Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21
maggio u.s. è stata pubblicata la Legge n. 69 di conversione del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.
CONVERSIONE
DEL
Decreto
legge 22 marzo 2021, N. 41
(c.d.
D.L. SOSTEGNI)
Il
decreto (di cui è stata fornita una prima illustrazione con Circolare del Servizio legislativo n. 12/2021)
reca un complesso di disposizioni dirette a introdurre misure di sostegno alle
imprese e all’economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della
sicurezza, nonché misure dirette a garantire la continuità di erogazione dei
servizi da parte degli Enti territoriali.
Ha subito diverse modifiche nel corso
dell’iter parlamentare di conversione, tanto da determinare un ampliamento del
numero delle disposizioni di cui si compone.
Gli
interventi previsti riguardano 5 ambiti prioritari:
-
sostegno alle
imprese e all’economia;
-
lavoro e
contrasto alla povertà;
-
salute e
sicurezza;
-
sostegno agli
enti territoriali;
-
altre
disposizioni urgenti.
Di
seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli
approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri servizi, delle
federazioni e di ICN S.p.a.
*
-
LA MISURA PRINCIPALE: il Contributo a fondo
perduto in favore degli operatori economici (art. 1)
La
disposizione introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai
soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione
o che producono reddito agrario.
Per i dettagli sulla disciplina,
si rinvia a quanto già illustrato in Circolare
del Servizio legislativo n. 12/2021
e alle istruzioni riportate sul
sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at).
Tra le modifiche introdotte in
sede di conversione, si segnala il principio secondo il quale il contributo non
può essere oggetto di pignoramento[1].
Art. 1-ter (Contributo a fondo
perduto per start-up)
La disposizione, introdotta in
sede di conversione, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto
specifico, nella misura massima di 1.000 euro, per i soggetti titolari di
reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018 e la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, che non
hanno subito la perdita di fatturato 2020 di almeno il 30 per cento rispetto al
2019, ma integrano in ogni caso gli altri requisiti e le altre condizioni
richieste dal sopra enunciato articolo 1.
Il predetto contributo è concesso
nei limiti di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Con successivo decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le
modalità di attuazione della misura.
*
-
SOSTEGNI FISCALI GENERALI
Articolo 01 (Proroga del
versamento IRAP)
Con una modifica introdotta in
sede di conversione del decreto legge in esame, si è disposto il differimento
(dal 30 aprile2021) al 30 settembre 2021 del termine per regolarizzare i
versamenti IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte dei soggetti che
avevano erroneamente usufruito della sospensione del pagamento dell’IRAP
dovuta per il 2019 e per il 2020, prevista dall’articolo 24, comma 3, D.L.
34/2020. Il predetto termine era già stato oggetto di proroga con il Dl n.
37/2020 (c.d. D.l. Ristori).
Art. 1, c. 10 (Proroga dei
termini per precompilata IVA)
Altre disposizioni fiscali sono contenute
all’articolo 1 e riguardano:
-
l’avvio
sperimentale del processo sulla predisposizione, da parte dell’Agenzia delle
entrate, delle BOZZE dei registri IVA e delle comunicazioni
delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
del D.lgs. n. 127/2015) che è rinviato alle operazioni IVA effettuate a partire
dal 1° luglio 2021;
-
la
predisposizione (sempre da parte dell’Agenzia delle entrate) della bozza di dichiarazione
annuale IVA a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022[2].
Art. 1, comma 17-bis.
(Compensazione somme iscritte a ruolo)
La disposizione estende al 2021
la facoltà di compensare i crediti certificati vantati nei confronti della PA
con i debiti derivanti dalle cartelle esattoriali (di cui all’art. 12, c.
7-bis, d. l. 145/2013), secondo modalità previste con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze. Tale facoltà fa riferimento ai carichi affidati agli agenti
della riscossione entro il 31 ottobre 2020.
Art. 1-bis. (Rivalutazione dei beni d’impresa
e delle partecipazioni).
Con l’approvazione di un emendamento proposto
e fortemente sostenuto dall’Alleanza delle cooperative, la disposizione
interviene sull’articolo 110 del D.L. n. 104/2020, estendendo la facoltà di
rivalutazione dei beni d’impresa in essa prevista.
