTOPRODOTTI ED END OF WASTE

Rif. Articolo 1, comma 11, Dlgs.116/2020 – Articoli 184-bis e 184 – ter, D.lgs.152/06

Con riferimento alla disciplina dei sottoprodotti, sono state apportate modifiche non sostanziali, prevedendo un riferimento alla necessità di agevolare l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali e facilitare gli accordi produttivi fra industrie.

In merito alla disciplina dell’end of waste si escludono, tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi end of waste, quelle che costituiscono preparazione per il riutilizzo.

Nell’articolo 184 ter risulta quindi inserita la previsione che la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

 

2.6 ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIFIUTI

Rif. Articolo 1, comma 13, Dlgs.116/2020 – Articolo 185, D.lgs.152/06

Nell’articolo 185:

a) vengono incluse le sostanze destinate alla produzione di mangimi tra i materiali esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti;

b) vengono eliminati dalla previsione di esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde dei Comuni.

 

2.7. RESPONSABILITÀ

Rif. Articolo 1, comma 15, Dlgs.116/2020 – Articolo 188, D.lgs.152/06

L’articolo 188 è stato oggetto di riscrittura a partire dai contenuti riportati nell’articolo 15 della Direttiva 851. La formulazione è coordinata con la prevista funzionalità del Registro elettronico Nazionale di tracciabilità. Non si registrano modifiche sostanziali rispetto alla disciplina vigente, salvo un rinvio ad una apposita disciplina (da definire nell’ambito della regolamentazione del Registro elettronico nazionale) sulle modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento e di avvenuto recupero dei rifiuti.

 

2.8. TRACCIABILITÀ ED ADEMPIMENTI

Rif. Articolo 1, comma 16, Dlgs.116/2020 – Articoli 188-bis. 189, 190, 193, 193-bis D.lgs.152/06

Tra le novità introdotte dalla direttiva, sotto il profilo della in materia di tracciabilità, rientra la previsione, a livello nazionale di un Registro elettronico nazionale o di registri coordinati.

Tale intervento ha comportato la necessità di disciplinare i principi del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti al fine di ottenere un flusso di dati riguardanti i rifiuti per l’intero territorio geografico dello Stato.

La previsione dell’istituzione di un Registro elettronico nazionale si accompagna alla contestuale soppressione della disciplina in materia di SISTRI avvenuta con l’articolo 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Il recepimento della Direttiva 2018/851/UE in materia di tracciabilità si accompagna ad una armonizzazione (fortemente sollecitata dalle imprese e dalla Confederazione), delle norme succedutesi nel tempo. Infatti, la sovrapposizione di disposizioni non perfettamente coordinate tra loro ha reso assolutamente necessaria una apposita revisione mediante la riscrittura degli articoli 188, 188-bis, 189, 190, 193, 194, 230 e 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrando e riordinando tutte le varie disposizioni introdotte negli anni in diversi provvedimenti legislativi.

Oltre questo intervento di necessario riordino, si registra l’introduzione di una serie di modifiche orientate ad una maggiore semplificazione e chiarimento rispetto a norme o fattispecie precedentemente di non chiara applicazione (ad esempio, decorrenza dei tempi di annotazione sui registri di carico e scarico dei rifiuti, documentazione di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione).

 

2.8.1. Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità (art.188-bis)

L’istituzione del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti è stata impostata sulla base dell’articolo 35 della Direttiva 2018/851/UE.

In particolare, l’articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) è stato riscritto al fine di definire in maniera più chiara e completamente aderente alla direttiva le responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dei rifiuti sulla base delle previsioni della direttiva quadro.

L’articolo 188-bis, Sistema di tracciabilità dei rifiuti, in origine dedicato al SISTRI, ha introdotto il concetto di sistema di tracciabilità dei rifiuti quale insieme delle procedure e degli strumenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti, integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” da cui è declinata l’istituzione secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 e demandando ad un atto regolamentare la definizione e la modalità di organizzazione e funzionamento dello stesso.

In particolare, il decreto di natura regolamentare dovrà stabilire i modelli ed i formati relativi ai registri di carico e scarico ed al formulario di identificazione del rifiuto di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi, le modalità di iscrizione al Registro da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano aderirvi in maniera volontaria e le modalità di invio dei dati ai fini della tracciabilità informatica.

Inoltre, l’articolo 188-bis definisce la struttura del Registro quale piattaforma digitale, gestita dalla Direzione competente del Ministero dell’ambiente attraverso l’Albo Gestori Ambientali. La piattaforma digitale è articolata in una sezione anagrafica che contiene le informazioni anagrafiche dei soggetti iscritti, con riferimento alle autorizzazioni all’esercizio delle specifiche attività di gestione dei rifiuti ed una sezione tracciabilità ove confluiscono i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, da inviare in forma telematica.

