Con decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 agosto 2020
(in G.U. n.221 del 5 settembre 2020 - Allegato 1), sono definite le modalità ed
i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità previsto dal
«Programma sperimentale buono mobilità», istituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141.
Il Programma - che,
come noto, è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti - incentiva, a partire dal 4 maggio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020, forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto
pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle
aree urbane, anche a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale
operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
In particolare, è
previsto, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle
città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, un «buono mobilità», pari al 60 per
cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500,
per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per
la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per
l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli
mediante autovetture.
Nel rinviare alla
lettura del testo integrale del provvedimento, si indicano, di seguito, alcuni
elementi di interesse.
BUONO MOBILITÀ
Il buono per ciascun beneficiario è riconosciuto
nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non
superiore a euro 500.
Il buono mobilità può
essere utilizzato per:
a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata
assistita;
b) l'acquisto di veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica (art. 33-bis DL 30 dicembre
2019, n. 162);
c) l'utilizzo dei servizi di mobilità
condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
I buoni sono emessi
secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle
risorse disponibili per l'anno 2020.
Il buono non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del
computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Il buono può essere
richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso
previste, con le modalità di seguito indicate.
BENEFICIARI
Possono beneficiare del programma i residenti
maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei
capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,
acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di mobilità condivisa a uso
individuale.
ATTRIBUZIONE E FRUIZIONE DEL BUONO
MOBILITÀ
Al fine di ottenere il
buono mobilità, i beneficiari devono registrarsi su apposita applicazione web
accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a partire dal
sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto in commento (pertanto, a
partire dal 4 novembre) e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai
fini dell'acquisto di beni o l'utilizzo di servizi oggetto di beneficio.
L'identità dei beneficiari è accertata
attraverso SPID, gestito da AGID.
A seguito al completamento della registrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso
l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità.
Il buono è reso
disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun
beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o per
l'utilizzo di uno solo dei servizi previsti.
I buoni devono essere
utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento,
nel qual caso il beneficiario può richiedere l'emissione di un buono
sostitutivo.
RIMBORSO PER ACQUISTO GIÀ EFFETTUATO
Per gli acquisti di
beni o l'utilizzo di servizi previsti già effettuati a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 3 novembre p.v. è previsto il rimborso pari al 60 per cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.
Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari
devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione web del Ministero
dell’ambiente. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre
sessanta giorni dalla operatività dell'applicazione web.
All'istanza di rimborso va allegata copia
della fattura o della documentazione commerciale rilasciata, attestante l'acquisto
del bene o l'utilizzo del servizio oggetto del beneficio.
Per ciascun bene
acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del
60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto
corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al
momento della presentazione dell'istanza di rimborso.
ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI DI BENI E
DI SERVIZI DI MOBILITÀ
I soggetti che erogano
servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante
autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette,
anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a
propulsione prevalentemente elettrica devono accreditarsi sull'applicazione web
del Ministero dell’ambiente a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto (vale a dire
entro il 20 ottobre p.v.).
A tale scopo, occorre
utilizzare le credenziali fornite dall'Agenzia
delle entrate ed indicare la partita I.V.A., il codice ATECO dell’attività
svolta, la denominazione ed i luoghi dove viene svolta l’attività, la tipologia
di servizi offerti e di beni venduti e qualsiasi altra informazione necessaria a
qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi oggetto del
beneficio, nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente
per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa citata.
I soggetti accreditati sono inseriti in un
apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web. L'avvenuto
inserimento nell'elenco implica l'obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei
servizi di mobilità, di accettazione dei buoni secondo le modalità stabilite
dal decreto in esame.
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO MATURATO DAI
FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI DI MOBILITÀ
A seguito dell'accettazione del buono da parte
dei fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell'elenco è
riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L'importo maturato è
registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di
servizi presente nell'applicazione web