Facciamo seguito alle seguenti
comunicazioni, che già sono state divulgate:
-
Circolare Sindacale
Giuslavoristico n. 38/2021 del 31 maggio 2021;
-
Circolare Ambiente ed
Energia n. 32/2021 del 3 giugno 2021;
-
Circolare Segreteria
Generale del 1° giugno 2021;
-
Circolare Habitat n.
10/2021 del 7 giugno 2021;
-
Circolare n. 84 ICN del
31 maggio 2021,
per comunicare che nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 25 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (allegato).
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Decreto
legge 25 maggio 2021, N. 73
(c.d.
D.L. SOSTEGNI-BIS)
Il nuovo decreto
intende introdurre misure più incisive a sostegno dei settori economici e
lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per
la tutela della salute, in connessione al perdurare dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Esso reca,
pertanto, un complesso di disposizioni riguardanti misure di sostegno alle
imprese e all’economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della
sicurezza, nonché misure idonee a garantire la continuità di erogazione dei
servizi da parte degli Enti territoriali.
Il provvedimento
si compone di 78 articoli, è entrato in vigore il 26 maggio 2021 ed è
stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
Gli interventi
previsti riguardano 8 ambiti prioritari:
-
sostegno alle imprese e
all’economia;
-
misure per l’accesso al
credito e la liquidità delle imprese;
-
misure per la tutela
della salute;
-
lavoro e politiche
sociali;
-
sostegno agli enti
territoriali;
-
giovani, scuola e
ricerca;
-
cultura;
-
agricoltura e trasporti.
Di seguito l’esame
di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici,
alle comunicazioni e approfondimenti degli altri uffici, delle federazioni e di
ICN.
In sede di esame
del ddl di conversione è stata audita anche l’Alleanza delle Cooperative che ha
altresì rassegnato una memoria con osservazioni e proposte[1].
*
-
LA MISURA PRINCIPALE: il Contributo a fondo perduto in favore degli
operatori economici (art. 1)
Anche il decreto in esame
ripropone come misura principale la riedizione del contributo a fondo perduto
per gli operatori economici. In particolare, viene riconosciuto e disciplinato
un “ulteriore” contributo a fondo perduto a favore di tutti i
soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (i) e che
hanno già ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i
titolari di partita IVA (ii) introdotto dall’articolo 1 del primo decreto
sostegni (D.L. 41/2021, v. Circolare del Servizio legislativo n. 25/2021).
Beninteso tale contributo spetta a condizione che il primo contributo non sia
stato indebitamente percepito o restituito.
Viene poi riconosciuto un “secondo”
contributo a fondo perduto, alternativo a quello precedente, a favore
dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o
professione o producono reddito agrario. I soggetti che abbiano beneficiato del
“primo” contributo potranno ottenere l’eventuale maggior valore spettante in
base alle regole di determinazione del “secondo” contributo[2].
Il decreto specifica le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario,
ricavi o compensi, per accedere al contributo.
In particolare:
-
il contributo
spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro
nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021;
-
a condizione che
l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1°
aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del
periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Quanto alle modalità di calcolo, il decreto distingue tra i soggetti che
hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al primo decreto
sostegni (art. 1, DL 41/2021)[3].
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore
a 150.000 euro.
Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile
dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli
interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del
valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Inoltre, è previsto anche un “terzo”
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita
IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito
agrario[4].
Il contributo potrà essere erogato a condizione che si verifichi un
peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà
definita con decreto ministeriale[5].
Infine, si prevede che le
eventuali risorse non utilizzate per erogare le tre distinte tipologie di
contributo appena esaminate, nonché le eventuali risorse non utilizzate
stanziate per il contributo a fondo perduto del primo decreto sostegni (art. 1,
DL 41/2021), saranno destinate all’erogazione di un “quarto” tipo di
contributo a fondo perduto a favore delle imprese di maggior
dimensione, precisamente a beneficio dei soggetti con ricavi o compensi
superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel
secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021[6].
L’efficacia delle misure in esame è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea.
Inoltre si introduce l’obbligo
per le imprese di presentare un’apposita autodichiarazione con la quale
attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di
importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni[7].
Art. 2. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.
La disposizione
prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, del “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con
una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di favorire la
continuità delle attività economiche per le quali, a causa delle misure
restrittive connesse all’emergenza epidemiologica (adottate ai sensi degli
artt. 1 e 2 del D.L. n. 19/2020), sia stata disposta la chiusura per un periodo
complessivo di almeno 4 mesi, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021
e la data di conversione del decreto legge in commento.
