Circolari

Circ. n. 27/2016

Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 TASSAZIONE AGEVOLATA sui PREMI di RISULTATO e WELFARE AZIENDALE.(Art. 1, commi 182-190, legge di stabilità 2016).

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione in materia(1), segnaliamo l’emanazione della circolare in oggetto con cui Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, fornisce opportuni chiarimenti in merito all’applicazione della tassazione agevolata sui premi di risultato e sugli interventi di welfare aziendale.

La circolare è piuttosto articolata, comprensiva di esempi e di rimandi anche a precedenti orientamenti tuttora validi, con diversi passaggi degni di nota. Pertanto, con questa comunicazione si offre un primo commento evidenziando le questioni principali e rinviando per un approfondimento tecnico alla circolare di Italia Consulting Network, nonché a nostre ulteriori comunicazioni ove fosse necessario.

Segnaliamo subito che sul sito www.cliclavoro.gov.it è stata resa disponibile una nuova versione del MODELLO con cui datori di lavoro devono auto-dichiarare la conformità dell’accordo da loro applicato alle disposizioni di legge. Il nuovo modello va letto alla luce delle istruzioni emanate. La versione del modello è, ovviamente, diversa da quella allegata a suo tempo al decreto interministeriale del 25 marzo 2016.

Nell’invitare i soggetti interessati a utilizzare d’ora in poi il modello qui allegato, riteniamo che chi avesse già utilizzato il precedente modello sia comunque in regola con la dichiarazione di conformità.

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  1. RISTORNI

Abbiamo la conferma che, come per il passato, beneficiano della detassazione anche i RISTORNI erogati ai soci-lavoratori di cooperativa, in quanto somme ed elementi di competitività/redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

La cooperativa dovrà procedere al DEPOSITO del verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni (deposito peraltro già previsto nel 2014, ultimo anno in cui si era applicata la detassazione). Per il deposito telematico andrà utilizzata la sezione 9 del nuovo modello, anche se dedicata al contratto, e gli altri campi obbligatori.

Per questo valgono le stesse modalità e tempistiche previste dal decreto attuativo (art. 5) per i contratti di secondo livello e quindi, differentemente da come avveniva in passato, il deposito andrà gestito esclusivamente in via telematica attraverso la procedura disponibile sul sito www.lavoro.gov.it (sezione “Servizi”) e NON PIU’ fisicamente presso le DPL territoriali competenti.

Sarà poi il sistema informatico a inviare in automatico a ciascuna DPL competente la relativa documentazione.

Analogamente, ponendosi anche in questo caso l’obbligo del MODELLO con cui si dichiara la conformità alle previsioni di legge, nel caso dei RISTORNI bisognerà compilare la SEZIONE 8 relativa alla PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.

 

  1. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contrariamente a quanto prospettato nel DM, che trattava le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa in modo nettamente separato dai premi di risultato previsti nella contrattazione di secondo livello, si afferma che per poter fruire della tassazione agevolata è necessario avere un accordo con il sindacato che disciplini l’utilizzo di questo strumento (par. 1.3).

Per questo tipo di accordo valgono le regole generali di deposito e di compilazione del modello (apposita sezione partecipazione agli utili).

Chiaramente, la partecipazione agli utili basta da sola come elemento valido fini della detassazione, prescindendo da ulteriori previsioni o parametri d’incremento di produttività/redditività/qualità ed efficienza che possono, quindi, anche non essere presenti.

Inoltre, si precisa che tale istituto rappresenta una modalità attraverso cui in presenza di un rapporto di lavoro viene erogata la relativa retribuzione, senza quindi l’attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale.

Infine, qualora si procedesse contestualmente sia all’erogazione di premi che alla distribuzione di utili, per valutare il raggiungimento dell’importo massimo detassabile andranno sommati i due ammontari.

 

  1. FRUIZIONE WELFARE AZIENDALE AL POSTO DEI PREMI/UTILI

Qualora permanessero dei dubbi, viene espressamente chiarito che la detassazione gli interventi di welfare aziendale in alternativa ai premi aziendali o alla partecipazione agli utili – sempre in esecuzione di contratti di II° livello e ovviamente nel rispetto degli importi stabiliti dal TUIR, così come modificato dall’ultima legge di stabilità – deve essere espressamente disciplinata nell’accordo quale facoltà attivabile volontariamente dal lavoratore.

