Circolari

Circ. n. 26/2021

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, (MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.

Facciamo seguito alle seguenti comunicazioni, che già sono state divulgate:

 

  • Circolare Sindacale Giuslavoristico n. 38/2021 del 31 maggio 2021;

  • Circolare Ambiente ed Energia n. 32/2021 del 3 giugno 2021;

  • Circolare Segreteria Generale del 1° giugno 2021;

  • Circolare Habitat n. 10/2021 del 7 giugno 2021;

  • Circolare n. 84 ICN del 31 maggio 2021,

 

per comunicare che nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (allegato).

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Decreto legge 25 maggio 2021, N. 73

(c.d. D.L. SOSTEGNI-BIS)

 

Il nuovo decreto intende introdurre misure più incisive a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute, in connessione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Esso reca, pertanto, un complesso di disposizioni riguardanti misure di sostegno alle imprese e all’economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, nonché misure idonee a garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali.

Il provvedimento si compone di 78 articoli, è entrato in vigore il 26 maggio 2021 ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Gli interventi previsti riguardano 8 ambiti prioritari:

  • sostegno alle imprese e all’economia;

  • misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese;

  • misure per la tutela della salute;

  • lavoro e politiche sociali;

  • sostegno agli enti territoriali;

  • giovani, scuola e ricerca;

  • cultura;

  • agricoltura e trasporti.

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni e approfondimenti degli altri uffici, delle federazioni e di ICN.

In sede di esame del ddl di conversione è stata audita anche l’Alleanza delle Cooperative che ha altresì rassegnato una memoria con osservazioni e proposte[1].

 

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  1. LA MISURA PRINCIPALE: il Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1)

     

    Anche il decreto in esame ripropone come misura principale la riedizione del contributo a fondo perduto per gli operatori economici. In particolare, viene riconosciuto e disciplinato un “ulteriore” contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (i) e che hanno già ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA (ii) introdotto dall’articolo 1 del primo decreto sostegni (D.L. 41/2021, v. Circolare del Servizio legislativo n. 25/2021). Beninteso tale contributo spetta a condizione che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito.

    Viene poi riconosciuto un “secondo” contributo a fondo perduto, alternativo a quello precedente, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. I soggetti che abbiano beneficiato del “primo” contributo potranno ottenere l’eventuale maggior valore spettante in base alle regole di determinazione del “secondo” contributo[2]. Il decreto specifica le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo.

    In particolare:

  • il contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021;

  • a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

    Quanto alle modalità di calcolo, il decreto distingue tra i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo decreto sostegni (art. 1, DL 41/2021)[3].

    Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

    Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

    Inoltre, è previsto anche un “terzo” contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario[4]. Il contributo potrà essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale[5].

    Infine, si prevede che le eventuali risorse non utilizzate per erogare le tre distinte tipologie di contributo appena esaminate, nonché le eventuali risorse non utilizzate stanziate per il contributo a fondo perduto del primo decreto sostegni (art. 1, DL 41/2021), saranno destinate all’erogazione di un “quarto” tipo di contributo a fondo perduto a favore delle imprese di maggior dimensione, precisamente a beneficio dei soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021[6].

     

    L’efficacia delle misure in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

    Inoltre si introduce l’obbligo per le imprese di presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni[7].

     

    Art. 2. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.

    La disposizione prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, a causa delle misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica (adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 19/2020), sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto legge in commento.

    I soggetti beneficiari e l’entità del ristoro, sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria, in base ai criteri individuati (tenuto conto delle misure di sostegno già adottate per i settori economici e dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, del D.L. n. 41/2021 -decreto Sostegni- e di cui all’articolo 1 del decreto in esame), con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, da adottare entro il 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

     

    Art. 3. (Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana).

    La dotazione del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2021[8].

    Tale incremento, è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo le entità stabilite nella tabella Allegata all’articolo 3, ai fini dell’erogazione di contributi a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 4, D.lgs. n. 79/2011, localizzate nei Comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

    Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento definiranno i comprensori sciistici e Comuni ubicati al loro interno, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

     

    Art. 4 (Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda).

