È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.” (All.) con cui sono introdotte disposizioni a vantaggio degli enti territoriali, in materia di pensioni, di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza.
DECRETO LEGGE N. 145/2023
COLLEGATO ALLA MANOVRA FINANZIARIA 2024
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè il 19 ottobre 2023, ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, ad eventuali comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi e di ICN S.p.A.
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CAPO I. MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI
ART. 4. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.
Con l’articolo in esame si dispone che, per il solo periodo d’imposta 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi (redditi di lavoro autonomo ovvero redditi d’impresa - artt. 53 e 54 Tuir) di ammontare non superiore a 170,000 €, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi venga eseguito entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza alcun interesse.
Il versamento può essere dilazionato in 5 rate mensili, da gennaio a maggio con scadenza il 16 di ogni mese.
In tal caso, alle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente in materia di pagamenti rateali, ex articolo 20, D.lgs. n. 241/97.
ART. 5. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
La disposizione differisce (dal 30 novembre 2023) al 30 giugno 2024 il termine entro cui le imprese possono presentare richiesta di riversamento all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione senza applicazione di interessi e sanzioni.
Trattasi dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo relativi a uno o più periodi d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.
Pertanto, la disposizione proroga anche il termine per il versamento della rata unica ovvero dei termini previsti per il versamento delle tre rate (in caso di rateazione) e dei relativi interessi.
Sono fatti salvi i versamenti già eseguiti dai contribuenti prima della modifica in commento.
Infine, la disposizione proroga di 1 anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate, per i crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, utilizzati negli anni 2016 e 2017.
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CAPO II. MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI
ART. 10. Trasporto pubblico locale.
La disposizione, al comma 1, incrementa, di ulteriori 500 milioni di € per l’anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (ai sensi dell’articolo 200, comma 1, D.L. n. 34/2020/Decreto Rilancio) al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ciò al fine di compensare, definitivamente, la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, a seguito delle limitazioni della capienza massima dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi di trasporto pubblico.
Le nuove risorse stanziate sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 2, articolo 34, sopra citato.
Con il comma 2, si prevede l’incremento, per un ammontare pari a 35 milioni di € per l’anno 2023, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 5/2023 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto a riconoscere, fino all’esaurimento delle risorse, un bonus per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero servizi di trasporto ferroviario nazionale.
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CAPO III. MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E IN MATERIA DI SPORT
ART. 13. Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
La disposizione rifinanzia, per un importo pari a 50 milioni di € per l’anno 2023, la misura “Nuova Sabatini” istituita dall’articolo 2, D.L. n. 69/2013, al fine di garantire la continuità delle misure di sostegno per gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
Come noto, la misura in esame è l’agevolazione che fa capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy avente la finalità di semplificare/favorire l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
La misura è stata reiteratamente rifinanziata e potenziata, tenuto conto del riscontro ricevuto dal sistema produttivo, trattandosi di uno dei principali strumenti di sostegno delle MPMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusa l’agricoltura e la pesca, (ad eccezione del settore finanziario ed assicurativo).
L'agevolazione promuove gli investimenti per acquistare, o acquisire in leasing, da parte delle menzionate MPMI sia beni strumentali materiali (quali macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo) o immateriali, (hardware, software e tecnologie digitali).
La misura permette alle MPMI:
- l’accesso a finanziamenti agevolati per investimenti relativi ai sopra menzionati beni strumentali (tra i soggetti finanziatori si annoverano anche gli intermediari finanziari iscritti all’albo 106 del TUB-D.lgs. n. 385/93, che operano statutariamente nei confronti delle menzionate imprese);
- l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per i medesimi investimenti, con un tasso di interesse annuo agevolato.
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CAPO IV. MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA
ART. 20. Misure per le scuole paritarie dell’infanzia.
L’articolo incrementa di 50 milioni di € per l’anno 2023, il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie (che nel 2022 era pari a 20 milioni di €) dall’articolo 1, comma 328, Legge di bilancio 2022, n. 234/2021.
Le modalità e i criteri di riparto, per l’anno scolastico 2022/2023, sono stati definiti dal D.M. MIUR, n. 21, del 14 febbraio 2023, disponibile al seguente link: https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-21-del-14-febbraio-2023
ART. 21. Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina.
Il comma 1, istituisce, presso il Ministero dell’Interno, un apposito Fondo con una dotazione iniziale pari a 46,859 milioni di €, per l’anno 2023, diretto al finanziamento di misure urgenti connesse con l’accoglienza di migranti e in favore di minori stranieri non accompagnati. Le risorse sono stanziate anche a sostegno dei Comuni.
Il comma 3 istituisce, sempre presso il Ministero dell’Interno un ulteriore Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di € per l’anno 2023, ai fini della concessione di contributi straordinari a vantaggio di Comuni confinanti con altri Paesi europei o Comuni stranieri, coinvolti in flussi migratori.
Ai sensi del comma 4, i criteri e le modalità di concessione del sopra citato contributo saranno definiti con decreto dei Ministri dell’Interno/MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Il comma 5 autorizza l’incremento di spesa di 7 milioni di € l’anno 2023, al fine di garantire la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, garantendo, pertanto, l’effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale (articolo 19, comma 3, D.L. n. 13/2017).
I commi da 9 a 10 recano disposizioni relative alla gestione della crisi in Ucraina.
Il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni di € per l’anno 2023 ai fini della dell’attività di assistenza, soccorso e accoglienza della popolazione ucraina, su tutto il territorio nazionale.
Il comma 10 autorizza la spesa di 2,2 milioni di € per il 2024 ai fini dell’invio di militari dell’Arma dei carabinieri per la tutela degli uffici all’estero principalmente esposti.
ART. 22. Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’articolo reca una serie di disposizioni che novellano la disciplina vigente (articolo 12, D.L. n. 34/2020) in materia di acquisizione efficiente delle informazioni relative a nascite e decessi, attraverso il c.d. Sistema Tessera Sanitaria.
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