Circolari

Circ. n. 26/2021

Comunità energetiche ed autoconsumo (Dossier normativo)

In considerazione dell’imminente recepimento delle direttive comunitarie in materia di energia (direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) - che disciplinano, tra l’altro le figure delle comunità energetiche dei cittadini (CEC) e delle comunità di energia rinnovabile (CER) (cfr. circolare Servizio ambiente n.19/2021) - e visto l’avvio, in diverse Regioni, di iter per l’approvazione di leggi regionali in materia, si ritiene utile fornire un quadro di riferimento della normativa attualmente vigente e dei principi di riferimento che regolamentano i diversi istituti.

Come noto, infatti, in Italia il recepimento delle citate direttive è stato anticipato, in via sperimentale, con l’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. “decreto milleproroghe”) che, nel consentire la possibilità di attivare forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero di realizzare comunità energetiche rinnovabili, ha, al contempo, fissato alcuni limiti e condizioni (che dovrebbero essere auspicabilmente superati in fase di recepimento definitivo).

Pertanto, al momento, nelle more della completa attuazione della disciplina comunitaria indicata, in Italia possono essere già costituite comunità energetiche o configurazioni in autoconsumo, ma solo con i limiti e nel rispetto di quanto indicato dal citato articolo 42- bis e della relativa disciplina di attuazione, come di seguito descritta.

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI

 

 

1.      RIFERIMENTI NORMATIVI 3

1.1.       Riferimenti normativi comunitari (normativa in fase di recepimento)  3

1.2.       Riferimenti normativi nazionali (normativa vigente)  3

2.      NOZIONI E PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA   4

2.1.       Autoconsumo   4

2.1.1.          Nozione di “autoconsumatore”  4

2.1.2.          Nozione di “autoconsumatore collettivo”  4

2.1.1.          Disciplina per gli autoconsumatori 4

2.2.       Comunità energetiche dei cittadini 5

2.3.       Comunità energetiche rinnovabili 6

3.      NORMATIVA VIGENTE  9

3.1.       Limiti soggettivi 9

3.2.       Tipologia di impianti 10

3.3.       Oneri 11

3.4.       Incentivi 11

3.5.       Procedure per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione   12

3.6.       Ruolo dei clienti finali 14

3.7.       Applicazione del superbonus  14

4.      POSIZIONAMENTO CONFCOOPERATIVE E DISCIPLINA REGIONALE VIGENTE  15

4.1.       Posizionamento Confcooperative   16

4.2.       Riferimenti delle leggi approvate a livello regionale   18

 

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1.      RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1.  Riferimenti normativi comunitari (normativa in fase di recepimento)

  • direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e direttiva

    art.2, par. 1, punto 11) e art.16

    La direttiva definisce la nozione di comunità energetica dei cittadini ed i principi che gli Stati devono rispettare per definire la relativa disciplina.

  • direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

    art.2, par. 1, punti 1), 14), 15) e 16) e artt. 21 e 22

    La direttiva definisce la nozione di autoconsumo, autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile e i principi che gli Stati devono rispettare per definire la relativa disciplina.

1.2.  Riferimenti normativi nazionali (normativa vigente)

  • Articolo 42-bis decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 (in Allegato 1)

  • Deliberazione ARERA n.318/2020, Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile (in Allegato 2)

  • Decreto ministeriale 16 settembre 2020, Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020 (in Allegato 3)

  • Regole tecniche GSE 22 dicembre 2020 per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa (in Allegato 4)

  • Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.18/E del 12 marzo 2021, configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 – Superbonus (in Allegato 5)

L’articolo 42-bis del cd decreto Milleproroghe ha introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare “configurazioni” sperimentali di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.

In attuazione di tali disposizioni, con la delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sono disciplinate le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la citata “tariffa incentivante” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali (cfr. par. 3 per i dettagli della disciplina).

2.      NOZIONI E PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA

2.1.  Autoconsumo

2.1.1.    Nozione di “autoconsumatore”

La direttiva 2001/2018 definisce «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito, in altri siti:

  • produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta.

Per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non devono costituire l'attività commerciale o professionale principale.

 

2.1.2.    Nozione di “autoconsumatore collettivo”

La direttiva 2001/2018 definisce «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»: un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente come autoconsumatori e si trovano nello stesso edificio o condominio.