    La disposizione, interviene sul credito d’imposta introdotto dall’articolo 28, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.[9]

    In particolare:

  • estende (dal 30 aprile 2021) fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta in commento;

  • prevede il credito di imposta di cui all’articolo 28, commi 1, 2 e 4 del decreto Rilancio, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito d’imposta in esame, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

    Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra, ai soggetti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019.

     

    Art 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche).

    La disposizione estende anche al mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021 e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021, la disposizione di cui all’articolo 6, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) che autorizza l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, a disporre la riduzione della spesa delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per gli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta individuate come “trasporto e gestione contatore” e “oneri generali di sistema”.

     

     

     

     

     

    Art. 7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi).

Incrementata di ulteriori 150 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, decreto Rilancio (n. 34/2020)[10].

La disposizione, inoltre, ricomprende (oltre alle imprese turistico ricettive, gli agriturismo, bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva) anche le agenzie di viaggi e i tour operator, tra i soggetti presso i quali dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, può essere utilizzato il c.d. Tax credit vacanze, previsto dall’articolo 176 decreto Rilancio, per il pagamento di servizi offerti, a seguito del riconoscimento di un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.

Istituito, inoltre, presso il Ministero del Turismo un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi a favore di Comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, artistica, storica e paesaggistica, nei cui territori siano collocati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenuto conto delle riduzioni delle presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019.

Esteso, infine, (dagli originari due periodi d’imposta), per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), sempre nella misura del 65 per cento. A tale scopo, agli iniziali 180 milioni di euro per l’anno 2020 e 2021, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Art. 8 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica).

La disposizione estende anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta (nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile della moda e degli accessori, previsto dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio.
A tale scopo gli iniziali 45 milioni di euro per il 2021 sono sostituiti da 95 milioni di euro, e 150 milioni di euro sono stanziati per il 2022, che costituiscono limite di spesa. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono fissati i criteri per la precisa individuazione dei settori in cui operano i beneficiari del credito d’imposta in esame. Ai fini dell’accesso al beneficio, i soggetti interessati devono presentare istanza all’Agenzia delle entrate secondo i termini e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Incrementata, infine, di 120 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica[11] di cui all’articolo 26, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), di cui 20 milioni di euro destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 

 

Art. 9 (Proroga dei termini relativi alla riscossione e alla plastic tax)

L’articolo 9 è dedicato a disposizioni di natura tributaria e, anzitutto, differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento esecutivi previsti dalla legge[12].

È importante rilevare che in considerazione della sospensione, anche i controlli di regolarità tributaria effettuati dalle amministrazioni pubbliche prima di dare corso al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis, c. 1, DPR n. 602/1973), sono inefficaci e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

È inoltre differita al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax (v. Circolare Ambiente ed Energia n. 32/2021 del 3 giugno 2021).

 

Art. 10 (Misure a sostegno del settore sportivo)

Esteso anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, il Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81, decreto legge n. 104/2020. 
A tale scopo è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per il 2021. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito per l’anno 2021, un Fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, allo scopo di erogare un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione dei test di diagnosi del Covid-19, a favore degli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020. Tale contributo è riconosciuto a favore delle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
La dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, di cui all’articolo 3, decreto legge n. 137/2020 (decreto Ristori), è incrementata per l’anno 2021 di 180 milioni di euro. Tale importo è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
 
Art. 11 (Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione).
La disposizione incrementa di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, decreto legge n. 251/81, (convertito, con modificazioni dalla L. n. 394/1981), destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia.
Incrementata, infine, di 400 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del “Fondo per la promozione integrata”, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 72, comma 1, decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia). Tale incremento è destinato alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti di cui all’articolo 2, decreto legge n. 251/81, sopra citato.
 
