Facendo seguito alla nostra precedente
comunicazione in materia(1), segnaliamo
l’emanazione della circolare in oggetto con cui Agenzia delle Entrate, d’intesa
con il Ministero del Lavoro, fornisce opportuni chiarimenti in merito all’applicazione
della tassazione agevolata sui premi di risultato e sugli interventi di welfare
aziendale.
La circolare è piuttosto articolata,
comprensiva di esempi e di rimandi anche a precedenti orientamenti tuttora validi,
con diversi passaggi degni di nota. Pertanto, con questa comunicazione si offre
un primo commento evidenziando le questioni principali e rinviando per un approfondimento
tecnico alla circolare di Italia Consulting Network, nonché a nostre
ulteriori comunicazioni ove fosse necessario.
Segnaliamo
subito che sul sito www.cliclavoro.gov.it è stata
resa disponibile una nuova versione del MODELLO con cui datori di lavoro
devono auto-dichiarare la conformità dell’accordo da loro applicato alle
disposizioni di legge. Il nuovo modello va letto alla luce delle istruzioni
emanate. La versione del modello è, ovviamente, diversa da quella allegata a
suo tempo al decreto interministeriale del 25 marzo 2016.
Nell’invitare i soggetti interessati a
utilizzare d’ora in poi il modello qui allegato, riteniamo che chi avesse già
utilizzato il precedente modello sia comunque in regola con la dichiarazione di
conformità.
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RISTORNI
Abbiamo la conferma che, come per il passato, beneficiano della detassazione anche i RISTORNI erogati ai
soci-lavoratori di cooperativa, in quanto somme ed elementi di
competitività/redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
La cooperativa dovrà procedere al DEPOSITO del verbale con il quale
l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni (deposito
peraltro già previsto nel 2014, ultimo anno in cui si era applicata la
detassazione). Per il deposito telematico andrà utilizzata la sezione 9 del
nuovo modello, anche se dedicata al contratto, e gli altri campi obbligatori.
Per questo valgono le stesse modalità e tempistiche previste dal decreto
attuativo (art. 5) per i contratti di secondo livello e quindi, differentemente da
come avveniva in passato, il deposito andrà gestito esclusivamente in via telematica attraverso la procedura disponibile
sul sito www.lavoro.gov.it (sezione
“Servizi”) e NON PIU’ fisicamente presso le DPL territoriali competenti.
Sarà poi il sistema informatico a inviare in
automatico a ciascuna DPL competente la relativa documentazione.
Analogamente, ponendosi anche in questo caso l’obbligo del MODELLO con cui si
dichiara la conformità alle previsioni di legge, nel caso dei RISTORNI bisognerà compilare la SEZIONE 8 relativa
alla PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.
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PARTECIPAZIONE AGLI
UTILI
Contrariamente a quanto prospettato nel DM,
che trattava le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
d’impresa in modo nettamente separato dai premi di risultato previsti nella
contrattazione di secondo livello, si afferma che per poter fruire della
tassazione agevolata è necessario avere
un accordo con il sindacato che disciplini l’utilizzo di questo strumento (par.
1.3).
Per questo tipo di accordo valgono le regole
generali di deposito e di compilazione del modello (apposita sezione
partecipazione agli utili).
Chiaramente, la partecipazione agli utili
basta da sola come elemento valido fini della detassazione, prescindendo da
ulteriori previsioni o parametri d’incremento di
produttività/redditività/qualità ed efficienza che possono, quindi, anche non
essere presenti.
Inoltre, si precisa che tale istituto rappresenta
una modalità attraverso cui in presenza
di un rapporto di lavoro viene erogata la relativa retribuzione, senza
quindi l’attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale.
Infine, qualora si procedesse contestualmente
sia all’erogazione di premi che alla distribuzione di utili, per valutare il
raggiungimento dell’importo massimo detassabile andranno sommati i due ammontari.
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FRUIZIONE WELFARE
AZIENDALE AL POSTO DEI PREMI/UTILI
Qualora permanessero dei dubbi, viene
espressamente chiarito che la detassazione
gli interventi di welfare aziendale in alternativa ai premi aziendali o alla partecipazione agli utili – sempre
in esecuzione di contratti di II° livello e ovviamente nel rispetto degli
importi stabiliti dal TUIR, così come modificato dall’ultima legge di stabilità
– deve essere espressamente disciplinata
nell’accordo quale facoltà attivabile volontariamente dal lavoratore.
E’ compito della contrattazione – dice la
circolare – stabilire le modalità attraverso cui andrà gestito questo
meccanismo di sostituzione (sia in termini di esercizio della scelta, ma anche
di possibile revoca).