In particolare, l’articolo 110, comma 2, prevedeva che tale
rivalutazione dovesse essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per effetto delle modifiche
si consente ora di effettuare la rivalutazione nel corso di due esercizi, e
cioè nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019 (comma 2), ovvero nel bilancio relativo all’esercizio
immediatamente successivo, ma in questo ultimo caso è consentita solo con
riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la
possibilità di affrancamento del saldo attivo mercé l’applicazione dell’imposta
sostitutiva, né degli altri effetti fiscali[3].
Art. 4 (Proroga del periodo di
sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei
carichi)
La disposizione differisce dal 28
febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione
dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli
avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie[4].
Inoltre, tenuto conto del
prolungamento del periodo di sospensione al 30 aprile 2021, con riferimento ai
carichi relativi ad entrate tributarie e non tributarie, affidate all’egente
della riscossione durante tale periodo, e dopo fino al 31 dicembre 2021, si dispone:
-
la proroga di
12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del
riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
-
la proroga di
24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le predette entrate.
Art. 4, c. 4 e ss. (Annullamento dei carichi)
La disposizione consente, a date condizioni,
l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo,
alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro (comprensivo di
capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
A tale beneficio possono però accedere
soltanto i contribuenti, anche diversi dalle persone fisiche, che hanno
percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito
imponibile fino a 30.000 euro.
Per i dettagli sulla disciplina,
si rinvia a quanto già illustrato in CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N.
12/2021.
Art. 5 (Ulteriori interventi fiscali di
agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza Covid-19[5])
[La definizione degli avvisi bonari]
Si prevede la possibilità di addivenire alla definizione agevolata
per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017- 2018.
La misura riguarda i soggetti con partita IVA
attiva al 23 marzo 2021 (i) e che contestualmente abbiano subito una
riduzione maggiore del 30 per cento del volume di affari nel 2020
rispetto al volume di affari dell’anno precedente. La definizione implicherà l’abbattimento
integrale delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le
comunicazioni di irregolarità.
[Sospensione degli obblighi
segnalazione della crisi d’impresa dell’Agenzia delle entrate]
Inoltre l’articolo in esame contiene un importante differimento di un istituto
di imminente entrata in vigore nell’ordinamento e di rilevante interesse per le
imprese, vale a dire l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate, in
quanto creditore pubblico qualificato, di segnalare la crisi dell’impresa
per l’esistenza di un determinato ammontare di debito tributario scaduto e non
versato; obbligo previsto dall’art. 15, del Codice della crisi d’impresa
(D.lgs. n. 14/2019). Ebbene, con una modifica all’articolo 15, comma 7, del
Codice della Crisi di impresa, viene ora differito di un anno la
decorrenza dell’obbligo di segnalazione a carico dell’Agenzia delle entrate. È
infatti previsto che l’obbligo di
segnalazione decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA
relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata
in vigore del Codice (2023).
Su sollecitazione
delle associazioni, in sede di conversione, è stata differita anche dell’entrata
in vigore dell’obbligo di segnalazione posto in capo all’INPS e all’Agente
della riscossione, stabilendosi che per tali creditori qualificati l’obbligo
decorre dall’anno successivo (2022) al termine di entrata in vigore del Codice
(v. Circolare del Servizio legislativo
n. 9/2021).
Art. 6, c. 5 e ss. (Riduzione del
Canone RAI)
Per l’anno 2021 si prevede l’esonero
dal versamento del canone di abbonamento per le radioaudizioni (Canone Rai),
per le strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande in
locali pubblici e aperti al pubblico (di cui al regio decreto legge n.
246/38), comprese le attività similari svolte dagli enti del Terzo settore. Si
evidenzia che, nel testo originario della disposizione in esame, l’esonero era
limitato al 30 per cento. In sede di conversione del decreto legge, invece, si è
disposto l’esonero totale del versamento del canone (oltre che l’estensione
alle attività similari svolte dagli enti del Terzo settore).
Art. 6-sexies (Esenzione prima
rata IMU 2021)
La disposizione, introdotta in
sede di conversione, prevede l’esenzione della prima rata IMU 2021, sugli
immobili posseduti dai soggetti destinatari del contributo a fondo perduto di
cui all’articolo 1, in possesso dei requisiti per l’accesso al predetto
contributo, di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo. L’esenzione spetta
esclusivamente sugli immobili in cui i predetti soggetti passivi esercitano le
attività, di cui siano anche gestori.