Art. 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento.
La disposizione introduce una disciplina derogatoria alla disciplina vigente di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/96[13]. 
In particolare, si prevede che, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. mid-cap) per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ovvero programmi di investimenti, si applicano le seguenti regole:
  • l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è portato a 500 milioni di euro;
  • i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati, almeno per il 60%, a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ovvero a programmi di investimenti;
  • i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria del Gestore del Fondo;
  • la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80% della tance junior del portafoglio di finanziamenti;
  • il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
  • la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti non può superare 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
Per tali finalità la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) sopra citato, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.
 
Art. 13 (Misure di sostegno alla liquidità delle imprese).
La disposizione apporta una serie di modifiche alla disciplina introdotta dal decreto legge n. 23/2020, relativa all’intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo di garanzia PMI.
In particolare:
  • viene prorogata al 31 dicembre 2021 (anziché 30 giugno 2021) la possibilità di intervento straordinario di garanzia di SACE;
  • viene estesa da 6 anni a 10 anni, previa autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla Garanzia Italia SACE;
  • sui prestiti obbligazionari o titoli di debito, anche essa concedibile fino al 31 dicembre 2021, si riduce dal 30% al 15% la quota che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari sono tenuti a mantenere per tutta la durata della garanzia.
La disposizione, inoltre, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, la disciplina sull’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI a vantaggio delle imprese danneggiate dalla pandemia, previsto dall’articolo 13, comma 1, D.L. n. 23/2020 e già prorogato dalla L. n. 178/2020, articolo 1, comma 244.
La disposizione, proroga fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia della dotazione riservata di 100 milioni di euro del Fondo di garanzia PMI, prevista dall’articolo 13, comma 12-bis, D.L. n. 23/2020, per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prima efficace fino al 30 dicembre 2020.
Assegnati a ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare) 80 milioni di euro per l’anno 2021, ai fini della gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca dell’acquacoltura, dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.

Infine, sempre in merito alla garanzia di ISMEA, la disposizione elimina il limite di 15.000 euro prima previsto quale limite di garanzia a favore delle imprese agricole, ex articolo 13, comma 2, D.L. n. 193/2016. Conseguentemente, si prevede che la garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito entro i limiti previsti dai Regolamenti UE sugli aiuti di Stato di importanza minore-c.d. de minimis- nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 14 (Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative).

La disposizione introduce un regime di favore, prevedendo la temporanea esclusione della tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti da cessioni di partecipazioni societarie in start up innovative o PMI innovative, a condizione che siano acquisite mediante sottoscrizione del capitale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute da almeno 3 anni.

Sono escluse, inoltre, dalla tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni nel capitale di società ed enti (soggetti ad IRPEF o IRES) a condizione che entro un anno dalla loro realizzazione siano reinvestite in start up innovative o PMI innovative, attraverso la sottoscrizione del rispettivo capitale entro il 31 dicembre 2025.

 

Art. 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese).

Allo scopo di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499 (c.d. mid cap) la disposizione in esame prevede l’istituzione di un’apposita Sezione nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/96, sopra citato.

A tale scopo la Sezione appositamente costituita, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni di euro per il 2022, concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse da imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

L’importo di obbligazioni emesse da ogni impresa non può essere inferiore 2 milioni di euro né superiore a 8 milioni di euro, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia in esame.

Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti termini, modalità, caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e l’eventuale coinvolgimento di investitori professionali o istituzionali.

 

Art. 16 (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto legge n. 18/2020).

Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria per il rimborso di finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, linee di credito ecc.), prevista dall’articolo 56, del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) a favore delle micro, piccole e medie imprese che autocertifichino di aver subito una carenza di liquidità a causa della pandemia in relazione ai finanziamenti esistenti, limitatamente alla quota di capitale, se applicabile.

 

Art 17 (Disposizioni in materia di Patrimonio destinato).