I soggetti
beneficiari e l’entità del ristoro, sono determinati, nei limiti della
dotazione finanziaria, in base ai criteri individuati (tenuto conto delle
misure di sostegno già adottate per i settori economici e dei contributi a
fondo perduto di cui all’articolo 1, del D.L. n. 41/2021 -decreto Sostegni- e
di cui all’articolo 1 del decreto in esame), con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, da
adottare entro il 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
I contributi sono
concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Art.
3. (Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana).
La dotazione del
Fondo istituito ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge n. 41/2021 (decreto
Sostegni), convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, è incrementata di
100 milioni di euro per l’anno 2021[8].
Tale incremento,
è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo
le entità stabilite nella tabella Allegata all’articolo 3, ai fini dell’erogazione
di contributi a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 4,
D.lgs. n. 79/2011, localizzate nei Comuni ubicati all’interno dei
comprensori sciistici.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento definiranno i
comprensori sciistici e Comuni ubicati al loro interno, nonché i criteri e le
modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
Art.
4 (Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto di azienda).
La disposizione,
interviene sul credito d’imposta introdotto dall’articolo 28, del D.L. n.
34/2020 (c.d. decreto Rilancio) per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto di azienda.[9]
In particolare:
-
estende (dal 30 aprile 2021)
fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di
viaggio e i tour operator, il credito d’imposta in commento;
-
prevede il credito di imposta di cui all’articolo 28,
commi 1, 2 e 4 del decreto Rilancio, per i soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di
euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché
agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli
enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito d’imposta in esame,
spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da
gennaio 2021 a maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a
condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo compreso tra 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del
30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta
spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra, ai soggetti che hanno
iniziato la loro attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Art 5
(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche).
La
disposizione estende anche al mese di luglio 2021, con
riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021 e
nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021, la disposizione di
cui all’articolo 6, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) che autorizza l’Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente, per i mesi di aprile, maggio e
giugno 2021, a disporre la riduzione della spesa delle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse da quelle per gli usi domestici, con
riferimento alle voci della bolletta individuate come “trasporto e gestione
contatore” e “oneri generali di sistema”.
Art.
7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e
commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi).
Incrementata di ulteriori 150 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, decreto Rilancio (n. 34/2020)[10].
La
disposizione, inoltre, ricomprende (oltre alle imprese turistico ricettive, gli
agriturismo, bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa
nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva) anche le agenzie di viaggi e i
tour operator, tra i soggetti presso i quali dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021,
può essere utilizzato il c.d. Tax credit vacanze, previsto dall’articolo
176 decreto Rilancio, per il pagamento di servizi offerti, a seguito del
riconoscimento di un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso
di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.
Istituito, inoltre, presso il
Ministero del Turismo un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno
2021, destinato all’erogazione di contributi a favore di Comuni classificati
dall’ISTAT a vocazione culturale, artistica, storica e paesaggistica, nei cui
territori siano collocati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale
dell’umanità, tenuto conto delle riduzioni delle presenze turistiche nell’anno
2020 rispetto al 2019.
Esteso, infine, (dagli
originari due periodi d’imposta), per i tre periodi d’imposta successivi a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, il credito di imposta per
la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive
turistico-alberghiere (di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106),
sempre nella misura del 65 per cento. A tale scopo, agli iniziali 180 milioni
di euro per l’anno 2020 e 2021, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro
per l’anno 2022.
Art. 8 (Misure urgenti per il
settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica).
La disposizione estende anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta (nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile della moda e degli accessori, previsto dall’articolo 48-bis del decreto Rilancio.
A tale scopo gli iniziali 45 milioni di euro per il 2021 sono sostituiti da 95 milioni di euro, e 150 milioni di euro sono stanziati per il 2022, che costituiscono limite di spesa. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono fissati i criteri per la precisa individuazione dei settori in cui operano i beneficiari del credito d’imposta in esame. Ai fini dell’accesso al beneficio, i soggetti interessati devono presentare istanza all’Agenzia delle entrate secondo i termini e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Incrementata, infine, di 120 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica[11] di cui all’articolo 26, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), di cui 20 milioni di euro destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Art.
9 (Proroga dei termini relativi alla riscossione e alla plastic tax)
L’articolo 9 è dedicato a disposizioni di natura
tributaria e, anzitutto, differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021
la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di
somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento esecutivi
previsti dalla legge[12].
È
importante rilevare che in considerazione della sospensione, anche i controlli di
regolarità tributaria effettuati dalle amministrazioni pubbliche prima di dare
corso al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis, c.