 

2.8.2. Comunicazione annuale al Catasto (art.189)

L’articolo 189 Catasto dei rifiuti riporta l’articolazione e l’organizzazione del Catasto dei rifiuti con l’aggiornamento dei riferimenti ad ISPRA, al circuito organizzato di raccolta, con l’eliminazione del comma 3-bis in quanto riferibile al SISTRI che imponeva l’installazione di dispositivi elettronici.

Non ci sono novità rispetto ai soggetti obbligati e rimangono esonerati dall’obbligo di tenuta della comunicazione MUD:

-  gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila (sia con riferimento alla produzione di rifiuti pericolosi che non pericolosi),

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

Con riferimento alle novità dell’articolo 189:

  • si integra, al comma 4, la possibilità per i produttori di rifiuti speciali di far fare la comunicazione MUD, oltre che per mezzo del gestore del servizio pubblico di raccolta competente per territorio a cui è effettuato il conferimento dei rifiuti, anche per mezzo del gestore del circuito organizzato di raccolta previa apposita convenzione;

  • si disciplina il percorso per garantire il coordinamento tra la Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, delegando al decreto sul Registro elettronico le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.

     

2.8.3. Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (art.190)

Con riferimento alle novità dell’articolo 190:

  • il registro di carico e scarico è denominato “registro cronologico di carico e scarico”;

  • i soggetti obbligati ed i soggetti esonerati sono indicati per esteso, senza un richiamo (come in precedenza) all’articolo 189. Si ricorda, infatti, che il mero richiamo all’articolo 189 in passato aveva creato dubbi interpretativi nel rapporto tra soggetti obbligati e soggetti esonerati;

  • viene recepito il contenuto della Direttiva relativamente alle indicazioni che devono essere riportate nel Registro di carico e scarico, tra le quali vengono inserite anche le indicazioni relative alla quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero. Nelle more della definizione del nuovo modello di registro e di formulario, rimangono comunque utilizzabili i modelli precedentemente in vigore;

  • risulta chiarito con maggiore precisione il momento a decorrere dal quale si computano i giorni previsti per le annotazioni sul registro che devono essere effettuate:

a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

-           per i Consorzi risulta chiarito che i soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di tenuta del registro cronologico tramite i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative;

-        risulta riportata in maniera più chiara la semplificazione che era stata introdotta nel collegato ambientale (legge 221 del 28 dicembre 2015) che, all’articolo 69, ha disciplinato disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per alcune attività economiche (parrucchieri, tatuatori, estetiste, imprenditori agricoli). La norma prevede che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.

Rispetto alla norma previgente che risultava riferita a parrucchieri, tatuatori ed estetista, per analogia la semplificazione risulta estesa anche a manicure e pedicure.

Si ricorda che, come ben precisato nella nuova disposizione, la norma è riferita a coloro che sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico che possono adempiere con modalità semplificate e rappresenta una ipotesi diversa dalle fattispecie di esonero che non comporta alcun obbligo.

-        risulta chiarita ed estesa la possibilità di adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che è prevista per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi;

-        risulta inserita una semplificazione per le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 che sono escluse dagli obblighi di registro limitatamente ai rifiuti non pericolosi. È chiarito che per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti;

-        sono definite con maggiore precisione le modalità di conservazione dei registri che vanno tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

-        viene diminuita la durata dell’obbligo di conservazione che passa da 5 anni a 3 anni, fermo restando l’obbligo di conservazione a tempo indeterminato dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica;

-        è chiarito che i registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture e delle reti (di cui all'articolo 230) possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti anche presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale.

 

2.8.4. Formulario di identificazione dei rifiuti (art.193)

L’articolo 193 del codice ambientale, dedicato al trasporto dei rifiuti, disciplina il formulario di identificazione dei rifiuti per la fase di trasporto e riordina tutte le disposizioni di semplificazione intervenute nel tempo.

Rimane, quindi, definitivamente chiarita l’applicazione delle semplificazioni già previste per i rifiuti agricoli e per i trasporti effettuati verso la sede della cooperativa o del consorzio di cui si è soci, con l’estensione dell’esonero alla tenuta dal formulario per l’ipotesi di trasporto verso il gestore del servizio pubblico di raccolta, o verso il circuito organizzato di raccolta con i quali sia stata stipulata apposita convenzione (articolo 193, commi 7, 8 e 12).