La disposizione interviene sulla disciplina del c.d. Patrimonio Destinato, introdotta dall’articolo 27, comma 1, D.L. Rilancio (n. 34/2020)[14]. Conseguentemente, si prorogano al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato (Temporary Framework) adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Infine, la disposizione prevede che l’emissione di titoli di Stato per gli anni successivi al 2020, come apporto da parte del MEF, può essere alternativa all’apporto di liquidità da parte del MEF stesso.

 

Art 18 (Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali).

La disposizione incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare, per le procedure concorsuali, si ripristina la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento (emettendo una nota di credito IVA) già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

 

Art 19 (proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)

Anche la disposizione in esame pertiene a istituti tributari.

Il comma 1 proroga la possibilità riconosciuta alle società di cedere propri crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, trasformandoli in crediti d’imposta (ai sensi dell’articolo 44-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34), fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020) e prevede che il limite del valore nominale massimo dei crediti ceduti, stabilito in 2 miliardi, valga per ciascuno degli anni 2020 e 2021[15].

 

I commi da 2 a 7 invece – recependo in particolare una specifica sollecitazione in tal senso dell’Alleanza delle Cooperative Italiane avanzata in sede di esame parlamentare al Decreto Rilancio (DL 34/2020) – introducono delle modifiche alla disciplina dell’ACE, prevedendo per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale mediante l’applicazione di un coefficiente più elevato (15 per cento) rispetto a quello ordinario (1,3 per cento)[16]. Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere usato in compensazione in F24 senza limiti d’importo, oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi[17].

 

Il comma 8 semplifica gli adempimenti procedurali riguardanti il cd bonus aggregazione, di cui al comma 233 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)[18].

 

 

Art 20 (Modifiche al credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi).

La disposizione riconosce ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, di poter fruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui al modello Industria 4.0), di cui all’articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019, in un’unica quota annuale, a condizione che gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

 

Art 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali).

È rilanciata, anche con un incremento della dotazione di ben 1.000 milioni di euro, la funzione del Fondo liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (come noto istituito nello stato di previsione del MEF, dall’articolo 115, decreto legge Rilancio n.34/2020, in accoglimento di forti sollecitazioni delle associazioni di rappresentanza e dell’Alleanza delle Cooperative in particolare), allo scopo di garantire la liquidità necessaria al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili da parte degli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di risorse per far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli sanitari e finanziari[19].

Gli enti locali, le Regioni e le Province autonome possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti, anticipi di liquidità qualora non siano in grado di far fronte ai propri debiti derivanti da contratti di somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali. Le anticipazioni sono dirette ad estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2020, cui gli enti territoriali non siano in grado soddisfare a causa dell’emergenza epidemiologica.

L’anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili, a valere sulla Sezione del Fondo sopra citato. La gestione dell'erogazione dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.

Quanto alle modalità di restituzione, si prevede una restituzione secondo rate costanti e in un periodo massimo di ben 30 anni. La restituzione è tuttavia anticipata nell'evenienza che si determini il ripristino della normale gestione della liquidità.

Infine, si prevede che, gli enti territoriali destinatari delle anticipazioni di liquidità, sono tenuti ad estinguere le proprie posizioni debitorie entro 30 giorni dalla data di erogazione delle risorse. L’eventuale inadempimento ovvero il ritardo dello stesso, rileva ai fini della valutazione delle performances individuali dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità disciplinare e dirigenziale.

Cassa depositi e prestiti verifica l’avvenuto pagamento attraverso una piattaforma elettronica.

 

Art. 22 (Estensione limite annuo di compensazione per l’anno 2021).

È inoltre modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (di cui all'art. 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388), elevandolo a 2 milione di euro[20].

L’articolo 147 del decreto legge 34/2020 aveva già incrementato tale limite, solo per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro.

 

Art 24, comma 1 (Sostegno alle grandi imprese).

La disposizione incrementa di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo per il sostegno alle grandi imprese istituito dall’articolo 37, decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni).

Si veda al riguardo la Circolare del Servizio Legislativo n. 12/2021.

 

Art. 32 (Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione).

La disposizione in esame, ricalca quanto già previsto dall’articolo 125, decreto legge Rilancio, per l’anno 2020, riconoscendo un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19[21].

