Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio u.s., è stata pubblicata la Legge 15 luglio, n. 91 di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (All.)
CONVERSIONE DEL
Decreto-Legge 17 MAGGIO 2022, N. 50
(D.L. AIUTI, ENERGIA E INVESTIMENTI)
Il provvedimento reca misure urgenti per contrastare ulteriormente gli effetti economici della grave crisi internazionale in corso in Ucraina e contiene, altresì, misure finalizzate a contenere i prezzi dei carburanti e dell’energia, per rafforzare gli strumenti di garanzia per l’accesso al credito delle imprese, nonché a implementare le risorse per equilibrare l’aumento del costo delle opere pubbliche.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a. [si veda sin d’ora la Circolare n. 56/2022, Prot. 2894, del Servizio Sindacale Giuslavoristico].
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- Misure A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITà DELLE IMPRESE
art. 15. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.
La disposizione consente a SACE S.p.A. di concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore di imprese aventi sede in Italia (diverse dalle banche e dagli altri soggetti esercenti il credito). Ciò al fine di far fronte alle esigenze di liquidità delle predette imprese, derivanti dalle conseguenze economiche frutto della guerra in Ucraina.
A tale scopo SACE S.p.a. assume gli impegni previsti dall’articolo in esame, a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità) entro l’importo massimo complessivo di 200 miliardi di euro.
art. 15-BIS. MISURE URGENTI IN MATERIA DI LIQUIDITà (in particolare sulla “rateizzazione fiscale”)
Allo scopo di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di far fronte a eventuali esigenze di liquidità anche temporanee, viene modificata la disciplina contenuta nell’articolo 19, D.P.R. n. 602/73, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (cd rateizzazione fiscale).
In dettaglio si prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione di temporanea difficoltà:
- può concedere per ciascuna richiesta, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, esclusi i diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- per le somme iscritte a ruolo superiori a 120.000 € (in luogo degli attuali 60.000 €), la dilazione può essere concessa se il contribuente dimostra con documentazione la temporanea situazione di difficoltà (per importi iscritti a ruolo pari o inferiori a 120.000 €, si può presentare richiesta di rateazione senza documentazione).
In caso di mancato pagamento, durante il periodo di rateazione, di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato.
L’eventuale decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi, non preclude al debitore di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per cui è intervenuta la decadenza.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione già concessa per richieste presentate fino al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
Le nuove disposizioni trovano applicazione esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi rispetto alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.
art. 16. MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITà DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESe
Con una modifica alla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) sono inseriti due nuovi commi all’articolo 1 (commi 55-bis e 55-ter) con cui sono recepiti i recenti orientamenti assunti dall’Unione europea nell’ambito del Quadro temporaneo della Commissione europea di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 final del 24 marzo 2022, la cui cessazione è fissata per il 31 dicembre 2022, che consente agli Stati membri la possibilità di valersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, allo scopo di compensare gli effetti economici derivanti dal conflitto in Ucraina.
In particolare, il nuovo articolo 55-bis sopra citato, prevede che il Fondo di garanzia PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, L. n. 662/1996, rilasci garanzie fino al 31 dicembre 2022:
- a titolo gratuito verso imprese localizzate in Italia che operino in uno o più settori o sottosettori gravemente colpiti dalla crisi ucraina, elencati nell’Allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/I/01;
- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi risultante dai bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; se l’impresa ha avviato la propria attività dopo il 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
- il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa al soggetto finanziatore;
- fino al 90 per cento dell’importo del finanziamento erogato, in favore di finanziamenti diretti alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici quali, ad esempio, quelli diretti a soddisfare il bisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili e simili.
Sono escluse le imprese oggetto di sanzioni o che risultino collegate con persone, enti o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea o operanti nei settori industriali oggetto delle predette sanzioni, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi le finalità delle sanzioni.
L’articolo 55-ter, infine, detta la disciplina in materia di cumulo degli aiuti concessi con altre misure di supporto alla liquidità concesse.
art. 17. GARANZIE CONCESSE DA SACE S.p.A. A CONDIzIONI DI MERCATO
La disposizione novella il comma 14-bis, dell’articolo 6, D.L. n. 269/2003 (introdotto dal D.L. n. 23/2020-D.L. Liquidità e successive modificazioni) recante la disciplina delle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato.
Pertanto, con l’articolo in commento sono meglio individuati gli ambiti di intervento della garanzia di SACE a condizioni di mercato, con un adeguamento al quadro normativo ed economico mutato post D.L. Liquidità e sono definiti in un apposito Allegato tecnico al decreto in commento, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A.
