È stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il decreto che disciplina e regolamenta le modalità di funzionamento della “Piattaforma Digitale Aree Idonee”.
Prevista dal decreto 199 del 2021, la piattaforma (cd. PAI) supporterà le Regioni e le Province Autonome nella caratterizzazione del territorio.
Il provvedimento è entrato in vigore il 16 ottobre u.s..
Più in dettaglio, l’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede che, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni ed alle Province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse, con decreto siano regolamentate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale realizzata presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti, nonché in relazione a quelle autorizzate ed in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.
La norma dispone che tale piattaforma includa anche i dati di monitoraggio previsti dall’articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilendo, inoltre, che i dati siano trattati per le finalità istituzionali connesse e strumentali al servizio reso alle Regioni e Province autonome.
In attuazione della citata disposizione, quindi, il decreto in allegato disciplina e regola le modalità di funzionamento della Piattaforma digitale per le aree idonee.
La piattaforma, in estrema sintesi, garantisce l'accesso a specifiche funzionalità, come:
- la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, per quanto concerne le infrastrutture già realizzate e per quelle autorizzate, o in corso di autorizzazione;
- la fruibilità, per i soggetti abilitati, di un servizio di stima inerente il potenziale installabile e/o la classificazione delle superfici;
- l’acquisizione e lo scambio di dati con le altre pubbliche amministrazioni e gli altri enti che detengono le informazioni necessarie per consentire la caratterizzazione del territorio;
- l’interoperabilità con la piattaforma unica digitale per impianti che sfruttano fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale per la caratterizzazione del territorio;
- la disponibilità dei dati di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai fini delle attività di monitoraggio;
- l’aggiornamento costante dei dati e delle informazioni rese disponibili;
- il trattamento dei dati per le finalità istituzionali connesse ovvero strumentali al servizio reso alle regioni e province autonome.
Il provvedimento prevede che entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, il GSE garantisca l’avvio della Piattaforma aree idonee rendendo accessibili e costantemente aggiornati almeno i dati e le informazioni nella disponibilità propria e delle Società del Gruppo GSE, relativi alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle superfici e delle aree e, in particolare, i dati relativi ai consumi di energia presenti all’interno del Sistema Informativo Integrato, incluse le informazioni tecniche e anagrafiche utili al monitoraggio dei clienti attivi, la qualificazione, la classificazione e la caratterizzazione geomorfologica e climatologica del territorio.
La Piattaforma è alimentata altresì con i dati e le informazioni relativi agli impianti che hanno stipulato una convenzione con il GSE.
Ai fini dell’ulteriore implementazione e del costante aggiornamento della Piattaforma, è previsto che siano forniti al GSE almeno i dati e le informazioni georeferenziati, ove possibile, di competenza di diversi Ministeri ed operatori, tra i quali si segnalano:
- i gestori di rete che forniscono le informazioni relative alla localizzazione della rete di distribuzione di energia elettrica, suddivise tra rete di bassa tensione (BT) e rete di media tensione (MT);
- gli operatori del trasporto di gas e i soggetti concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale che trasmettono i dati sulla localizzazione della rete di distribuzione di gas naturale, indicando altresì l’ubicazione delle cabine di restituzione e misura (REMI), la capacità disponibile per l’allaccio di impianti di produzione di biometano;
- i gestori delle reti di teleriscaldamento che forniscono le informazioni relative alla localizzazione della propria rete di distribuzione.
Il GSE individuerà le modalità operative per l’acquisizione e l’aggiornamento dei dati ed entro i successivi quarantacinque giorni, i soggetti interessati sono tenuti a fornire i dati necessari al popolamento della piattaforma.