1, DPR n. 602/1973), sono inefficaci e i soggetti pubblici provvedono ad
effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
È inoltre differita al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle
disposizioni istitutive della cd. plastic tax (v. Circolare
Ambiente ed Energia n. 32/2021 del 3 giugno 2021).
Art. 10 (Misure a sostegno del settore sportivo)
Esteso anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, il Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81, decreto legge n. 104/2020.
A tale scopo è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per il 2021. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito per l’anno 2021, un Fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, allo scopo di erogare un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione dei test di diagnosi del Covid-19, a favore degli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020. Tale contributo è riconosciuto a favore delle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
La dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, di cui all’articolo 3, decreto legge n. 137/2020 (decreto Ristori), è incrementata per l’anno 2021 di 180 milioni di euro. Tale importo è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Art. 11 (Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione).
La disposizione incrementa di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, decreto legge n. 251/81, (convertito, con modificazioni dalla L. n. 394/1981), destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia.
Incrementata, infine, di 400 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del “Fondo per la promozione integrata”, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 72, comma 1, decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia). Tale incremento è destinato alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti di cui all’articolo 2, decreto legge n. 251/81, sopra citato.
Art. 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento.
La disposizione introduce una disciplina derogatoria alla disciplina vigente di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/96[13].
In particolare, si prevede che, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio e lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. mid-cap) per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ovvero programmi di investimenti, si applicano le seguenti regole:
-
l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è portato a 500 milioni di euro;
-
i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati, almeno per il 60%, a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ovvero a programmi di investimenti;
-
i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria del Gestore del Fondo;
-
la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80% della tance junior del portafoglio di finanziamenti;
-
il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
-
la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti non può superare 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
Per tali finalità la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) sopra citato, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 13 (Misure di sostegno alla liquidità delle imprese).
La disposizione apporta una serie di modifiche alla disciplina introdotta dal decreto legge n. 23/2020, relativa all’intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo di garanzia PMI.
In particolare:
-
viene prorogata al 31 dicembre 2021 (anziché 30 giugno 2021) la possibilità di intervento straordinario di garanzia di SACE;
-
viene estesa da 6 anni a 10 anni, previa autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla Garanzia Italia SACE;
-
sui prestiti obbligazionari o titoli di debito, anche essa concedibile fino al 31 dicembre 2021, si riduce dal 30% al 15% la quota che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari sono tenuti a mantenere per tutta la durata della garanzia.
La disposizione, inoltre, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, la disciplina sull’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI a vantaggio delle imprese danneggiate dalla pandemia, previsto dall’articolo 13, comma 1, D.L. n. 23/2020 e già prorogato dalla L. n. 178/2020, articolo 1, comma 244.
La disposizione, proroga fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia della dotazione riservata di 100 milioni di euro del Fondo di garanzia PMI, prevista dall’articolo 13, comma 12-bis, D.L. n. 23/2020, per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prima efficace fino al 30 dicembre 2020.
Assegnati a ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare) 80 milioni di euro per l’anno 2021, ai fini della gestione delle garanzie in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca dell’acquacoltura, dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.
Infine, sempre in merito alla garanzia di ISMEA, la disposizione elimina il
limite di 15.000 euro prima previsto quale limite di garanzia a favore delle
imprese agricole, ex articolo 13, comma 2, D.L. n. 193/2016.
Conseguentemente, si prevede che la garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito
entro i limiti previsti dai Regolamenti UE sugli aiuti di Stato di importanza
minore-c.d. de minimis- nn.
717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 14 (Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative).
La disposizione introduce un regime di favore,
prevedendo la temporanea esclusione della tassazione delle plusvalenze
realizzate da persone fisiche, derivanti da cessioni di partecipazioni
societarie in start up innovative o PMI innovative, a condizione che
siano acquisite mediante sottoscrizione del capitale dal 1° giugno 2021 al 31
dicembre 2025 e possedute da almeno 3 anni.
Sono escluse, inoltre, dalla tassazione le plusvalenze
realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni nel
capitale di società ed enti (soggetti ad IRPEF o IRES) a condizione che entro
un anno dalla loro realizzazione siano reinvestite in start up
innovative o PMI innovative, attraverso la sottoscrizione del rispettivo
capitale entro il 31 dicembre 2025.
Art. 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi
di finanziamento delle imprese).
Allo scopo di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da
parte delle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499 (c.d. mid
cap) la disposizione in esame prevede l’istituzione di un’apposita Sezione
nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lett.
a), legge n. 662/96, sopra citato.
