Anche quest’anno, dal 30 NOVEMBRE al 10 DICEMBRE le imprese interessate da contratti
di solidarietà potranno inviare domanda
di riduzione contributiva.
Come noto, si tratta di una misura
da tempo presente nel nostro ordinamento applicabile esclusivamente ai
datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, essendo
il CdS insieme alla riorganizzazione e alla crisi aziendale, una delle 3
causali per la cassa integrazione straordinaria.
Fermo
restando il limite di spesa annuo pari a 30 milioni di € e solo per
lavoratori interessati da una riduzione d’orario superiore al 20%, lo sgravio è
pari al 35% della contribuzione complessiva per un massimo di 24 mesi in un
quinquennio.
Con l’avvicinarsi
del termine di presentazione delle istanze, il Ministero del Lavoro di concerto
con il MEF ha provveduto a modificare i criteri per il riconoscimento di
tali sgravi, emanando il decreto interministeriale in oggetto valido dal
2019 che sostituisce il precedente del 2017(1).
Come evidenziato nella circolare ministeriale del 3 ottobre –
anch’essa allegata - ciò che cambia è unicamente
l’introduzione di un nuovo applicativo web denominato “sgravicdsonline” per
inoltrare le domande, che non dovranno più essere inviate via PEC.
Rispetto al nuovo
applicativo disponibile dal 2 novembre
p.v. sul sito www.lavoro.gov.it
(“Strumenti e servizi”) la circolare detta specifiche istruzioni tra cui la
necessità di dotarsi per tempo - se non
già possedute - delle credenziali del sistema “Cliclavoro” oppure di
credenziali SPID rimandando per approfondimenti al manuale di istruzioni – in corso di elaborazione.
Secondo il Ministero
tale modifica si spiega con la necessità di semplificare le modalità
procedurali per l’inoltro delle domande, fatto salvo che PER IL RESTO SONO CONFERMATE TUTTE LE REGOLE PRECEDENTI, tra
cui ricordiamo:
-
la
finestra disponibile per l’invio delle domande: 30 novembre-10 dicembre di ogni
anno con riferimento a CdS sottoscritti entro il 30 novembre del medesimo anno oppure
per CdS in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (per questo motivo
sono eventualmente riproponibili anche domande che non hanno avuto accoglimento
nell’anno precedente);
-
il
criterio dell’ordine cronologico di presentazione ai fini dell’ammissione delle
domande entro la dotazione complessiva di spesa;
-
l’indicazione
da parte dell’impresa, a pena di inammissibilità della domanda, di una
previsione/stima circa la quantità di riduzione contributiva richiesta;
-
l’emanazione
da parte del Ministero del Lavoro del provvedimento di ammissione o di diniego
allo sgravio contributivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Infine, come in
passato, uno specifico avviso pubblicato sul sito del Ministero comunicherà il
raggiungimento del limite di spesa annuo. Sarà contestualmente pubblicato
l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e, dal quel momento, non saranno
più istruite istanze, fatta salva la possibilità di una loro successiva
istruttoria in caso di risorse residue.
(1)
Nostra
circolare n. 38 del 28 novembre 2017 –prot. n. 5252.