Con il decreto
legislativo n.102 del 2020 in oggetto indicato sono state apportate alcune
modifiche alla Parte Quinta del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152) ed ai relativi allegati, con riferimento alla disciplina degli
impianti e delle attività che producono
emissioni in atmosfera, procedendo all’introduzione di alcuni correttivi
rispetto alla disciplina introdotta con il decreto legislativo 15 novembre
2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del 25 novembre 2015,
relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi.
Le disposizioni
correttive ed integrative proposte, come si legge nella Relazione illustrativa al
decreto, sono volte a correggere alcune criticità segnalate da soggetti
pubblici e privati nel primo anno di applicazione del decreto.
Nel rinviare alla
lettura del provvedimento nella sua versione integrale, si segnalano, di
seguito, le principali novità intervenute.
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3
APRILE 2016, N. 152
Il nuovo decreto
apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d.
codice ambientale).
In particolare:
-
all'articolo 268 vengono inserite o modificate
alcune definizioni inerenti le emissioni
odorigene e di solvente organico;
-
all'articolo 269 si introducono alcune integrazioni
procedurali nel procedimento autorizzativo:
a) si dispone che l'autorizzazione debba sempre
riferire i valori limite di emissione a sostanze specifiche e pertinenti con il
ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio;
b) si regolano due particolare casi di modifica non
sostanziale dello stabilimento, cioè la variazione del gestore e quella del
trasferimento di una parte dello stabilimento.
Nel primo caso è prevista una comunicazione del nuovo
gestore all'autorità, mentre nel secondo caso è prevista la richiesta
dell'autorizzazione per la parte trasferita da parte del gestore cessionario.
In tale ipotesi, l'autorità competente procede anche all'aggiornamento
dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione
del gestore cedente.
c) si prevede che le spese per rilievi, accertamenti,
verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle
autorizzazioni di cui all'articolo 269 sono a carico del richiedente, sulla
base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente.
- all'articolo
271 si specifica che le emissioni
delle sostanze più pericolose per la salute (cancerogene o tossiche per la
riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) o sostanze di tossicità e
cumulabilità particolarmente elevata) debbano essere limitate nella maggior
misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Tali sostanze
devono essere sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile,
nei cicli produttivi da cui originano le emissioni. La norma prevede che ogni
cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo
dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui
le sostanze indicate sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le
emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si
analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si
esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette
sostanze. Sulla base della relazione,
l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di
aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di
installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi
da cui originano le emissioni ricadono nella nuova disposizione a seguito di
una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore
presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta
all'adeguamento corredata dalla relativa relazione.
La
disposizione transitoria contenuta nell’articolo 3 del nuovo decreto prevede
che ai fini dell’adeguamento alla nuova prescrizione dell'articolo 271, comma
7-bis, i gestori degli stabilimenti o
delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, in
cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli
produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione
entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità
competente alla luce della relazione. L'adeguamento, anche su richiesta
dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo
periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate
prima del 1° gennaio 2025.
