Circolari

Circ. n. 27/2017

Messaggio INPS n. 3180 del 1 agosto 2017 Indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato.Chiarimenti.

Segnaliamo che, con il messaggio in oggetto, l’INPS ripercorre la normativa in materia di indennità di disoccupazione nel settore agricolo, confermando la specificità dei trattamenti riconoscibili ai lavoratori impiegati in quest’ambito di attività.

Ciò a fronte di alcune richieste di chiarimento e di alcuni contenziosi amministrativi/giudiziari circa la possibilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato di ottenere indennità di disoccupazione non agricola (ora la NASpI, ma in passato ASpI/miniASpI e disoccupazione ordinaria).

In via preliminare, occorre sottolineare come al settore agricolo non siano applicabili le altre indennità di disoccupazione diverse dalla disoccupazione agricola perché non viene versata la relativa contribuzione, in applicazione del principio “prestazione a fronte di contribuzione”  venutosi ormai a consolidare dalla riforma Fornero in avanti.

Si tratta di precisazioni coerenti con il quadro normativo, con l’operato dell’Istituto registrato in questi anni e con l’orientamento assunto espressamente anche dal Ministero del Lavoro, nonché con una recente sentenza della Corte Costituzionale - n. 29 del 19 luglio 2017 – che ha confermato la validità dell’art. 32, comma 1, della legge 264/1949, come successivamente modificato dal D.P.R. n. 1049/1970, nella parte in cui nega al lavoratore agricolo a tempo indeterminato (OTI) licenziato al termine dell’anno solare (31 dicembre), e quindi privo della disoccupazione agricola perché non residuano nell’anno di competenza giornate indennizzabili, l’ottenimento della disoccupazione non agricola.

L’Istituto prende atto che il legislatore ha mantenuto la divisione storica tra il settore agricolo e le altre attività, pur in presenza di numerosi provvedimenti di riforma, non armonizzando tutte le ipotesi presenti in capo ai lavoratori agricoli.

Infatti, storicamente, l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola non è mai spettata al lavoratore agricolo OTD/OTI se nel biennio precedente il licenziamento lo stesso lavoratore poteva far valere contributi versati esclusivamente o prevalentemente (rileva il loro numero) nel settore agricolo.

Tale disposizione conserva la sua validità e il criterio della prevalente contribuzione vige anche per ASpI, mini-ASpI e NASpI, dato che più recentemente, la non applicazione della disoccupazione ordinaria riconoscibile alla generalità dei lavoratori ha trovato conferma sia nella legge 92/2002 (in materia di ASpI e mini-ASpI) sia, da ultimo, nel decreto legislativo 22/2015 (per la NASpI).

Per capire a quale sistema di tutele bisogna far riferimento (ordinario vs. agricolo) l’INPS precisa che

l’inquadramento previdenziale dei lavoratori segue, secondo un principio di carattere generale, la qualificazione del datore di lavoro e/o dell’impresa da cui essi dipendono. E’, pertanto, considerato lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso un imprenditore agricolo che è, come definito dall’art. 2135 c.c., […] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Infine, ricordiamo che la normativa in materia di trattamenti di disoccupazione agricola trova applicazione anche per i lavoratori impiegati presso imprese cooperative e loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984.