A tale scopo la Sezione appositamente costituita, con una dotazione pari a
100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni di euro per il 2022, concede
garanzie su portafogli di obbligazioni emesse da imprese a fronte della realizzazione di programmi
qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione
del portafoglio.
L’importo di obbligazioni emesse da ogni impresa non può essere
inferiore 2 milioni di euro né superiore a 8 milioni di euro, ai fini dell’ammissibilità
alla garanzia in esame.
Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti
termini, modalità, caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i
requisiti dei soggetti proponenti e l’eventuale coinvolgimento di
investitori professionali o istituzionali.
Art. 16 (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto
legge n. 18/2020).
Prorogata
al 31 dicembre 2021 la moratoria per il rimborso di finanziamenti (mutui,
finanziamenti a rimborso rateale, linee di credito ecc.), prevista dall’articolo
56, del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) a favore delle micro, piccole e
medie imprese che autocertifichino di aver subito una carenza di liquidità a
causa della pandemia in relazione ai finanziamenti esistenti, limitatamente
alla quota di capitale, se applicabile.
Art 17 (Disposizioni in materia di Patrimonio destinato).
La
disposizione interviene sulla disciplina del c.d. Patrimonio Destinato,
introdotta dall’articolo 27, comma 1, D.L. Rilancio (n. 34/2020)[14].
Conseguentemente, si prorogano al 31 dicembre 2021 gli interventi del
Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro
normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato (Temporary Framework)
adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Infine, la disposizione prevede che l’emissione di titoli di Stato
per gli anni successivi al 2020, come apporto da parte del MEF, può essere
alternativa all’apporto di liquidità da parte del MEF stesso.
Art 18 (Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure
concorsuali).
La disposizione incide sulla disciplina della variazione
dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in
detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di
mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive
individuali. In particolare, per le procedure concorsuali, si ripristina la
possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento (emettendo
una nota di credito IVA) già a partire dalla data in cui il cedente o il
prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover
attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di
infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla
detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.
Art 19 (proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE
innovativa 2021)
Anche la disposizione in esame pertiene a istituti tributari.
Il comma 1 proroga la possibilità riconosciuta alle società di
cedere propri crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti,
trasformandoli in crediti d’imposta (ai sensi dell’articolo 44-bis, D.L. 30
aprile 2019, n. 34), fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31
dicembre 2020) e prevede che il limite del valore nominale massimo dei crediti
ceduti, stabilito in 2 miliardi, valga per ciascuno degli anni 2020 e 2021[15].
I commi
da 2 a 7 invece – recependo in particolare una specifica sollecitazione in tal
senso dell’Alleanza delle Cooperative Italiane avanzata in sede di esame
parlamentare al Decreto Rilancio (DL 34/2020) – introducono delle modifiche
alla disciplina dell’ACE, prevedendo per i soli incrementi di
capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una
valutazione del rendimento nozionale mediante l’applicazione di un coefficiente
più elevato (15 per cento) rispetto a quello ordinario (1,3 per cento)[16].
Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via
anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere usato
in compensazione in F24 senza limiti d’importo, oppure richiesto a rimborso o
ceduto a terzi[17].
Il comma 8 semplifica gli adempimenti procedurali riguardanti il
cd bonus aggregazione, di cui al comma 233 della legge di
bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)[18].
Art 20 (Modifiche al credito d’imposta per le spese
sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi).
La disposizione riconosce ai soggetti con un volume di ricavi o
compensi non inferiori a 5 milioni di euro, di poter fruire del credito di
imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni funzionali
alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui al modello
Industria 4.0), di cui all’articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160
del 2019, in un’unica
quota annuale, a condizione che gli investimenti siano effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Art 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali
degli enti territoriali).
È
rilanciata, anche con un incremento della dotazione di ben 1.000 milioni di
euro, la funzione del Fondo liquidità per il pagamento dei debiti
commerciali degli enti territoriali (come noto istituito nello stato di
previsione del MEF, dall’articolo 115, decreto legge Rilancio n.34/2020, in
accoglimento di forti sollecitazioni delle associazioni di rappresentanza e
dell’Alleanza delle Cooperative in particolare), allo scopo di
garantire la liquidità necessaria al pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili da parte degli enti territoriali, che si trovino in uno stato di
carenza di risorse per far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli
sanitari e finanziari[19].
Gli enti locali, le Regioni e le Province autonome possono
chiedere alla Cassa depositi e prestiti, anticipi di liquidità qualora non
siano in grado di far fronte ai propri debiti derivanti da contratti di
somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali. Le
anticipazioni sono dirette ad estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili
maturati al 31 dicembre 2020, cui gli enti territoriali non siano in grado soddisfare
a causa dell’emergenza epidemiologica.