 

2.1.1.    Disciplina per gli autoconsumatori

Per gli autoconsumatori, l’art.21 della direttiva 2001/2018 stabilisce alcuni principi di riferimento.

Gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, possono essere autorizzati a:

  1. produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo;

  2. immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari;

  3. installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo (senza doppio onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità);

  4. mantenere i loro diritti e obblighi come consumatori finali;

  5. ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta immessa in rete, che corrisponda al valore di mercato e tenga conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.

L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. In questa ipotesi, il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.

Gli autoconsumatori non devono essere soggetti:

  1. a procedure ed oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi, in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono;

  2. a procedure discriminatorie o sproporzionate e ad oneri o tariffe, in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità.

La direttiva individua alcuni casi specifici in cui possono essere applicati agli autoconsumatori oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità (ad es. se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW).

 

2.2.  Comunità energetiche dei cittadini

La direttiva 2019/944 definisce la «comunità energetica dei cittadini» come un soggetto giuridico che:

a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;

b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e

c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

Con riferimento ai principi di regolamentazione, l’articolo 16 della medesima direttiva prevede che gli Stati debbano assicurare che:

a) la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini sia aperta e volontaria;

b) i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini abbiano il diritto di uscire dalla comunità;

c) i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi;

d) il gestore del sistema di distribuzione previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperi per agevolare i trasferimenti di energia elettrica all’interno della comunità;

e) le comunità energetiche dei cittadini siano soggette a procedure e oneri non discriminatori, equi, proporzionati e trasparenti

Gli Stati possono prevede che le comunità dei cittadini:

a) siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;

b) possiedano, istituiscano, acquistino o lochino reti di distribuzione e le gestiscano autonomamente;

c) siano soggette alle esenzioni previste per i sistemi di distribuzione chiusi.

Gli Stati devono assicurare che le comunità energetiche dei cittadini:

a) possano accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o in maniera aggregata in modo non discriminatorio;

b) siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato;

c) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete elettrica;

d) per quanto riguarda il consumo di energia elettrica autoprodotta, siano trattate come clienti attivi;

e) abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità, purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali.

Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure.

 

2.3.  Comunità energetiche rinnovabili

art.2, par 1 punti 1 e 16 e art.22 dir. 2001/2018

La direttiva 2001/2018 definisce, in primo luogo (analogamente a quanto previsto nella direttiva 2019/944) l’«energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili includendo in tale nozione in particolare:

  • energia eolica

  • energia solare (solare termico e fotovoltaico)

  • energia geotermica

  • energia dell'ambiente

  • energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina

  • energia idraulica

  • energia da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La «comunità di energia rinnovabile», quindi, è definita come un soggetto giuridico che:

  1. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione

  2. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

La direttiva definisce, quindi, i principi che devono regolamentare le comunità energetiche.

 

In particolare:

  1. i clienti finali, in particolare i clienti domestici, devono avere il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie

  2. nel caso di imprese private, la partecipazione non deve costituire l'attività commerciale o professionale principale

  3. le comunità di energia rinnovabile devono avere il diritto di:

  • produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

  • scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla comunità, con il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come clienti;

  • accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;

  1. gli Stati devono fornire un quadro di sostegno per promuovere lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile in modo che:

  • siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

  • le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;

  • il gestore del sistema di distribuzione cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità

  • le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze e ad oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite;

  • le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi come consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;

  • la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

  • siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;

  • alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;

  • siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

     

3.      NORMATIVA VIGENTE

Come anticipato, l’articolo 42-bis del cd decreto Milleproroghe ha introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare “configurazioni” sperimentali di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.

 

3.1.  Limiti soggettivi

I consumatori di energia elettrica possono:

  • associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a condizione che, per i soggetti diversi dai nuclei familiari, le attività di produzione o condivisione dell’energia non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

  • realizzare comunità energetiche, a condizione che gli azionisti o membri siano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.

Con riferimento alla natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”, a mero titolo di esempio e per le attività consentite la deliberazione ARERA 4 agosto 2020 n.318/2020/R/EEL precisa che, a titolo esemplificativo, la forma giuridica prescelta potrebbe essere quella degli enti del terzo settore, così come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, ovvero quella delle cooperative a mutualità prevalente o cooperative non a mutualità prevalente, cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro, purché tali entità rispettino i requisiti.