Le garanzie potranno essere rilasciate, ad esempio, per sostenere operazioni idonee al rilancio dell’economia italiana, come:
- operazioni di investimento, ricerca e sviluppo, acquisto di beni e servizi diretti a rafforzare la competitività delle imprese italiane sul mercato nazionale e internazionale;
- operazioni di rilascio di fideiussioni e similari, per supportare le imprese nella partecipazione in gare di appalto o forniture, per partecipare a eventi nazionali o per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, tenuto conto anche del piano di investimenti contenuti nel PNRR;
- investimenti in infrastrutture economiche (ferrovie, strade, porti, reti energetiche, mezzi trasporto ecc.) o sociali (sanità, istruzione, servizi ecc.), allo scopo di promuovere il rilancio dell’economia, la competitività della filiera produttiva, la promozione della crescita e dell’occupazione nazionali.
Infine, è prevista la possibilità che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano definite ulteriori modalità attuative e operative per il rilascio delle garanzie ed eventuali elementi e requisiti integrativi.
art. 18. FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA
Si istituisce per l’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro diretto ad erogare contributi a fondo perduto a vantaggio di imprese nazionali per far fronte alle conseguenze negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
I contributi non possono superare l’ammontare massimo di 400.000 € per singola impresa e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite modalità, termini per la presentazione delle domande, modalità di verifica del possesso dei requisiti, anche tramite il controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
art. 18-TER. PROROGA DI dISPOSIZIONI IN TEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE
È prorogato, dal 31 luglio 2022 al 30 settembre 2022, il termine finale di efficacia delle disposizioni riguardanti l’obbligo di notifica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione, delle operazioni di esportazione dal territorio nazionale fuori dall’Unione europea, di materie prime critiche e dei rottami ferrosi anche non originari dell’Italia, di cui all’articolo 30, comma 4, D.L. n. 21/2022 [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 13/2022].
art. 20-TER. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Con la disposizione in esame viene modificato l’articolo 28-quater del D.P.R. n. 602/73, relativo alle compensazioni di crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, si amplia la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati verso P.P.A.A., comprendendo, (oltre al caso di somministrazione di forniture e appalti) anche i crediti per le prestazioni professionali.
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- MiSURE PER L’ENERGIA, LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITà DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ART. 2. INCREMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE
L’articolo 2, significativamente modificato nel corso dell’esame parlamentare, incrementa alcuni crediti d’imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto legge n. 21/2022 e ne precisa le modalità di fruizione [si rinvia alla Circolare del Servizio Ambiente ed energia di prossima pubblicazione].
Nel corso dell’esame parlamentare è stato introdotto il comma 3-ter che qualifica le suddette agevolazioni quali “aiuti di Stato” e rinvia – in tal modo limitandone fortemente le possibilità di applicazione e godimento da parte delle imprese – alla disciplina in materia di “aiuti di Stato de minimis”. La novella frustra inesorabilmente la finalità di attutire l’impatto dei costi energetici sulle imprese. Ragion per cui Confcooperative e l’Alleanza delle Cooperative, in una con le altre organizzazioni di rappresentanza delle imprese, si sono attivate per richiedere a Governo e Parlamento una modifica legislativa che recuperi l’originaria efficacia della misura di sostegno.
art. 21. MAGGIORAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0
art. 22. credito d’imposta formazione 4.0
L’articolo 21 aumenta (dal 20%) al 50% la misura del credito d’imposta per gli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali 4.0 (Allegato B, annesso alla L. n. 232/2016) effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo.
L’articolo 22, invece, interviene nel sistema di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, con riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, elevando le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40% di cui all’articolo 1, comma 211, L. n. 160/2019, per spese di formazione del personale dipendente dirette all’acquisizione e al potenziamento delle competenze tecnologiche.
Pertanto le aliquote sono elevate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti qualificati individuati con DM del Ministro dello sviluppo economico, con conseguente certificazione dei risultati in termini di acquisizione e consolidamento secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto.
art. 23. credito d’imposta a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo
La disposizione modifica la disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 18, L. n. 220/2020, relativo al potenziamento dell’attività cinematografica. In particolare:
- eleva (dal 20%) al 40%, per gli anni 2022 e 2023, la misura massima del credito d’imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale, se esercitate da grandi imprese ovvero (dal 40% ) al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse, se trattasi di PMI.
La misura è applicata secondo quanto disposto dall’articolo 21, L. n. 220 sopra citata e cioè, secondo le modalità fissate con decreto interministeriale Mibact/Mef, sentito il Mise.