Detto ciò, perché sia valida tale
“fungibilità”, è necessario che l’opzione di fruizione degli interventi di
welfare sia riconducibile a somme (premi o utili) per cui è validamente
praticabile la detassazione, e ovviamente entro i tetti consentiti.
Inoltre, qualora fosse traslata in welfare
aziendale solo parte del premio riconosciuto al lavoratore, la somma residua
potrebbe comunque beneficiare della tassazione agevolata per la parte che manca
al raggiungimento di detti limiti.
E’ importante evidenziare che laddove il lavoratore optasse per il
welfare aziendale le somme corrispettive fruite con questo canale, non
configurandosi come reddito da lavoro dipendente, non rilevano ai fini del raggiungimento del tetto di 50 mila euro di
reddito da non superare nell’anno precedente per essere considerati soggetti
ammissibili al beneficio.
Contestualmente la circolare esclude
qualsiasi altra ipotesi di scambio tra retribuzione, anche variabile, e benefit
aziendali che non sia quella appena descritta e introdotta come detto dall’ultima
legge di stabilità.
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TIPOLOGIA INTERVENTI
DI WELFARE DETASSABILI
Come noto, in maniera complementare rispetto
a quanto appena visto, la legge di stabilità 2016 ha provveduto a riconfigurare
- modificando l’art. 51 del TUIR – l’insieme
delle prestazioni, opere, servizi al dipendente (in natura o tramite rimborsi
spese) che sono escluse entro tali limiti dal reddito di lavoro dipendente e
che, a fronte del nuovo quadro normativo, possono considerarsi comunque
detassabili anche se fruite dal lavoratore, su sua libera scelta, in
alternativa a premi o utili erogati per effetto di contratti di secondo livello.
Ricordando che sono esclusi dal reddito da
lavoro dipendenti solo quei benefit che siano comunque offerti alla generalità
dei dipendenti o a categorie/gruppi omogenei di dipendenti, la circolare
ripercorre analiticamente – distinguendole – le diverse ipotesi:
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Par. 2.1. Opere e servizi aventi finalità di
educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto - art. 51, c. 2,
lettera f): le tipologie di benefit restano le stesse così come rimane
invariata in questo caso l’impossibilità – diversamente dalle situazioni che
seguono – di ricomprendere i rimborsi spese;
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Par. 2.2. Somme, prestazioni e servizi di educazione e
istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di
studio – art. 51. c. 2,
lettera f-bis): tra gli altri interventi, agli asili nido si aggiungono le
scuole materne e vengono ricompresi anche il servizio di trasporto scolastico,
gite/visite didattiche nonché offerta di servizi di baby-sitting;
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Par. 2.3. Somme e prestazioni per servizi di assistenza
ai familiari anziani o non autosufficienti – art. 51, c. 2, lettera
f-ter: vi rientrano comunque i servizi, anche se non espressamente richiamati
nella norma, e bisogna considerare come anziani i soggetti over 75 e come non
autosufficienti i soggetti che necessitano di sorveglianza continua perché
incapaci di compiere atti della vita quotidiana (serve comunque apposita
certificazione medica e per i bambini non può rilevare solo l’età, ma deve
essere documentabile una qualche patologia).
Rispetto alla fruizione del welfare in sostituzione di premi o di utili
erogati ai dipendenti, la circolare (par. 3.2) elenca e riepiloga le diverse
tipologie di benefit ulteriori a
quelle sopra elencate attraverso cui il meccanismo può essere
realizzato: versamento a enti/casse
aventi esclusivamente fini assistenziali, servizi di mensa/indennità
sostitutiva di mensa, servizi di trasporto collettivo, conversione in azioni o
in contributi alla previdenza complementare, valore beni ceduti/servizi
prestati.
La circolare entra anche nel merito della
possibilità data dal legislatore di ricorrere al VOUCHER per la corresponsione dei benefit. Si ribadisce che tali
documenti (cartacei o elettronici) di legittimazione a fruire dei servizi sono
personali, non monetizzabili né possono essere emessi a parziale copertura del
costo della prestazione/servizio o, al contrario, dar diritto a più d’una
prestazione (par. 2.4).
Da sottolineare il fatto che il voucher è spendibile e fruibile unicamente
dal lavoratore presso una delle strutture convenzionate cui il datore di lavoro
è ricorso nell’impossibilità di erogare direttamente le prestazioni e i servizi
(esclusa in questo senso l’ipotesi di utilizzarlo per rimborsare ex post delle
spese).
La circolare, infine, richiama alcune
deroghe e casistiche particolari – previste dal legislatore per cui, ad
esempio, i voucher possono essere emessi
per più beni e servizi al massimo per una somma complessiva inferiore a 258,23
€ (par. 2.5.1) e restano comunque
invariate le norme sul buono pasto (par. 2.5.2.), che si configura quindi
come istituto distinto dal voucher ed integra la fattispecie di cessione di
beni e servizi aziendali.
