In considerazione dell’imminente
recepimento delle direttive comunitarie in materia di energia (direttiva
(UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili) - che
disciplinano, tra l’altro le figure delle comunità
energetiche dei cittadini (CEC) e delle comunità
di energia rinnovabile (CER) (cfr.
circolare Servizio ambiente n.19/2021) - e visto l’avvio, in diverse Regioni,
di iter per l’approvazione di leggi regionali in materia, si ritiene utile fornire un quadro di
riferimento della normativa attualmente vigente e dei principi di riferimento
che regolamentano i diversi istituti.
Come noto, infatti, in Italia il
recepimento delle citate direttive è stato anticipato, in via sperimentale, con l’articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. “decreto milleproroghe”) che, nel
consentire la possibilità di attivare forme di autoconsumo collettivo da fonti
rinnovabili, ovvero di realizzare comunità energetiche rinnovabili, ha, al
contempo, fissato alcuni limiti e condizioni (che dovrebbero essere
auspicabilmente superati in fase di recepimento definitivo).
Pertanto, al momento, nelle more della
completa attuazione della disciplina comunitaria indicata, in Italia possono
essere già costituite comunità energetiche o configurazioni in autoconsumo, ma
solo con i limiti e nel rispetto di quanto indicato dal citato articolo 42- bis
e della relativa disciplina di attuazione, come di seguito descritta.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
1.1. Riferimenti normativi comunitari (normativa in fase di
recepimento) 3
1.2. Riferimenti normativi nazionali (normativa vigente) 3
2. NOZIONI
E PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO NELLA DISCIPLINA COMUNITARIA 4
2.1. Autoconsumo 4
2.1.1. Nozione
di “autoconsumatore” 4
2.1.2. Nozione
di “autoconsumatore collettivo” 4
2.1.1. Disciplina
per gli autoconsumatori 4
2.2. Comunità energetiche dei cittadini 5
2.3. Comunità energetiche rinnovabili 6
3. NORMATIVA
VIGENTE 9
3.1. Limiti soggettivi 9
3.2. Tipologia di impianti 10
3.3. Oneri 11
3.4. Incentivi 11
3.5. Procedure per l’accesso al servizio di valorizzazione
e incentivazione 12
3.6. Ruolo dei clienti finali 14
3.7. Applicazione del superbonus 14
4. POSIZIONAMENTO
CONFCOOPERATIVE E DISCIPLINA REGIONALE VIGENTE 15
4.1. Posizionamento Confcooperative 16
4.2. Riferimenti delle leggi approvate a livello regionale 18
******
-
direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e direttiva
art.2, par. 1,
punto 11) e art.16
La
direttiva definisce la nozione di comunità energetica dei cittadini ed i
principi che gli Stati devono rispettare per definire la relativa disciplina.
-
direttiva (UE) 2018/2001 sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
art.2, par. 1, punti 1), 14), 15) e 16) e artt. 21 e 22
La direttiva definisce la nozione di autoconsumo,
autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile e i
principi che gli Stati devono rispettare per definire la relativa disciplina.
-
Articolo 42-bis decreto-legge 30
dicembre 2019, n.162 (in Allegato 1)
-
Deliberazione ARERA n.318/2020, Regolazione delle partite economiche
relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure
condivisa in una comunità di energia rinnovabile (in Allegato 2)
-
Decreto ministeriale 16 settembre 2020, Individuazione della tariffa
incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti
nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità
energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del
decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020 (in Allegato 3)
-
Regole tecniche GSE 22 dicembre 2020 per l’accesso al servizio di
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa (in
Allegato 4)
-
Risoluzione
dell’Agenzia delle entrate n.18/E del 12 marzo 2021, configurazioni di cui all'articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 – Superbonus (in Allegato 5)
L’articolo 42-bis del cd decreto Milleproroghe ha
introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001
una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di
attivare “configurazioni” sperimentali di “autoconsumo collettivo da
fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” nei
limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.
In attuazione di tali disposizioni, con la delibera ARERA n.
