A più di 2 mesi dall’entrata in vigore
di alcune parziali modifiche alla
disciplina delle prestazioni occasionali, che la legge 96/2018(1) ha introdotto soprattutto a beneficio dei SETTORI AGRICOLO e TURISTICO-ALBERGHIERO,
l’INPS emana apposite istruzioni per favorire una loro corretta gestione alla
luce delle nuove disposizioni.
Contestualmente, s’informano i
soggetti interessati che è stato completato
il programma di adeguamento della piattaforma telematica INPS conseguente
all’introduzione di tali modifiche.
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Par. 2: un primo ambito di
attenzione riguarda le imprese operanti in AGRICOLTURA,
per le quali l’INPS ricorda di dover indicare in sede di comunicazione
preventiva (almeno 60 minuti prima) “la data di inizio e il monte orario
complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a
10 giorni”, con un’estensione quindi da 3 a 10 giorni consecutivi dell’arco
temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. Si
tratta come noto di un regime di deroga che lascia ancor ben più ampi margini
di manovra rispetto alla regola generale di indicare data e ora di inizio/fine
della prestazione.
Questa deroga si
somma a quella relativa alla misura del compenso, per cui già da tempo
bisogna riferirsi alla contrattazione di settore (l’INPS cita a riguardo il
suo precedente messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017 qui allegato).
Ciò detto, anche in
agricoltura opera come noto la regola del compenso
minimo di 4 ore continuative con la particolarità – introdotta nella legge
96/2018 – “che per il
settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite
all’arco temporale” (3-10 giorni) dichiarato
in sede di comunicazione preventiva. L’utilizzatore, ai fini con controllo della
retribuzione minima giornaliera, può dichiarare in procedura anche il numero di
giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale
indicato. Questa facoltà, unita alla modifica normativa di cui sopra, farebbe
pensare alla possibilità di determinare il compenso come media del periodo (ad
esempio in una giornata vi potrebbero essere 2 ore di lavoro e nell’altra 6). Sulla
questione però la circolare Inps non è chiara per cui ci riserviamo un approfondimento.
Risulta
invece chiaro, già dalla norma, che non saranno sanzionabili quelle imprese
agricole per cui si riscontrasse l’impiego di lavoratori non utilizzabili per
legge con il contratto di prestazione occasionale e che avessero certificato il
falso in sede di registrazione nella piattaforma informatica INPS. Ricordiamo che in agricoltura sono
impiegabili unicamente determinate categorie di soggetti - titolari di
pensione di vecchiaia/invalidità; under 25 regolarmente iscritti presso
istituto scolastico/università; disoccupati disponibili a lavorare; percettori
di ammortizzatori sociali, del reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni
di sostegno al reddito – sempreché che non iscritti nell’anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che tali condizioni devono essere appunto obbligatoriamente autocertificate
dai potenziali prestatori in sede di registrazione al portale INPS.
Per
il resto rimangono ferme le regole già in vigore, compresi i divieti, validi
per la generalità dei datori di lavoro, di non poter ricorrere alle prestazioni
occasionali nell’ambito di appalti di opere e servizi o nel caso di imprese –
anche agricole – che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.
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Par. 3: un secondo ambito
di interesse è rappresentato dal regime
specifico introdotto per le AZIENDE
ALBERGHIERE E LE STRUTTURE RICETTIVE OPERANTI NEL SETTORE TURISMO, per le
quali l’INPS ricorda la possibilità di
utilizzare le prestazioni occasionali anche se si hanno alle proprie dipendenze
fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato – la norma parla genericamente di
lavoratori, non specificando la tipologia contrattuale - in deroga a quella regola generale, appena
richiamata sopra, per cui le prestazioni occasionali non sono utilizzabili da
imprese sopra 5 addetti.
Tale deroga è agibile, tuttavia, solo a patto di
utilizzare determinate categorie di soggetti - titolari di pensione di
vecchiaia/invalidità; under 25 regolarmente iscritti presso istituto
scolastico/università; disoccupati disponibili a lavorare; percettori di
ammortizzatori sociali, del reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni
di sostegno al reddito - che come visto
dovranno autocertificare la loro condizioni,
fatto salvo per le stesse tipologie di imprese di poter utilizzare
prestatori diversi purché non superino la dimensione dei 5 lavoratori a tempo
indeterminato prevista in via generale.
Il regime speciale previsto le aziende
alberghiere e le imprese operanti nel settore turismo con al massimo 8
lavoratori a tempo indeterminato alle proprie dipendenze e che impieghino in
prestazioni occasionali determinate categorie di lavoratori – quelle previste
dalla legge – prevede altresì le stesse
modalità di comunicazione preventiva della prestazione valide per il settore
agricolo come descritte in precedenza, per cui anche in questo caso, oltre
alle altre informazioni basilari (dati anagrafici, luogo di svolgimento della
prestazione, oggetto della prestazione e compenso), si dovrà indicare la data di inizio e il monte orario
complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10
giorni (non invece la giornata esatta di svolgimento della prestazione).
In questo caso,
diversamente che per il regime speciale applicabile in agricoltura, risulta
correttamente richiamato senza ombra di dubbio il vincolo di un compenso
giornaliero minimo pari a 36 € - i 9€/h x le 4 h lavorative consecutive minime
- anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera
sia inferiore a 4 ore (solo per l’agricoltura il legislatore ha specificato di
riferire l’obbligo delle 4 ore minime all’intero arco temporale indicato in
sede di comunicazione preventiva e non più alla singola giornata).
Il principale valore aggiunto offerto
dall’INPS riguarda tuttavia l’aver meglio puntualizzato – come da noi auspicato
– l’ambito di attività del settore turismo per cui trovano applicazione le
deroghe appena richiamate. A tal proposito
l’Istituto precisa come in questo speciale regime rientrino:
“gli
utilizzatori che svolgono” - naturalmente, seppur non precisato,
anche in forma cooperativa – “attività
principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
-
alberghi (55.10.00);
-
villaggi turistici (55.20.10);
-
ostelli della gioventù (55.20.10);
-
rifugi di montagna (55.20.30);
-
colonie marine o montane (55.20.40);
-
affittacamere per brevi soggiorni,
case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
-
aree di campeggio e aree attrezzate
per camper e roulotte (55.30.00).”
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Nella circolare
l’INPS offre ulteriori delucidazioni,
soprattutto di natura procedurale o tecnico-informatica, che riguardano
ulteriori modifiche apportate la scorsa estate alla disciplina delle
prestazioni occasionali, prima tra tutte il pagamento del compenso da parte
dell’utilizzatore anche attraverso l’emissione di un suo mandato/autorizzazione
ad incassare il corrispettivo presso qualsiasi ufficio postale, che comporta un
inevitabile accorciamento dei tempi di incasso rispetto all’accredito/bonifico
dell’INPS a metà del mese successivo rispetto a quando è stata svolta la
prestazione.
Infine, per quanto
non trattato in questa sede si rinvia alla nostra precedente comunicazione già
citata in premessa che, ad ogni buon conto, si allega alla presente.
(1)
Nostra
circolare n.22 del 10 settembre 2018 – prot. n.3979.