E’ compito della contrattazione – dice la circolare – stabilire le modalità attraverso cui andrà gestito questo meccanismo di sostituzione (sia in termini di esercizio della scelta, ma anche di possibile revoca).

Detto ciò, perché sia valida tale “fungibilità”, è necessario che l’opzione di fruizione degli interventi di welfare sia riconducibile a somme (premi o utili) per cui è validamente praticabile la detassazione, e ovviamente entro i tetti consentiti.

Inoltre, qualora fosse traslata in welfare aziendale solo parte del premio riconosciuto al lavoratore, la somma residua potrebbe comunque beneficiare della tassazione agevolata per la parte che manca al raggiungimento di detti limiti.

E’ importante evidenziare che laddove il lavoratore optasse per il welfare aziendale le somme corrispettive fruite con questo canale, non configurandosi come reddito da lavoro dipendente, non rilevano ai fini del raggiungimento del tetto di 50 mila euro di reddito da non superare nell’anno precedente per essere considerati soggetti ammissibili al beneficio.

Contestualmente la circolare esclude qualsiasi altra ipotesi di scambio tra retribuzione, anche variabile, e benefit aziendali che non sia quella appena descritta e introdotta come detto dall’ultima legge di stabilità.

 

  1. TIPOLOGIA INTERVENTI DI WELFARE DETASSABILI

Come noto, in maniera complementare rispetto a quanto appena visto, la legge di stabilità 2016 ha provveduto a riconfigurare - modificando l’art. 51 del TUIR – l’insieme delle prestazioni, opere, servizi al dipendente (in natura o tramite rimborsi spese) che sono escluse entro tali limiti dal reddito di lavoro dipendente e che, a fronte del nuovo quadro normativo, possono considerarsi comunque detassabili anche se fruite dal lavoratore, su sua libera scelta, in alternativa a premi o utili erogati per effetto di contratti di secondo livello.

Ricordando che sono esclusi dal reddito da lavoro dipendenti solo quei benefit che siano comunque offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie/gruppi omogenei di dipendenti, la circolare ripercorre analiticamente – distinguendole – le diverse ipotesi:

  • Par. 2.1. Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto - art. 51, c. 2, lettera f): le tipologie di benefit restano le stesse così come rimane invariata in questo caso l’impossibilità – diversamente dalle situazioni che seguono – di ricomprendere i rimborsi spese;

  • Par. 2.2. Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio art. 51. c. 2, lettera f-bis): tra gli altri interventi, agli asili nido si aggiungono le scuole materne e vengono ricompresi anche il servizio di trasporto scolastico, gite/visite didattiche nonché offerta di servizi di baby-sitting;

  • Par. 2.3. Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti – art. 51, c. 2, lettera f-ter: vi rientrano comunque i servizi, anche se non espressamente richiamati nella norma, e bisogna considerare come anziani i soggetti over 75 e come non autosufficienti i soggetti che necessitano di sorveglianza continua perché incapaci di compiere atti della vita quotidiana (serve comunque apposita certificazione medica e per i bambini non può rilevare solo l’età, ma deve essere documentabile una qualche patologia).

Rispetto alla fruizione del welfare in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti, la circolare (par. 3.2) elenca e riepiloga le diverse tipologie di benefit ulteriori a quelle sopra elencate attraverso cui il meccanismo può essere realizzato: versamento a enti/casse aventi esclusivamente fini assistenziali, servizi di mensa/indennità sostitutiva di mensa, servizi di trasporto collettivo, conversione in azioni o in contributi alla previdenza complementare, valore beni ceduti/servizi prestati.

La circolare entra anche nel merito della possibilità data dal legislatore di ricorrere al VOUCHER per la corresponsione dei benefit. Si ribadisce che tali documenti (cartacei o elettronici) di legittimazione a fruire dei servizi sono personali, non monetizzabili né possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione/servizio o, al contrario, dar diritto a più d’una prestazione (par. 2.4).

Da sottolineare il fatto che il voucher è spendibile e fruibile unicamente dal lavoratore presso una delle strutture convenzionate cui il datore di lavoro è ricorso nell’impossibilità di erogare direttamente le prestazioni e i servizi (esclusa in questo senso l’ipotesi di utilizzarlo per rimborsare ex post delle spese).