Art. 30, c. 1 (Proroga dell’esenzione
dal canone unico per le occupazioni di suolo pubblico)
È prevista la proroga dal 31
marzo al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico per le
occupazioni[6] effettuate
dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività
di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio
dell’attività mercatale[7].
*
-
SOSTEGNI GENERALI NON FISCALI
Art. 6 (Riduzione degli oneri
delle bollette elettriche)
La disposizione autorizza l’Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente, per i mesi di aprile, maggio e
giugno 2021, a disporre la riduzione della spesa delle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse da quelle per gli usi domestici, con
riferimento alle voci della bolletta individuate come “trasporto e gestione
contatore” e “oneri generali di sistema”.
Per tali finalità è autorizzata
la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 26 (Fondo per il sostegno
delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)
Art. 27 (Revisione del riparto
del contributo regionale destinato al ristoro delle categorie soggette a
restrizioni in relazione all’emergenza)
È istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2021, un
Fondo con una dotazione di 220 milioni di euro da ripartire tra
le Regioni, in base alla proposta dalle stesse formulata in sede di auto-coordinamento,
da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente
danneggiate dall’emergenza epidemiologica, comprese le imprese
esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici,
le imprese di trasporto esercenti trasporto turistico di persone mediante
autobus coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e
degli eventi privati. La ripartizione del Fondo dovrà
essere effettuata con DPCM.
Una quota
del Fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, è destinata a sostenere le
imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 21.
Elevato,
inoltre, a 4 milioni di euro (dagli originari 2 milioni di euro) il
rifinanziamento della legge n. 188/1990, per i progetti di sostegno e
valorizzazione dell’attività di ceramica artistica e tradizionale, per
far fronte agli effetti economici derivanti dalla diffusione del virus.
A tale intervento si aggiunge un
nuovo stanziamento (e un nuovo corrispondente riparto tra le Regioni), pari a 110
milioni di euro, anche questo destinato alle Regioni al fine di erogare
contributi e sostegni per le categorie soggette a restrizioni in
relazione all’emergenza.
Art. 37 (Sostegno alle grandi imprese)
La disposizione
prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il sostegno delle grandi
imprese, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di
euro 200.000.000, allo scopo di garantire alle cd grandi
imprese (ad esclusione di quelle bancarie, finanziarie e assicurative) che
si trovano in difficoltà finanziaria a causa della pandemia, di proseguire la
propria attività.
Il Fondo
opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che
si possa agevolmente prospettare il rimborso integrale del finanziamento nel
termine massimo di scadenza di 5 anni[8].
Destinatarie
delle previsioni sono, pertanto, le c.d. grandi imprese
come individuate dalla normativa UE[9]
con esclusioni, quindi, delle c.d. PMI.
Sono considerate in “temporanea difficoltà” le
imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte
regolarmente alle obbligazioni o che si trovano in situazione di difficoltà
come definita dall’articolo 2, punto 18, Reg. (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa delle
attività. Non possono, quindi, accedere agli interventi del Fondo, le imprese
che si trovano già in difficoltà (come definite dall’articolo 2
del sopra citato Reg. 651/2014), alla data del 31 dicembre 2019. Il Fondo può concedere finanziamenti
anche ad imprese in amministrazione straordinaria.
Art. 37-ter (Accordi di ristrutturazione dei debiti)
La disposizione interviene sul R.D n. 267/1942, articolo 182-bis,
in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, nell’ambito della
disciplina fallimentare.
In particolare, si prevede che qualora dopo l’omologazione dell’accordo,
si renda necessario procedere ad apportare modifiche del piano stesso, l’imprenditore
procede ad apportarle, richiedendo al professionista incaricato di redigere la
relazione di accompagnamento del piano, di aggiornare la relazione.
Il piano modificato e la relazione saranno pubblicati nel registro
delle imprese e della pubblicazione viene dato avviso ai creditori mediante
lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
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NORME IN MATERIA DI “AIUTI DI STATO”
Art. 1, cc. 13-17 (Adeguamento alle modifiche
intervenute in tema di Quadro europeo sugli aiuti di Stato)
Art. 28 (Regime-quadro per l’adozione di
misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19)
Trova conferma la disciplina di adeguamento
dell’ordinamento interno alle nuove condizioni e limiti fissati nel quadro
europeo sugli aiuti di Stato, ai fini della fruizione di una serie di misure di
aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione
della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (Aiuti di importo
limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non
coperti) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cd
Temporary Framework).