I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, possono richiedere il riconoscimento del credito d’imposta in parola, secondo le modalità di applicazione e i criteri che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta, nel limite massimo di 60.000 euro per singolo beneficiario, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

A tale scopo sono stanziati 200 milioni di euro.

 

Art 34, commi 1-3 (Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza da Covid-19).

La norma autorizza la spesa, per l’anno 2021, di euro 1.650 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile.

 

Art 34, comma 7 (Somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 da parte di strutture private accreditate).

La disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome possano demandare ai soggetti e alle strutture privati accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della Regione o della provincia autonoma, la somministrazione dei vaccini per Covid-19, attraverso l’integrazione a tale scopo, per l’anno 2021, dei corrispondenti accordi contrattuali esistenti.

La norma, pertanto, riguarda le strutture sanitarie e socio-sanitarie, gli enti autorizzati all’erogazione di cure domiciliari e i professionisti sanitari.

Per tale integrazione dell’accordo contrattuale, è ammessa la deroga alle disposizioni sui limiti dell’importo dei volumi d’acquisto.

 

Art. 51 (Disposizioni urgenti in materia di Trasporto pubblico locale).

La norma incrementa di 450 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 816, Legge n. 178/2020[22], allo scopo di garantire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Le risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati, al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

La disposizione prevede, inoltre, che qualora sia necessario garantire servizi aggiuntivi per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, le convezioni e gli accordi regolatori di tali servizi possano essere stipulati anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell’istruzione, tenuto conto degli ambiti territoriali di competenza.

Inoltre, si prevede che le risorse del Fondo sopra citato, nei limiti di 45 milioni di euro, possano essere utilizzati per l’erogazione di contributi a favore degli operatori esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, per compensare i maggiori oneri sostenuti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di trasporto, oltre che per ogni altra attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Infine, è prevista l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, diretto a garantire una maggiore ed equa distribuzione degli utenti del trasporto di linea, nonché per garantire un raccordo tra gli orari di inizio e cessazione delle attività scolastiche, lavorative ed economiche e gli orari di TPL, urbano e extraurbano, nel perdurare delle misure di contenimento per Covid-19.

Tale Fondo, nei limiti delle risorse disponibili, è destinato ad erogare contributi a favore di imprese, soggetti pubblici e istituti scolastici di ogni ordine e grado, che provvedono, previa nomina del mobility manager, a predisporre entro il 31 agosto 2021, un piano per gli spostamenti casa-lavoro del proprio personale e degli alunni.

Tali contributi sono destinati al finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing.

 

Art. 53 (Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche).

La disposizione prevede l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’interno, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare ai Comuni allo scopo di consentire l’adozione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno di famiglie in condizioni difficoltà, per il pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche.

La dotazione del Fondo è ripartita tra i Comuni, tenuto conto del numero della popolazione residente e dei valori reddituali comunali. Il contributo minimo spettante a ciascun Comune è pari a 600 euro.

 

 

 

 

Art. 58, comma 2, lettera g) (Differimento termine per l’assunzione di collaboratori scolastici)

La norma differisce dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021, il termine per l’assunzione a collaboratore scolastico del personale di imprese già impegnate in servizi di pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura selettiva.

 

Art. 58, commi da 3 a 6 (Risorse per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022).

L’articolo stanzia ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di consentire l’acquisizione da parte degli enti locali di ulteriori spazi da destinare alle attività didattiche.

Istituito, inoltre, un apposito Fondo denominatoFondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte di scuole statali.

Per le stesse finalità, è autorizzato uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2021, a vantaggio delle scuole paritarie primarie e secondarie. Tali risorse saranno ripartite con decreto del Ministero dell’istruzione tra le istituzioni scolastiche regionali, tenuto conto del numero degli studenti iscritti alle predette scuole paritarie.

 

Art. 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa).

 La disposizione incrementa di 135 milioni di euro il “Fondo per le politiche della famiglia”.