La circolare, infine, richiama alcune deroghe e casistiche particolari – previste dal legislatore per cui, ad esempio, i voucher possono essere emessi per più beni e servizi al massimo per una somma complessiva inferiore a 258,23 € (par. 2.5.1) e restano comunque invariate le norme sul buono pasto (par. 2.5.2.), che si configura quindi come istituto distinto dal voucher ed integra la fattispecie di cessione di beni e servizi aziendali.

 

  1. COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI

Ai fini dell’incremento dell’importo detassabile da 2.000 a 2.500 euro, spetta al contratto di II livello il compito di disciplinare eventualmente le modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro con lo scopo di innalzare la produttività e la qualità.

 Sul tema la circolare, oltre a ribadire che non basta una mera consultazione né sono sufficienti gruppi/comitati di semplice addestramento/formazione dei lavoratori, precisa la “necessità che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali ...”.

Si tratta di una formulazione che aggiunge qualche elemento in più rispetto alla norma, ma che lascia comunque spazi di manovra piuttosto indefiniti senza vincoli troppo stringenti.

 

  1. DEPOSITO DEI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO

Si richiama la regola generale del deposito dei contratti entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente all’autodichiarazione di conformità.

Come già anticipato, tale regola vale anche per il deposito del verbale di assemblea con cui una cooperativa delibera l’erogazione dei RISTORNI ai soci-lavoratori.

Il deposito e il modello di autodichiarazione andranno inviati attraverso la modalità telematica disponibile sul sito www.lavoro.gov.it (sezione “Servizi”).

Date le diverse situazioni particolari che possono verificarsi si precisa che:

  • per tutti i contratti territoriali il termine di 30 giorni vale per l’effettivo deposito dell’accordo che presumibilmente sarà effettuato solo a cura delle parti che lo hanno stipulato – i singoli datori di lavoro che applicano un contratto territoriale non dovranno nuovamente depositarlo, ma sarà per loro sufficiente richiamare la data di deposito e la DPL competente e compilare/trasmettere l’autodichiarazione di conformità, non necessariamente entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo, ma comunque prima dell’effettiva erogazione dei premi (o dell’erogazione degli utili);

  • per tutti i contratti – aziendali o territoriali - sottoscritti prima del 16 maggio 2016 e riferiti a premi/utili relativi al 2015, a fronte di uno specifico avviso apparso alcuni giorni fa su www.cliclavoro.gov.it, è stato prorogato di  1 MESE - dal 15 giugno al 15 luglio p.v. - il loro termine di deposito;  

  • per tutti i contratti - aziendali o territoriali - già depositati presso la DPL competente alla data del 16 maggio u.s. il datore di lavoro NON dovrà procedere nuovamente al deposito, ma dovrà richiamare nel modulo i riferimenti dell’avvenuto deposito avendo attenzione che vi sia rispondenza tra le previsioni contrattuali e le nuove norme.

Inoltre, la circolare sottolinea che un contratto di II livello già in vigore potrà essere sempre integrato con altre disposizioni qualora si sia in presenza di accordi non conformi al nuovo dettato normativo o se le parti decidessero di praticare alcuni aspetti previsti dalla nuova disciplina (es. partecipazione agli utili, fruizione welfare aziendale in sostituzione dei premi o coinvolgimento paritetico dei lavoratori). In linea con le regole generali di cui sopra, l’eventuale accordo integrativo va depositato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione e ai fini della tassazione agevolata rileverà ovviamente solo a partire dalla sua firma.

 

  1. APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE

Come previsto anche espressamente nella norma, si applica la tassazione agevolata a meno che il lavoratore non vi rinunci espressamente in forma scritta.

Ciò detto, la circolare contempla anche l’ipotesi in cui il datore di lavoro (sostituto d’imposta), anche in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, ma informando il dipendente, possa applicare la tassazione ordinaria al posto della tassazione sostitutiva se rileva che quest’ultima risulti meno vantaggiosa.

Diversamente – e siamo nella maggior parte dei casi – il datore di lavoro, dopo aver verificato la presenza dei presupposti richiesti, può applicare l’imposta sostitutiva recuperando le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.

Questa regola generale trova, tuttavia, una diversa declinazione per i “premi erogati nelle more dell’emanazione del Decreto” quindi prima del 16 maggio u.s. dato che, in questa situazione, il datore di lavoro procederà al ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta in sede di conguaglio.

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Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura della circolare e alla nuova versione del modulo (autodichiarazione conformità), entrambi in allegato.


















(1) Nostra circolare n. 25 del 20 maggio 2016 prot. n. 2579