Facendo seguito a una nostra precedente
comunicazione sulla stessa materia(1), segnaliamo che l’INAIL, con la circolare in oggetto, estende
il finanziamento degli interventi messi in atto dai datori di lavoro per il
reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro anche ai
progetti finalizzati alla ricerca di nuova occupazione e non solo a quelli destinati
alla conservazione del posto.
Si tratta di un’importante novità per dare piena
operatività a quanto previsto dal legislatore (art. 1, c. 166, legge 190/2014),
permettendo ai datori di lavoro che
intendano assumere un “disabile in
conseguenza di infortunio sul lavoro o di tecnopatia, con riconosciuti danni
permanenti” di presentare un progetto di reinserimento lavorativo con
rimborso degli oneri sostenuti, ad esempio, per il superamento delle barriere
architettoniche, per l’adeguamento delle postazioni di lavoro o per azioni
formative.
Ricordiamo
che c’è una disponibilità annua complessiva di risorse a carico del bilancio
INAIL pari a circa 21 milioni di euro.
Fino ad oggi l’INAIL con il “Regolamento per
il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro”, di cui alla Determinazione presidenziale n. 258 del 11 luglio 2016 e
alla circolare n. 51 del 30 dicembre 2016, aveva disciplinato soltanto il
finanziamento degli interventi funzionali al mantenimento del posto di lavoro di infortunati e tecnopatici, rimandando
ad una successiva regolamentazione quegli interventi finalizzati all’inserimento
di nuovi occupati.
Tale rinvio era motivato dalla necessità di
dare completa attuazione alle disposizioni in materia di politiche attive e
servizi per il lavoro previste dal Jobs Act (D.Lgs. 150/2015), compresa la
costituzione dell’ANPAL e della c.d. “Rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro”, di cui anche l’INAIL fa parte proprio in considerazione
delle sue competenze in materia di reinserimento e di integrazione delle
persone con disabilità da lavoro.
Tuttavia, nelle more che la collaborazione
e le relazioni tra ANPAL e INAIL possano essere perfezionate (come noto
l’ANPAL ha preso concretamente ad operare solo da quest’anno) l’INAIL, anche su sollecitazione del
CIV, è intervenuta ad evitare che questa
fase di attesa potesse bloccare a lungo l’attuazione di una parte della misura.
Si determina così un’estensione del Regolamento già valido per gli interventi
di conservazione del posto di lavoro anche ai progetti di reinserimento
lavorativo con assunzioni ex novo di soggetti disabili.
Salvo
alcune specificità contenute nella circolare appena emanata e opportunamente
evidenziate di seguito in neretto, trovano applicazione le istruzioni già
offerte dall’INAIL con la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016 – da noi nuovamente
allegata:
-
operativamente, il progetto di
reinserimento lavorativo sarà elaborato dall’INAIL attraverso le proprie equipe
multidisciplinari di I livello (attive a livello territoriale) con il
coinvolgimento e il consenso del lavoratore e la partecipazione attiva del
datore di lavoro, che dovrà essere in regola sotto diversi punti di vista,
compresi gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al DURC;
-
ciò detto, sarà compito
del datore di lavoro interessato elaborare un PIANO ESECUTIVO del progetto che
dovrà essere verificato e approvato dalla competente Direzione Regionale INAIL,
cui spetta in generale assicurare l’attuazione di tutte le disposizioni regolamentari;
-
le imprese potranno utilizzare
questo strumento anche per assolvere a quanto previsto dall’art. 3, comma
3-bis, del decreto legislativo 216/2003, il quale impone a ciascun datore
di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per
garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori;
-
i destinatari degli interventi sono i lavoratori subordinati/parasubordinati - non autonomi, diversamente
dagli interventi per la conservazione del posto - con disabilità da lavoro
tutelati dall’INAIL e assunti per lo svolgimento di un’attività non
necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’Istituto;
-
qualora non si ricorresse ad un contratto a tempo
indeterminato, spetterà all’INAIL effettuare una specifica valutazione sulla
compatibilità/opportunità della tipologia contrattuale che si vuole utilizzare,
in considerazione delle diverse tipologie di interventi da realizzare e della
durata del rapporto di lavoro;
-
il datore di lavoro interessato dovrà comunicare,
utilizzando il modello predisposto dall’INAIL e allegato alla circolare n. 30
la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore, la tipologia di
contratto che si intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la
relativa unità produttiva;
-
l’approvazione/attuazione del progetto e il conseguente
riconoscimento del finanziamento sono ovviamente condizionati all’effettiva
sottoscrizione del contratto di lavoro, conforme rispetto a quanto dichiarato
in sede progettuale;
-
altro elemento imprescindibile consiste nella sottoposizione
del lavoratore a visita medica preventiva in fase pre-assuntiva da parte
del medico competente, il cui giudizio sarà tenuto in debita considerazione
nella finalizzazione del progetto.
Ricordiamo che le TIPOLOGIE d’intervento previste sono tre, per ciascuna delle quali
vengono identificati specifici limiti di spesa rimborsabili al datore di
lavoro:
-
superamento/abbattimento
barriere architettoniche nei luoghi di lavoro
(interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a
consentire accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro)
LIMITE: 95.000 €,
NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.
-
adeguamento/adattamento
postazioni di lavoro (adeguamento arredi, ausili e
dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi comandi
speciali e adattamenti di veicoli che sono strumento di lavoro)
LIMITE: 40.000 €,
NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.
-
formazione (addestramento su utilizzo postazioni di lavoro e
attrezzature funzionali agli adeguamenti delle stesse postazioni realizzati
nonché formazione e tutoraggio per svolgimento della stessa mansione o
riqualificazione professionale per svolgere altra mansione)
LIMITE: 15.000 €, NEL LIMITE MASSIMO
DEL 60% DEI COSTI AMMISSIBILI.
Tra gli ulteriori passaggi operativi degni di nota,
validi per la generalità dei progetti (sia conservazione del posto sia nuova
occupazione):
-
sono a carico del datore di lavoro i costi NON previsti nel
provvedimento di autorizzazione del progetto di reinserimento e del piano
esecutivo;
-
il datore di lavoro deve dare inizio all’esecuzione del
progetto solo dopo la ricezione del provvedimento di autorizzazione;
-
per una sola volta, ed entro 20 giorni dalla ricezione del
provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro può richiedere
un’anticipazione fino al 75% della spesa autorizzata, previa presentazione di
fideiussione bancaria/assicurativa (altrimenti, come regola generale, i costi
sostenuti, nel limite della somma autorizzata, vengono rimborsati dall’INAIL a
fronte di specifica rendicontazione);
-
non sono rendicontabili costi per i quali il datore abbia
già richiesto/ottenuto finanziamenti pubblici nazionali o comunitari;
-
per gli interventi in questione non trova applicazione il
c.d. regime “de minimis” previsto a livello comunitario.
Nel rimandare per ulteriori approfondimenti alla
documentazione allegata, invitiamo gli Enti in indirizzo a dare la massima
diffusione delle opportunità di finanziamento alle imprese interessate,
facilitando ove necessario l’acquisizione delle informazioni e l’interlocuzione
con la Direzione Regionale INAIL competente per territorio.
(1)
Nostra
circolare n. 28 del 18 luglio 2016 – prot. n. 3550.