318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sono disciplinate le modalità e la regolazione
economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o
condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile
e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è
stata individuata la citata “tariffa incentivante” per la remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali
(cfr. par. 3 per i dettagli della disciplina).
La direttiva 2001/2018 definisce «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un
cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o,
se consentito, in altri siti:
Per un autoconsumatore di energia
rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali
attività non devono costituire l'attività commerciale o professionale
principale.
La direttiva 2001/2018 definisce «autoconsumatori
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»: un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente come autoconsumatori e si trovano nello stesso edificio o condominio.
Per gli autoconsumatori, l’art.21 della
direttiva 2001/2018 stabilisce alcuni principi di riferimento.
Gli autoconsumatori di energia
rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, possono essere autorizzati
a:
-
produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo;
-
immagazzinare
e vendere le eccedenze di produzione di
energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di
energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per
scambi tra pari;
-
installare
e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia
elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a
fini di autoconsumo (senza doppio onere, comprese le tariffe di rete per
l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità);
-
mantenere i loro
diritti e obblighi come consumatori finali;
-
ricevere
una remunerazione, se del caso anche
mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta immessa
in rete, che corrisponda al valore di mercato e tenga conto del suo valore a
lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.
L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo
in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei
contatori, e alla manutenzione, purché il terzo
resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile. In questa ipotesi, il terzo non è di per sé considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile.
Gli autoconsumatori non devono essere soggetti:
-
a procedure ed
oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei
costi, in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano
o a quella che vi immettono;
-
a procedure
discriminatorie o sproporzionate e ad oneri o tariffe, in relazione all'energia
elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro
disponibilità.
La direttiva individua alcuni casi
specifici in cui possono essere applicati agli autoconsumatori oneri e tariffe
non discriminatori e proporzionali, in relazione alla loro energia elettrica
rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità (ad es. se
l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una
potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW).
La direttiva 2019/944 definisce la «comunità energetica dei cittadini» come un soggetto giuridico che:
a) è fondato sulla partecipazione
volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità
locali, comprese le amministrazioni comunali, o
piccole imprese;
b) ha lo scopo principale di offrire ai
suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici
ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare
profitti finanziari; e
c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura,
al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o
fornire altri servizi energetici ai suoi
membri o soci.
Con riferimento ai principi di
regolamentazione, l’articolo 16 della medesima direttiva prevede che gli Stati
debbano assicurare che:
a) la partecipazione
a una comunità energetica dei cittadini sia aperta
e volontaria;
b) i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini
abbiano il diritto di uscire dalla comunità;
c) i membri o i soci di una comunità energetica dei
cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di
clienti civili o clienti attivi;
d) il gestore del sistema
di distribuzione previo pagamento di un'equa compensazione valutata
dall'autorità di regolazione, cooperi per
agevolare i trasferimenti di energia elettrica all’interno della comunità;
e) le comunità energetiche dei cittadini siano
soggette a procedure e oneri non discriminatori,
equi, proporzionati e trasparenti
Gli Stati possono prevede che le
comunità dei cittadini:
a) siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;
b) possiedano, istituiscano, acquistino o lochino reti
di distribuzione e le gestiscano autonomamente;
c) siano soggette alle esenzioni previste per i
sistemi di distribuzione chiusi.
Gli Stati devono assicurare che le comunità
energetiche dei cittadini:
a) possano accedere a tutti i mercati dell'energia
elettrica direttamente o in maniera aggregata in modo non discriminatorio;
b) siano trattate in modo non discriminatorio e
proporzionato;
c) siano finanziariamente responsabili degli squilibri
che apportano alla rete elettrica;
d) per quanto riguarda il consumo di energia elettrica
autoprodotta, siano trattate come clienti attivi;
e) abbiano il diritto di organizzare all'interno della
comunità energetica dei cittadini la condivisione dell'energia elettrica
prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità, purché i membri
della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori
finali.
