Sulla G.U del 28 febbraio u.s. è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge n.228 del 2021 (cd “milleproroghe”).
Si indicano di seguito le norme di interesse ambiente ed energia.
INDICE DEGLI ARGOMENTI:
1) ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI 2
2) FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE 2
3) INTERCONNETTOR 3
4) RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ITALIANA DEL FOSFORO 4
5) USO ENERGIA FONTI RINNOVABILI 4
6) ACCESSO AGLI INCENTIVI PER IMPIANTI A BIOGAS 5
7) RISCOSSIONE ONERI GENERALI DI SISTEMA 6
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1) ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Rif. articolo 11, commi 1 e 2
Con riferimento agli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, l'articolo 11, comma 1, come modificato dalla Camera dei deputati, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2022.
Al Ministero della transizione ecologica è rimessa la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi (comma 2), da emanarsi entro 90 giorni.
La norma, nel testo integrato, dispone che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Al riguardo si ricorda che il citato comma 5 dell'art. 219, al primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il medesimo comma 5 dell'art. 219 pone in capo ai produttori l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio.
Riguardo ai destinatari di tali obblighi, con la nota 17 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica ha precisato che le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi "sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging)". La Nota del Mite quindi afferma che "al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi".
In materia di sanzioni, l'articolo 261, comma 3 del codice dell'ambiente prevede che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro. A decorrere dal 14 gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 196 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente").
2) FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE
Rif. articolo 11, comma 3
L’articolo 11, comma 3, come modificato dalla Camera dei deputati, fissa al 30 giugno 2022 (il testo originario del decreto prevedeva il termine del 31 marzo 2022) il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.
Al riguardo, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, istituito dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette).
Il decreto MITE 12 novembre 2021, quindi, definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea.
Gli aiuti concedibili riguardano due diversi filoni normativi e due diversi periodi:
a) i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
b) i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030.
3) INTERCONNETTOR
Rif. Articolo 11, comma 4
L’articolo 11, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l’estero (cd. interconnector).
Si tratta di condizioni più vantaggiose sui costi dell’energia elettrica (cd. meccanismo di import virtuale, istituito dall’articolo 32 della legge n. 99/2009).
La norma prevede che ARERA aggiorni le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.
Al riguardo, si ricorda che fin dal 2009, con l’articolo 32 della legge n. 99 del 2009, è stata introdotta la disciplina che consente alle imprese energivore - a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW – di beneficiare di un meccanismo di agevolazione sui costi dell’energia elettrica, in funzione di perequazione, chiamato import virtuale. Allo scadere della proroga, le industrie energivore saranno costrette ad acquistare nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei.
L'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 ha introdotto una specifica disciplina per promuovere gli interconnector, realizzabili da Terna S.p.A. con il coinvolgimento dei soggetti privati. Lo scopo di tale previsione normativa è di favorire la realizzazione di un mercato unico europeo dell'energia, attraverso lo sviluppo di interconnessioni elettriche con l'estero, finanziate da parte di soggetti privati. I soggetti privati ammessi a partecipare a tale attività sono solo i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, «che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW».
In questo contesto, Terna, individuati i possibili interconnector da realizzare, ha selezionato i soggetti intenzionati a sostenere il finanziamento di tali opere, individuando un elenco di assegnatari, per ciascuna frontiera, qualificabili come finanziatori privati pro quota dell'interconnessione prevista. Tali linee di interconnessione, posizionate su 5 diverse frontiere, sono quindi realizzate da Terna S.p.A. su finanziamento dei soggetti i quali, in proporzione alle quote a loro assegnate, sono titolari del beneficio di esenzione dall'accesso dei terzi fino a 20 anni, così come previsto dall’articolo 32 dalla legge n. 99 del 2009, come modificata dalla legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015), e beneficiano dello strumento di «importazione virtuale» di energia elettrica.
4) RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ITALIANA DEL FOSFORO
Rif. Articolo 11, comma 4
I commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 11, introdotti durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevedono un rifinanziamento di 300.000 euro, per il triennio 2022-2024, del fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo istituito dalla legge di bilancio per il 2018 e disciplinano la copertura dei relativi oneri.
Al riguardo, si ricorda che il Fondo è stato istituito con il comma 122 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2018, con le seguenti finalità:
a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;
b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo dei rifiuti;
c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni all'UE;
d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;
e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;
f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.
L’art. 1, comma 564, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, ha poi rifinanziato il fondo in questione per un importo pari a 200.000 euro per l'anno 2019.
La Direzione generale per l’economia circolare ha stipulato un accordo con l’Enea per realizzare le iniziative dirette a garantire il funzionamento della Piattaforma Italiana.
5) USO ENERGIA FONTI RINNOVABILI
Rif. Articolo 11, comma 5-sexies
L’articolo 11, comma 5-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che "non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001" (cosiddetta RED II), non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea.
L’operatività di tale regime è prevista a decorrere dal 2023.
La disposizione modifica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del d.lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Al riguardo, l'esclusione in esame è prevista ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale in materia di fonti rinnovabili (articolo 3 del d.lgs. n. 199/2021) e dell'obiettivo, fissato nell’articolo 39, comma 1, dello stesso decreto, per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. Il richiamato articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 prevede, quindi, che la Commissione adotti atti di esecuzione che specifichino dettagliate disposizioni attuative per garantire la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso o elevato rischio di cambiamento diretto e indiretto alla destinazione d'uso dei terreni
6) ACCESSO AGLI INCENTIVI PER IMPIANTI A BIOGAS
Rif. Articolo 11, comma 5-septies
Al fine di garantire continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, l’articolo 11, comma 5-septies, inserito dalla Camera dei deputati, dispone l’ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.
La disposizione si applica agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.
L’accesso agli incentivi è stato condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
Sono previste due modalità di accesso:
- accesso diretto, per impianti fino a 100 kW. Gli impianti fino a 100 kW possono anche optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto:
- fermo restando l’accesso diretto, iscrizione allo specifico Registro per gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW. Gli impianti devono essere iscritti per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda.
Gli incentivi in questione sono stati già prorogati al 2020 dall'articolo 40- ter del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020) e al 2021 dall'articolo 12, comma 9-ter, del D.L. n. 183/2020 (L. n. 21/2021), cosiddetto "proroga termini".
7) RISCOSSIONE ONERI GENERALI DI SISTEMA
Rif. Articolo 11, comma 5-septies
L’articolo 11, al comma 5-octies, dispone che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema - prevista dall’articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) - sia effettuata entro il 30 giugno 2022.
Al riguardo si ricorda che l’articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) rinvia ad un decreto interministeriale la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che - anche avvalendosi di un soggetto che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza - le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), senza entrare nella disponibilità dei venditori.
In merito, si ricorda che gli oneri generali di sistema rappresentano una delle voci della spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale ( 1- costo della materia prima, 2 - costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore), 3 - oneri generali di sistema, 4 - imposte) il cui gettito è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie, ad esempio, il sostegno allo sviluppo delle fonti di rinnovabili, il bonus sociale, etc.