Circolari

Circ. n. 26/2022

Decreto Legge n. 21/2022 PROFILI GIUSLAVORISTICI: AMMORTIZZATORI SOCIALI EMERGENZIALI ESTENSIONE BONUS OCCUPAZIONALE ESENZIONE FISCALE BONUS CARBURANTE DIPENDENTI

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento in oggetto in vigore da oggi, segnaliamo alcune novità di nostro specifico interesse così riassumibili:

Art. 2: esenzione fiscale per tutto il 2022 fino ad un importo massimo di 200 € per lavoratore, dei buoni benzina (o bonus carburante o analoghi titoli) ceduti a titolo gratuito dalle imprese private ai propri dipendenti.

Art. 11: NUOVE CONCESSIONI PER AMMORTIZZATORI SOCIALI, finalizzate a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica e rappresentate:

    • da un lato, nell’eventuale ricorso entro il 2022 ad ulteriori settimane – 26 per la CIGO e 8 per FIS/fondi di solidarietà - in deroga ai limiti temporali posti in via generale dal legislatore, facoltà che per FIS e fondi di solidarietà riguarda però una ristretta platea di imprese con organico fino a 15 dipendenti e operanti in (pochi) determinati settori individuati dai codici ATECO nell’Allegato I del decreto (es. turismo, ristorazione, attività ricreative);
    • dall’altro, limitatamente al periodo 22 marzo-31 maggio 2022, nell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale dovuta di norma da un datore di lavoro in caso di utilizzo degli ammortizzatori in favore di imprese operanti in determinati settori (codici ATECO indicati nell’Allegato A del decreto - es. mais, concimi e grano tenero; siderurgia; ceramica; legno; automotive).

Art. 12: ESTENSIONE DEL BONUS OCCUPAZIONALE già previsto per l’inserimento di nuovi giovani under 36 nel biennio 2021/2022 e già allargato dall’ultima legge di bilancio (art. 1, comma 119) alle assunzioni di lavoratori di qualsiasi età riconducibili a imprese con tavoli di crisi aziendale aperti presso il MISE, anche nel caso di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti dalle medesime imprese in crisi, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte sempre delle suddette imprese.

nel ricordare come il beneficio consista in uno sgravio contributivo al 100%, fino al limite di 6 mila €/anno - premi e contributi INAIL da pagare comunque – fruibile dai datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e spettante anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato, evidenziamo come il legislatore abbia chiarito contestualmente la non cumulabilità di questa misura con il beneficio riconoscibile ad un datore di lavoro in caso di assunzione di un soggetto beneficiario di NASpI, come prevista dall’art. 2, comma 10-bis della legge n.92/2012.

* * *

Nel rimandare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli e in particolare agli Allegati I e A per un puntuale dettaglio dei comparti che rappresentano i rispettivi campi di applicazione delle nuove misure introdotte in materia di ammortizzatori sociali(1), sottolineiamo come trattandosi di un Decreto-legge il provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche durante l’iter parlamentare di conversione.

 

(1) Nell’Allegato I, contenente i settori per i quali, in presenza di un organico fino a 15 dipendenti, vale la concessione di ulteriori 8 settimane di FIS in deroga ai limiti temporali stabiliti in via ordinaria, rintracciamo molti – anche se non proprio tutti - dei codici ATECO per i quali nel primo trimestre 2022 risulta(va) applicabile in base al D.L. 4/2021 l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in caso di effettivo utilizzo di ammortizzatori.

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento in oggetto in vigore da oggi, segnaliamo alcune novità di nostro specifico interesse così riassumibili:

Art. 2: esenzione fiscale per tutto il 2022 fino ad un importo massimo di 200 € per lavoratore, dei buoni benzina (o bonus carburante o analoghi titoli) ceduti a titolo gratuito dalle imprese private ai propri dipendenti.

Art. 11: NUOVE CONCESSIONI PER AMMORTIZZATORI SOCIALI, finalizzate a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica e rappresentate:

    • da un lato, nell’eventuale ricorso entro il 2022 ad ulteriori settimane – 26 per la CIGO e 8 per FIS/fondi di solidarietà - in deroga ai limiti temporali posti in via generale dal legislatore, facoltà che per FIS e fondi di solidarietà riguarda però una ristretta platea di imprese con organico fino a 15 dipendenti e operanti in (pochi) determinati settori individuati dai codici ATECO nell’Allegato I del decreto (es. turismo, ristorazione, attività ricreative);
    • dall’altro, limitatamente al periodo 22 marzo-31 maggio 2022, nell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale dovuta di norma da un datore di lavoro in caso di utilizzo degli ammortizzatori in favore di imprese operanti in determinati settori (codici ATECO indicati nell’Allegato A del decreto - es. mais, concimi e grano tenero; siderurgia; ceramica; legno; automotive).

Art. 12: ESTENSIONE DEL BONUS OCCUPAZIONALE già previsto per l’inserimento di nuovi giovani under 36 nel biennio 2021/2022 e già allargato dall’ultima legge di bilancio (art. 1, comma 119) alle assunzioni di lavoratori di qualsiasi età riconducibili a imprese con tavoli di crisi aziendale aperti presso il MISE, anche nel caso di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti dalle medesime imprese in crisi, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte sempre delle suddette imprese.

nel ricordare come il beneficio consista in uno sgravio contributivo al 100%, fino al limite di 6 mila €/anno - premi e contributi INAIL da pagare comunque – fruibile dai datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e spettante anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato, evidenziamo come il legislatore abbia chiarito contestualmente la non cumulabilità di questa misura con il beneficio riconoscibile ad un datore di lavoro in caso di assunzione di un soggetto beneficiario di NASpI, come prevista dall’art. 2, comma 10-bis della legge n.92/2012.

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Nel rimandare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli e in particolare agli Allegati I e A per un puntuale dettaglio dei comparti che rappresentano i rispettivi campi di applicazione delle nuove misure introdotte in materia di ammortizzatori sociali(1), sottolineiamo come trattandosi di un Decreto-legge il provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche durante l’iter parlamentare di conversione.

 

(1) Nell’Allegato I, contenente i settori per i quali, in presenza di un organico fino a 15 dipendenti, vale la concessione di ulteriori 8 settimane di FIS in deroga ai limiti temporali stabiliti in via ordinaria, rintracciamo molti – anche se non proprio tutti - dei codici ATECO per i quali nel primo trimestre 2022 risulta(va) applicabile in base al D.L. 4/2021 l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in caso di effettivo utilizzo di ammortizzatori.

Documenti da scaricare

Circ262022.docx (121,55 KB)

Allegato A.pdf (1,51 MB)

Allegato I.pdf (1,47 MB)