Circolari

Circ .n. 27/2015

INAIL riduzione Tariffe per oscillazione (OT-24) a seguito di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto in oggetto, atteso da tempo ed emanato di concerto con il MEF, che modifica la disciplina relativa all’oscillazione del tasso medio per prevenzione.

Tale oscillazione, come noto, si traduce in una riduzione delle tariffe INAIL per quei datori di lavoro con almeno 2 anni di attività che abbiano innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso interventi migliorativi realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (c.d. OT -24).

Ciò che ORA CAMBIANO, nella nuova formulazione data all’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come modificato a suo tempo dal D.M. 3 dicembre 2010, sono LE ALIQUOTE PERCENTUALI DI RIDUZIONE DEL TASSO.

In base alla circolare INAIL n. 51 del 29 aprile u.s., le nuove aliquote si applicheranno già a partire da quest’anno e quindi sulle domande già presentate entro il termine previsto (febbraio 2015). 

Come illustrato nella tabella seguente, è stato introdotto un regime meno generoso per le imprese, intervenendo anche attraverso una rivisitazione delle fasce dimensionali/occupazionali cui è rapportata la percentuale di sconto.

 

ALIQUOTE PRECEDENTI

NUOVE ALIQUOTE

Lavoratori - anno

Riduzione

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

30%

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

23%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 100

18%

Da 51 a 200

10%

Da 101 a 200

15%

Da 201 a 500

12%

Oltre 200

5%

Oltre 500

7%

 

Tale rimodulazione, come evidenziato nelle premesse del decreto, si spiega con la necessità di contenere il budget destinato alla misura, a cui negli ultimi anni risultano aver aderito un maggior numero di imprese, in particolare PMI.

Per i datori di lavoro interessati restano confermata – ovviamente - la necessità di presentare apposita domanda entro il mese di febbraio di ciascun anno attraverso il Modulo OT-24.

Sul fronte procedurale, tuttavia, con il decreto si introduce lo strumento della PEC (posta elettronica certificata) al posto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento per le comunicazioni dell’INAIL dirette ai richiedenti (ad esempio per l’invio del provvedimento motivato con cui l’Istituto concede o meno la riduzione oppure la annulla).

Sempre attraverso la PEC l’Istituto invierà un eventuale provvedimento di rettifica a quei datori di lavoro che abbiano già ricevuto per quest’anno un provvedimento di accoglimento calcolato sulla base delle previgenti aliquote, a cui dovranno essere sostituite - come detto - le nuove percentuali.

Nel rinviare al decreto allegato per ulteriori approfondimenti, si ricorda che la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.