L’anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021,
proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei
limiti delle somme disponibili, a valere sulla Sezione del Fondo sopra citato.
La gestione dell'erogazione
dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.
Quanto alle modalità di restituzione, si prevede una restituzione
secondo rate costanti e in un periodo massimo di ben 30 anni. La
restituzione è tuttavia anticipata nell'evenienza che si determini il
ripristino della normale gestione della liquidità.
Infine, si prevede che, gli enti territoriali destinatari delle
anticipazioni di liquidità, sono tenuti ad estinguere le proprie posizioni
debitorie entro 30 giorni dalla data di erogazione delle risorse. L’eventuale
inadempimento ovvero il ritardo dello stesso, rileva ai fini della valutazione
delle performances individuali dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilità disciplinare e dirigenziale.
Cassa depositi e prestiti verifica l’avvenuto pagamento attraverso
una piattaforma elettronica.
Art. 22 (Estensione limite annuo di compensazione per l’anno 2021).
È inoltre modificato per l'anno 2021 il limite annuo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (di cui all'art.
34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388), elevandolo
a 2 milione di euro[20].
L’articolo 147 del decreto legge 34/2020 aveva già incrementato
tale limite, solo per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro.
Art 24, comma 1 (Sostegno alle grandi imprese).
La disposizione incrementa di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno
2021, la dotazione del Fondo per il sostegno alle grandi imprese
istituito dall’articolo 37, decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni).
Si veda al riguardo la Circolare del Servizio Legislativo n.
12/2021.
Art. 32 (Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di
dispositivi di protezione).
La
disposizione in esame, ricalca quanto già previsto dall’articolo 125, decreto
legge Rilancio, per l’anno 2020, riconoscendo un credito d’imposta nella
misura del 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed
agosto 2021, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale e gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei
tamponi per Covid-19[21].
I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale, possono
richiedere il riconoscimento del credito d’imposta in parola, secondo le
modalità di applicazione e i criteri che saranno stabiliti con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta, nel limite massimo di 60.000 euro per
singolo beneficiario, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione.
Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
A tale scopo sono stanziati 200 milioni di euro.
Art 34, commi 1-3 (Autorizzazione di spesa per interventi di
competenza del Commissario straordinario per l’emergenza da Covid-19).
La norma autorizza la spesa, per
l’anno 2021, di euro 1.650 milioni di euro, per gli interventi di competenza
del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 da trasferire sull’apposita contabilità speciale
ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario
al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento
della Protezione civile.
Art 34, comma 7 (Somministrazione dei vaccini contro il Covid-19
da parte di strutture private accreditate).
La disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome
possano demandare ai soggetti e alle strutture privati accreditati e
convenzionati con il Servizio sanitario della Regione o della provincia
autonoma, la somministrazione dei vaccini per Covid-19, attraverso l’integrazione
a tale scopo, per l’anno 2021, dei corrispondenti accordi contrattuali
esistenti.
La norma, pertanto, riguarda le strutture sanitarie e
socio-sanitarie, gli enti autorizzati all’erogazione di cure domiciliari e i
professionisti sanitari.
Per tale integrazione dell’accordo contrattuale, è ammessa la
deroga alle disposizioni sui limiti dell’importo dei volumi d’acquisto.
Art. 51 (Disposizioni urgenti in materia di Trasporto pubblico
locale).
La norma incrementa di 450 milioni di euro per l’anno 2021, la
dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 816, Legge n. 178/2020[22], allo scopo di garantire l’erogazione di
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Le risorse
sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati, al fine di
far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di
riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo
2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
La disposizione prevede, inoltre, che qualora sia necessario
garantire servizi aggiuntivi per studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado, le convezioni e gli accordi regolatori di tali servizi possano
essere stipulati anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell’istruzione,
tenuto conto degli ambiti territoriali di competenza.
Inoltre, si prevede che le risorse del Fondo sopra citato, nei
limiti di 45 milioni di euro, possano essere utilizzati per l’erogazione di
contributi a favore degli operatori esercenti il servizio di trasporto di passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di
licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell’erogazione dei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, per compensare i maggiori oneri
sostenuti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza
e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente
interno dei mezzi di trasporto, oltre che per ogni altra attività finalizzata a
ridurre i rischi di contagi da Covid-19.
Infine, è prevista l’istituzione presso il Ministero delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, di un Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, diretto a garantire una
maggiore ed equa distribuzione degli utenti del trasporto di linea, nonché per
garantire un raccordo tra gli orari di inizio e cessazione delle attività
scolastiche, lavorative ed economiche e gli orari di TPL, urbano e extraurbano,
nel perdurare delle misure di contenimento per Covid-19.