Gli Stati membri possono decidere di
concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete
di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti
procedure.
art.2, par 1 punti 1 e 16 e art.22 dir. 2001/2018
La direttiva 2001/2018 definisce, in
primo luogo (analogamente a quanto previsto nella direttiva 2019/944) l’«energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia proveniente da
fonti rinnovabili non fossili includendo in tale nozione in particolare:
-
energia eolica
-
energia solare
(solare termico e fotovoltaico)
-
energia geotermica
-
energia
dell'ambiente
-
energia
mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina
-
energia idraulica
-
energia da biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
La «comunità
di energia rinnovabile», quindi, è definita come un soggetto
giuridico che:
-
si basa sulla
partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati
nelle vicinanze degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto
giuridico in questione
-
i cui azionisti o
membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali,
comprese le amministrazioni comunali;
-
il cui obiettivo
principale è fornire benefici ambientali,
economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle
aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
La direttiva definisce, quindi, i
principi che devono regolamentare le comunità energetiche.
In particolare:
-
i clienti finali,
in particolare i clienti domestici, devono avere il diritto di partecipare a
comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri
in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure
ingiustificate o discriminatorie
-
nel caso di
imprese private, la partecipazione non deve costituire l'attività commerciale o
professionale principale
-
le comunità di
energia rinnovabile devono avere il diritto di:
-
produrre,
consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi
di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
-
scambiare,
all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità
di produzione detenute dalla comunità, con il mantenimento dei diritti e degli
obblighi dei membri della comunità come clienti;
-
accedere a tutti
i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante
aggregazione, in modo non discriminatorio;
-
gli Stati devono
fornire un quadro di sostegno per promuovere lo
sviluppo delle comunità di energia rinnovabile in modo che:
-
siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi
ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;
-
le comunità di
energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri
servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a
tali attività;
-
il gestore del sistema di distribuzione cooperi con
le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia
all'interno delle comunità
-
le comunità di
energia rinnovabile siano soggette a procedure
eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di
registrazione e di concessione di licenze e ad oneri
di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri,
prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed
equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una
trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite;
-
le comunità di
energia rinnovabile non siano oggetto di un
trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro
diritti e obblighi come consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del
sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;
-
la partecipazione alle comunità di energia
rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori,
compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
-
siano disponibili
strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti
e alle informazioni;
-
alle autorità
pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per
favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità
a parteciparvi direttamente;
-
siano disponibili
norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori
che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.
Come anticipato, l’articolo 42-bis
del cd decreto Milleproroghe ha introdotto, nelle more del completo recepimento
della direttiva (UE) 2018/2001, una disciplina transitoria che prevede, in
particolare, la possibilità di attivare “configurazioni” sperimentali di
“autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche
rinnovabili” nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.
I consumatori di
energia elettrica possono:
-
associarsi per
divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente a condizione
che, per i soggetti diversi dai nuclei familiari, le attività di produzione o
condivisione dell’energia non costituiscano l'attività
commerciale o professionale principale;
-
realizzare comunità energetiche, a condizione che gli
azionisti o membri siano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti
territoriali o autorità locali,
comprese le amministrazioni comunali e la partecipazione alla comunità di
energia rinnovabile non costituisca l'attività
commerciale e industriale principale. La partecipazione alle comunità
energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati su reti
elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione,
alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
L'obiettivo principale
dell'associazione è fornire benefìci ambientali,
economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o
alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.
Con riferimento alla
natura giuridica del soggetto “comunità di energia rinnovabile”, a mero titolo
di esempio e per le attività consentite la deliberazione ARERA 4 agosto 2020
n.318/2020/R/EEL precisa che, a titolo esemplificativo, la forma giuridica prescelta potrebbe essere quella degli
enti del terzo settore, così come definiti dall’articolo 4 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con iscrizione al registro unico nazionale
del terzo settore, ovvero quella delle cooperative
a mutualità prevalente o cooperative non a
mutualità prevalente, cooperative benefit, consorzi, partenariati,
organizzazioni senza scopo di lucro, purché tali entità rispettino i requisiti.
