Il provvedimento introduce disposizioni a tutela dei lavoratori
occupati nell’ambito di piattaforme digitali, in particolare per i fattorini (RIDER), stabilendo al contempo
alcune misure per assicurare il
rafforzamento e la stabilizzazione degli organici di alcune
amministrazioni/società pubbliche (INPS,
ANPAL Servizi e struttura per le crisi di impresa operante presso MISE)
nonché la risoluzione di alcune
situazioni di crisi attualmente in corso (ILVA, ex Alcoa, aree di crisi
industriale complessa Regioni Sardegna/Sicilia e Isernia nonché settore
fabbricazione elettrodomestici con Whirlpool in testa).
Ulteriori
disposizioni
contenute nel provvedimento riguardano: parziale ampliamento di alcune tutele
per soggetti iscritti alla gestione separata (malattia, maternità e congedi
maternità/parentale); abbassamento requisiti contributivi da 3 a 1 mese per
accesso alla DIS-Coll (indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori);
proroga assegni a sostegno di lavoratori socialmente utili e di pubblica
utilità (LSU/LPU); parziali aggiustamenti procedurali in materia di ISEE/DSU; possibilità
per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di essere altresì alimentato
da versamenti spontanei di soggetti privati; accesso alle risorse del Fondo
salva-opere in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pagamento
dei crediti spettanti alle imprese fornitrici, in deroga alla disciplina
generale anche in assenza di DURC regolare – modificando, con l’art. 15, comma
1, lett. c), l’art. 47 del D.L. Crescita (n. 34/2019) convertito nel giugno
scorso.
Il provvedimento è IN VIGORE DAL 5 SETTEMBRE 2019, tranne per le disposizioni strettamente riconducibili
ai rider
che troveranno applicazione decorsi 180
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L., per cui
presumibilmente nella primavera 2020.
In
merito alle disposizioni relative a lavoratori – non solo rider – impiegati attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali (c.d.
gig workers), il primo articolo
modifica e integra il decreto legislativo 81/2015 muovendosi su 2 fronti:
-
art. 1, comma 1, lett. a) – subito in
vigore: con l’aggiunta di nuovo periodo all’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo, si precisa che la NORMA introdotta
a suo tempo e in vigore dal 2016 relativamente alle c.d. COLLABORAZIONI
ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE - tesa come noto(1) a chiarire che per
queste fattispecie, che restano comunque collaborazioni, deve trovare applicazione tutta la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato – VALE
“anche qualora le modalità di esecuzione
della prestazione siano organizzate mediante PIATTAFORME DIGITALI”.
Si tratta di un chiarimento che riguarda tutti i lavoratori
delle piattaforme digitali – non solo quelli impegnati come fattorini/rider nella consegna di beni – tuttavia privo di carattere prescrittivo
visto che, l’applicazione a tali lavoratori della fattispecie delle
collaborazioni organizzate dal committente, andrà verificata sempre caso per
caso rintracciando i presupposti di fondo alla base di questo istituto.
Vale a dire sempreché
le prestazioni in esame risultino, contemporaneamente, esclusivamente
personali, continuative e organizzate dal committente anche rispetto a
tempi/luoghi di lavoro. Ricordiamo, infatti, che la presenza di una collaborazione
organizzata dal committente - e non di una (pura) collaborazione coordinata e
continuativa piuttosto che di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato
- si ha solo al ricorrere congiunto di
tutti questi 3 elementi.
Ciò non toglie che con
questo intervento il legislatore ha per certi aspetti indicato un proprio
orientamento – conforme peraltro ad alcune recenti decisioni assunte in materia
dalla magistratura – secondo cui, in generale, per lavoratori operanti
nell’ambito di piattaforme digitali (in particolare, ma non solo, per i rider)
la fattispecie già normata delle collaborazioni organizzate dal committente
sembra avere connotati e caratteri piuttosto consoni e coerenti con quelle che
sono di norma le modalità di svolgimento delle prestazioni.
-
art. 1, comma 2 - in vigore
decorsi 180 gg. dalla conversione del D.L.: nuove regole per garantire una MAGGIORE TUTELA ECONOMICA E NORMATIVA rivolta specificatamente solo ai RIDER, vale a dire “prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato” che svolgono
attività di consegna di beni (es.
cibo o acquisti on-line) su ordine di
terzi, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili
(bici, motorini, etc.), attraverso
piattaforme anche (ma non solo)
digitali, così come definite puntualmente nella norma (definizione che
diversamente non ricorreva nella novità normativa precedentemente analizzata).
Nei loro confronti, attraverso l’introduzione nel decreto 81/2015 di un nuovo
capo V-bis loro dedicato dal titolo “Tutela
del lavoro tramite piattaforme digitali”, le cui disposizioni saranno
oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un Osservatorio ad hoc,
si prevede che:
-
il corrispettivo economico debba essere determinato in misura NON prevalente in
base alle consegne effettuate, fatto salvo che il corrispettivo orario andrà riconosciuto
solo laddove, per ciascuna ora lavorativa il lavoratore abbia accettato almeno
una chiamata – eventuali contratti collettivi potranno prevedere schemi retributivi
modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di svolgimento della
prestazione e dei diversi modelli organizzativi (cfr. nuovo art. 47-bis, comma 3, del decreto legislativo 81/2015);
-
ai rider venga estesa la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, assumendo tuttavia in via eccezionale - in ragione della peculiarità del rapporto - come
base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la
generalità dei lavoratori subordinati. L’attuazione dei relativi adempimenti in materia assicurativa è in capo alle imprese
che si avvalgono delle piattaforme digitali, individuate come soggetti che dovranno anche garantire, “a propria cura e spese”, il rispetto
delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal T.U.
81/2018 - sul fronte assicurativo e della sicurezza sul lavoro un’entrata
in vigore delle norme non immediata potrà favorire l’emanazione di alcuni chiarimenti in termini applicativi
rispetto a meccanismi di funzionamento delle nuove disposizioni ad oggi non
perfettamente chiari (cfr. nuovo art. 47-ter).
Preme evidenziare che tali misure riguardano
rider comunque inquadrati con
rapporti di lavoro non subordinato, fatto salvo che in caso di rider assunti come dipendenti si
applicheranno tutte le tutele previste per legge per i lavoratori subordinati
nonché le norme previste dalla contrattazione collettiva (CCNL Logistica,
Trasporto e Spedizioni Merci) che, come noto, ha disciplinato in maniera
anticipatoria rispetto al legislatore questa specifica figura.
(1)
Nostra
circolare n. 38 del 25 giugno 2015 – prot. n. 3058.