La norma, inoltre, innalza da 10 a 15 km la distanza percorribile tra fondi nella disponibilità della medesima azienda agricola senza formulario.

Il comma 12 del nuovo articolo 193, in particolare, prevede che la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Tra le più importanti novità si segnala l’introduzione del chiarimento sulle modalità di trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e di assistenza sanitaria (articolo 193, commi 18, 19 e 20).

Le nuove disposizioni disciplinano in modo parzialmente diverso le varie fattispecie.

In particolare:

  • con riferimento ai rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare, si precisa che si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività.

    La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212;

    -        con riferimento ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia e sanificazione si precisa che si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione;

    -        con riferimento alle attività di manutenzione delle infrastrutture e delle reti, ed alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

    Con riferimento alle altre novità introdotte si segnalano:

    -        la possibilità di trasmissione della quarta copia del formulario mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore;

    -        diminuzione dei tempi di conservazione dei formulari da 5 anni a 3 anni;

    -        previsione di una fase transitoria, applicabile fino alla data di entrata in vigore dei nuovi modelli di formulario, prevedendo che, in alternativa alle modalità di vidimazione ordinaria, il formulario di identificazione del rifiuto possa essere prodotto in format esemplare identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Anche in questo caso, le copie del formulario devono essere conservate per tre anni;

    -        precisazione, ai fini dell’applicazione dell’esonero dalla tenuta dal formulario per i trasporti occasionali o saltuari, che sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri;

    -        chiarimento che per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, riferiti alla spedizione transfrontaliera, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale;

    -        per il trasporto dei fanghi di depurazione, chiarimento del rapporto tra il formulario di identificazione ed il documento speciale previsto dal decreto legislativo 99/92 per l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, precisando che il documento ordinario di trasporto rimane quello previsto dalla disciplina speciale e che il formulario di identificazione può sostituire il documento di previsto dal decreto fanghi a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni previste in allegato III A del decreto, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario;

    -        precisazione che la micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore e che nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato¸

    -        precisazione che gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

    -        precisazione che il formulario di identificazione sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (circuiti di raccolta);

    -        chiarimento sulla responsabilità delle informazioni inserite, precisando che nella compilazione del formulario di identificazione ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza e che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

     

2.8.5. Trasporto intermodale dei rifiuti e trasbordo e soste tecniche (art.193-bis)

Risulta disciplinata la fattispecie del deposito nel caso di trasporto intermodale e delle attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci mediante l’introduzione di un nuovo articolo appositamente dedicato.

La fattispecie, in particolare, risultava disciplinata sia dall’articolo 193, che dall’articolo 2 del DM 24 aprile 2014, Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, poi abrogato dall’articolo 6 del decreto-legge n.135 del 14 dicembre 2018.

L’articolo di nuova introduzione disciplina in materia compiuta il trasporto intermodale dei rifiuti, recuperando le disposizioni (da ritenersi ora abrogate in considerazione della soppressione dei SISTRI) dell’articolo 2 del DM 24 aprile 2014.

In particolare, considerata l’insufficienza della disciplina contenuta nell’articolo 193, comma 12 del codice ambientale, la materia era stata integralmente disciplinata dal DM 24 aprile 2014, recante Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Decreto 24 aprile 2014, che deve ritenersi abrogato in quanto collegato al sistema SISTRI, riportava gli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del «Tavolo tematico trasporto intermodale» istituito nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI nell’ambito del quale era emersa, tra l'altro, la necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica.

Pertanto, nel nuovo articolo è chiarito che il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non costituisce attività di stoccaggio a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito.

Risultano quindi ampliati i termini previsti per le operazioni e risultano disciplinate le rispettive responsabilità. In particolare, nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall'inizio dell'attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all'autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

 

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 2 – GESTIONE INTEGRATA DI RIFIUTI

Nell’esercizio della delega per l’attuazione della nuova direttiva (UE) 2018/851 un tema fondamentale è rivestito dalla Pianificazione in materia di rifiuti.

Risultano quindi inseriti nel codice ambientale l’articolo 198-bisProgramma nazionale per la gestione dei rifiuti” - che definisce i criteri e le linee strategiche ai quali le Regioni e le Province autonome si dovranno attenere nell’elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti - e risultano introdotte modifiche all’articolo 199 “Piani regionali”.

Viene indicata una distinzione tra i contenuti obbligatori del Programma e quelli facoltativi: tra i primi sono elencati, ad esempio, la ricognizione impiantistica nazionale, da ripartire sia per tipologia di impianti che per localizzazione, nonché l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi. I contenuti facoltativi del Programma comprendono, invece, le indicazioni delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti nonché la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze che, negli ultimi anni, si sono manifestate in alcune regioni italiane e le cui cause, a volte, non sono state risolte anche per la mancanza di una gestione condivisa tra le diverse Amministrazioni.