Le entità giuridiche
costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di
autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) i soggetti
partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto ed entro i sessanta
giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di
recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. La deliberazione ARERA del 4 agosto
2020 precisa che la potenza si considera:
-
per gli impianti
fotovoltaici, come la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo
fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni
nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
-
per gli altri
impianti di produzione, come la somma delle potenze attive nominali dei gruppi
di generazione che costituiscono l’impianto di produzione;
b) i soggetti
partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando
la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al
minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa
in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata
dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia è
condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che
può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati su reti elettriche
di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla
medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli
edifici o condomìni;
d) nel caso di comunità
energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori ed i punti di
immissione degli impianti devono essere ubicati su reti
elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione,
alla medesima cabina di trasformazione media
tensione/bassa tensione.
Come precisato dalla
deliberazione ARERA 4 agosto 2020, la comunità di energia rinnovabile deve avere
la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla
base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo
d’esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il
comodato d’uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità
dell’impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di
ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello
stesso edificio o condominio. Al riguardo, la deliberazione ARERA del 4
agosto 2020 definisce le due nozioni, considerando come:
-
condominio un edificio con almeno due unità immobiliari, di
proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle
parti comuni (cfr. art.2, comma 2, lettera f), d.lgs. n. 102/14) e/o a cui sia
applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice
Civile;
-
edificio l’insieme
dei sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto
volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il
terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a
parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a sé stanti (cfr. art. 2, comma
1, lettera a), d.lgs. n. 192/05) e ricadenti nelle categorie di cui all’articolo
3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali e dei relativi spazi
comuni come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile.
Sull'energia prelevata
dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa si applicano
gli oneri generali di sistema.
Con il decreto
ministeriale 16 settembre 2020 sono state adottate le disposizioni di
individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a
fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo
collettivo e comunità energetiche.
In particolare, ai
sensi dell’articolo 3 del citato decreto, l'energia elettrica prodotta da
ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni
di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che
risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20
anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione
faccia parte di una configurazione di autoconsumo
collettivo;
b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte
di una comunità energetica rinnovabile.
L'intera energia
prodotta ed immessa in rete resta nella disponibilità del referente della
configurazione, con facoltà di cessione al GSE.
Per l’energia elettrica
condivisa, quindi, il GSE riconosce una tariffa incentivante, in forma di
tariffa premio, che è finalizzata ad incentivare l'autoconsumo istantaneo da
parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni (cioè gli
“autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica) e non la
cessione di energia, al fine di ridurre l'immissione in rete di energia non
autoconsumata. La predetta tariffa è, infatti, applicata al minor valore,
calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli
impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e
l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della
configurazione.
Il periodo di diritto
alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte
per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal
gestore di rete, per eventi calamitosi, per altre cause di forza maggiore
riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e
documentate richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al
periodo complessivo di fermate. Il periodo per il quale si ha diritto ai
meccanismi incentivanti è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per
la realizzazione di interventi di potenziamento (l'estensione del periodo
nominale di diritto non può essere comunque superiore a dodici mesi)
L'istanza
di accesso alla tariffa è effettuata con
le modalità previste dalla deliberazione ARERA del 4 agosto 2020.
Con riferimento alla cumulabilità degli incentivi, per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al
presente decreto non sono cumulabili con gli
incentivi di cui al D.M. 4 luglio 2019 (Incentivazione dell’energia elettrica
prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a
gas residuati dei processi di depurazione), nè con il meccanismo dello scambio
sul posto.
Per gli altri soggetti,
le tariffe sono cumulabili esclusivamente con:
a) la detrazione di cui
all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
917/1986 (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici);
b) la detrazione del
110% (superbonus), nel rispetto dei limiti indicati dal decreto.
La delibera ARERA del 4
agosto 2020 definisce le procedure per l’accesso alle incentivazioni.
Il servizio di
valorizzazione e di incentivazione dell’energia elettrica condivisa è erogato
dal GSE per il tramite dei referenti dei gruppi di autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero delle comunità di energia
rinnovabile (che sono considerate come referente).