Per cui si rinvia a quanto già a quanto già
illustrato in CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 12/2021.
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MISURE SETTORIALI
Art. 2 (Misure di sostegno ai
Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici)
A fronte della mancata apertura
della stagione sciistica invernale 2020/2021, la disposizione prevede l’istituzione,
presso il Ministero del turismo, di un Fondo con una dotazione pari a 700
milioni di euro per l’anno 2021, destinato alle Regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti
esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico, svolte
nei Comuni ubicati all’interno comprensori sciistici.
Art. 23-ter (Fondo per il
sostegno delle città d’arte e dei borghi)
La disposizione prevede l’istituzione,
presso il Ministero dell’interno, di un Fondo per il sostegno delle Città d’Arte
e i borghi, principalmente colpiti dalla riduzione dei flussi turistici a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento del predetto Fondo è
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l’assegnazione
e le modalità di erogazione delle risorse del fondo sulla base della qualità
dei progetti presentati.
Art. 29 (Trasporto pubblico
locale)
La disposizione prevede lo
stanziamento di ulteriori 800.000 milioni di euro per l’anno 2021
(sul Fondo di cui all’art. 200, comma 1, decreto legge Rilancio n. 34/2020) al
fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale,
tenuto conto del protrarsi dell’epidemia[10].
Le risorse sono destinate a
compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, subita
dagli esercenti il servizio di trasporto, in via prioritaria, nel periodo
compreso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e, per la parte residua, fino
al termine delle misure limitanti della capienza massima dei mezzi adibiti a
trasporto pubblico, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
La disposizione prevede, inoltre,
che le risorse possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui all’articolo
200 sopra citato, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di
euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti, necessari per il 2021 per far fronte alle esigenze
di trasporto conseguenti alle misure di contenimento. Per i predetti servizi
aggiuntivi, le Regioni e le province autonome, possono anche ricorrere, nei
limiti di 90 milioni di euro, mediante apposita convenzione e imponendo
obblighi di servizio, a operatori economici esercenti servizio di
trasporto passeggeri su strada, nonché ai titolari di
licenza per l’esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente (NCC).
Art. 30,
cc. 7 e ss. (Proroga dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma
dell’ordinamento sportivo)
I commi 7
e ss. dell’art. 30 differiscono – non più al 1° luglio 2022, ma addirittura – al
31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle varie disposizioni dei
decreti legislativi, recentemente pubblicati in GU, di riforma dell’ordinamento
sportivo, fra i quali il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
in materia di enti sportivi.
La proroga è quanto mai opportuna ed è
stata fortemente richiesta da Confcooperative Cultura Turismo Sport e
dall’Alleanza delle cooperative poiché il decreto legislativo 36/2021
reca un errore: nel richiamare le disposizioni del codice civile in materia di
società omette il riferimento al Titolo VI del Libro V che disciplina le
società cooperative.
Si tratta di un difetto,
costituzionalmente rilevante, tempestivamente e ritualmente denunciato alle
massime autorità. Purtroppo, la concomitanza della crisi di Governo e della
scadenza dei termini stabiliti nella legge delega per la riforma dell’ordinamento
sportivo ha impedito alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere il
parere obbligatorio, benché avessero acquisito le posizioni critiche e le
proposte di emendamento dell’Alleanza delle Cooperative e del Forum del Terzo
settore. In assenza del parere delle commissioni, il Governo ha così approvato
in via definitiva gli schemi di decreti legislativi senza poter apportare
modifiche di sorta.
La denuncia tempestiva e gli incontri
avuti con il Dipartimento per lo Sport e i vertici delle autorità sportive (nei
quali gli Uffici hanno condiviso la necessità di una repentina correzione del
testo dei decreti) hanno evidentemente concorso all’ulteriore differimento dell’entrata
in vigore della riforma. Il legislatore (e il Governo quale legislatore delegato)
hanno ora il tempo occorrente per provvedere alla correzione del testo del
decreto.
Per un
approfondimento sulla riforma dell’ordinamento sportivo si rinvia alla Circolare del Servizio legislativo n. 15/2021.