Ulteriori disposizioni sono dirette a rilanciare il sistema musicale italiano.
art. 25. fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri
La disposizione prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un apposito Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di € annui a decorrere dal 2022.
Finalità del Fondo è la promozione di investimenti da parte di investitori esteri, favorendo la crescita, la ricollocazione nel territorio nazionale di investimenti produttivi e iniziative idonee a garantire la ricezione di capitali stranieri da utilizzare in settori economici rilevanti.
Ciò al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti prima dall’emergenza pandemica e poi dall’attuale crisi internazionale a seguito del conflitto in Ucraina.
A tale scopo, le risorse stanziate sono dirette a creare appositi sportelli operativi nei Paesi in cui si intendono stimolare gli investimenti (Inghilterra, USA, ad esempio) diretti ad informare e supportare gli investitori esteri rispetto a tutte le pratiche necessarie per realizzare l’investimento in Italia.
art. 25-BIS. DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN iTALIA
L’articolo riconosce alle imprese aventi sede operativa in Italia che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, un buono del valore di 10.000 € per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni stesse.
A tale scopo è autorizzata la spesa di 34 milioni di € per l’anno 2022.
art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori
Con l’articolo in esame sono introdotte misure, nel settore degli appalti pubblici di lavori, dirette a far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e per garantire il completamento degli investimenti finanziati dal PNRR e dal PNC.
In particolare, si prevede che per tutti i contratti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati in base ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle clausole contrattuali, applicando i prezzi individuati dai prezzari aggiornati in via infrannuale dalle Regioni entro il 31 luglio 2022 o nelle more degli aggiornamenti regionali, applicando la percentuale di incremento (fino al 20%) dei prezzari regionali aggiornati al 2021.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi d’asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti alle stazioni appaltanti nella misura del 90% nei limiti delle risorse stanziate dall’articolo in commento, commi 4 e 5 e di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4, dell’articolo in esame.
La disposizione, inoltre, detta regole in materia di accordi quadro di lavori, prevedendosi che fino al 31 dicembre 2022 per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, le stazioni appaltanti ai fini dell’esecuzione degli accordi utilizzano i prezzari aggiornati secondo quanto sopra enunciato.
art. 26-BIS. disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa
La disposizione, modifica la disciplina riguardante l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa resi attraverso i buoni pasto, di cui all’articolo 144, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
La disciplina vigente prevede che gli affidamenti in parola avvengano esclusivamente attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso il miglior rapporto qualità/prezzo.
Con la modifica in esame, si interviene su alcuni criteri di valutazione dell’offerta che sono individuati nel bando.
art. 27. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI LAVORI
La disposizione consente ai concessionari autostradali (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici) di cui all’articolo 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) e articolo 164, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), di modificare, attraverso l’utilizzo del prezzario di riferimento più aggiornato, il quadro economico del progetto esecutivo o il computo metrico del progetto esecutivo, approvato o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore del decreto in esame, rispetto al quale risultino già espletate le relative procedure ovvero è previsto l’avvio dell’affidamento entro il 31 dicembre 2023.
Il quadro economico (o il computo metrico del progetto) così aggiornato, è assoggettato ad approvazione del concedente e va incluso nel rapporto concessorio, in base alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
art. 29. misure a favore di imprese esportatrici
L’articolo estende la misura di sostegno, già prevista per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina, di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981, alle imprese colpite dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi ucraina. Ciò in quanto si è rilevato un aumento dei prezzi sia delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti utilizzati nell’attività aziendale e dei costi di trasporto.
Pertanto, per le imprese colpite dai rincari e in difficoltà, si concede l’accesso a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo previsto dall’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981 sopra citato, assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, ai fini della patrimonializzazione delle imprese esportatrici.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
art. 30. semplificazioni procedurali in materia di investimenti
La norma riconosce al Ministero dello sviluppo economico un potere sostitutivo, in luogo dell’amministrazione proponente, per l’adozione di ogni atto o provvedimento necessario, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a 30 giorni.
