Circolari

Circ. n. 26/200

Emissioni in atmosfera – Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15

Con il decreto legislativo n.102 del 2020 in oggetto indicato sono state apportate alcune modifiche alla Parte Quinta del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ed ai relativi allegati, con riferimento alla disciplina degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera, procedendo all’introduzione di alcuni correttivi rispetto alla disciplina introdotta con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n.183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

Le disposizioni correttive ed integrative proposte, come si legge nella Relazione illustrativa al decreto, sono volte a correggere alcune criticità segnalate da soggetti pubblici e privati nel primo anno di applicazione del decreto.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento nella sua versione integrale, si segnalano, di seguito, le principali novità intervenute.

 

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2016, N. 152

Il nuovo decreto apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice ambientale).

In particolare:

  • all'articolo 268 vengono inserite o modificate alcune definizioni inerenti le emissioni odorigene e di  solvente organico;

  • all'articolo 269 si introducono alcune integrazioni procedurali nel procedimento autorizzativo:

    a) si dispone che l'autorizzazione debba sempre riferire i valori limite di emissione a sostanze specifiche e pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio;

    b) si regolano due particolare casi di modifica non sostanziale dello stabilimento, cioè la variazione del gestore e quella del trasferimento di una parte dello stabilimento.

    Nel primo caso è prevista una comunicazione del nuovo gestore all'autorità, mentre nel secondo caso è prevista la richiesta dell'autorizzazione per la parte trasferita da parte del gestore cessionario. In tale ipotesi, l'autorità competente procede anche all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente.

    c) si prevede che le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente.

-   all'articolo 271 si specifica che le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute (cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata) debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Tali sostanze devono essere sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni. La norma prevede che ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze indicate sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.  Sulla base della relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nella nuova disposizione a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento corredata dalla relativa relazione.

     La disposizione transitoria contenuta nell’articolo 3 del nuovo decreto prevede che ai fini dell’adeguamento alla nuova prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025.

Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La mancata presentazione della domanda nei termini, è sanzionata ai sensi dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione prevista va inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

-    all'articolo 273-bis vengono inseriti tra gli impianti che, ai sensi del comma 10 del citato articolo, non sono considerati come impianti medi di combustione (con inserimento nell’articolo della lettera q-bis)) gli impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;

-  all'articolo 279 si specificano gli atti autorizzativi a cui si riferisce il reato di installazione e di gestione di uno stabilimento in assenza di autorizzazione. Inoltre, si aggiorna il sistema delle sanzioni previsto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo di assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale. In particolare, si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della vigente sanzione penale;

  • all'articolo 281 le modifiche introdotte sono finalizzate a regolare il regime di adeguamento autorizzativo per tutti gli impianti che, per effetto del decreto legislativo n.183/2017, non sono soggetti, come in precedenza, ad un regime di esclusione dall’autorizzazione. A tali impianti si applicano, per analogia, tempistiche e procedure previste per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW;

  • all'articolo 284 si prevede, nei casi in cui si effettui una modifica di un impianto termico civile fuori produzione, che l’installatore si debba limitare a dichiarare se è presente l’atto integrativo al libretto di centrale prescritto per gli impianti più datati. Si precisa, poi, che il termine di 60 giorni per l’iscrizione nel registro autorizzativo dei medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica dal 20 dicembre 2018 può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza;

  • all'articolo 294 si precisa che l’obbligo di dotare gli impianti produttivi di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile è derogato per gli impianti esclusi dall’autorizzazione e che, nell’individuazione degli impianti oggetto di tale deroga, non si applicano le norme di aggregazione dell'articolo 272;

  • agli allegati IV, VI e IX  alla Parte V del codice ambientale sono apportate alcune modifiche, finalizzate a:

  • introdurre una nuova fattispecie fra gli impianti e le attività in deroga ed a meglio specificare la soglia prevista per una tipologia di impianto da sottoporre in via prioritaria ad autorizzazione generale;

  • specificare i criteri per la determinazione della conformità ai valori limite stabiliti nell’autorizzazione in caso di misure effettuate dal gestore dell'impianto e dall’autorità competente per il controllo;

  • estendere i valori limite già previsti per gli impianti termici civili di potenza compresa fra 1 e 3 MW;

    In particolare, tra le varie modifiche si segnalano quelle relative agli impianti in deroga. Si ricorda che l'Allegato IV (Impianti e attività in deroga), nella sua prima parte, elenca una serie di impianti e di attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e che, quindi, non necessitano di autorizzazione. Il nuovo decreto inserisce all'elenco le turbine a gas e i motori a gas usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas (nuova lettera kk-sexies)).

    Nella sua parte seconda, invece, l'Allegato IV elenca impianti e attività che possono essere oggetto di autorizzazioni di carattere generale da parte dell'autorità competente riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame apporta, quindi, una modifica all'elenco contenuto nella seconda parte dell'Allegato IV. Mentre quest'ultimo elenco comprendeva gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 9 MW e inferiore a 10-50 MW, a seguito della modifica rientreranno nell'elenco gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW, anziché inferiore a 10-50 MW come stabilisce la norma vigente.

 

  • Modifiche all'Allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L’articolo 2 del nuovo decreto apporta una serie di variazioni all'Allegato I alla Parte Quinta così come riportato dall'Allegato I del decreto medesimo, modificando alcuni parametri dei valori di emissione.

Si tratta di interventi su parti di tabelle relative a varie tipologie di medi impianti di combustione, ivi compresi impianti di combustione costituti da motori fissi e da turbine a gas. La Relazione illustrativa di accompagnamento rileva che le suddette modifiche sono introdotte con norma primaria in quanto ciò è espressamente previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge delega (legge n. 170 del 12 agosto 2016, legge di delegazione europea 2015) mentre successivi aggiornamenti saranno attuati mediante procedimento amministrativo.

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

Oltre a quanto già indicato con riferimento al regime transitorio per l’adeguamento alle nuove disposizioni introdotte all’articolo 271, si segnalano:

  • il comma 1 dell’articolo 3 del nuovo decreto prevede che per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione (art.294), è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento, mentre per gli impianti civili esistenti (non soggetti ad autorizzazione) è effettuato entro il 1° gennaio 2025.

  • Il comma 4 dell’articolo 3 del nuovo decreto estende la durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.