È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(cd DECRETO LIQUIDITÀ)
Il decreto introduce misure urgenti in materia di accesso al credito per imprese e professionisti; sostegni all’esportazione; misure per garantire la continuità delle aziende; la sospensione di ulteriori adempimenti fiscali, procedimenti amministrativi e termini processuali; poteri speciali di intervento dello Stato in settori di mercato rilevanza strategica.
Il provvedimento si compone di 44 articoli ed è entrato in vigore il 9 aprile 2020.
Di seguito l’illustrazione delle principali misure di interesse per le cooperative e le imprese tutte.
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1. Sostegno alla liquidità
Il decreto, all’art. 1, prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE[1], del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento con modalità differenti a seconda del numero dei dipendenti e del volume del fatturato.
Per tutti i dettagli di disciplina si rinvia a Circolare della Segreteria generale n. prot. 1308/RC del 9 aprile 2020.
Il decreto ha altresì l’ambizione di potenziare il Fondo di Garanzia PMI (art. 13), aumentandone sia la dotazione finanziaria, sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti, con la semplificazione delle procedure per accedere alle garanzie concesse.
Anche per tale intervento si veda Circolare della Segreteria generale n. prot. 1308/RC del 9 aprile 2020
Inoltre, a sostegno dell’export il decreto legge introduce inoltre un sistema in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90 per cento e dalla stessa società per il restante 10 per cento (art. 2).
Infine sono introdotte – in via eccezionale e fino alla chiusura dello stato di emergenza – significative semplificazioni per la conclusione dei contratti delle banche (e degli altri intermediari finanziari) con la clientela al dettaglio, valorizzando gli strumenti tecnologici e, in particolare, assicurando l’equivalenza giuridica all’atto scritto del consenso espresso dal cliente mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo[2] (art. 4).
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2. Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede una serie di misure al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale delle imprese.
Anzitutto (art. 6) è prevista, per tutte le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, la disapplicazione delle norme codicistiche in tema di riduzione o perdita del capitale[3], compreso l’art. 2545-duodecies, c.c., per le società cooperative. Di conseguenza, per il medesimo periodo non opererà la causa di scioglimento della cooperativa per perdita del capitale sociale.
In secondo luogo (art. 7), il decreto interviene sui principi di redazione di bilancio, stabilendo che, nella redazione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2020[4], la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività[5] potrà comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. In tal modo le imprese avranno la possibilità di neutralizzare gli effetti nefasti ed eccezionali dell’emergenza conservando la prospettiva della continuità nella redazione del bilancio. Il criterio di valutazione dovrà essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
In terzo luogo (art. 8), è agevolato il coinvolgimento dei soci nel finanziamento delle società, stabilendosi che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020, non si applicheranno le regole di postergazione dei soci (o di soggetti che esercitano la direzione o il coordinamento) rispetto ai creditori (regole stabilite agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile).
Sono poi introdotte specifiche misure in tema di diritto della crisi d’impresa.
È previsto anzitutto (art. 5) il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021. Si tratta di una proposta fortemente sostenuta dall’Alleanza delle Cooperative e da Confcooperative. In particolare è stabilito che il codice della crisi, salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 389 del medesimo codice, “entra in vigore il 1 settembre 2021”[6].
Ciò vorrà dire che tutte le disposizioni non ancora entrate in vigore vedono allontanarsi il tempo in cui dispiegheranno i loro effetti, ad eccezione delle norme del codice già pienamente operative[7]. Tra queste, restano dunque in vigore e non risentono della proroga:
- sia le norme che impongono gli adeguati assetti organizzativi dell’impresa collettiva (e che riguardano non solo le società, ma anche le associazioni che svolgono attività d’impresa);
- sia le norme che modificano i presupposti che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società. Pertanto, opera a tutti gli effetti e non subisce alcun rinvio, proroga o spostamento nel tempo, la disposizione contenuta all’articolo 379, comma 3, del D.lgs. n. 14/2019, che fissa il termine ultimo, da parte delle S.r.l. e delle società cooperative, per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti (ricorrendone i presupposti). Tale norma, così come recentemente modificata[8], fissa il termine per adempiere all’obbligo di nomina alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019[9].