I soggetti che
intendono beneficiare del servizio di valorizzazione ed incentivazione
dell’energia elettrica condivisa devono presentare istanza al GSE per il
tramite del referente.
Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente, il referente:
-
allega il mandato
ricevuto dai soggetti facenti parte della configurazione;
-
comunica l’elenco
dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione e
l’elenco dei clienti finali e dei produttori non facenti parte della
configurazione la cui energia elettrica prelevata rileva ai fini del calcolo
dell’energia elettrica condivisa;
-
allega una
dichiarazione in relazione al rispetto, da parte di tutti gli impianti di
produzione presenti nella configurazione, dei requisiti previsti ed alla non
sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell’incentivazione.
Nel caso di comunità di energia rinnovabile, il referente:
-
allega il mandato
ricevuto dai membri della comunità ai fini della richiesta di accesso al
servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;
-
rende disponibile
lo statuto della comunità e/o ogni altro documento fondativo utile alla
verifica, all’atto della presentazione dell’istanza, della sussistenza dei
requisiti
-
comunica l’elenco
dei soggetti facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di
soggetto (cliente finale e/o produttore) e di utenza
-
allega una dichiarazione
in relazione al rispetto da parte dei soggetti che intendono far parte della
configurazione, di tutte le condizioni ed al rispetto da parte di tutti gli
impianti di produzione presenti nella configurazione dei requisiti previsti
-
allega una dichiarazione
in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità
dell’incentivazione per l’autoconsumo collettivo
A seguito di verifica
positiva, il GSE:
-
stipula con il
referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema
definito
-
comunica a Terna la
tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio di
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa specificando
la relativa data di decorrenza.
Qualora la verifica
abbia esito negativo, il GSE ne dà comunicazione al referente evidenziando i
motivi del diniego.
I clienti finali
associati in una delle configurazioni:
a) mantengono i loro
diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in
ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali
corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione
agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e
proporzionati;
c) regolano i rapporti
tramite un contratto di diritto privato e possono demandare la gestione delle
partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
Ai fini fiscali, specifiche disposizioni
in materia di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità
energetiche rinnovabili” sono contenute nell’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), che ha introdotto la detrazione del 110
per cento delle spese sostenute per determinati interventi di efficientamento
energetico o antisismici (cd. Superbonus).
Sui dettagli della disciplina, si
richiama la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.18/E del 12 marzo 2021 (in
Allegato).
In particolare:
-
il comma 16-bis
dell’articolo 119 citato dispone che «l’esercizio di impianti fino a 200 kW
da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non
commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui
all’articolo 42 -bis del decreto-legge n. 162 del 2019 non costituisce
svolgimento di attività commerciale abituale». Per gli impianti a fonte
rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni” indicate,
la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, si
applica fino alla soglia di 200 kW e per un
ammontare complessivo di spesa non superiore a euro
96.000. La detrazione in questione si applica, attualmente, nella misura
del 50 per cento alle spese sostenute per interventi relativi alla
realizzazione, su singole unità immobiliari e su parti comuni, di opere
finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia.
La detrazione è ripartita in
10 quote annuali di pari importo.
Tra i lavori agevolabili, in
base alla predetta disposizione, rientra anche l’installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati
sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di
energia. La detrazione in commento, quindi, può essere fruita anche con riferimento
alle spese sostenute per gli impianti gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al citato articolo 42-bis, a condizione che l’impianto
sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della
configurazione medesima, la cui attività non costituisce svolgimento di
attività commerciale abituale.
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il comma 16-ter
dell’articolo 119 citato stabilisce che per la quota di spesa corrispondente
alla potenza massima di 20 kW per
l’installazione dei predetti impianti, si applica
il Superbonus a condizione che l'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo sia ceduta al GSE.
Pertanto, l'installazione
degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili
costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis, rientra tra gli
interventi ammessi al Superbonus. Il
Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima
di 20 kW, mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera h), del TUIR. Inoltre, in
caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante
sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui
trova applicazione tale agevolazione.
