Circolari

Circ. n. 25/2023

Proroga termini normativi e versamenti fiscali

È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga termini normativi e versamenti fiscali(All.)

 

 

Proroga termini normativi e versamenti fiscali

 

 

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè il 30 settembre 2023, ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i dovuti approfondimenti, ad eventuali comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi e di ICN S.p.A.

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ART.1. TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 il regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, D.L. n. 73/2021.

Si rammenta, infatti, che in base a tali disposizioni, la misura massima della garanzia rilasciata dal predetto Fondo viene elevata (per le categorie prioritarie individuate dalla legge: giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) dal 50% all’80% della quota di capitale, se in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente/ISEE, non superiore a 40 mila € annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.

Tale regime, (precedentemente prorogato fino al 30 giugno 2023 e poi al 30 settembre 2023) è, per effetto della disposizione in esame, prorogato al 31 dicembre 2023, al fine di tutelare le categorie più deboli e sostenerle nell’acquisto della prima casa, tenuto conto dell’attuale contesto economico.

 

ART. 3. RIMESSIONE IN TERMINI CONCERNENTE IL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI

L’articolo dispone una specifica “rimessione in termini”, stabilendo che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023, cui erano tenuti i soggetti aventi, alla data del 4 luglio 2023, residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati  dagli  eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il  territorio  della  Regione Lombardia nello stesso periodo (per i quali è  stato  dichiarato  lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  del 28 agosto  2023), si considerano tempestivi se effettuati entro il 31 ottobre 2023.[1]
 
ART. 5. FONDO INDENNIZZI RISPARMIATORI
La disposizione differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro cui il risparmiatore avente diritto all’indennizzo a carico del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all’articolo 4, comma 3-bis, D.L. n. 51/2023, deve darne comunicazione in caso di variazione del codice IBAN, tramite il portale del Fondo stesso.
 
ART. 6. PROROGA TERMINI FINANZIARI
L’articolo prevede che gli obblighi informativi di cui all’articolo 1, comma 73, L. n. 190/2014 (relativi all’attività svolta dai contribuenti che applicano il regime forfetario, per l’anno 2021), si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024.[2]
 
ART. 9. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA SANITARIA
Nelle more della riorganizzazione dell’AIFA (Agenzia italiana del farmaco), l’articolo in esame proroga ulteriormente, al 1° dicembre 2023, il termine di scadenza di cui all’articolo 38, comma 1, D.L. n. 152/2021, inerente all’operatività della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.
Tale termine, scaduto la prima volta il 20 settembre 2021, è stato più volte prorogato e, per ultimo, in scadenza il 1° ottobre 2023.
 
ART. 10. COMMA 2. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
La disposizione autorizza la spesa di 55,6 milioni di €, per l’anno 2023, per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, limitatamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020).
 
ART. 13. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ EMERGENZIALI CONNESSE ALLA CRISI UCRAINA
La disposizione autorizza, per l’anno 2023, il Dipartimento della protezione civile a garantire la continuazione delle forme di assistenza per l’accoglienza dei profughi ucraini e coordinate dai presidenti delle regioni, quali commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto disposto dall’ordinanza del capo del Dipartimento n. 872 del 4 marzo 2022 e delle ulteriori attività eccezionali connesse alla crisi ucraina, nel limite di 36 milioni di € da erogare alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.
 
ART. 14. PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELL’AVVOCATURA DELLO STATO
Tenuto conto del complesso processo di riorganizzazione ministeriale in atto, la disposizione differisce, dal 30 ottobre 2023, al 30 novembre 2023, il termine ultimo entro cui adottare, con DPCM, il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.
Trattasi di norma di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
[1] Non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.
[2] Articolo 1, comma 73, L. n. 190/2014. “Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.