 

 

 

3.2.  Tipologia di impianti

Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. La deliberazione ARERA del 4 agosto 2020 precisa che la potenza si considera:

  • per gli impianti fotovoltaici, come la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;

  • per gli altri impianti di produzione, come la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l’impianto di produzione;

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli edifici o condomìni;

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori ed i punti di immissione degli impianti devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione.

Come precisato dalla deliberazione ARERA 4 agosto 2020, la comunità di energia rinnovabile deve avere la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d’esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d’uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell’impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio. Al riguardo, la deliberazione ARERA del 4 agosto 2020 definisce le due nozioni, considerando come:

  • condominio un edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni (cfr. art.2, comma 2, lettera f), d.lgs. n. 102/14) e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile;

  • edificio l’insieme dei sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti (cfr. art. 2,  comma 1, lettera a), d.lgs. n. 192/05) e ricadenti nelle categorie di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali e dei relativi spazi comuni come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile.

 

3.3.  Oneri

Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano gli oneri generali di sistema.

 

3.4.  Incentivi

Con il decreto ministeriale 16 settembre 2020 sono state adottate le disposizioni di individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

In particolare, ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto, l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

L'intera energia prodotta ed immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE.

Per l’energia elettrica condivisa, quindi, il GSE riconosce una tariffa incentivante, in forma di tariffa premio, che è finalizzata ad incentivare l'autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni (cioè gli “autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica) e non la cessione di energia, al fine di ridurre l'immissione in rete di energia non autoconsumata. La predetta tariffa è, infatti, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione.

Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento (l'estensione del periodo nominale di diritto non può essere comunque superiore a dodici mesi)

L'istanza di accesso alla tariffa è effettuata con le modalità previste dalla deliberazione ARERA del 4 agosto 2020.

Con riferimento alla cumulabilità degli incentivi, per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al D.M. 4 luglio 2019 (Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), nè con il meccanismo dello scambio sul posto.

Per gli altri soggetti, le tariffe sono cumulabili esclusivamente con:

a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici);

b) la detrazione del 110% (superbonus), nel rispetto dei limiti indicati dal decreto.

 

3.5.  Procedure per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione

La delibera ARERA del 4 agosto 2020 definisce le procedure per l’accesso alle incentivazioni.

Il servizio di valorizzazione e di incentivazione dell’energia elettrica condivisa è erogato dal GSE per il tramite dei referenti dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero delle comunità di energia rinnovabile (che sono considerate come referente).

I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione ed incentivazione dell’energia elettrica condivisa devono presentare istanza al GSE per il tramite del referente.

Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il referente:

  • allega il mandato ricevuto dai soggetti facenti parte della configurazione;

  • comunica l’elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione e l’elenco dei clienti finali e dei produttori non facenti parte della configurazione la cui energia elettrica prelevata rileva ai fini del calcolo dell’energia elettrica condivisa;

  • allega una dichiarazione in relazione al rispetto, da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione, dei requisiti previsti ed alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell’incentivazione.

Nel caso di comunità di energia rinnovabile, il referente:

  • allega il mandato ricevuto dai membri della comunità ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;

  • rende disponibile lo statuto della comunità e/o ogni altro documento fondativo utile alla verifica, all’atto della presentazione dell’istanza, della sussistenza dei requisiti

  • comunica l’elenco dei soggetti facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto (cliente finale e/o produttore) e di utenza

  • allega una dichiarazione in relazione al rispetto da parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le condizioni ed al rispetto da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione dei requisiti previsti

  • allega una dichiarazione in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell’incentivazione per l’autoconsumo collettivo

A seguito di verifica positiva, il GSE:

  • stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito

  • comunica a Terna la tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa specificando la relativa data di decorrenza.

Qualora la verifica abbia esito negativo, il GSE ne dà comunicazione al referente evidenziando i motivi del diniego.

 

3.6.  Ruolo dei clienti finali

I clienti finali associati in una delle configurazioni:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato e possono demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

 

3.7.  Applicazione del superbonus

Ai fini fiscali, specifiche disposizioni in materia di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” sono contenute nell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), che ha introdotto la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico o antisismici (cd. Superbonus).

