Circolari

Circ. n. 26/2017

Circolare INAIL n. 30 del 25 luglio 2017 Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro: inserimento in nuovaoccupazione a seguito di incontro domanda/offerta di lavoro.(legge 190/2014 art. 1, comma 166).

Facendo seguito a una nostra precedente comunicazione sulla stessa materia(1), segnaliamo che l’INAIL, con la circolare in oggetto, estende il finanziamento degli interventi messi in atto dai datori di lavoro per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro anche ai progetti finalizzati alla ricerca di nuova occupazione e non solo a quelli destinati alla conservazione del posto.

Si tratta di un’importante novità per dare piena operatività a quanto previsto dal legislatore (art. 1, c. 166, legge 190/2014), permettendo ai datori di lavoro che intendano assumere un “disabile in conseguenza di infortunio sul lavoro o di tecnopatia, con riconosciuti danni permanenti” di presentare un progetto di reinserimento lavorativo con rimborso degli oneri sostenuti, ad esempio, per il superamento delle barriere architettoniche, per l’adeguamento delle postazioni di lavoro o per azioni formative.

Ricordiamo che c’è una disponibilità annua complessiva di risorse a carico del bilancio INAIL pari a circa 21 milioni di euro.

Fino ad oggi l’INAIL con il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, di cui alla Determinazione presidenziale n. 258 del 11 luglio 2016 e alla circolare n. 51 del 30 dicembre 2016, aveva disciplinato soltanto il finanziamento degli interventi funzionali al mantenimento del posto di lavoro di infortunati e tecnopatici, rimandando ad una successiva regolamentazione quegli interventi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati.

Tale rinvio era motivato dalla necessità di dare completa attuazione alle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro previste dal Jobs Act (D.Lgs. 150/2015), compresa la costituzione dell’ANPAL e della c.d. “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, di cui anche l’INAIL fa parte proprio in considerazione delle sue competenze in materia di reinserimento e di integrazione delle persone con disabilità da lavoro.

Tuttavia, nelle more che la collaborazione e le relazioni tra ANPAL e INAIL possano essere perfezionate (come noto l’ANPAL ha preso concretamente ad operare solo da quest’anno) l’INAIL, anche su sollecitazione del CIV, è intervenuta ad evitare che questa fase di attesa potesse bloccare a lungo l’attuazione di una parte della misura. Si determina così un’estensione del Regolamento già valido per gli interventi di conservazione del posto di lavoro anche ai progetti di reinserimento lavorativo con assunzioni ex novo di soggetti disabili.

Salvo alcune specificità contenute nella circolare appena emanata e opportunamente evidenziate di seguito in neretto, trovano applicazione le istruzioni già offerte dall’INAIL con la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016 – da noi nuovamente allegata:

  • operativamente, il progetto di reinserimento lavorativo sarà elaborato dall’INAIL attraverso le proprie equipe multidisciplinari di I livello (attive a livello territoriale) con il coinvolgimento e il consenso del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro, che dovrà essere in regola sotto diversi punti di vista, compresi gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al DURC;

  • ciò detto, sarà compito del datore di lavoro interessato elaborare un PIANO ESECUTIVO del progetto che dovrà essere verificato e approvato dalla competente Direzione Regionale INAIL, cui spetta in generale assicurare l’attuazione di tutte le disposizioni regolamentari;

  • le imprese potranno utilizzare questo strumento anche per assolvere a quanto previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 216/2003, il quale impone a ciascun datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori;

  • i destinatari degli interventi sono i lavoratori subordinati/parasubordinati - non autonomi, diversamente dagli interventi per la conservazione del posto - con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL e assunti per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’Istituto;

  • qualora non si ricorresse ad un contratto a tempo indeterminato, spetterà all’INAIL effettuare una specifica valutazione sulla compatibilità/opportunità della tipologia contrattuale che si vuole utilizzare, in considerazione delle diverse tipologie di interventi da realizzare e della durata del rapporto di lavoro;

  • il datore di lavoro interessato dovrà comunicare, utilizzando il modello predisposto dall’INAIL e allegato alla circolare n. 30 la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che si intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unità produttiva;

  • l’approvazione/attuazione del progetto e il conseguente riconoscimento del finanziamento sono ovviamente condizionati all’effettiva sottoscrizione del contratto di lavoro, conforme rispetto a quanto dichiarato in sede progettuale;

  • altro elemento imprescindibile consiste nella sottoposizione del lavoratore a visita medica preventiva in fase pre-assuntiva da parte del medico competente, il cui giudizio sarà tenuto in debita considerazione nella finalizzazione del progetto.

Ricordiamo che le TIPOLOGIE d’intervento previste sono tre, per ciascuna delle quali vengono identificati specifici limiti di spesa rimborsabili al datore di lavoro:

  1. superamento/abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro)

    LIMITE: 95.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.

     

  2. adeguamento/adattamento postazioni di lavoro (adeguamento arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi comandi speciali e adattamenti di veicoli che sono strumento di lavoro)

    LIMITE: 40.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.

     

  3. formazione (addestramento su utilizzo postazioni di lavoro e attrezzature funzionali agli adeguamenti delle stesse postazioni realizzati nonché formazione e tutoraggio per svolgimento della stessa mansione o riqualificazione professionale per svolgere altra mansione)

    LIMITE: 15.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 60% DEI COSTI AMMISSIBILI.

Tra gli ulteriori passaggi operativi degni di nota, validi per la generalità dei progetti (sia conservazione del posto sia nuova occupazione):

  • sono a carico del datore di lavoro i costi NON previsti nel provvedimento di autorizzazione del progetto di reinserimento e del piano esecutivo;

  • il datore di lavoro deve dare inizio all’esecuzione del progetto solo dopo la ricezione del provvedimento di autorizzazione;

  • per una sola volta, ed entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro può richiedere un’anticipazione fino al 75% della spesa autorizzata, previa presentazione di fideiussione bancaria/assicurativa (altrimenti, come regola generale, i costi sostenuti, nel limite della somma autorizzata, vengono rimborsati dall’INAIL a fronte di specifica rendicontazione);

  • non sono rendicontabili costi per i quali il datore abbia già richiesto/ottenuto finanziamenti pubblici nazionali o comunitari;

  • per gli interventi in questione non trova applicazione il c.d. regime “de minimis” previsto a livello comunitario.

Nel rimandare per ulteriori approfondimenti alla documentazione allegata, invitiamo gli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione delle opportunità di finanziamento alle imprese interessate, facilitando ove necessario l’acquisizione delle informazioni e l’interlocuzione con la Direzione Regionale INAIL competente per territorio.


































(1) Nostra circolare n. 28 del 18 luglio 2016 – prot. n. 3550.