Tale Fondo, nei limiti delle risorse disponibili, è destinato ad
erogare contributi a favore di imprese, soggetti pubblici e istituti scolastici
di ogni ordine e grado, che
provvedono, previa nomina del mobility manager, a predisporre entro il
31 agosto 2021, un piano per gli spostamenti casa-lavoro del proprio personale
e degli alunni.
Tali contributi sono destinati al finanziamento di iniziative di
mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing,
di bike-pooling e di bike-sharing.
Art. 53 (Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze
domestiche).
La disposizione prevede l’istituzione di un Fondo presso il
Ministero dell’interno, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno
2021, da destinare ai Comuni allo scopo di consentire l’adozione di misure di
solidarietà alimentare e di sostegno di famiglie in condizioni difficoltà, per
il pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche.
La dotazione del Fondo è ripartita tra i Comuni, tenuto conto del
numero della popolazione residente e dei valori reddituali comunali. Il
contributo minimo spettante a ciascun Comune è pari a 600 euro.
Art. 58, comma 2, lettera g) (Differimento termine per l’assunzione
di collaboratori scolastici)
La norma differisce dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021,
il termine per l’assunzione a collaboratore scolastico del personale di imprese
già impegnate in servizi di pulizia delle scuole, all’esito della seconda
procedura selettiva.
Art. 58, commi da 3 a 6 (Risorse per l’avvio dell’anno scolastico
2021-2022).
L’articolo stanzia ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2021,
allo scopo di consentire l’acquisizione da parte degli enti locali di ulteriori
spazi da destinare alle attività didattiche.
Istituito, inoltre, un apposito Fondo denominato “Fondo
per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022”, con
una dotazione pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare a spese
per l’acquisto di beni e servizi da parte di scuole statali.
Per le stesse finalità, è autorizzato uno stanziamento di 50
milioni di euro per l’anno 2021, a vantaggio delle scuole paritarie primarie
e secondarie. Tali risorse saranno ripartite con decreto del Ministero
dell’istruzione tra le istituzioni scolastiche regionali, tenuto conto del
numero degli studenti iscritti alle predette scuole paritarie.
Art. 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto
alla povertà educativa).
La disposizione incrementa
di 135 milioni di euro il “Fondo per le politiche della famiglia”.
Le risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative
dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno- 31 dicembre 2021, (anche in
collaborazione con enti pubblici e privati) per il potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.
I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, sono stabiliti con
decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa con
la Conferenza unificata, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione
minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della
popolazione residente. Lo stesso decreto stabilirà le modalità di monitoraggio
dell’attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme
attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative,
ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.
La disposizione, inoltre, proroga anche per l’anno 2022 l’attività
del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, di cui all’articolo
1, comma 392, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Conseguentemente, anche
per il 2022, viene riconosciuto alle Fondazioni bancarie un credito d’imposta,
nella misura del 65% dei versamenti effettuati dalle Fondazioni stesse al
predetto Fondo.
Elevato, pertanto, l’ammontare del contributo a 100 milioni di
euro per il 2021 e stanziati 55 milioni di euro per l’anno 2022.
Infine, la disposizione estende, anche per il 2022, le misure previste dall’articolo 1, comma 202, L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), che riconosce alle Fondazioni bancarie un contributo anche esso sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il finanziamento di progetti per la promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e di integrazione degli immigrati, nonché di dotazioni di strumentazioni per le cure sanitarie.
Lo stanziamento a tale scopo, per il 2022, è pari a 60 milioni di euro, ed è assegnato secondo l’ordine temporale con cui le Fondazioni stesse comunicano all’Associazione di Fondazioni e di casse di risparmio s.p.a., l’impegno ad eseguire le predette erogazioni.
Art. 64 (Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione).
Si veda la Circolare n. 8 del 27
maggio 2021- Prot.
n. 2166 AP/Cs di Confcooperative Habitat.
Art. 65 (Misure urgenti per la cultura)
La norma incrementa, per l’anno 2021, di 47,85 milioni di euro per
la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale, i Fondi destinati ai settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo,
di cui all’articolo 89, comma 1, D.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia),
istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura. La quota parte
dell’incremento del fondo di parte corrente, è destinata a riconoscere un
contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.
Incrementato, inoltre, di 20 milioni di euro per il 2021, il
Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo
183, comma 2, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) per far fronte agli effetti
derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso.
