Circolari

Circ. n. 27 - 2023

Modalità Operative Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

lunedì 11 dicembre 2023

 

Con il decreto direttoriale n.143 del 2023, pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente, sono state approvate le modalità operative per l’iscrizione e la trasmissione dei dati al registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) (la documentazione di riferimento è disponibile al seguente link: https://www.mase.gov.it/bandi/tracciabilita-dei-rifiuti-pubblicato-il-decreto-sulle-modalita-operative-la-trasmissione-dei).

Nell’allegare alcune slides di presentazione predisposte dal Ministero dell’ambiente sulle tappe che interessano il sistema di tracciabilità dei rifiuti, sia con riferimento ai provvedimenti normativi in corso di emanazione, che alla sperimentazione in corso effettuata attraverso il sistema dell’Albo nazionale gestori ambientali (allegato 2), si rappresenta che il decreto direttoriale risulta adottato in attuazione dell’articolo 21, comma 1, del citato D.M. n.59 del 2023.

Tale norma, in particolare, prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l’altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l’assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Al riguardo si ricorda che con il decreto 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 del codice ambientale, sono state approvate:

- le regole per la tracciabilità elettronica dei rifiuti ed i relativi adempimenti, mediante il registro (cd RENTRI);

- modello e regole per la tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti;

- modello e regole per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico.

(Per informazioni di dettaglio sul DM 59 del 2023 cfr. circolare del Servizio Ambiente ed Energia n.19 del 2023).

Con il DM oggetto della presente comunicazione, quindi, risultano stabilite le procedure riferite a:

  • modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
  • istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
  • requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori;
  • modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti.

Con riferimento, invece, ai modelli di formulario di identificazione rifiuti e di registro di carico e scarico (già approvati con il DM 59 del 2023), sono in corso di definizione da parte del Ministero le istruzioni per la compilazione.

Confcooperative ha partecipato ai lavori di consultazione, inviando specifici contributi e chiedendo l’apertura di un tavolo dedicato alla revisione dei modelli approvati con il DM 59 che presentano dei profili di eccessiva complicazione.

Ciò premesso, nel rinviare alla lettura del documento in allegato per le informazioni di dettaglio, si indicano di seguito alcuni elementi di sintesi.

 

DESCRIZIONE DELLE PRASSI OPERATIVE

Nel nuovo decreto risultano disciplinate le seguenti modalità operative:

  • Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori - (modalità 1-3)
  • Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo - (modalità 4-7)
  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali - (modalità 8-10)
  • Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità - (modalità 11-12)
  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto - (modalità 13-15)
  • Requisiti e specifiche tecniche - (modalità 16-18)

 

SOGGETTI OBBLIGATI ED ISCRIZIONE AL RENTRI

Si ricorda che sono obbligati ad iscriversi al RENTRI:

a)  gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi);

b)  i produttori di rifiuti pericolosi;

c)  gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d)  i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e)  i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, vale a dire:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;

-  i commercianti e gli intermediari di rifiuti non pericolosi senza detenzione

- le imprese e gli enti più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Il decreto 59/2023 ribadisce l’esclusione per i produttori di rifiuti agricoli non pericolosi.

 

 

 

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le tempistiche di iscrizione si calcolano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento 59/2023, vale a dire dal 15 giugno 2023.

L'iscrizione va effettuata:

a)  a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati dal produttore. La finestra temporale per tali soggetti, dunque è quella cha va dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;

b)  a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento). La finestra temporale per tali soggetti, dunque è quella cha va dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025;

c)  a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati. La finestra temporale per tali soggetti, dunque è quella cha va dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali si iscrivono solo quando obbligati come produttori, nel rispetto delle relative tempistiche previste per il produttore.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI e possono in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto, però, a partire dall'anno solare successivo.

Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze indicate, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di iscrizione delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

A tal fine, i soggetti delegati devono:

a)  iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative;

b)  trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite.

I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.