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- MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
art. 35. dISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
L’articolo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo con una dotazione di 79 milioni di € per l’anno 2022, diretto a riconoscere, nei limiti della dotazione e fino ad esaurimento delle risorse, un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Ciò al fine di ridurre l’impatto dell’aumento dei costi di trasporto per studenti e lavoratori.
art. 36. servizi di trasporto pubblico locale
Al fine di consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, è rifinanziato di ulteriori 50 milioni di €, per l’anno 2022, il Fondo istituito ex articolo 1, comma 816, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).
art. 36-BIS. NORMA INTERPRETATIVA IN FAVORE DI IMPRESE CHE EFFETTUANO SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER FINALITà TURISTICHE
L’articolo reca una norma di interpretazione autentica (pertanto con efficacia retroattiva) inerente alcune agevolazioni IVA per il settore dell’autotrasporto di persone, previste dal D.P.R. IVA n. 633/72.
art. 37. misure in materia di locazione
La disposizione prevede un rifinanziamento di 100 milioni di €, per il 2022, del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, L. n. 431/98.
art. 38. disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale
L’articolo prevede che il Ministero dello sviluppo economico stipuli convenzioni con le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il progetto “Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale” (previsto dal Fondo complementare al PNRR), allo scopo di rendere fruibili ai cittadini servizi pubblici digitali delle amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, attraverso la creazione di uno sportello unico di prossimità nel territorio dei predetti comuni, affidando l’erogazione del servizio a Poste Italiane S.p.a. che utilizza la propria struttura tecnologica e territoriale.
art. 39. disposizioni in materia di sport
La disposizione stabilisce che le risorse residue stanziate precedentemente sul Fondo per il sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 14-bis D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) e articolo 10, comma 5, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) già nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, e stanziate per far fronte all’emergenza COVID-19, incrementano quelle provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, L. n. 205/2017 (L. di bilancio 2018).
Sono prorogati, infine, fino al 30 novembre 2022, i termini dei versamenti tributari e contributivi (già sospesi inizialmente fino al 30 aprile 2022 e poi fino al 31 luglio 2022) dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (come prorogati dall’articolo 7, comma 3-ter, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17).
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
Non si da luogo a restituzione di quanto già versato.
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- misure in favore degli enti territoriali
art. 42. sostegno PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI obiettivi pnrr NELLE grandi cittÀ
L’articolo prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di € per gli anni 2023-2026, diretto a promuovere e rafforzare gli interventi previsti dal PNRR da parte di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
Con successivi decreti interministeriali è individuato, per ciascun comune, il c.d. Piano degli interventi e le schede progettuali degli interventi, identificati dal CUP (Codice unico di progetto), con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR.
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- disposizioni in relazione alla crisi ucraina
art. 44. ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al dPCM 28 marzo 2022
art. 46. valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di stato degli studenti ucraini
art. 47. misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina
L’articolo 44 estende l’ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall’Ucraina, già adottate con l’articolo 31 del D.L. n. 21/2022 (Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 13/2022).
In particolare, si prevede che nell’ambito delle forme di assistenza attivabili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 85/2003 (recante la Disciplina della concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nei limiti delle risorse stanziate, è autorizzato:
- ad incrementare le disponibilità dei posti di accoglienza diffusa attivabili attraverso i comuni ed enti ed associazioni del Terzo settore di ulteriori 15.000 unità, (erano già state disposte nel numero massimo di 15.000 unità dal D.L. n. 21/2022, articolo 31, comma 1, lettera a);
- ad incrementare i destinatari del contributo di sostentamento concesso dall’articolo 31, comma 1, lettera b), sopra citato (che aveva disposto il numero massimo di 60.000 unità), di ulteriori 20.000 unità per coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia;
- ad integrare, nel limite di 27.000.000 € per l’anno 2022, il contributo forfettario a favore delle Regioni per l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore dei cittadini provenienti dall’Ucraina titolari della protezione temporanea (in tal modo rispetto alle 100.000 unità previste dall’articolo 31, comma 1, lettera c), D.L. n. 21/2022, se ne aggiungono ulteriori 20.000 unità).
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, altresì, a disporre con ordinanze di protezione civile, (adottate ai sensi dell’articolo 31 comma 2, sopra citato), l’estensione dell’applicazione delle misure sopra enunciate, la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità indicate in base alle effettive esigenze e risorse disponibili, fermo restando il rispetto del limite temporale di applicazione delle misure (31 dicembre 2022).
L’articolo 46 dispone che per l’anno scolastico 2021-2022 il Ministro dell’istruzione, con ordinanze, può adottare specifiche misure ai fini della valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.
L’articolo 47, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022, n. 2022/C166/01, riconosce ai rifugiati ucraini la possibilità di ottenere il cambio delle banconote denominate “banconote ucraine”, in “banconote in euro”, presso le filiali territoriali della Banca d’Italia e presso le banche aventi sede in Italia aderenti allo schema nazionale di cambio.
L’articolo, infine, prevede l’istituzione di un apposito Fondo per l’erogazione di uno più prestiti a vantaggio del Governo dell’Ucraina, di importo complessivo non superiore a 200 milioni di €, quale sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino.
