Circolari

Circ. n. 25/2020

Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 INDENNITA’ COVID-19 E PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DISOCCUPAZIONE.

Si segnala l’emanazione della circolare in oggetto con cui l’INPS fornisce le istruzioni amministrative per il riconoscimento ai sensi del provvedimento Cura Italia delle indennità per il mese di marzo in favore di determinate categorie soggetti: autonomi, collaboratori, professionisti, stagionali del turismo e termali, OTD agricoli, lavoratori dello spettacolo.

Contestualmente, la circolare contiene chiarimenti anche rispetto alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, NASpI e DIS-COLL.

 

*      INDENNITA’

Come noto, è già possibile presentare la richiesta in via telematica sul sito INPS dall’inizio di aprile. Inoltre, come risulta evidente dalla mole significativa di richieste inviate che hanno generato, peraltro, diversi problemi ai sistemi informativi dell’Istituto ricordiamo che, al momento, il riconoscimento di tali bonus è soggetto comunque alla disponibilità di risorse stanziate con riferimento ad ogni specifico istituto.

Tali indennità, del valore di 600 €. su cui andremo qui di seguito ad offrire ulteriori specifici chiarimenti – in aggiunta a quanto già da noi indicato in sede di commento al D.L. 18/2020(1) – risultano non cumulabili tra loro e sono esenti fiscalmente.

Inoltre, sottolineiamo che tali indennità vanno tenute distinte – oltre che essere incompatibili – anche con quelle riconosciute dalle Casse previdenziali private in favore di lavoratori autonomi e professionisti loro iscritti per la quale bisogna far riferimento, invece, al Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020(2).

Prima di una disamina puntuale di ogni singola specifica indennità evidenziamo che la circolare al PARAGRAFO 7 richiama in maniera analitica il regime di compatibilità/incompatibilità con tutta una serie di altre prestazioni: non cumulabile ad esempio con Reddito di Cittadinanza, trattamenti pensionistici in generale inclusa APE sociale, assegno di invalidità; cumulabile invece con erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale).

 

INDENNITA’ LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (paragrafo 1)

Ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 18/2020, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni, è riconosciuta un’indennità detassata pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps previa domanda che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito. L’INPS precisa che tra i liberi professionisti sono da ricomprendere i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

INDENNITA’ ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLTIVATORI DIRETTI (paragrafo 2)

Ai sensi dell’articolo 28 del D.L. 18/2020 la stessa indennità detassata una tantum di 600 euro spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (quali ad esempio artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) nel limite di 2,16 miliardi di euro, purché tali soggetti non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (eccezion fatta per la Gestione Separata INPS).

La circolare evidenzia opportunamente come nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Altra significativa precisazione riguarda inoltre il fatto che gli agenti di commercio potranno/dovranno richiedere all’INPS l’indennità in questione nonostante la presenza di una loro Cassa previdenziale di riferimento (Fondazione Enasarco), in quanto soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso Enasarco.

 

INDENNITA’ STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI (paragrafo 3)

Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 18/2020 nel limite di 103,8 milioni, l’indennità di 600 € è fruibile anche da lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) e non risultino assunti come dipendenti alla medesima data.

L’INPS precisa che la cessazione del rapporto deve essere avvenuta necessariamente con un datore di lavoro che rientri nei settori produttivi interessati, individuando a tal scopo le attività economiche interessate. Sono così elencati i codici statistici contributivi (CSC) di inquadramento previdenziale a cui si può far riferimento per verificare se si può beneficiare o meno dell’indennità (nel rimandare alla tabella disponibile in generale segnaliamo che vi rientrano anche le attività sia di alloggio che di ristorazione connesse alle aziende agricole).

Un altro aspetto piuttosto rilevante contenuto all’interno del paragrafo 7 sul regime di compatibilità è rappresentato dal fatto che l’indennità risulta cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI.

 

INDENNITA’ OPERAI A TEMPO DETERMINATO SETTORE AGRICOLO (paragrafo 4)

Ai sensi dell’articolo 30 del D.L. n. 18/2020 nel limite di spesa di 396 milioni, l’indennità di 600 €. va riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, purché nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Nella circolare l’INPS specifica che l’indennità spetta altresì alle figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).

 

INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (paragrafo 5)

Ai sensi dell’articolo 38 del D.L. 18/2020 nel limite di spesa di 48,6 milioni, l’indennità di 600 €. si applica anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo, non titolari di pensione con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito non superiore a 50 mila euro nel medesimo anno.

Ulteriore condizione per fruirne è che tali soggetti non risultino essere assunti come dipendenti alla data di entrata in vigore della disposizione (17 marzo 2020).

Nella circolare (paragrafo 7) l’INPS sottolinea, aspetto piuttosto rilevante, che l’indennità risulta cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI.

*      PROROGA TERMINI DOMANDE DISOCCUPAZIONE

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (paragrafo 8)

Ai sensi dell’articolo 32 del D.L. 18/2020 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 È PROROGATO AL 1° GIUGNO 2020. Pertanto, le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020, ferma restando l’ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020. Lo slittamento dei termini non influirà sulle modalità di definizione delle domande già in uso, poiché la campagna di liquidazione avrà inizio, comunque, non appena saranno disponibili i dati contributivi e retributivi derivanti dalle denunce aziendali. Restano allo stesso modo sempre applicabili le indicazioni già fornite relativamente alla decorrenza degli interessi legali in caso di ritardata liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, comunque a fronte di domande presentate in maniera completa (per le domande presentate entro il 31 marzo u.s. dopo 120 giorni dalla medesima data, mentre invece per le domande presentate tra il 1° aprile e il 1°giugno 2020 dopo 120 giorni dalla stessa data di presentazione).

 

NASPI e DIS-COLL (paragrafo 9)

Ai sensi dell’articolo 33 del D.L. 18/2020, relativamente agli gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, sono ampliati di 60 giorni, da 68 a 128 (decorrenti dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro), i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (quest’ultima in favore di collaboratori). Nel richiamare le diverse decorrenze delle prestazioni rispetto alla tempistica di presentazione delle domande, l’INPS nella circolare sottolinea che le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 nel frattempo eventualmente respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle disposizioni normative intervenute.

Analogamente, avendo il legislatore previsto una proroga anche con riferimento a procedure ed adempimenti connessi con la presentazione delle domande vere e proprie, dovranno altresì essere riesaminate le domande di anticipazione NASpI in un’unica soluzione respinte per decorrenza dei termini o le domande di NASpI e DIS-COLL poste in decadenza perché i soggetti interessati non hanno adempiuto entro le solite scadenze a rendere le dovute informazioni. Con riferimento alle domande di NASpI anticipata in un’unica soluzione ai fini, ad esempio, di diventare socio-lavoratore di una cooperativa (ex. art. 8, comma 3, decreto legislativo 22/2015) ricordiamo in particolare che la legge ha previsto l’ampliamento dei relativi termini per ulteriori 30 giorni, rispetto ai 30 attuali.

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Rimandiamo per ulteriori approfondimenti alla circolare allegata, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti qualora fossero necessari.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 19 marzo 2020 - prot. n. 1038.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 24 del 1 aprile 2020 – prot. n. 1234.

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