Incrementate di ulteriori 20 milioni di euro per il 2021, (che
passano da 105 milioni a 125 milioni) anche le risorse destinate al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo
183, comma 3, decreto Rilancio (n. 34/2020).
Previsto, altresì, l’esonero dal pagamento dei canoni dovuti per
concessioni o autorizzazioni riguardanti l’uso del suolo pubblico, per i
soggetti che, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, esercitano attività di circo
equestre e di spettacolo viaggiante.
Infine, le risorse per l’assegnazione della c.d. Card Cultura (di
cui all’articolo 1, comma 576, L. n. 178/2020) ai giovani che compiono 18 anni
nel 2021, sono incrementate di 70 milioni di euro.
Art. 68 (Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura
e il settore agrituristico)
L’articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto
agricolo, tra le quali:
-
l’innalzamento al 9,5 per cento, limitatamente al
2021, della misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili
alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina;
-
l’estensione ai settori dell’agricoltura, della pesca
e della silvicoltura della possibilità di cumulare la garanzia del Fondo
centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate
condizioni;
-
l’istituzione nello stato di previsione del MIPAAF
del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero,
con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021.
Si rinvia per approfondimenti alle successive comunicazioni.
Art. 73 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto).
La disposizione prevede il finanziamento di diverse misure di
sostegno al settore dei trasporti (aereo, aeroportuale, ferroviario).
Per
quanto di specifico interesse, il comma 6, prevede l’assegnazione di un
indennizzo per le prestazioni ridotte di ormeggio rese da società
cooperative di cui all’articolo 14, comma 1-quinquies, L. n. 84/94 dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, qualora
sussistano risorse residue e non assegnate ai sensi dell’articolo 199, comma 7,
del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio)[23].
Art. 77, comma 3 (Incremento Fondo sviluppo e coesione).
Art. 77, comma 4 (incremento Fondo unico per l’edilizia
scolastica).
Art. 77, comma 5 (Incremento Fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie).
Art. 77, comma 6 (Incremento Fondo art. 13-duodecies D.L. n.
137/2020).
La disposizione prevede l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno
2021, del Fondo sviluppo e coesione (FSC) con riferimento al periodo
programmatico 2021-2027.
Incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione
del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies,
decreto legge n. 179/2012.
La dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, legge n. 183/87, è
incrementata per l’anno 2025 di 100 milioni di euro e 140 milioni per l’anno
2026.
La dotazione del Fondo di cui all’articolo 13-duodecies del
decreto legge Ristori (n. 137/2020), diretto a coprire gli oneri derivanti dall’adozione
di misure restrittive adottate per far fronte all’emergenza epidemiologica, è
incrementata per l’anno 2021 di 100 milioni di euro e di 130 milioni di euro
per l’anno 2022.
[2]
Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti
cessata al 26 maggio 2021 (i), agli enti pubblici (ii) e ai soggetti che
esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di
partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari (iii).
[3]
La misura è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro; b) 50% per i soggetti con
ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000
euro; c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori
a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i
soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo
1 del decreto-legge n. 41 del 2021, l’ammontare del contributo è
determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro; b) 70% per i soggetti con
ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000
euro; c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori
a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 40% per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
di euro; e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
[4]
Anche in questo caso, il contributo a fondo perduto:
-
spetta ai soggetti con ricavi o
compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta
antecedente al 26 maggio 2021;
-
non spetta ai soggetti la cui attività
risulti cessata al 26 maggio 2021 (i), agli enti pubblici (ii) e ai soggetti
che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di
partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari (iii).
[5]
L’ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale definita dal
decreto ministeriale alla differenza tra il risultato economico di esercizio
relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in
corso al 31 dicembre 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già
percepiti ai sensi delle disposizioni ivi indicate. Il limite del contributo
spettante è pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari. Anche in
questo caso si chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione
della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto
relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
[6]
L’operatività di questa ulteriore misura sarà condizionata ad un previo
accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
alla cui iniziativa è rimessa anche la fissazione delle modalità di determinazione
dell’ammontare del contributo e ogni elemento necessario all’attuazione.
[7]
In proposito si ricorda che i commi 13 e ss. dell’art. 1, DL 41/2021, disciplinano
le modalità di applicazione di determinate agevolazioni introdotte per
contrastare le conseguenze economiche negative della pandemia (in particolare,
quelle previste agli articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.
77; articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; articolo 78, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020 n. 126; articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126
limitatamente all’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021;
articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge
28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176; articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; articolo 1,
comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; commi da 1 a 9 dell’art. 1 e commi
5 e 6 dell’articolo 6 del D.L: 73/2021) e per le quali rilevano le condizioni e
i limiti previsti dalle Comunicazioni della Commissione UE (segnatamente le
Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a
costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).