Art. 14-bis (Incremento del
Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive
dilettantistiche)
La disposizione incrementa di ulteriori 50 milioni di
euro per il 2021, (che si aggiungono ai 142 milioni di euro stanziati per il
2020) la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società
sportive dilettantistiche, istituito dall’articolo 3, D.L. n. 137/2020 (decreto
Ristori).
Si rammenta che il Fondo è diretto a fornire misure di
sostegno alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che hanno
subito una riduzione ovvero la cessazione della loro attività a causa dell’emergenza
epidemiologica.
Conseguentemente, nel limite di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima, si prevede l’erogazione
di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive
dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo
delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione, sono individuati le modalità e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i
criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.
Art. 36-ter (misure per le attività sportive)
La
disposizione interviene sulla qualificazione della sospensione delle attività
sportive a seguito delle misure restrittive connesse con l’emergenza
epidemiologica, definendola come sopravvenuta impossibilità di adempiere alla
prestazione con riguardo ai contratti di abbonamento per i servizi offerti da
palestre, piscine e impianti sportivi in genere. Conseguentemente, essa prevede
che i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti
dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento
delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di
valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato
di emergenza nazionale.
Art. 30-quater (Incremento Fondo salva opere)
La
disposizione, introdotta in sede di conversione, incrementa di 6 milioni di
euro la dotazione del Fondo salva-opere per l’anno 2021 e modifica la
disciplina relativa all’istruttoria delle domande di accesso ai benefici del
fondo medesimo[11].
Art. 30-quinquies (Contributo ai concessionari di aree demaniali
marittime per pesca e acquacoltura)
La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per il
2021 ai fini dell’erogazione di un contributo, in misura non superiore al
canone, a
favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di
mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca,
ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone
acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il
mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto
ittico.
Con
successivo decreto ministeriale, saranno stabilite le modalità di attuazione
della predetta misura.
Art. 36
(Misure urgenti per la cultura)
Il Fondo per le emergenze dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo,
di cui all’articolo 89, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) è incrementato,
per l’anno 2021, di 200 milioni di euro.
Viene, invece, ristretto l’ambito di intervento del Fondo per
le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (di cui all’articolo
183, comma 2, decreto legge n. 34/2020, decreto Rilancio, per il ristoro delle
perdite subite a seguito della pandemia) a seguito del passaggio delle
competenze in materia di fiere e congressi al neo-costituito Ministero
per il turismo, escludendo pertanto tali attività dal Fondo di cui all’art.
183, comma 2. Il predetto Fondo è incrementato, per l’anno 2021, di 120 milioni
di euro.
È incrementata di 105 milioni di euro (anziché gli iniziali 25
milioni di euro), per l’anno 2021, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo
183, comma 3, del decreto Rilancio, ai fini del funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali, tenuto conto dei mancati introiti dovuti
all’emergenza epidemiologica.
La disposizione, inoltre, estende anche all’anno 2021, la misura prevista (già per gli anni 2019 e 2020) dall’articolo 90 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), in base alla quale, una quota pari al 10 per cento dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” (riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi) è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi, che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Estesa, altresì, da 18 a 36 mesi la durata della disciplina per il rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, di cui all’articolo 88, D.L. n. 18/2020, sopra citato.
Infine, la dotazione del Fondo “Carta della Cultura” di cui all’articolo 6, D.L. n. 15/2020, è incrementata, per l’anno 2021, di 1 milione di euro.
Art 36-bis (Sostegno alla cultura)
La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto in
esame, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, quale contributo
straordinario, alle imprese teatrali e dello spettacolo dal vivo, che abbiano
subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento
rispetto all’anno 2019.
Il predetto credito d’imposta spetta per le spese sostenute, nell’anno
2020, per la realizzazione delle attività, anche se alle stesse si è proceduto
con l’utilizzo di strumenti digitali per la trasmissione dal vivo, quali
concerti, balletti e rappresentazioni teatrali.
Il credito d’imposta è concesso anche se le imprese hanno
usufruito in via ordinaria di altri finanziamenti dal Fondo unico per lo
spettacolo.
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, saranno stabiliti criteri e modalità di fruizione del credito d’imposta,
nel limite di spesa per l’anno 2021 di 10 milioni di euro.
