Con il decreto- legge n.17 del 2022 (in allegato) sono state approvate misure urgenti per il contenimento dei costi di energia, per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Nel rinviare alla lettura del provvedimento, si indicano sinteticamente di seguito i principali elementi di interesse.
STRUTTURA GENERALE DEL DECRETO
Artt.1-21 - TITOLO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI
Artt. 1-8 - Capo I Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Artt. 9-21 - Capo II Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica
Artt.22-25 - TITOLO II - POLITICHE INDUSTRIALI
Artt.26-28 - TITOLO III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
Artt.29-41 - TITOLO IV- ALTRE MISURE URGENTI
ARTT. 42-43 - TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
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INDICE
ARTT. 1-21 - TITOLO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI 3
ARTT. 1-8 - CAPO I MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE 3
Art.1 - Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 3
Art. 2 - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas 3
Art. 3 - Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas 3
Art. 4 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore 3
Art. 5 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale 3
Art. 6 - Interventi in favore del settore dell'autotrasporto 4
Art. 7 - Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano 4
Art. 8 - Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia 4
ARTT. 9-21 - CAPO II MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA 4
Art. 9 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili 4
Art. 10 - Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW 4
Art. 11 - Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola 4
Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee 5
Art. 13 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore 5
Art. 14 - Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud 5
Art. 15 - Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso 5
Art. 16 - Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi 5
Art. 17 - Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza 6
Art. 20 - Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale 6
Art. 21- Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale 6
ARTT.22-25 - TITOLO II - POLITICHE INDUSTRIALI 6
Art. 22 - Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive 6
Art. 23 - Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative 7
Art. 25 - Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici 7
ARTT.26-28 - TITOLO III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI 7
Art. 28 - Rigenerazione urbana 7
ARTT.29-41 - TITOLO IV- ALTRE MISURE URGENTI 7
Art. 40 - Sorveglianza radiometrica 7
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Artt. 1-21 - TITOLO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI
Artt. 1-8 - Capo I Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Nell’ambito del primo Titolo, il Capo 1 del decreto reca misure per fronteggiare gli aumenti dei prezzi nel settore dell’energia e del gas. Si segnalano in particolare:
Art.1 - Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022
Si rinvia all’ARERA l’annullamento per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze
• domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
• con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Art. 2 - Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas
È prevista l’applicazione dell’IVA al 5% con riferimento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Art. 3 - Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
Si rinvia ad ARERA la determinazione, per il secondo trimestre del 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale.
Art. 4 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore
È riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 per le imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della stessa energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Art. 5 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.
Art. 6 - Interventi in favore del settore dell'autotrasporto
Per sostenere il settore dell’autotrasporto, viene autorizzata una spesa di 20 milioni per il 2022 per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori.
Per promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell’IVA.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l’anno 2022 un credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Art. 7 - Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Art. 8 - Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia
Fino al 30 giugno 2022, le garanzie statali di SACE del decreto liquidità (23/2020) sono previste per le imprese anche a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. Fino al 30 giugno 2022, non è dovuta, la commissione da versare per le garanzie statali di SACE, per le garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia.
Artt. 9-21 - Capo II Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica
Art. 9 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
Si prevede che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, e nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ad eccezione di interventi in area vincolata.
Art. 10 - Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
Si rinvia ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni e delle modalità per l’estensione del modello unico semplificato agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. SI ricorda che ai sensi dell’articolo 25, comma 3 lettera a ) del decreto legislativo 199 del 2021, con il modello unico semplificato di cui al DM 19 maggio 2015, recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”, è possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato previsto all'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 11 - Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
L’articolo interviene sulla disposizione del 1/2012 (dl concorrenza) che vietava la possibilità di accesso agli incentivi per l’installazione di moduli fotovoltaici a terra in area agricola.
Con la nuova disposizione, il divieto di incentivi non si applica:
- agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale;
- agli impianti agro-voltaici che prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
La disposizione prevede l’applicazione della semplificazione riconosciuta nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee - relativa alla non vincolatività del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica - anche alla valutazione di impatto ambientale.
Art. 13 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore
La disposizione contiene norme di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore a tutela delle aree vincolate.
Art. 14 - Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud
La disposizione prevede l’attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I costi ammissibili all'agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.
Si rinvia ad un decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Art. 15 - Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso
La disposizione rinvia ad un decreto la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
Art. 16 - Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi
Si prevede che per contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, il GSE avvia, su direttiva del Ministro della Transizione ecologica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
Il GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti sulla terraferma e nel mare territoriale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari.
Art. 17 - Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza
A partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.
Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”.
Art. 20 - Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale
Per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, il ministero della Difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR. Le articolazioni del ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni possono provvedere alla fornitura dell’energia ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili, a cui possono partecipare gli enti militari territoriali.
Art. 21- Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale
Per accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti, il ministro della Transizione ecologica adotta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, misure finalizzate a:
- ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;
- assicurare che il servizio di modulazione sia garantito prioritariamente attraverso l’utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;
- promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
- stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza.
Artt.22-25 - TITOLO II - POLITICHE INDUSTRIALI
Art. 22 - Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive
Per favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Mise con dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
Art. 23 - Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative
Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
Art. 25 - Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
Per fronteggiare, nel primo semestre del 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione dell'apposito Fondo è incrementata di 100 milioni per l’anno 2022.
Artt.26-28 - TITOLO III - REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
Art. 28 - Rigenerazione urbana
Per rafforzare le misure di rigenerazione urbana, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate.
Artt.29-41 - TITOLO IV- ALTRE MISURE URGENTI
Art. 40 - Sorveglianza radiometrica
La disposizione modifica l'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, prevedendo che i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente.
Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.
La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
L’allegato A del decreto legge sostituisce, quindi, l’allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 disciplinando:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione;
b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.