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- disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti
art. 50. recepimento artt. 1 e 3 direttiva (UE) 2019/2177 del parlamento e del consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di stato
L’articolo modifica la disciplina antiriciclaggio individuando come unica autorità di vigilanza europea competente in materia, l’Autorità bancaria europea (ABE).
Viene, poi modificato il Testo unico della finanza (TUF) di cui al D.lgs. n. 58/98, ai fini dell’attuazione della riforma europea in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni eseguite sui mercati finanziari.
Infine, con una modifica all’articolo 53, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), recante la disciplina derogatoria al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, si inserisce il comma 1-quater in base al quale, tenuto conto delle straordinarie condizioni economiche conseguenti alla guerra in Ucraina, viene consentito anche alle imprese su cui incombe l’obbligo di restituzione di aiuti illegali già ricevuti, di accedere ai regimi di aiuto previsti da atti legislativi o amministrativi adottati a livello nazionale, regionale o territoriale ai sensi del ”Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 23 marzo 2022, C (2022) 1980.
art. 51-bis. riorganizzazione sistema camerale della regione siciliana
La disposizione interviene sul procedimento di accorpamento delle Camere di Commercio nella Regione Sicilia, attribuendo ai commissari ad acta, appositamente nominati dal Mise, il compito di adottare ogni atto necessario per l’accorpamento e per garantire la successione dei rapporti giuridici esistenti, anche in sede di liquidazione delle Camere di Commercio accorpate.
art. 51-ter. modifiche dei termini e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il covid-19
L’articolo reca modifiche ai termini e alle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione per il COVID-19, di cui all’articolo 4-sexies, D.L. n. 44/2021.
In sintesi, si differisce:
- (dal 1° febbraio 2022) al 15 giugno 2022, il termine di riferimento per le ipotesi di obbligo vaccinale, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, pari a € 100,00;
- (dagli attuali 180 giorni) a 270 giorni il termine, decorrente dalla trasmissione da parte dell’azienda sanitaria locale dell’attestazione dell’inadempimento, entro cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, provvede a notificare l’avviso di addebito, avente natura di titolo esecutivo.
art. 52-bis. misure in materia di società benefit
Con la disposizione in esame si estende il credito d’imposta riconosciuto alle società benefit dall’articolo 38-ter, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), eliminando il richiamo all’anno 2021.
Inoltre, si prevede che le somme in conto residui di cui al sopra citato articolo 38-ter, possono essere utilizzate, per l’importo di 1 milione di €, per l’anno 2022.
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Le garanzie sono concesse in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri previsti dalla disposizione in commento, per finanziamenti di qualunque tipo in favore di imprese, compresa l’apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori produttivi la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dell’attuale crisi internazionale.
L’agevolazione in commento, che dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovrà rispettare le seguenti regole: (i) può essere rilasciata entro il 31 dicembre 2022 in favore di imprese con sede in Italia che hanno subito conseguente economiche rilevanti, derivanti dalla crisi internazionale, che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in condizioni di difficoltà. Sono escluse le imprese colpite da sanzioni o collegate con persone, enti o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea o operanti nei settori industriali oggetto delle predette sanzioni nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi le finalità delle sanzioni; (ii) la percentuale di copertura della garanzia varia tra il 70 e il 90 per cento, tenuto conto delle dimensioni e del fatturato dell’impresa; (iii) sono previste due diverse procedure per il rilascio della garanzia, “ordinaria” o “semplificata” a seconda dei livelli di fatturato o del numero dei dipendenti ovvero dell’ammontare della garanzia richiesta. Nella procedura “ordinaria”, (che trova applicazione nel caso di imprese con numero di dipendenti superiori a 5000 unità o con fatturato superiore a 1,5 miliardi di €) il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; (iv) i finanziamenti non possono avere durata superiore a 6 anni, con possibilità di avere un preammortamento non superiore a 36 mesi; (v) la durata può essere estesa a 8 anni, secondo le condizioni e le percentuali di copertura indicate con decisione della Commissione europea; (vi) la garanzia è concessa previo pagamento di un premio determinato in conformità a quanto disposto dal “Temporary Crisis Framework”; (vii) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell’ente, con impegno delle imprese a non delocalizzare le produzioni.
In base al sopra citato comma 14-bis, SACE è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, per una percentuale massima di copertura, (salvo specifiche deroghe), del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, comprese controgaranzie verso confidi, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e non, autorizzate all’esercizio del credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo massimo complessivo di 200 miliardi di €.
SACE è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.