Nel caso di installazione di
impianto fotovoltaico, il Superbonus è subordinato alla condizione che
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi “trainanti” finalizzati al risparmio energetico o antisismici
previsti ai commi 1 o 4 del medesimo articolo 119. Il Superbonus spetta anche
per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa
di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Come anticipato il Superbonus
è subordinato alla cessione in favore del GSE, dell'energia non autoconsumata
in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo,
Diverse
Regioni sono già intervenute con specifiche disposizioni finalizzate a
promuovere o ad incentivare la costituzione di comunità energetiche o
configurazioni in autoconsumo.
Rispetto ai
lavori su base regionale, occorre considerare che, come già anticipato, la
disciplina attualmente vigente è sperimentale e transitoria e che, come
Confcooperative, in tutte le sedi istituzionali è stata rilevata la necessità
di promuovere al massimo la diffusione di queste configurazioni, nel rispetto
delle disposizioni comunitarie che non introducono particolari vincoli di
potenza degli impianti o di tensione con rifermento all’ubicazione delle cabine
di riferimento.
Ciò
premesso, anche ai fini delle eventuali interlocuzioni da condurre a livello
regionale, si sintetizzano di seguito alcune delle richieste formulate da
Confcooperative ai fini del recepimento delle nuove direttive comunitarie ed i
riferimenti delle disposizioni principali già approvate a livello regionale.
Si riportano, di seguito, alcune delle
principali questioni che Confcooperative ha rilevato in diverse sedi
istituzionali e nei documenti di lavoro finalizzati al recepimento della
disciplina comunitaria che possono essere di ausilio nell’ambito delle
riflessioni a livello regionale e territoriale.
Confcooperative ha rilevato in più sedi l’opportunità
di precisare chiaramente che, pur in un contesto di libertà delle forme, la
comunità energetica dovrebbe avere forma di impresa
senza scopo lucrativo, essendo necessario ulteriormente chiarire che
deve perseguire l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali
a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui
opera la comunità.
Occorre definire opportune indicazioni
in tema di governance che, se vuole assicurare il controllo effettivo dei
soci/utenti, come precisato dalla direttiva, deve essere tale da prevedere che
le comunità:
a) abbiano un funzionamento democratico;
b) siano governate in maggioranza dai
soci;
c) non siano soggette a controllo o
egemonia di singoli soci o, a maggior ragione, di enti pubblici o privati
esterni alla compagine.
È stata rilevata l’opportunità di
prevedere, nell’ambito del sistema incentivante, un regime fiscale dedicato,
che tenga in adeguata considerazione e premi la funzione sociale, mutualistica
e comunitaria del nuovo soggetto, il vincolo non lucrativo e il coinvolgimento
democratico, alla stessa stregua di quanto avviene ad esempio nella
legislazione dell’impresa sociale o delle startup innovative.
Con riferimento al requisito della
“vicinanza”, sarebbe importante sottolineare la necessità di un legame
strutturale con il territorio e la comunità, evitando che la nozione di
vicinanza si traduca in un elemento meramente tecnologico e burocratico. La
previsione, invece, di requisiti di collegamento dei soci con il territorio
consentirebbero alle comunità energetiche di assurgere anche ad imprese di
comunità elettive o per antonomasia, svolgendo il ruolo di modello per altre
forme in altri settori.
In tale contesto, al fine di valorizzare
quanto più possibile l’autoproduzione dell’energia, appare indispensabile
definire strumenti che, in particolare nell’ambito di strutture consortili e
cooperative, consentano ed avvantaggino (anche sotto il profilo del regime
incentivante e fiscale) la portabilità dell’energia,
in modo da consentire il consumo dell’energia prodotta anche in ambiti
territoriali diversi, da parte dei soci. Questo sistema consentirebbe, ad
esempio, di ricaricare in un sito veicoli elettrici della cooperativa con il
credito di energia maturata dall’impianto di produzione della cooperativa
medesima, in un altro sito. Ancora, si
dovrebbe, ad esempio, introdurre un sistema di tariffazione ed oneri che tenga
conto dei benefici derivanti dall’autoconsumo, consentendo l’applicazione
dell’art. 52 del Testo Unico delle Accise 504/95 in tema di esenzione accise
sull’energia prodotta da fonti rinnovabili, all’energia autoprodotta ed
autoconsumata attraverso enti mutualistici e cooperativi.