Il termine di adeguamento non può essere superiore a
quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La mancata presentazione della
domanda nei termini, è sanzionata ai sensi dell'articolo 279, comma 3, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni
in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in cui le sostanze o le
miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la
relazione prevista va inviata all'autorità competente entro un anno dalla data
di entrata in vigore del decreto. In caso di omessa presentazione della
relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma
3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- all'articolo
273-bis
vengono inseriti tra gli impianti che, ai sensi del comma 10 del citato
articolo, non sono considerati come impianti medi di combustione (con
inserimento nell’articolo della lettera q-bis)) gli impianti di combustione
aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme
di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo
il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione
comuni;
- all'articolo 279 si specificano gli atti
autorizzativi a cui si riferisce il reato di installazione e di gestione di uno
stabilimento in assenza di autorizzazione. Inoltre, si aggiorna il sistema
delle sanzioni previsto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in modo di assicurare l'effettività, la proporzionalità e la
dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non
sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale. In particolare, si introduce
una sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della vigente sanzione penale;
-
all'articolo 281 le modifiche introdotte sono
finalizzate a regolare il regime di adeguamento autorizzativo per tutti gli
impianti che, per effetto del decreto legislativo n.183/2017, non sono
soggetti, come in precedenza, ad un regime di esclusione dall’autorizzazione. A
tali impianti si applicano, per analogia, tempistiche e procedure previste per
i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5
MW;
-
all'articolo 284 si prevede, nei casi in cui si
effettui una modifica di un impianto termico civile fuori produzione, che
l’installatore si debba limitare a dichiarare se è presente l’atto integrativo
al libretto di centrale prescritto per gli impianti più datati. Si precisa,
poi, che il termine di 60 giorni per l’iscrizione nel registro autorizzativo
dei medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica dal
20 dicembre 2018 può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza;
-
all'articolo 294 si precisa che l’obbligo di dotare
gli impianti produttivi di un sistema di controllo della combustione che
consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile è derogato
per gli impianti esclusi dall’autorizzazione e che, nell’individuazione degli
impianti oggetto di tale deroga, non si applicano le norme di aggregazione
dell'articolo 272;
-
agli allegati IV, VI e IX alla Parte V
del codice ambientale sono apportate alcune modifiche, finalizzate a:
-
introdurre una
nuova fattispecie fra gli impianti e le attività in deroga ed a meglio
specificare la soglia prevista per una tipologia di impianto da sottoporre in
via prioritaria ad autorizzazione generale;
-
specificare i
criteri per la determinazione della conformità ai valori limite stabiliti nell’autorizzazione
in caso di misure effettuate dal gestore dell'impianto e dall’autorità
competente per il controllo;
-
estendere i
valori limite già previsti per gli impianti termici civili di potenza compresa
fra 1 e 3 MW;
In particolare, tra le varie modifiche si segnalano
quelle relative agli impianti in deroga. Si ricorda che l'Allegato IV (Impianti
e attività in deroga), nella sua prima parte, elenca una serie di impianti e di
attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico e che, quindi, non necessitano di autorizzazione. Il nuovo decreto
inserisce all'elenco le turbine a gas e i motori a gas usati su piattaforme
off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di
potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL,
inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas (nuova lettera kk-sexies)).
Nella sua parte seconda, invece, l'Allegato IV elenca
impianti e attività che possono essere oggetto di autorizzazioni di carattere
generale da parte dell'autorità competente riferite a stabilimenti oppure a
categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di
emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di
esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di
campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. La lettera b) del
comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame apporta, quindi, una modifica
all'elenco contenuto nella seconda parte dell'Allegato IV. Mentre quest'ultimo
elenco comprendeva gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale
non inferiore a 3 9 MW e inferiore a 10-50 MW, a seguito della modifica
rientreranno nell'elenco gli impianti termici civili aventi potenza termica
nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW, anziché inferiore a 10-50 MW
come stabilisce la norma vigente.
L’articolo 2 del nuovo decreto apporta una serie di
variazioni all'Allegato I alla Parte Quinta così come riportato dall'Allegato I
del decreto medesimo, modificando alcuni parametri dei valori di emissione.
Si tratta di interventi su parti di tabelle relative a
varie tipologie di medi impianti di combustione, ivi compresi impianti di
combustione costituti da motori fissi e da turbine a gas. La Relazione
illustrativa di accompagnamento rileva che le suddette modifiche sono
introdotte con norma primaria in quanto ciò è espressamente previsto dall'articolo
17, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge delega (legge n. 170 del 12
agosto 2016, legge di delegazione europea 2015) mentre successivi aggiornamenti
saranno attuati mediante procedimento amministrativo.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Oltre a quanto già
indicato con riferimento al regime transitorio per l’adeguamento alle nuove
disposizioni introdotte all’articolo 271, si segnalano:
-
il comma 1 dell’articolo
3 del nuovo decreto prevede che per gli impianti in esercizio al 19 dicembre
2017, l'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione
(art.294), è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello
stabilimento, mentre per gli impianti civili esistenti (non soggetti ad
autorizzazione) è effettuato entro il 1° gennaio 2025.
-
Il comma 4
dell’articolo 3 del nuovo decreto estende la durata di 15 anni delle
autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 anche alle adesioni alle autorizzazioni generali
vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.