Un aspetto innovativo della normativa sulla pianificazione regionale è rappresentato dall’utilizzo della piattaforma telematica “MonitorPiani” per la comunicazione dei Piani da parte delle Regioni, con l’indicazione di tutti gli indicatori idonei e gli obiettivi che diano evidenza dell’attuazione delle misure comunicate e dei dati di produzione di rifiuti, percentuale di raccolta differenziata e impianti di gestione dei rifiuti.

Tra le altre novità di segnalano:

  • l’inserimento dell’obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili, organici, anche se per questi ultimi l’ordinamento già lo prevedeva, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili, nonché modalità di trattamento che privilegino la salvaguardia della salute umana e ambientale tramite il divieto di miscelazione dei rifiuti raccolti separatamente, e l’incentivazione, con finalità di recupero, della demolizione selettiva;

  • l’inserimento dell’art. 205-bis, per la definizione delle Regole per il calcolo degli obiettivi;

  • l’inserimento dell’art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata) che prevede che l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono avviate, a partire dall'entrata in vigore di un apposito decreto, mediante segnalazione certificata di inizio di attività.

     

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 3 – GESTIONE IMBALLAGGI

Nell’articolo 3 vengono aggiornate le definizioni di cui all’articolo 218 afferenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, secondo le nuove definizioni previste dalla direttiva (UE) 2018/852. 

Con riferimento alle novità di maggiore rilievo si segnalano:

  • l’introduzione nell’articolo 219 del codice ambientale - che contiene i criteri informatori su cui si fonda l’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – del riferimento agli strumenti economici e finanziari previsti nell’allegato IV-bis della direttiva (UE) 2018/851, che risultano recepiti nell’allegato L-ter del codice, consentendo al Governo di poter attivare specifiche politiche, le cui risorse dovranno necessariamente essere contemplate in apposita legge di bilancio.  Tra questi, in particolare, vi rientrano i nuovi mercati per incoraggiare l’utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati, la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di restituzione disponibili e l’utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili, tenendo conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/852. Inoltre, è stato posto in capo ai produttori e utilizzatori l’obbligo di informazione ai consumatori;

  • l’introduzione di un nuovo articolo 219-bis, con il quale vengono riconosciuti i sistemi di restituzione anche con cauzione al fine di assicurare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. Rispetto alla vigente disposizione, che individua il sistema esclusivamente di carattere sperimentale e solo per imballaggi destinati all’uso alimentare, la nuova disposizione prevede che detti sistemi possano applicarsi a tutti gli imballaggi, introducendo, inoltre, la possibilità per tutti gli operatori economici, di stipulare appositi accordi di programma. Si conferma che l’impiego di premialità e di incentivi economici rappresenta un ampliamento degli strumenti che il Governo può mettere in campo per le predette finalità di promozione e sviluppo dell’economia circolare, con risorse da reperire nell’ambito dei pertinenti stanziamenti recati dalle leggi di bilancio;

  • la modifica dell’articolo 220, attuando le nuove disposizioni europee dettate in merito al calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio, come recepiti all’allegato E;

  • integrazione e modifica della procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi mediante modifica dell’articolo 221 ed introduzione dell’articolo 221-bis;

  • revisione dell’articolo 222, con specificazione di quali sono i costi a carico dei produttori e degli utilizzatori per le attività svolte dalla pubblica amministrazione. In tal modo peraltro si supera il concetto dei maggiori oneri della raccolta differenziata che vengono stabiliti all’interno dell’accordo ANCI/CONAI in base alla quantità ed alla qualità dei rifiuti conferiti tramite la raccolta differenziata.  Ad oggi i corrispettivi versati dai consorzi ai Comuni, ovverosia i maggiori oneri, non coprono neanche il 20% dei costi sostenuti dai Comuni per le operazioni di raccolta differenziata.

  • revisione dell’articolo 222, con aggiornamento degli obblighi della Pubblica Amministrazione afferenti le operazioni di raccolta differenziata. In tale ambito è stato previsto di porre i costi per tale servizio a carico dei produttori e degli utilizzatori, in una misura non inferiore all’80%. Tale parametro è stato determinato affinché la pubblica amministrazione incrementi l’efficienza del sistema di gestione e raggiunga livelli più elevati di raccolta differenziata e al contempo si doti di un puntuale quadro dei costi al fine di addebitare i corrispondenti oneri a carico dei sistemi collettivi. Nel medesimo articolo è previsto anche che il Ministero dell'ambiente, quando accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli obiettivi, può attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione o integrazione del servizio ritenuto insufficiente;

  • modifica del comma 10 dell’articolo 238 relativo alla tariffa al fine di renderlo coerente con la modifica della definizione di rifiuto urbano che estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e quindi anche da utenze non domestiche.