Risulta indispensabile che i modelli
delle configurazioni disciplinate non avvantaggino determinate fonti di energia
rinnovabile e non siano di ostacolo per l’impiego delle altre, considerate le
potenzialità che il settore cooperativo può avere in tutti i diversi ambiti.
Nella disciplina in corso di elaborazione è necessario introdurre espressi
riferimenti alla necessità di salvaguardia e coordinamento delle attività delle
comunità già esistenti con riferimento, in particolare, alle cooperative
elettriche storiche. Il richiamo è, in
particolare, alle società cooperative di produzione e distribuzione
dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643. Si tratta delle c.d. “cooperative elettriche storiche”,
costituite tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, in particolare
nell’ambito di comunità montane dell’arco alpino, al fine di utilizzare locali
disponibilità di risorse idroelettriche e naturali e sopravvissute alla
nazionalizzazione del 1962.
Tali fenomeni di cooperazione di comunità non devono subire aggravi né
essere limitate nella possibilità di continuare ad operare con le attuali
configurazioni. La disciplina delle cooperative esistenti deve essere
adeguatamente salvaguardata e coordinata, anche considerato il possibile ruolo
che le cooperative elettriche storiche possono svolgere in termini di
promozione, animazione e assistenza burocratica e con la prospettiva di una
futura aggregazione consortile tra cooperative storiche e nuove comunità
energetiche.
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L.R. 19 novembre 2020, n. 25,
Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili
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L.R. 23 aprile 2021, n. 2, Modifiche
agli articoli 2 e 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione
dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili)
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L.R.29 dicembre 2020, n.38, Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania -
Legge di stabilità regionale per il 2021 - Art. 20 (Indirizzi regionali per la costituzione delle Comunità
energetiche in Campania)
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Delib.G.R. 25 giugno 2018, n. 986 - Appendice 2 - Priorità della
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente - POR FESR 2014-2020.
Azione 1.2.2. Approvazione bando per progetti di ricerca industriale strategica
rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente
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ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE n. 2663 (BUR 14 aprile 2021) -
Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere sia la realizzazione di
comunità energetiche rinnovabili a cui possano partecipare persone fisiche,
PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei
condomini, sia l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, attivabile da
famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio.
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L.R. 27 febbraio 2020,
n. 1, Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la
semplificazione - Art. 10 (Disposizioni in materia di fonti energetiche
rinnovabili.G.R. 25 giugno 2018, n. 986 - Appendice 2 - Priorità della
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente)
-
Delib. G.R. 8 febbraio 2021, n. 11/4275 - Allegato A -
Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 2021-2027
-
D. Dirett. reg. 18 gennaio 2021, n. 295 -Allegato 1 -
Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano
sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento
europei per il periodo 2021-2027
-
Delib.G.R. 2 febbraio 2020, n. 11/2898 - POR FESR 2014-2020 -
Asse IV. Azione 4.C.1.3 "Installazione di sistemi di produzione di energia
da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di
efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta
efficienza" - Approvazione iniziativa "bando AxEL - contributi per
impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali".
-
L.R. 3 agosto 2018, n. 12, Promozione dell'istituzione delle
comunità energetiche
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L.R. 05 aprile 2019, n.14, Art. 30 (Disposizioni in materia di
tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna - Green communities, cooperative
di comunità, comunità energetiche)
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Delib. G.R. 8 marzo 2019, n. 18-8520, Legge regionale 3 agosto
2018, n. 12 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche".
Disposizioni attuative e approvazione, per l'anno 2019, dei criteri per il sostegno
finanziario.
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L.P. 4 ottobre 2012 n.
20, Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della
direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE
- Art. 18-bis (Comunità energetiche). Articolo introdotto con art. 26, comma 1,
L.P. 21 ottobre 2020, n. 9.
Si segnala che per qualsiasi chiarimento
o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente ed Energia.