Art. 37-bis (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)
La disposizione prevede che, nel limite di spesa di 1,4 milioni di
euro per l’anno 2021, alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi,
iscritte nell’apposito Albo nazionale, non si applichi l’obbligo di
contribuzione nei confronti dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
Art. 38
(Misure di sostegno al sistema delle fiere)
La disposizione prevede l’incremento della dotazione del Fondo per la promozione integrata (e l’internazionalizzazione) di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 (Cura Italia), ai fini dell’erogazione di misure di sostegno a favore di enti fieristici italiani, penalizzati dalla pandemia e dalle misure di contenimento. L’incremento è pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021.
Si prevede, inoltre, l’istituzione di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, diretto ad erogare ristori per le perdite conseguenti all’annullamento ovvero al rinvio o al ridimensionamento di fiere e congressi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con successivo decreto del Ministro del turismo (n. 280 del 27
aprile 2021 disponibile sul sito del Ministero), subentrato nella competenza
del Ministero della cultura come sopra evidenziato, sono state determinate le
misure di ristoro e le concrete modalità di riparto delle risorse stanziate.
Art. 39 (Incremento del Fondo per
lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
La norma incrementa la dotazione
del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell’acquacoltura, istituito dall’articolo 1, comma 128, della Legge n.
178/2020 (Legge di bilancio 2021).
Anche tale rifinanziamento, di
ulteriori 150 milioni di euro (per complessivi 300 milioni di euro per l’anno
2021, in luogo degli iniziali 150 milioni stanziati con la legge di Bilancio
2021) è destinato all’erogazione di misure di ristoro e sostegno alle imprese
appartenenti alle filiere sopra enunciate.
Con uno o più decreti del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, saranno definiti i
criteri e le modalità di utilizzo delle provvidenze.
Per questa e per tutte le altre
disposizioni in materia di agricoltura e agroalimentare si rinvia alle
comunicazioni di Fedagripesca, di prossima pubblicazione.
*
-
WELFARE, SALUTE, SCUOLA, TERZO SETTORE
Art. 14 (Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo settore)
La dotazione del Fondo straordinario per
il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all’articolo 13-quaterdecies
del decreto legge n. 137/2020 (d.l. Ristori) è incrementato di 100
milioni di euro per l’anno 2021[12].
Considerato
il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, la disposizione
differisce, infine, dal 31 marzo 2021, al 31 maggio 2021, il termine
entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti
con le modalità e le maggioranze previste per le delibere della assemblea
ordinaria, allo scopo di adeguarli alle disposizioni introdotte dal Codice del
Terzo settore, ex D.lgs. n. 117/2017.
Art. 20
(Vaccini e farmaci)
Con la norma in commento, si
prevede l’incremento di euro 2.800.000.000, per l’anno 2021, del
Fondo di cui al comma 447, articolo 1, legge n. 178/2020 (Legge di bilancio
2021), di cui:
Allo scopo di
assicurare un servizio capillare su tutto il territorio nazionale per la
somministrazione dei vaccini la disposizione prevede, inoltre, che le Regioni
assicurano anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale,
nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri
di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di
continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della
medicina dei servizi. In sede di conversione del decreto è stato altresì
precisato che per le stesse finalità, le Regioni possono coinvolgere nella
somministrazione dei predetti vaccini anche i biologi, gli infermieri
pediatri, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica,
i tecnici sanitari di radiologia medica, nonché gli esercenti
le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,
opportunamente formati.
Inoltre è
consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di
vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da
parte dei farmacisti, opportunamente formati, e previa acquisizione del
consenso, senza la supervisione dei medici.
Tale possibilità è ammessa subordinatamente alla stipulazione di
specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle
farmacie, sentito il competente ordine professionale.
Ai predetti accordi è affidata
anche la disciplina degli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei
locali in cui avviene la somministrazione nonché delle misure minime di
sicurezza per gli assistiti.
Art. 21 (Alberghi sanitari per l’emergenza
da Covid-19)
È disposta la proroga di quattro
mesi (23 luglio 2021) delle misure di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 del
decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), ove si stabilisce che, qualora sia
necessaria la disponibilità di beni immobili per fronteggiare esigenze connesse
con l’emergenza da Covid-19, possono essere utilizzate strutture alberghiere o
altri immobili o strutture analoghe, idonee ad ospitare persone in sorveglianza
sanitaria, isolamento o permanenza domiciliare, qualora tali misure non possano
essere attuate presso il domicilio delle persone interessate.
A tale scopo sono stanziati 51,6
milioni di euro calcolati per 4 mesi, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto in esame.