Le risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno- 31 dicembre 2021, (anche in collaborazione con enti pubblici e privati) per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa con la Conferenza unificata, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della popolazione residente. Lo stesso decreto stabilirà le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

La disposizione, inoltre, proroga anche per l’anno 2022 l’attività del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, di cui all’articolo 1, comma 392, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Conseguentemente, anche per il 2022, viene riconosciuto alle Fondazioni bancarie un credito d’imposta, nella misura del 65% dei versamenti effettuati dalle Fondazioni stesse al predetto Fondo.

Elevato, pertanto, l’ammontare del contributo a 100 milioni di euro per il 2021 e stanziati 55 milioni di euro per l’anno 2022.

Infine, la disposizione estende, anche per il 2022, le misure previste dall’articolo 1, comma 202, L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), che riconosce alle Fondazioni bancarie un contributo anche esso sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il finanziamento di progetti per la promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e di integrazione degli immigrati, nonché di dotazioni di strumentazioni per le cure sanitarie.
Lo stanziamento a tale scopo, per il 2022, è pari a 60 milioni di euro, ed è assegnato secondo l’ordine temporale con cui le Fondazioni stesse comunicano all’Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio s.p.a., l’impegno ad eseguire le predette erogazioni.

 

Art. 64 (Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione).

Si veda la Circolare n. 8 del 27 maggio 2021- Prot. n. 2166 AP/Cs di Confcooperative Habitat.

 

Art. 65 (Misure urgenti per la cultura)

La norma incrementa, per l’anno 2021, di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, i Fondi destinati ai settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1, D.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura. La quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente, è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

Incrementato, inoltre, di 20 milioni di euro per il 2021, il Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) per far fronte agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso.

Incrementate di ulteriori 20 milioni di euro per il 2021, (che passano da 105 milioni a 125 milioni) anche le risorse destinate al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 183, comma 3, decreto Rilancio (n. 34/2020).

Previsto, altresì, l’esonero dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni riguardanti l’uso del suolo pubblico, per i soggetti che, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, esercitano attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante.

Infine, le risorse per l’assegnazione della c.d. Card Cultura (di cui all’articolo 1, comma 576, L. n. 178/2020) ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, sono incrementate di 70 milioni di euro.

 

Art. 68 (Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico)

L’articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo, tra le quali:

  • l’innalzamento al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, della misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina;

  • l’estensione ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura della possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni;

  • l’istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021.

Si rinvia per approfondimenti alle successive comunicazioni.

 

 

 

Art. 73 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto).

La disposizione prevede il finanziamento di diverse misure di sostegno al settore dei trasporti (aereo, aeroportuale, ferroviario).

Per quanto di specifico interesse, il comma 6, prevede l’assegnazione di un indennizzo per le prestazioni ridotte di ormeggio rese da società cooperative di cui all’articolo 14, comma 1-quinquies, L. n. 84/94 dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, qualora sussistano risorse residue e non assegnate ai sensi dell’articolo 199, comma 7, del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio)[23].

 

Art. 77, comma 3 (Incremento Fondo sviluppo e coesione).

Art. 77, comma 4 (incremento Fondo unico per l’edilizia scolastica).

Art. 77, comma 5 (Incremento Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie).

Art. 77, comma 6 (Incremento Fondo art. 13-duodecies D.L. n. 137/2020).

La disposizione prevede l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo sviluppo e coesione (FSC) con riferimento al periodo programmatico 2021-2027.

Incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, decreto legge n. 179/2012.

La dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, legge n. 183/87, è incrementata per l’anno 2025 di 100 milioni di euro e 140 milioni per l’anno 2026.

La dotazione del Fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto legge Ristori (n. 137/2020), diretto a coprire gli oneri derivanti dall’adozione di misure restrittive adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica, è incrementata per l’anno 2021 di 100 milioni di euro e di 130 milioni di euro per l’anno 2022.

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[2] Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata al 26 maggio 2021 (i), agli enti pubblici (ii) e ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (iii).