Sui dettagli della disciplina, si richiama la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.18/E del 12 marzo 2021 (in Allegato).

In particolare:

  • il comma 16-bis dell’articolo 119 citato dispone che «l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42 -bis del decreto-legge n. 162 del 2019 non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale». Per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni” indicate, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. La detrazione in questione si applica, attualmente, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione, su singole unità immobiliari e su parti comuni, di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

    La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

    Tra i lavori agevolabili, in base alla predetta disposizione, rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. La detrazione in commento, quindi, può essere fruita anche con riferimento alle spese sostenute per gli impianti gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis, a condizione che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della configurazione medesima, la cui attività non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

  • il comma 16-ter dell’articolo 119 citato stabilisce che per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW per l’installazione dei predetti impianti, si applica il Superbonus a condizione che l'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo sia ceduta al GSE.

    Pertanto, l'installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis, rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus.  Il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR.  Inoltre, in caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.

    Nel caso di installazione di impianto fotovoltaico, il Superbonus è subordinato alla condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” finalizzati al risparmio energetico o antisismici previsti ai commi 1 o 4 del medesimo articolo 119. Il Superbonus spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

    Come anticipato il Superbonus è subordinato alla cessione in favore del GSE, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo,

 

4.      POSIZIONAMENTO CONFCOOPERATIVE E DISCIPLINA REGIONALE VIGENTE

Diverse Regioni sono già intervenute con specifiche disposizioni finalizzate a promuovere o ad incentivare la costituzione di comunità energetiche o configurazioni in autoconsumo.

Rispetto ai lavori su base regionale, occorre considerare che, come già anticipato, la disciplina attualmente vigente è sperimentale e transitoria e che, come Confcooperative, in tutte le sedi istituzionali è stata rilevata la necessità di promuovere al massimo la diffusione di queste configurazioni, nel rispetto delle disposizioni comunitarie che non introducono particolari vincoli di potenza degli impianti o di tensione con rifermento all’ubicazione delle cabine di riferimento.

Ciò premesso, anche ai fini delle eventuali interlocuzioni da condurre a livello regionale, si sintetizzano di seguito alcune delle richieste formulate da Confcooperative ai fini del recepimento delle nuove direttive comunitarie ed i riferimenti delle disposizioni principali già approvate a livello regionale.

 

4.1.  Posizionamento Confcooperative

Si riportano, di seguito, alcune delle principali questioni che Confcooperative ha rilevato in diverse sedi istituzionali e nei documenti di lavoro finalizzati al recepimento della disciplina comunitaria che possono essere di ausilio nell’ambito delle riflessioni a livello regionale e territoriale.

  • Forma della comunità energetica

Confcooperative ha rilevato in più sedi l’opportunità di precisare chiaramente che, pur in un contesto di libertà delle forme, la comunità energetica dovrebbe avere forma di impresa senza scopo lucrativo, essendo necessario ulteriormente chiarire che deve perseguire l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità.

  • Governance

Occorre definire opportune indicazioni in tema di governance che, se vuole assicurare il controllo effettivo dei soci/utenti, come precisato dalla direttiva, deve essere tale da prevedere che le comunità:

a) abbiano un funzionamento democratico;

b) siano governate in maggioranza dai soci;

c) non siano soggette a controllo o egemonia di singoli soci o, a maggior ragione, di enti pubblici o privati esterni alla compagine.

 

  • Sistema degli incentivi

È stata rilevata l’opportunità di prevedere, nell’ambito del sistema incentivante, un regime fiscale dedicato, che tenga in adeguata considerazione e premi la funzione sociale, mutualistica e comunitaria del nuovo soggetto, il vincolo non lucrativo e il coinvolgimento democratico, alla stessa stregua di quanto avviene ad esempio nella legislazione dell’impresa sociale o delle startup innovative.

  • Requisito della vicinanza

Con riferimento al requisito della “vicinanza”, sarebbe importante sottolineare la necessità di un legame strutturale con il territorio e la comunità, evitando che la nozione di vicinanza si traduca in un elemento meramente tecnologico e burocratico. La previsione, invece, di requisiti di collegamento dei soci con il territorio consentirebbero alle comunità energetiche di assurgere anche ad imprese di comunità elettive o per antonomasia, svolgendo il ruolo di modello per altre forme in altri settori.