Nel medesimo periodo, inoltre, è
prevista la possibilità che le strutture alberghiere sopra citate, possano essere
utilizzate anche come centri di vaccinazione contro il Covid-19, nei limiti
delle risorse stanziate.
Art. 31 (Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19).
Incrementato, per l’anno 2021,
di 150 milioni di euro, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche statali di cui all’articolo 1, comma 601, L. n. 296/06[13].
La disposizione prevede, inoltre,
uno stanziamento pari a 150 milioni di euro, per l’anno 2021, sul Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440[14].
Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono, entro
il 31 dicembre 2021, alla realizzazione degli interventi o al completamento
delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa
vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
Art. 32
(Completamento del programma di sostegno e fruizione delle attività di
didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno)
Allo scopo di garantire il programma di sostegno per la fruizione
delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, è
previsto lo stanziamento di 35 milioni di euro per l’anno 2021 sul Fondo di cui
all’articolo 1, comma 62, L. n. 107/2015[15].
Art. 34 (Misure
a tutela delle persone con disabilità)
Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo denominato “Fondo
per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100
milioni di euro, per l’anno 2021[16].
Art. 40 (Risorse da destinare al Commissario straordinario per l’emergenza
e alla Protezione civile)
La norma autorizza la spesa, per
l’anno 2021, di euro 1.238.648.000 per gli interventi di competenza del Commissario
straordinario per l’emergenza Covid-19.
Infine, è incrementato di 700
milioni di euro, lo stanziamento del Fondo per le emergenze nazionali
per l’anno 2021, destinando 19 milioni di euro al Servizio nazionale della
Protezione civile.
[1] Quanto al contributo a fondo perduto di cui all’articolo
59, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 104/2020, riservato ai soli
Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari
religiosi e che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti
in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti dei
comuni stessi, in sede di conversione si è precisato che sono esclusi dal
limite di diecimila abitanti i comuni interessati dagli eventi sismici dell’agosto
2016.
[2] Tali modifiche si sono rese necessarie tenuto conto
delle difficoltà economiche in cui sono incorsi gli operatori IVA e gli
intermediari nel procedere all’adeguamento delle procedure informatiche
connesse con la fatturazione elettronica, a causa dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
[3] Quindi, senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali nella misura del 10
per cento, ai sensi del comma 3 dell’articolo 110; e senza il riconoscimento
del maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello
con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita con il versamento
dell’imposta sostitutiva (art. 110, cc. 3 e 4, d.l. 104/2020).
[4] Inoltre, attraverso la sostituzione del comma 3, dell’articolo
68 decreto legge n. 18/2020 (Cura Italia), relativo al pagamento delle rate in
scadenza nel 2020 delle somme dovute per le relative definizioni agevolate,
prevede che non si determini l’inefficacia delle predette definizioni
agevolate, qualora il versamento delle relative rate, scadenti nel 2020 e di
quelle scadenti il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, venga
integralmente effettuato: entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il
28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre 2020 (i); entro il
30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e
il 31 luglio 2021 (ii).
È altresì previsto lo slittamento dei termini per la presentazione, da
parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità
relative alle quote affidate nell’anno 2021. Restano, invece, fermi i
precedenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
riguardanti le quote relative agli anni 2018, 2019 e 2020.
Infine, si differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine
finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da
pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, aventi ad
oggetto le somme dovute a titolo di salario, stipendio, altre indennità di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per licenziamento, pensione, o
assegni di quiescenza.
[5] Oltre alla definizione degli avvisi bonari e varie
disposizioni fiscali, l’articolo in esame:
- proroga fino al
30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e
debito iscritto a ruolo, come già previsto per il 2020 dal decreto legge n.
34/2020 (d.l. Rilancio);
- proroga fino al
31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione per la notifica degli atti
e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa;
- sposta al 31
marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono inviare le
certificazioni uniche e entro cui gli stessi sostituti d’imposta devono
consegnare agli interessati le predette certificazioni uniche;
- differisce al 31
marzo 2021 il termine entro cui i soggetti terzi devono trasmettere all’Agenzia
delle entrate i dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno
precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati
riguardanti detrazioni o deduzioni;
- differisce al 10
maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
[6] Di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del
2019.
[7] Inoltre, sono prorogate ulteriormente dal 31 marzo
2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande
di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di
distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.