Nello specifico, detti aiuti potranno essere fruiti alle condizioni e nei limiti
della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione e cumulati da ciascuna impresa con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. A tal fine le imprese presenteranno
un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle
condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.
[8]
Trattasi del Fondo istituito
presso il Ministero del turismo, con una dotazione iniziale pari a 700
milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti
esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico, svolte
nei Comuni ubicati all’interno comprensori sciistici.
[9]
Trattasi del credito d’imposta per gli affitti nella misura del 60% .
[10]
Trattasi del Fondo istituito
presso il Ministero del turismo con una
dotazione di 265 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno
2021 e diretto ad erogare risorse a favore di agenzie di viaggio, i tour operator,
le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le
imprese di trasporto persone con bus scoperti, non soggette a obblighi di
servizio pubblico, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del
Ministro del turismo.
[11]
Comprese le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le
imprese di trasporto esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati.
[12] In ragione della circostanza che il differimento della
conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in
esame è stata disposta quando già il termine era decorso (30 aprile 2021),
precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli
adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021
alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) in esame e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi.
[13] Trattasi della disciplina relativa al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Esso rappresenta uno dei principali sostegni pubblici diretti ad assicurare la liquidità delle PMI.
[14]
L’articolo 27, del decreto Rilancio, ha previsto la costituzione presso la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un patrimonio destinato ad interventi di
sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo italiano fortemente
danneggiato dall’emergenza epidemiologica. Il patrimonio è alimentato da titoli
di Stato o di liquidità apportati dal MEF.
[15] A tale proposito, si ricorda che il richiamato
articolo 44-bis dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro
il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti
può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate
(Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate
in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale
eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato in
credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in
credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare
massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I
crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a
2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate
entro il 31 dicembre.
[16] In particolare il comma 2 stabilisce che nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione
in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del
periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del
rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del comma 287 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è pari al 15 per cento. Nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del
capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. La
variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5
milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante
dal bilancio.
[17] In particolare, il comma 3 dispone che per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del
rendimento nozionale corrispondente agli incrementi di capitale proprio può
essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta
da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e delle società (articoli 11 e 77 del testo
unico delle imposte sui redditi-decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2020.
[18] La disposizione, modificando il comma 233 della legge
di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), stabilisce che in caso di
operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o
conferimento di azienda il cui progetto sia stato approvato dall’organo
amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e
scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo
competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e
il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante
dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la
trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate
riferite alle seguenti componenti:
-
perdite fiscali
maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile (articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi) alla
medesima data;
-
importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (articolo 1, comma
4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) maturato fino al periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica
dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla
medesima data.
[19]Tale
incremento del Fondo è attribuito alla “Sezione per assicurare la liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle
regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”. Con un successivo addendum (da
stipulare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in
commento) tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il Mef, saranno definite
modalità e tempi per formulare le richieste da parte degli enti territoriali,
le modalità di restituzione, ecc.
[20] In
particolare, si modifica l'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere
dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, era
fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare,
successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8
aprile 2013, n. 35).
[21]
Le spese che rientrano nell’agevolazione sono quelle riguardanti:
-
la sanificazione degli ambienti nei
quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e gli strumenti
utilizzati per tale attività;
-
la somministrazione dei tamponi a chi presta
la propria attività lavorativa e istituzionale;
-
l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione
e calzari, che
siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa
europea;
-
prodotti detergenti e disinfettanti;
-
altri dispositivi di sicurezza, quali
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,
che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
-
l’acquisto di dispositivi atti a
garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
[22]
Trattasi del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, finalizzato ad assicurare l’erogazione di servizi aggiuntivi di TPL
e regionale, destinato anche agli studenti, tenuto conto delle limitazioni di
riempimento dovute all’emergenza epidemiologica. Per tali finalità, si ricorda
che le Regioni e i Comuni sono autorizzati a ricorrere, attraverso accordi o
apposite convenzioni e imponendo gli obblighi di servizio, a operatori che
svolgono attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con
conducente nonché a titolari di NCC e licenze taxi.
[23]
Si rammenta che l’articolo 199, comma 7, decreto Rilancio, assegna per il 2020
una dotazione pari a 24 milioni di euro, ai fini dell’indennizzo a società
cooperative che svolgono servizi di ormeggio, a fronte delle minori
prestazioni rese a seguito dell’emergenza epidemiologica, nel periodo compreso
dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto ai mesi corrispondenti del
2019.