Da una parte, quindi, sono meglio definiti gli ambiti di applicazione dello strumento, rispetto alle finalità e alle imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti da SACE a condizioni mercato (art, 17, comma 1, lettera a), punto 1). Dall’altra, si rinvia, per la definizione dei criteri e le modalità di rilascio delle garanzie, ad un Allegato tecnico al decreto in esame (art. 17, comma 1, lettera a), punto 2) che è introdotto anche nel D.L. n. 269/03.
Sono dettagliatamente individuati i soggetti che possono accedere al Fondo e cioè:
- piccole e medie imprese, diverse dalle imprese agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 che:
- hanno realizzato negli ultimi due anni attività di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio di materie prime e semilavorati nell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in esame, incrementato del 30% rispetto al costo di acquisto medio dello stesso periodo nel 2019;
- hanno subito nell’ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo nel 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi dell’ultimo trimestre e l’ammontare dei ricavi riferiti al trimestre 2019, pari al 60% per le imprese i cui ricavi del 2019 non siano stati superiori a 5 milioni di €; 40 % per le imprese i cui ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 siano stati superiori a 5 milioni di € e fino a 50 milioni di €.
Le disposizioni in commento trovano applicazione anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, le certificazioni delle P.P.A.A. attestanti che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’articolo 3-bis, D.L. n. 185/2008, (recanti la data prevista per il pagamento ed emesse con la piattaforma elettronica), sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo effettuato in data anteriore a quella prevista per il pagamento del credito.
Segnatamente:
-
- incrementando il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (comma 1);
- incrementando ulteriormente il credito d'imposta, riconosciuto dal decreto legge n. 17/2022 e già elevato dal decreto legge n. 21/2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (comma 2);
- innalzando il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (comma 3).
L’agevolazione è compresa nella Missione 1C2 del PNRR: “digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”.
La disposizione, inoltre, introduce misure per promuovere campagne promozionali e iniziative volte ad incentivare la fruizione in sala delle opere visive le cui modalità di realizzazione saranno definite con decreto del Ministro della cultura. A tale scopo, è autorizzata la spesa, per l’anno 2022, di 10 milioni di €.
A tal fine viene elevato da 800.000 € a 1.200.000 € nei tre anni d’imposta, l’importo massimo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, di cui all’articolo 7, comma 1, D.L. n. 91/2013 (c.d. decreto valore cultura). Tali disposizioni trovano applicazione nei limiti delle risorse stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ex articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
A tal fine, allo scopo di fornire al Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, di cui all’articolo 30, D.L. n. 133/2014, un adeguato supporto tecnico, è prevista l’istituzione di una Segreteria tecnica presso il Ministero dello sviluppo economico, con compiti di ricognizione di eventuali investitori esteri, elaborazione di proposte di investimento strutturate, definizione di indicatori di performance, ecc.
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico che procede secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande. La richiesta va inoltrata esclusivamente in modalità telematica, attraverso apposita piattaforma resa disponibile dallo stesso Mise o dal soggetto attuatore (soggetto in house dello Stato).
Le imprese beneficiarie dovranno presentare, entro la data di scadenza del buono, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti e comunque entro il limite massimo del valore del buono. Nel caso mancata o irregolare presentazione della richiesta e della documentazione necessaria, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso (che normalmente è accreditato entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario).
L’agevolazione in commento, si applica nei limiti e alle condizioni di cui al reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti de minimis, al reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e acquacoltura.
Per le finalità della disposizione in esame, si prevede che le Regioni, in deroga all’articolo 23, comma 16, D.lgs. n. 50/2016, (che prevede un aggiornamento annuale) limitatamente all’anno 2022, entro il 31 luglio 2022, provvedono all’aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto in commento e in mancanza di tale aggiornamento i prezzari sono aggiornati nei successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni interessate. Per la determinazione del costo dei prodotti, attrezzature e lavorazioni, rispetto alle procedure di affidamento avviate dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati secondo le modalità sopra enunciate. I predetti prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022, cessano di avere efficacia entro il 31 dicembre 2022 e possono essere utilizzati in via transitoria entro il 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione è avvenuta entro tale data. Qualora agli esiti degli aggiornamenti dei prezzari risulti una variazione nell’anno 2022, dei prezzari rispetto a quelli approvati al 31 dicembre 2021 inferiore o superiore alla percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi in occasione del pagamento del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori inerenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dopo l’adozione dei prezzari aggiornati.