Sempre in tema di crisi d’impresa, sono poi introdotte misure per assicurare la sopravvivenza dei tentativi di risoluzione delle crisi d’impresa avviate prima dell’emergenza (art. 9). In particolare, è concesso un allungamento dei termini previsti dalla legge Fallimentare in tema di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione al fine di favorirne la positiva conclusione[10].
È poi stabilita una misura straordinaria che ha l’obiettivo di scongiurare la presentazione di un numero rilevante di istanze di fallimento. In particolare, le istanze depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 saranno considerate improcedibili (art. 10). La previsione generale di improcedibilità di tutte le istanze che coinvolgono le imprese, anche di grandi dimensioni, opera purché le imprese non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (cd Legge Marzano). L’improcedibilità riguarda tutte le istanze di fallimento, comprese quelle presentate in proprio dagli imprenditori. L’unica eccezione sarà rappresentata dalle istanze inoltrate dal Pubblico ministero, contenente la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative in corso.
È infine stabilita (art. 11) l’eccezionale sospensione dei termini di scadenza (con alcune eccezioni) ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.
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3. Misure fiscali
In materia tributaria l’art. 18 del decreto, in aggiunta alle misure già previste con il D.L. “Cura Italia” (v. Circolare del Servizio legislativo n. 17/2020), dispone a date condizioni per determinati soggetti:
- la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati effettuate dai sostituti d’imposta;
- la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini dei versamenti relativi all’IVA;
- la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Le sospensioni in parola spettano:
a) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (i), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (ii) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (iii) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (iv);
b) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (i), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (ii) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (iii) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (iv)[11];
c) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (i), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (ii) e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (iii).
I versamenti sospesi[12] sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per i soggetti aventi diritto restano fermi i regimi di sospensione già previsti dagli ultimi decreti emessi a causa dell’emergenza[13].
Tra le altre misure fiscali si segnalano le seguenti:
- il sostanziale rinvio al 16 aprile di tutti dei versamenti da effettuare entro il 16 marzo e già prorogati al 20 marzo dall’art. 60 del decreto legge 18/2020 (art. 21);
- la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap[14], se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20);
- la proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile (art. 22);
- la proroga fino al 30 giugno della validità delle certificazioni rilasciate alle imprese ai fini dell’esonero dai meccanismi e dagli adempimenti recentemente introdotti ai fini del contrasto dell’evasione delle ritenute nei contratti di appalto dall’art. 4 del d.l. 124/2019, cd “decreto fiscale”[15] (art. 23);
- la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, di tutti i termini (art. 24) previsti dalla legge per mantenere le agevolazioni cd “prima casa”[16];
- la possibilità per lavoratori dipendenti e assimilati – per la presentazione del modello 730 – di inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità (art. 25);
- l’introduzione di semplificazioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche[17] (art. 26);
- il riconoscimento del credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro[18] anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (art. 30).
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4. procedimento amministrativo e giustizia
Quanto ai processi in genere, è stabilito che il termine del 15 aprile 2020 – già previsto per il rinvio a data successiva delle udienze e per la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto[19] – è prorogato all’11 maggio 2020. La proroga riguarda anche il contenzioso tributario[20], nonché le funzioni e l’attività della Corte dei conti (art. 36)[21].
Quanto al processo amministrativo è prorogata al 3 maggio 2020 la sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi (con l’eccezione di quelli relativi alla fase cautelare) (art. 36, c. 3).
Infine, per quanto riguarda i tempi del procedimento amministrativo, è disposta la proroga al 15 maggio 2020 del periodo di sospensione di tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio (v. art. 37; detta sospensione è prevista dall’art. 103, D.L. 18/2020).
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5. Poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
Infine, allo scopo di rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, il decreto in esame (al Capo III) prevede tra l’altro, l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina del cd golden power ai settori di rilevanza strategica (regolamento europeo n. 452/2019), consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche (energia, trasporti, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie, biotecnologie)[22].
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Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Si vedano anche le disposizioni specifiche dedicate alla SACE dall’art. 3.
