È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto in
oggetto, atteso da tempo ed emanato di concerto con il MEF, che modifica la
disciplina relativa all’oscillazione del tasso medio per prevenzione.
Tale
oscillazione, come noto, si traduce in una riduzione
delle tariffe INAIL per quei datori di lavoro con almeno 2 anni di attività che
abbiano innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti
minimi stabiliti dalla legge attraverso interventi migliorativi realizzati
nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (c.d. OT -24).
Ciò che ORA CAMBIANO,
nella nuova formulazione data all’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come
modificato a suo tempo dal D.M. 3 dicembre 2010, sono LE ALIQUOTE PERCENTUALI DI RIDUZIONE DEL TASSO.
In base alla circolare
INAIL n. 51 del 29 aprile u.s., le nuove
aliquote si applicheranno già a partire da quest’anno e quindi sulle
domande già presentate entro il termine previsto (febbraio 2015).
Come illustrato nella tabella seguente, è stato introdotto
un regime meno generoso per le
imprese, intervenendo anche attraverso una rivisitazione delle fasce dimensionali/occupazionali
cui è rapportata la percentuale di sconto.
ALIQUOTE PRECEDENTI
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NUOVE ALIQUOTE
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Lavoratori - anno
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Riduzione
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Lavoratori - anno
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Riduzione
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Fino a 10
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30%
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Fino a 10
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28%
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Da 11 a 50
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23%
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Da 11 a 50
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18%
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Da 51 a 100
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18%
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Da 51 a 200
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10%
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Da 101 a 200
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15%
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Da 201 a 500
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12%
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Oltre 200
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5%
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Oltre 500
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7%
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Tale rimodulazione, come evidenziato nelle premesse
del decreto, si spiega con la necessità di contenere il budget destinato
alla misura, a cui negli ultimi anni risultano aver aderito un maggior numero
di imprese, in particolare PMI.
Per i datori di lavoro interessati restano confermata – ovviamente
- la necessità di presentare apposita domanda entro il mese di febbraio di
ciascun anno attraverso il Modulo OT-24.
Sul fronte procedurale, tuttavia, con il decreto si introduce lo strumento della PEC
(posta elettronica certificata) al posto
della lettera raccomandata con avviso di ricevimento per le comunicazioni dell’INAIL
dirette ai richiedenti (ad esempio per l’invio del provvedimento motivato con
cui l’Istituto concede o meno la riduzione oppure la annulla).
Sempre attraverso la PEC l’Istituto invierà
un eventuale provvedimento di rettifica a quei datori di lavoro che abbiano già
ricevuto per quest’anno un provvedimento di accoglimento calcolato sulla base
delle previgenti aliquote, a cui dovranno essere sostituite - come detto - le
nuove percentuali.
Nel rinviare al decreto allegato per ulteriori
approfondimenti, si ricorda che la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando
solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa
impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso
anno.