Per i soggetti tenuti all’applicazione del Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 ovvero all’applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (con esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), per i lavori realizzati ovvero affidati, in caso di insufficienza delle risorse disponibili per la stazione appaltante, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse dei Fondi individuati dal comma 4 dell’articolo in esame. A tale fine, si prevede l’incremento della dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di 1.000 milioni di € per l’anno 2022 e 500 milioni per l’anno 2023. Incrementata, altresì, la dotazione del Fondo ex articolo 1-septies, comma 8, D.L. n. 73/2021, di 500 milioni di € per l’anno 2022 e 550 milioni di € per il 2023.
Istituito, infine, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per l’avvio di opere indifferibili con dotazione di 1.500. milioni per l’anno 2022, 1.700 milioni per il 2023, 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di € per il 2026, al fine di fronteggiare l’eventuale insufficienza di risorse delle stazioni appaltanti per operare i dovuti conguagli, derivanti dall’aggiornamento dei prezzari secondo le modalità sopra enunciate.
In particolare, sono eliminate alcune limitazioni relative al criterio del ribasso sul valore nominale del buono pasto.
Si prevede, inoltre, che lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto. Tale sconto remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.
Si stabilisce, inoltre, che le nuove disposizioni si applichino alle procedure per cui i bandi o gli avvisi siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento e per le quali non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte alla medesima data, se non è prevista la pubblicazione di bandi o avvisi.
Le nuove disposizioni trovano applicazione fino al 31 dicembre 2022, in attesa di una riforma complessiva che dovrà prevedere la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema dei servizi sostitutivi di mensa.
La misura si applica fino al 31 dicembre 2022, tenuto conto delle risorse disponibili e delle domande presentate.
Il potere sostitutivo del MISE, sussiste alle seguenti condizioni:
- deve trattarsi di procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 50 milioni di €;
- fuori dei casi in cui si applicano i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12, D.L. n. 77/2021 (che comportano un intervento del Consiglio dei Ministri e la conseguente designazione del soggetto attuatore);
- per inerzia o ritardi addebitabili a soggetti diversi dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, città metropolitane, province e comuni.
Il potere sostitutivo in esame comprende: (i) indizione della conferenza di servizi preliminare e decisoria; (ii) l'adozione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Nel caso in cui il MISE non adotti i provvedimenti e gli atti opportuni, o nel caso in cui l’inerzia sia ascrivibile, ai sensi dell’articolo 120 Cost., comma 2, a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, città metropolitane, province e comuni, troveranno applicazione i poteri sostitutivi del Consiglio dei Ministri, (su proposta del Presidente del Consiglio), che individuerà l’amministrazione, l’ente, l’organo o ufficio, ovvero nominerà uno o più commissari ad acta, a cui attribuire in via sostitutiva il potere di adottare gli atti necessari.
Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere, e comunque non superiore a 60 € e spetta esclusivamente a persone fisiche che nel 2021 hanno dichiarato un reddito personale IRPEF non superiore a 35.000 €. Il buono è nominativo, non cedibile, non rileva ai fini ISEE e non costituisce reddito imponibile. Il buono sarà fruibile a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del decreto attuativo interministeriale del Lavoro/MEF/Infrastrutture, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2022.
Una quota delle risorse stanziate, pari a 1 milione di €, è destinata alla progettazione e realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio.
Le risorse sono ripartite tra Regioni, Province autonome e aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con DM del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L’erogazione dei contributi agli enti destinatari, avviene a seguito di rendicontazione entro il 15 settembre 2022 al Ministro delle infrastrutture e al MEF dei servizi aggiuntivi esplicati e dell’effettivo utilizzo da parte degli utenti.
In sintesi, si chiarisce che l’esenzione IVA e le aliquote agevolate (del 5% o del 10%) per le prestazioni di trasporto urbano di persone, si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano anche la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori.
Si esclude che tale interpretazione si riferisca alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
Trattasi dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 14, D.P.R. IVA, per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza; dell’aliquota ridotta al 5% per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi di trasporto urbano di persone con mezzi di trasporto abilitati a servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, di cui alla Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter del D.P.R. IVA; e dell’IVA ridotta al 10% per le prestazioni di trasporto persone e dei rispettivi bagagli al seguito, di cui alla Tabella A, Parte III, n. 127-novies, del medesimo D.P.R..
Il Fondo in esame è destinato alla concessione di contributi integrativi a vantaggio dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più deboli per il pagamento dei canoni di locazione.