[3] La misura è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro; b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro; b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

[4] Anche in questo caso, il contributo a fondo perduto:

-          spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021;

-          non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata al 26 maggio 2021 (i), agli enti pubblici (ii) e ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (iii).

[5] L’ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale definita dal decreto ministeriale alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti ai sensi delle disposizioni ivi indicate. Il limite del contributo spettante è pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari. Anche in questo caso si chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

[6] L’operatività di questa ulteriore misura sarà condizionata ad un previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, alla cui iniziativa è rimessa anche la fissazione delle modalità di determinazione dell’ammontare del contributo e ogni elemento necessario all’attuazione.

[7] In proposito si ricorda che i commi 13 e ss. dell’art. 1, DL 41/2021, disciplinano le modalità di applicazione di determinate agevolazioni introdotte per contrastare le conseguenze economiche negative della pandemia (in particolare, quelle previste agli articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021; articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; commi da 1 a 9 dell’art. 1 e commi 5 e 6 dell’articolo 6 del D.L: 73/2021) e per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Comunicazioni della Commissione UE (segnatamente le Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni). Nello specifico, detti aiuti potranno essere fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione e cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. A tal fine le imprese presenteranno un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.

[8] Trattasi del Fondo istituito presso il Ministero del turismo, con una dotazione iniziale pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno comprensori sciistici.

[9] Trattasi del credito d’imposta per gli affitti nella misura del 60% .

[10] Trattasi del Fondo istituito presso il Ministero del turismo con una dotazione di 265 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e diretto ad erogare risorse a favore di agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto persone con bus scoperti, non soggette a obblighi di servizio pubblico, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del turismo.

[11] Comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese di trasporto esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

[12] In ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso (30 aprile 2021), precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

[13] Trattasi della disciplina relativa al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Esso rappresenta uno dei principali sostegni pubblici diretti ad assicurare la liquidità delle PMI.

 

[14] L’articolo 27, del decreto Rilancio, ha previsto la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un patrimonio destinato ad interventi di sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo italiano fortemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica. Il patrimonio è alimentato da titoli di Stato o di liquidità apportati dal MEF.

[15] A tale proposito, si ricorda che il richiamato articolo 44-bis dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre.

[16] In particolare il comma 2 stabilisce che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

[17] In particolare, il comma 3 dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società (articoli 11 e 77 del testo

unico delle imposte sui redditi-decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

[18] La disposizione, modificando il comma 233 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), stabilisce che in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:

-          perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi) alla medesima data;

-          importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

[19]Tale incremento del Fondo è attribuito alla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”. Con un successivo addendum (da stipulare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento) tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il Mef, saranno definite modalità e tempi per formulare le richieste da parte degli enti territoriali, le modalità di restituzione, ecc.

[20] In particolare, si modifica l'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, era fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35).

[21] Le spese che rientrano nell’agevolazione sono quelle riguardanti:

-          la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e gli strumenti utilizzati per tale attività;

-           la somministrazione dei tamponi a chi presta la propria attività lavorativa e istituzionale;

-           l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

-          prodotti detergenti e disinfettanti;

-          altri dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

-          l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

[22] Trattasi del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato ad assicurare l’erogazione di servizi aggiuntivi di TPL e regionale, destinato anche agli studenti, tenuto conto delle limitazioni di riempimento dovute all’emergenza epidemiologica. Per tali finalità, si ricorda che le Regioni e i Comuni sono autorizzati a ricorrere, attraverso accordi o apposite convenzioni e imponendo gli obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di NCC e licenze taxi.

[23] Si rammenta che l’articolo 199, comma 7, decreto Rilancio, assegna per il 2020 una dotazione pari a 24 milioni di euro, ai fini dell’indennizzo a società cooperative che svolgono servizi di ormeggio, a fronte delle minori prestazioni rese a seguito dell’emergenza epidemiologica, nel periodo compreso dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto ai mesi corrispondenti del 2019.