Circolari

Circ. n. 25/2020

Programma sperimentale buono mobilità: DECRETO 14 agosto 2020

Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 agosto 2020 (in G.U. n.221 del 5 settembre 2020 - Allegato 1), sono definite le modalità ed i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità previsto dal «Programma sperimentale buono mobilità», istituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Il Programma - che, come noto, è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti -   incentiva, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, anche a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, è previsto, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un «buono mobilità», pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Nel rinviare alla lettura del testo integrale del provvedimento, si indicano, di seguito, alcuni elementi di interesse.

 

BUONO MOBILITÀ

 Il buono per ciascun beneficiario è riconosciuto nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500. 

Il buono mobilità può essere utilizzato per:

 a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;

 b) l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (art. 33-bis DL 30 dicembre 2019, n. 162);

 c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020.

Il buono non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il buono può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste, con le modalità di seguito indicate.

 

BENEFICIARI

 Possono beneficiare del programma i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

 

ATTRIBUZIONE E FRUIZIONE DEL BUONO MOBILITÀ 

Al fine di ottenere il buono mobilità, i beneficiari devono registrarsi su apposita applicazione web accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto in commento (pertanto, a partire dal 4 novembre) e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell'acquisto di beni o l'utilizzo di servizi oggetto di beneficio.

 L'identità dei beneficiari è accertata attraverso SPID, gestito da AGID.

 A seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità.

Il buono è reso disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o per l'utilizzo di uno solo dei servizi previsti.

I buoni devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento, nel qual caso il beneficiario può richiedere l'emissione di un buono sostitutivo.

 

RIMBORSO PER ACQUISTO GIÀ EFFETTUATO

Per gli acquisti di beni o l'utilizzo di servizi previsti già effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 3 novembre p.v. è previsto il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.

 Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione web del Ministero dell’ambiente. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla operatività dell'applicazione web.

 All'istanza di rimborso va allegata copia della fattura o della documentazione commerciale rilasciata, attestante l'acquisto del bene o l'utilizzo del servizio oggetto del beneficio.

Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

 

ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI DI MOBILITÀ

I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica devono accreditarsi sull'applicazione web del Ministero dell’ambiente a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto (vale a dire entro il 20 ottobre p.v.).

A tale scopo, occorre utilizzare  le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate ed indicare la partita I.V.A., il codice ATECO dell’attività svolta, la denominazione ed i luoghi dove viene svolta l’attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi oggetto del beneficio, nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa citata.

 I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web. L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilità, di accettazione dei buoni secondo le modalità stabilite dal decreto in esame.

 

LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO MATURATO DAI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI DI MOBILITÀ

 A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell'elenco è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L'importo maturato è registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi presente nell'applicazione web