Circolari

Circ. n. 27/2019

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN FAVORE DI DATORI DI LAVORO CHE SOTTOSCRIVONO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ - Decreto Interministeriale n. 278 del 30 settembre 2019-Circolare Ministero Lavoro n. 17 del 3 ottobre 2019

Anche quest’anno, dal 30 NOVEMBRE al 10 DICEMBRE le imprese interessate da contratti di solidarietà potranno inviare domanda di riduzione contributiva.

Come noto, si tratta di una misura da tempo presente nel nostro ordinamento applicabile esclusivamente ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, essendo il CdS insieme alla riorganizzazione e alla crisi aziendale, una delle 3 causali per la cassa integrazione straordinaria.

Fermo restando il limite di spesa annuo pari a 30 milioni di € e solo per lavoratori interessati da una riduzione d’orario superiore al 20%, lo sgravio è pari al 35% della contribuzione complessiva per un massimo di 24 mesi in un quinquennio.

Con l’avvicinarsi del termine di presentazione delle istanze, il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha provveduto a modificare i criteri per il riconoscimento di tali sgravi, emanando il decreto interministeriale in oggetto valido dal 2019 che sostituisce il precedente del 2017(1).

Come evidenziato nella circolare ministeriale del 3 ottobre – anch’essa allegata - ciò che cambia è unicamente l’introduzione di un nuovo applicativo web denominato “sgravicdsonline” per inoltrare le domande, che non dovranno più essere inviate via PEC.

Rispetto al nuovo applicativo disponibile dal 2 novembre p.v. sul sito www.lavoro.gov.it (“Strumenti e servizi”) la circolare detta specifiche istruzioni tra cui la necessità di dotarsi per tempo - se non già possedute - delle credenziali del sistema “Cliclavoro” oppure di credenziali SPID rimandando per approfondimenti al manuale di istruzioni – in corso di elaborazione.

Secondo il Ministero tale modifica si spiega con la necessità di semplificare le modalità procedurali per l’inoltro delle domande, fatto salvo che PER IL RESTO SONO CONFERMATE TUTTE LE REGOLE PRECEDENTI, tra cui ricordiamo:

  • la finestra disponibile per l’invio delle domande: 30 novembre-10 dicembre di ogni anno con riferimento a CdS sottoscritti entro il 30 novembre del medesimo anno oppure per CdS in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (per questo motivo sono eventualmente riproponibili anche domande che non hanno avuto accoglimento nell’anno precedente);

  • il criterio dell’ordine cronologico di presentazione ai fini dell’ammissione delle domande entro la dotazione complessiva di spesa;

  • l’indicazione da parte dell’impresa, a pena di inammissibilità della domanda, di una previsione/stima circa la quantità di riduzione contributiva richiesta;

  • l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro del provvedimento di ammissione o di diniego allo sgravio contributivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Infine, come in passato, uno specifico avviso pubblicato sul sito del Ministero comunicherà il raggiungimento del limite di spesa annuo. Sarà contestualmente pubblicato l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e, dal quel momento, non saranno più istruite istanze, fatta salva la possibilità di una loro successiva istruttoria in caso di risorse residue.


















(1) Nostra circolare n. 38 del 28 novembre 2017 –prot. n. 5252.