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COINVOLGIMENTO
PARITETICO DEI LAVORATORI
Ai fini dell’incremento dell’importo
detassabile da 2.000 a 2.500 euro, spetta
al contratto di II livello il compito di disciplinare eventualmente le
modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro con lo
scopo di innalzare la produttività e la qualità.
Sul
tema la circolare, oltre a ribadire che non basta una mera consultazione né
sono sufficienti gruppi/comitati di semplice addestramento/formazione dei
lavoratori, precisa la “necessità che i lavoratori intervengano,
operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano di
pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili
aziendali ...”.
Si tratta di una formulazione che aggiunge
qualche elemento in più rispetto alla norma, ma che lascia comunque spazi di
manovra piuttosto indefiniti senza vincoli troppo stringenti.
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DEPOSITO DEI
CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO
Si richiama la regola generale del
deposito dei contratti entro 30 giorni
dalla loro sottoscrizione, unitamente all’autodichiarazione di conformità.
Come
già anticipato, tale regola vale anche per il deposito del verbale di assemblea
con cui una cooperativa delibera l’erogazione dei RISTORNI ai soci-lavoratori.
Il deposito e il modello di autodichiarazione
andranno inviati attraverso la modalità
telematica disponibile sul sito www.lavoro.gov.it (sezione “Servizi”).
Date le diverse situazioni particolari
che possono verificarsi si precisa che:
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per tutti i contratti territoriali il termine di 30
giorni vale per l’effettivo deposito dell’accordo che presumibilmente sarà
effettuato solo a cura delle parti che lo hanno stipulato – i singoli datori di lavoro che applicano un
contratto territoriale non dovranno nuovamente depositarlo, ma sarà per loro sufficiente
richiamare la data di deposito e la DPL competente e compilare/trasmettere
l’autodichiarazione di conformità, non necessariamente entro 30 giorni
dalla stipula dell’accordo, ma comunque prima
dell’effettiva erogazione dei premi (o dell’erogazione degli utili);
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per tutti i contratti – aziendali o territoriali - sottoscritti prima del
16 maggio 2016 e riferiti a premi/utili relativi al 2015, a fronte di uno
specifico avviso apparso alcuni giorni
fa su www.cliclavoro.gov.it, è stato prorogato di
1 MESE - dal 15 giugno al 15 luglio p.v. - il loro termine di deposito;
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per tutti i contratti - aziendali o territoriali - già depositati
presso la DPL competente alla data del 16 maggio u.s. il datore di lavoro NON dovrà procedere nuovamente al deposito, ma dovrà richiamare nel modulo i
riferimenti dell’avvenuto deposito avendo attenzione che vi sia rispondenza
tra le previsioni contrattuali e le nuove norme.
Inoltre, la circolare sottolinea che un contratto di II livello già in vigore
potrà essere sempre integrato con altre disposizioni qualora si sia in
presenza di accordi non conformi al nuovo dettato normativo o se le parti
decidessero di praticare alcuni aspetti previsti dalla nuova disciplina (es.
partecipazione agli utili, fruizione welfare aziendale in sostituzione dei
premi o coinvolgimento paritetico dei lavoratori). In linea con le regole
generali di cui sopra, l’eventuale
accordo integrativo va depositato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione e
ai fini della tassazione agevolata rileverà ovviamente solo a partire dalla sua
firma.
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APPLICAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE
Come previsto anche espressamente nella
norma, si applica la tassazione agevolata a meno che il lavoratore non vi
rinunci espressamente in forma scritta.
Ciò detto, la circolare contempla anche l’ipotesi
in cui il datore di lavoro (sostituto d’imposta), anche in assenza di rinuncia
da parte del lavoratore, ma informando il dipendente, possa applicare la
tassazione ordinaria al posto della tassazione sostitutiva se rileva che
quest’ultima risulti meno vantaggiosa.
Diversamente – e siamo nella maggior parte
dei casi – il datore di lavoro, dopo aver verificato la presenza dei
presupposti richiesti, può applicare l’imposta sostitutiva recuperando le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione
utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Questa regola generale trova, tuttavia, una diversa declinazione per i “premi erogati nelle
more dell’emanazione del Decreto” quindi prima del 16 maggio u.s. dato che,
in questa situazione, il datore di
lavoro procederà al ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta in sede di conguaglio.
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Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura
della circolare e alla nuova versione del modulo (autodichiarazione conformità),
entrambi in allegato.
(1) Nostra circolare n. 25 del 20 maggio 2016
prot. n. 2579