Per ogni informazione utile: https://www.fondiwelfare.it/fondo-sostegno-locazioni/
Il Progetto Polis è finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (D.L. n. 59/2021, articolo 1, comma 2, lett. f), n. 1), per 800 milioni che si aggiungono alle risorse previste dal PNRR. Nell’esercizio delle funzioni, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con conseguente applicazione delle forme di tutela e di responsabilità penale previste dalla legislazione vigente. Può procedere all’identificazione degli interessati, acquisire dati, compresi quelli biometrici e accedere alle banche dati in possesso delle PPAA ritenute necessarie per l’espletamento delle predette funzioni.
Finalità della norma è quella di far confluire le risorse residue (non quelle inizialmente stanziate che sono in gran parte state utilizzate) stanziate durante l’emergenza Covid a vantaggio di associazioni e società sportive dilettantistiche, nel Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, al fine di erogare contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo.
Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 17/2022.
Trattasi dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo.
Nell’Allegato 2 al decreto in esame, sono ripartite le risorse per ciascuno dei comuni interessati, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021 e i relativi importi.
Agli interventi ricompresi nel Piano di ciascun comune interessato si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.
Disposto, inoltre, l’incremento di ulteriori 112,749 milioni di € per l’anno 2022 delle risorse stanziate dall’articolo 5-quater, D.L. n. 14/2022, da destinare all’accoglienza di persone vulnerabili provenienti dall’Ucraina attraverso il finanziamento di centri di accoglienza.
Infine, la disposizione autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assegnare ai comuni che ospitano un rilevante numero di persone richiedenti la protezione temporanea, ai sensi del DPCM 28 marzo 2022, un contributo una tantum nel limite massimo di 40 milioni di € per l’anno 2022, al fine di garantire l’erogazione temporanea di servizi sociali.
Si ricorda che l’articolo 53 sopra citato, ha previsto la deroga al divieto di accesso ai regimi di aiuto concessi ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato durante l’epidemia da COVID-19 (Temporary Framework) derogando, pertanto alla c.d. clausola Deggendorf, che vieta l’accesso ad aiuti di Stato alle imprese che sono obbligate a restituire precedenti aiuti percepiti, giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione.
Per gli approfondimenti sulla Clausola Deggendorf: https://www.europroject-online.it/approfondimenti.asp?id=10
Nell’ordinamento italiano il divieto è consacrato nell’articolo 46, comma 1, L. n. 234/2012.
Si vuole accelerare il processo di accorpamento che ha visto l’istituzione della Camera di Commercio di Catania da una parte e dell’unica Camera di Commercio di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, tenuto conto del Riordino del sistema camerale avviato dal D.lgs. n. 219/2016, articolo 3, che ha portato una rilevante riduzione del numero delle Camere di Commercio, mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale.
Si rammenta che la sanzione è comminata rispetto ad una delle seguenti ipotesi:
- mancato inizio del ciclo vaccinale primario entro il 15 giugno 2022 (termine precedente: 1° febbraio 2022);
- mancato completamento del ciclo vaccinale entro il 15 giugno 2022, (in luogo del precedente 1° febbraio 2022). Resta ferma l’ipotesi di adempimento entro l’eventuale termine successivo, fissato dalle piattaforme di prenotazione per la somministrazione della seconda dose;
- mancata assunzione della dose di richiamo entro il 15 giugno 2022 (precedente termine 1° febbraio 2022).
Si rammenta, altresì, che la sanzione pecuniaria è prevista:
- per i soggetti a cui l’obbligo vaccinale si applicava tenuto conto dell’età (di età pari o superiore a 50 anni). Obbligo vigente fino al 15 giugno 2022;
- a particolari categorie di lavoratori (a prescindere dall’età).
Per talune categorie di lavoratori, come noto, l’obbligo si applica fino al 31 dicembre 2022, mentre per altre categorie ha trovato applicazione fino al 15 giugno 2022.
Le società benefit, sono disciplinate dal comma 376, art. 1, della legge n. 208/2015. Trattasi di società che nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di ripartizione degli utili tra i soci, perseguono anche una finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali, sociali e ambiente. Tali finalità, indicate nell’oggetto sociale, sono perseguite in modo da contemperare gli interessi dei soci con il perseguimento di finalità di beneficio comune. [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 30/2021).
Il credito di imposta, come noto, comporta il riconoscimento di un contributo per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, pari al 50% dei costi sostenuti.
Inoltre, tra i costi di costituzione o trasformazione, sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
In origine, l’agevolazione era limitata ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo 12, comma 1-bis, D.L. n. 183 2020, ha differito il termine al 30 giugno 2021 e, per ultimo, l’articolo 19-bis, D.L. n. 73/2021 (cd decreto Sostegni-bis) ha esteso ulteriormente l’agevolazione in esame fino al 31 dicembre 2021.