[2] A condizione che l’utilizzo di questi strumenti sia integrato dall’inoltro contestuale di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
[3] Vale a dire gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
[4] O anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
[5] Principio di redazione sancito all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile.
[6] Nello specifico, l’art. 5 del decreto in esame, stabilisce “All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.»“.
[7] Si tratta, in particolare, degli articoli 27, comma 1 (disciplina sulla competenza per materia e per territorio del tribunale delle imprese per i procedimenti di regolazione della crisi e le controversie), 350 (le Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria), 356 (la disciplina dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure), 357 (Funzionamento dell’albo), 359 (la disciplina e l’istituzione dell’Area web riservata), 363 (la disciplina della certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi), 364 (la disciplina della certificazione dei debiti tributari), 366 (la disciplina sul recupero delle spese di giustizia in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), 375 (la modifica dell’articolo 2086 del codice civile sui cd assetti organizzativi dell’impresa), 377 (le modifiche del codice civile sui cd assetti organizzativi societari), 378 (le modifiche del codice civile sulle responsabilità degli amministratori), 379 (le modifiche in tema di nomina degli organi di controllo), 385, 386, 387 e 388 (le modifiche al decreto legislativo n. 122 del 2005 in tema di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).
[8] Ad opera dell’art. 8, c. 6-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd Milleproroghe. Tale disposizione ha prorogato e reso “mobile” il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, stabilendo che la nomina dovrà avvenire non più entro il 16 dicembre 2019, ma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
[9] Come noto, le assemblee per l’approvazione dei bilanci 2019, in deroga a quanto stabilito dal codice civile e dallo statuto, dovranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Così è eccezionalmente stabilito, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, dall’art. 106, D.L. 18/2020. Ciò vorrà dire che eccezionalmente, quest’anno, le assemblee potranno essere convocate, in prima convocazione, entro il 28 giugno 2020 (considerando che si tratta di anno bisestile e prestando attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica); in seconda convocazione entro i successivi 30 giorni (e cioè entro il 28 luglio 2020). Si rinvia per approfondimenti a Circolare del Servizio legislativo n. 17/2020, § 3, e ICN, Circolare Fisco 13/2020. Entro la stessa data, dunque, dovrà essere adempiuto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore (ovviamente, sussistendone i presupposti).
[10] Segnatamente: ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione già omologati, che hanno scadenza di esecuzione nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, saranno concessi sei mesi in più per l’esecuzione; per le “procedure” pendenti non omologate si dà la possibilità di ottenere un nuovo termine (non superiore a novanta giorni) per elaborare una nuova proposta; si dà altresì la possibilità di proporre un differimento (fino a sei mesi) dei termini di esecuzione della “procedura”, depositando la documentazione che giustifichi tale richiesta di modifica; infine, il termine assegnato ai concordati con riserva (e quello previsto agli accordi di ristrutturazione in base al comma 7 dell’art. 182 bis L.F) può essere prorogato fino a 90 giorni (anche se è pendente istanza di fallimento).
[11] Se detti soggetti hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
[12] Si tenga presente che i versamenti delle ritenute, delle trattenute e dei contributi sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
[13] Segnatamente restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
[14] Limitatamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
[15] Per la precisione, si tratta delle certificazioni di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emesse entro il 29 febbraio 2020.
[16] Segnatamente dei termini previsti dalla nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, all. al dPR 131/1986, nonché del termine previsto dall’art. 7, L. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
[17] Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro (i); per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro (ii).
[18] Riconosciuto dall’art. 64, d.l. 18/2020, fino a un massimo di 20.000 euro.
[19] Previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, DL 18/2020.
[20] In materia di contenzioso tributario è anche previsto che tutti i soggetti del processo tributario che hanno avviato il giudizio con modalità analogiche sono ora obbligate a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche (art. 29, c. 1).
[21] In materia di giustizia è anche stabilito che la sanzione per omesso versamento del contributo unificato dovrà essere notificata, anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, depositata presso l’ufficio (art. 29, c. 2).
[22] È altresì prevista sia la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti; sia l’estensione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, del campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo (nel caso di operazioni extra-europee, è previsto l’ampliamento, sempre transitorio, alle acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro).