Circolari

Circ. n. 26/2018

Circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018 Modifiche in materia di PRESTAZIONI OCCASIONALI introdotte dalla legge 96/2018 di conversione del c.d. decreto-legge “dignità”.

A più di 2 mesi dall’entrata in vigore di alcune parziali modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, che la legge 96/2018(1) ha introdotto soprattutto a beneficio dei SETTORI AGRICOLO e TURISTICO-ALBERGHIERO, l’INPS emana apposite istruzioni per favorire una loro corretta gestione alla luce delle nuove disposizioni.

Contestualmente, s’informano i soggetti interessati che è stato completato il programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS conseguente all’introduzione di tali modifiche.

   

  1. Par. 2: un primo ambito di attenzione riguarda le imprese operanti in AGRICOLTURA, per le quali l’INPS ricorda di dover indicare in sede di comunicazione preventiva (almeno 60 minuti prima) “la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni”, con un’estensione quindi da 3 a 10 giorni consecutivi dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. Si tratta come noto di un regime di deroga che lascia ancor ben più ampi margini di manovra rispetto alla regola generale di indicare data e ora di inizio/fine della prestazione.

    Questa deroga si somma a quella relativa alla misura del compenso, per cui già da tempo bisogna riferirsi alla contrattazione di settore (l’INPS cita a riguardo il suo precedente messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017 qui allegato).

    Ciò detto, anche in agricoltura opera come noto la regola del compenso minimo di 4 ore continuative con la particolarità – introdotta nella legge 96/2018 – “che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale” (3-10 giorni) dichiarato in sede di comunicazione preventiva. L’utilizzatore, ai fini con controllo della retribuzione minima giornaliera, può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato. Questa facoltà, unita alla modifica normativa di cui sopra, farebbe pensare alla possibilità di determinare il compenso come media del periodo (ad esempio in una giornata vi potrebbero essere 2 ore di lavoro e nell’altra 6). Sulla questione però la circolare Inps non è chiara per cui ci riserviamo un approfondimento.

       Risulta invece chiaro, già dalla norma, che non saranno sanzionabili quelle imprese agricole per cui si riscontrasse l’impiego di lavoratori non utilizzabili per legge con il contratto di prestazione occasionale e che avessero certificato il falso in sede di registrazione nella piattaforma informatica INPS. Ricordiamo che in agricoltura sono impiegabili unicamente determinate categorie di soggetti - titolari di pensione di vecchiaia/invalidità; under 25 regolarmente iscritti presso istituto scolastico/università; disoccupati disponibili a lavorare; percettori di ammortizzatori sociali, del reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito – sempreché che non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che tali condizioni devono essere appunto obbligatoriamente autocertificate dai potenziali prestatori in sede di registrazione al portale INPS.

       Per il resto rimangono ferme le regole già in vigore, compresi i divieti, validi per la generalità dei datori di lavoro, di non poter ricorrere alle prestazioni occasionali nell’ambito di appalti di opere e servizi o nel caso di imprese – anche agricole – che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

   

  1. Par. 3: un secondo ambito di interesse è rappresentato dal regime specifico introdotto per le AZIENDE ALBERGHIERE E LE STRUTTURE RICETTIVE OPERANTI NEL SETTORE TURISMO, per le quali l’INPS ricorda la possibilità di utilizzare le prestazioni occasionali anche se si hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato – la norma parla genericamente di lavoratori, non specificando la tipologia contrattuale  - in deroga a quella regola generale, appena richiamata sopra, per cui le prestazioni occasionali non sono utilizzabili da imprese sopra 5 addetti.

    Tale deroga è agibile, tuttavia, solo a patto di utilizzare determinate categorie di soggetti - titolari di pensione di vecchiaia/invalidità; under 25 regolarmente iscritti presso istituto scolastico/università; disoccupati disponibili a lavorare; percettori di ammortizzatori sociali, del reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito  - che come visto dovranno autocertificare la loro condizioni, fatto salvo per le stesse tipologie di imprese di poter utilizzare prestatori diversi purché non superino la dimensione dei 5 lavoratori a tempo indeterminato prevista in via generale.

    Il regime speciale previsto le aziende alberghiere e le imprese operanti nel settore turismo con al massimo 8 lavoratori a tempo indeterminato alle proprie dipendenze e che impieghino in prestazioni occasionali determinate categorie di lavoratori – quelle previste dalla legge – prevede altresì le stesse modalità di comunicazione preventiva della prestazione valide per il settore agricolo come descritte in precedenza, per cui anche in questo caso, oltre alle altre informazioni basilari (dati anagrafici, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto della prestazione e compenso), si dovrà indicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni (non invece la giornata esatta di svolgimento della prestazione).

    In questo caso, diversamente che per il regime speciale applicabile in agricoltura, risulta correttamente richiamato senza ombra di dubbio il vincolo di un compenso giornaliero minimo pari a 36 € - i 9€/h x le 4 h lavorative consecutive minime - anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore (solo per l’agricoltura il legislatore ha specificato di riferire l’obbligo delle 4 ore minime all’intero arco temporale indicato in sede di comunicazione preventiva e non più alla singola giornata).

    Il principale valore aggiunto offerto dall’INPS riguarda tuttavia l’aver meglio puntualizzato – come da noi auspicato – l’ambito di attività del settore turismo per cui trovano applicazione le deroghe appena richiamate. A tal proposito l’Istituto precisa come in questo speciale regime rientrino:

    “gli utilizzatori che svolgono”  - naturalmente, seppur non precisato, anche in forma cooperativa“attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);

  • villaggi turistici (55.20.10);

  • ostelli della gioventù (55.20.10);

  • rifugi di montagna (55.20.30);

  • colonie marine o montane (55.20.40);

  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);

  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).”

   

Nella circolare l’INPS offre ulteriori delucidazioni, soprattutto di natura procedurale o tecnico-informatica, che riguardano ulteriori modifiche apportate la scorsa estate alla disciplina delle prestazioni occasionali, prima tra tutte il pagamento del compenso da parte dell’utilizzatore anche attraverso l’emissione di un suo mandato/autorizzazione ad incassare il corrispettivo presso qualsiasi ufficio postale, che comporta un inevitabile accorciamento dei tempi di incasso rispetto all’accredito/bonifico dell’INPS a metà del mese successivo rispetto a quando è stata svolta la prestazione.

Infine, per quanto non trattato in questa sede si rinvia alla nostra precedente comunicazione già citata in premessa che, ad ogni buon conto, si allega alla presente.


































(1) Nostra circolare n.22 del 10 settembre 2018 – prot. n.3979.