[8] Le predette misure sono concesse nei limiti di quanto
previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e
integrazioni.
Gli aiuti sono diretti ad assicurare la concessione di prestito diretto
alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento degli impianti,
degli immobili e delle attrezzature industriali.
La gestione del Fondo può anche essere affidata ad organismi in house,
sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.
Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il
22 aprile 2021, saranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per accedere
agli interventi del Fondo.
[9] Si considerano grandi imprese quelle con 250 o più
dipendenti e con fatturato superiore a 50 milioni di euro ovvero con un
bilancio superiore a 43 milioni di euro.
[10] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, le predette risorse saranno ripartite tra le Regioni e le
Province autonome, in base ai criteri individuati con decreto di cui all’articolo
200, comma 2, del decreto legge n. 34 citato nel testo.
[11] Il comma 1-bis dell’art. 47 del D.L. 34/2019 (come
modificato dall’art. 15 del D.L.101/2019) prevede un fondo denominato “Fondo
salva-opere” – istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili in virtù della ridenominazione prevista dal D.L. 22/2021),
al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di
tutelare i lavoratori – che viene disciplinato dal comma 1-bis e dai successivi
commi fino al comma 1-septies. Il Fondo è alimentato dal versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario
delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto
pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo
a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il Fondo opera solo con
riferimento agli appalti di opere pubbliche di competenza statale e non può,
quindi, essere attivato per le gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane,
Province, anche autonome, e Regioni.
[12] Il Fondo in
esame, è stato istituito dal decreto legge n. 137/2020 (decreto Ristori) nello
stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con una
dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di
erogare interventi di sostegno a favore di:
-
organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui
alla Legge n. 266/91;
-
associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 3 della Legge n. 383/00;
-
organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, D.lgs. n. 460/97,
iscritte nella relativa anagrafe delle Onlus.
In sostanza, tenuto conto che lo stanziamento inziale
(pari a 70mln di euro per il 2021), è stato considerato insufficiente per
garantire un adeguato ristoro agli attori del Terzo settore, si provvede ad
incrementare di 100 mln di euro la dotazione del predetto Fondo.
Si rammenta che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti criteri e modalità di
ripartizione delle risorse del Fondo a favore delle Regioni e delle province
autonome, garantendo l’omogenea ripartizione dei contributi su tutto il
territorio nazionale.
[13] Le risorse sono destinate, tenuto conto delle esigenze
delle istituzioni scolastiche, all’acquisto:
- di dispositivi di
protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di
qualsiasi altro materiale connesso alla gestione dell’emergenza epidemiologica;
- di servizi
professionali per il supporto e il sostegno psicologico e pedagogico di
studenti e studentesse, ai fini della prevenzione e del trattamento di disagi
conseguenti all’emergenza epidemiologica e al conseguente isolamento sociale;
- di servizi
medico-sanitari diretti a sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione
dell’emergenza e nella gestione delle somministrazioni facoltative dei test
diagnostici agli studenti;
- di dispositivi e
ogni altro materiale utile a garantire l’attività inclusiva degli studenti con
disabilità, con disturbi di apprendimento e altre esigenze educative speciali.
Le risorse sono distribuite alle istituzioni scolastiche dal Ministro
dell’istruzione secondo i criteri e parametri già vigenti per la ripartizione
del Fondo di cui al comma 601, articolo 1, sopra citato.
[14] Le risorse saranno destinate a supportare le istituzioni
scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di
attività dirette a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero
delle competenze di base, la promozione di attività per il recupero della
socialità, nel periodo che intercorre tra la fine dell’anno scolastico
2020/2021 e l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.
[15] Le disposizioni sono destinate all’acquisto di
dispositivi e apparecchiature digitali, compresa la connettività dati
illimitata, da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti.
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro
per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per innovazione tecnologica
e la transizione digitale, le risorse sono ripartite tra le istituzioni
scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di
studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisiti dei dispositivi
necessari, attraverso le procedure previste dai commi 449 e 450, articolo 1, L.
n. 296/06 (convenzioni-quadro ovvero ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione), laddove possibile.
[16] Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, saranno stabiliti gli ambiti di intervento e i
criteri di ripartizione delle risorse stanziate sul predetto Fondo, che
dovranno comunque riguardare la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali,
per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad
attività ludico-sportive e l’inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il
turismo accessibile per le persone con disabilità.