     

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 4 - SANZIONI

Nell’articolo 258 alcune sanzioni amministrative, riferibili a fattispecie di minor rilievo sono state rideterminate per assicurarne proporzionalità ed adeguatezza, mantenendo, al contempo, più elevate le sanzioni riferite a fattispecie più gravi. L’operazione risponde alla necessità, inserita nella legge delega come criterio, di ridefinire le sanzioni secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.

Inoltre, è stato considerato che l’introduzione delle nuove sanzioni connesse all’entrata a regime del Registro elettronico nazionale determina una sovrapposizione e quindi un cumulo tra le sanzioni connesse alle possibili violazioni.

Tra le novità si segnalano:

  • l’introduzione di una integrazione con la specificazione dei casi in cui è possibile applicare una sanzione ridotta, essendo comunque rinvenibili le informazioni di tracciabilità in altra documentazione in possesso dell’azienda;

  • un chiarimento rispetto alle responsabilità nel settore dei rifiuti urbani, con l’indicazione che per i rifiuti urbani sono responsabili della mancata comunicazione i soggetti che svolgono il servizio di gestione integrata e non il Sindaco (analogamente a quanto disposto dall’articolo 189, comma 3, con riferimento ai soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione al Catasto);

  • l’introduzione di ipotesi di continuazione degli illeciti e per evitare l’applicazione di sanzioni alle violazioni meramente formali;

  • l’introduzione delle sanzioni connesse all’istituzione del Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis, individuando le ipotesi di violazione punite e la destinazione delle somme;

  • la precisazione che le sanzioni si applicano a violazioni relative ad informazioni che sono rilevanti ai fini della tracciabilità, escludendo violazioni formali ed errori materiali.

     

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 5 - CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

La norma dispone una modifica all’Allegato I del DM 8/04/2008 riguardante la disciplina dei centri di raccolta, al fine di consentire l’inserimento dei rifiuti aventi codici EER 200199, 200301 e 200303, nella tabella dopo il punto 45.

Risultano quindi introdotte le seguenti voci:

  • 45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199);

  • 45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303);

  • 45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

     

MODIFICHE INTRODOTTE CON GLI ARTICOLI 6 e 7 – COORDINAMENTO ED ABROGAZIONI

Le due norme procedono al coordinamento ed alla definizione del necessario regime transitorio.

 

MODIFICHE INTRODOTTE CON L’ARTICOLO 8 - ALLEGATI

Risultano effettuate diverse modifiche al sistema degli allegati di cui alla parte IV del codice ambientale. In particolare:

  • nell’allegato C, relativo alle operazioni di recupero dei rifiuti, sono riportate esclusivamente le modifiche apportate dalla direttiva all’elenco delle operazioni di recupero dei rifiuti. In particolare, le voci «R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche; R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;” sono sostituite dalle seguenti: R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (2); R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (3); R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;

  • nell’Allegato D, l’elenco dei rifiuti è stato sostituito con il nuovo elenco di cui alla Decisione 955/2014. Inoltre, l’elenco è stato aggiornato con le recenti modifiche apportate dalla Commissione europea alla versione italiana della traduzione della predetta Decisione;

  • l’allegato E, è stato integrato prevedendo, tra l’altro, che:

  • entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

    •   50% per la plastica;

    •   25% per il legno;

    •   70% per i metalli ferrosi;

    •   50% per l'alluminio;

    •   70% per il vetro;

    •   75% per la carta e il cartone;

  •   entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

  •   entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

    •   55% per la plastica;

    •   30% per il legno;

    •   80% per i metalli ferrosi;

    •   60% per l'alluminio;

    •   75% per il vetro;

    •   85% per la carta e il cartone.

  • l’allegato F, risulta sostituito.

  • l’allegato I è sostituito al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al Regolamento 1357/2014 e al Regolamento 2017/997. Inoltre, al fine di correggere un errore nella traduzione del predetto regolamento sono state modificate alcune parole sotto la voce HP6 “Tossicità acuta”.

  • è inserito il nuovo allegato L - ter che recepisce l’allegato IV bis della direttiva (UE) 2018/851, con riferimento agli esempi strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

  • è inserito l’allegato L - quater che contiene l’elenco dei rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lett. b-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  • è inserito l’allegato L quinquies che contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti assimilati agli urbani.