Segnaliamo che, con il messaggio in oggetto, l’INPS ripercorre la normativa in materia
di indennità di disoccupazione nel settore agricolo, confermando la specificità dei trattamenti riconoscibili ai lavoratori
impiegati in quest’ambito di attività.
Ciò a fronte di alcune richieste di
chiarimento e di alcuni contenziosi amministrativi/giudiziari circa la
possibilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato di ottenere indennità
di disoccupazione non agricola (ora
la NASpI, ma in passato ASpI/miniASpI e disoccupazione ordinaria).
In via preliminare, occorre sottolineare come
al settore agricolo non siano
applicabili le altre indennità di disoccupazione diverse dalla disoccupazione
agricola perché non viene versata la relativa contribuzione, in applicazione
del principio “prestazione a fronte di contribuzione” venutosi ormai a consolidare dalla riforma
Fornero in avanti.
Si tratta di precisazioni coerenti con il
quadro normativo, con l’operato dell’Istituto registrato in questi anni e con
l’orientamento assunto espressamente anche dal Ministero del Lavoro, nonché con
una recente sentenza della Corte Costituzionale - n. 29 del 19 luglio 2017 –
che ha confermato la validità dell’art. 32, comma 1, della legge 264/1949, come
successivamente modificato dal D.P.R. n. 1049/1970, nella parte in cui nega al lavoratore agricolo a tempo
indeterminato (OTI) licenziato al termine dell’anno solare (31 dicembre), e
quindi privo della disoccupazione agricola perché non residuano nell’anno di
competenza giornate indennizzabili, l’ottenimento della disoccupazione non
agricola.
L’Istituto prende atto che il legislatore ha
mantenuto la divisione storica tra il settore agricolo e le altre attività, pur
in presenza di numerosi provvedimenti di riforma, non armonizzando tutte le
ipotesi presenti in capo ai lavoratori agricoli.
Infatti, storicamente, l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola non è mai spettata
al lavoratore agricolo OTD/OTI se nel biennio precedente il licenziamento lo
stesso lavoratore poteva far valere contributi versati esclusivamente o prevalentemente
(rileva il loro numero) nel settore agricolo.
Tale disposizione conserva la sua validità e
il criterio della prevalente
contribuzione vige anche per ASpI, mini-ASpI e NASpI, dato che più
recentemente, la non applicazione della disoccupazione ordinaria riconoscibile
alla generalità dei lavoratori ha trovato conferma sia nella legge 92/2002 (in
materia di ASpI e mini-ASpI) sia, da ultimo, nel decreto legislativo 22/2015
(per la NASpI).
Per capire a quale sistema di tutele bisogna
far riferimento (ordinario vs. agricolo) l’INPS precisa che
“l’inquadramento previdenziale dei lavoratori
segue, secondo un principio di carattere generale, la qualificazione del datore
di lavoro e/o dell’impresa da cui essi dipendono. E’, pertanto, considerato
lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso un imprenditore
agricolo che è, come definito dall’art. 2135 c.c., […] chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse”.
Infine, ricordiamo che la normativa in
materia di trattamenti di disoccupazione
agricola trova applicazione anche
per i lavoratori impiegati presso imprese cooperative e loro consorzi
esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984.