In tale contesto, al fine di valorizzare quanto più possibile l’autoproduzione dell’energia, appare indispensabile definire strumenti che, in particolare nell’ambito di strutture consortili e cooperative, consentano ed avvantaggino (anche sotto il profilo del regime incentivante e fiscale) la portabilità dell’energia, in modo da consentire il consumo dell’energia prodotta anche in ambiti territoriali diversi, da parte dei soci. Questo sistema consentirebbe, ad esempio, di ricaricare in un sito veicoli elettrici della cooperativa con il credito di energia maturata dall’impianto di produzione della cooperativa medesima, in un altro sito.  Ancora, si dovrebbe, ad esempio, introdurre un sistema di tariffazione ed oneri che tenga conto dei benefici derivanti dall’autoconsumo, consentendo l’applicazione dell’art. 52 del Testo Unico delle Accise 504/95 in tema di esenzione accise sull’energia prodotta da fonti rinnovabili, all’energia autoprodotta ed autoconsumata attraverso enti mutualistici e cooperativi.

  • Fonti energetiche

Risulta indispensabile che i modelli delle configurazioni disciplinate non avvantaggino determinate fonti di energia rinnovabile e non siano di ostacolo per l’impiego delle altre, considerate le potenzialità che il settore cooperativo può avere in tutti i diversi ambiti.

  • Coordinamento con la disciplina delle cooperative elettriche storiche

Nella disciplina in corso di elaborazione è necessario introdurre espressi riferimenti alla necessità di salvaguardia e coordinamento delle attività delle comunità già esistenti con riferimento, in particolare, alle cooperative elettriche storiche.  Il richiamo è, in particolare, alle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Si tratta delle c.d. “cooperative elettriche storiche”, costituite tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, in particolare nell’ambito di comunità montane dell’arco alpino, al fine di utilizzare locali disponibilità di risorse idroelettriche e naturali e sopravvissute alla nazionalizzazione del 1962.

Tali fenomeni di cooperazione di comunità non devono subire aggravi né essere limitate nella possibilità di continuare ad operare con le attuali configurazioni. La disciplina delle cooperative esistenti deve essere adeguatamente salvaguardata e coordinata, anche considerato il possibile ruolo che le cooperative elettriche storiche possono svolgere in termini di promozione, animazione e assistenza burocratica e con la prospettiva di una futura aggregazione consortile tra cooperative storiche e nuove comunità energetiche.

 

4.2.  Riferimenti delle leggi approvate a livello regionale

  • Calabria

  • L.R. 19 novembre 2020, n. 25, Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili

  • L.R. 23 aprile 2021, n. 2, Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili)

     

  • Campania

  • L.R.29 dicembre 2020, n.38, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021 - Art. 20 (Indirizzi regionali per la costituzione delle Comunità energetiche in Campania)

     

  • Emilia Romagna

  • Delib.G.R. 25 giugno 2018, n. 986 - Appendice 2 - Priorità della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente - POR FESR 2014-2020. Azione 1.2.2. Approvazione bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente

  • ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE n. 2663 (BUR 14 aprile 2021) - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere sia la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili a cui possano partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini, sia l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio.

 

  • Lazio

  • L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione - Art. 10 (Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili.G.R. 25 giugno 2018, n. 986 - Appendice 2 - Priorità della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente)

     

  • Lombardia

  • Delib. G.R. 8 febbraio 2021, n. 11/4275 - Allegato A - Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027

  • D. Dirett. reg. 18 gennaio 2021, n. 295 -Allegato 1 - Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027

  • Delib.G.R. 2 febbraio 2020, n. 11/2898 - POR FESR 2014-2020 - Asse IV. Azione 4.C.1.3 "Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza" - Approvazione iniziativa "bando AxEL - contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali".

     

  • Piemonte

  • L.R. 3 agosto 2018, n. 12, Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche

  • L.R. 05 aprile 2019, n.14, Art. 30 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna - Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche)

  • Delib. G.R. 8 marzo 2019, n. 18-8520, Legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Disposizioni attuative e approvazione, per l'anno 2019, dei criteri per il sostegno finanziario.

 

  • Trentino

  • L.P. 4 ottobre 2012 n. 20, Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE - Art. 18-bis (Comunità energetiche). Articolo introdotto con art. 26, comma 1, L.P. 21 ottobre 2020, n. 9.

 

Si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.