Circolari

Circ. n. 25/2019

Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.(G.U. n. 207 del 4 settembre 2019).

Il provvedimento introduce disposizioni a tutela dei lavoratori occupati nell’ambito di piattaforme digitali, in particolare per i fattorini (RIDER), stabilendo al contempo alcune misure per assicurare il rafforzamento e la stabilizzazione degli organici di alcune amministrazioni/società pubbliche (INPS, ANPAL Servizi e struttura per le crisi di impresa operante presso MISE) nonché la risoluzione di alcune situazioni di crisi attualmente in corso (ILVA, ex Alcoa, aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna/Sicilia e Isernia nonché settore fabbricazione elettrodomestici con Whirlpool in testa).

Ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento riguardano: parziale ampliamento di alcune tutele per soggetti iscritti alla gestione separata (malattia, maternità e congedi maternità/parentale); abbassamento requisiti contributivi da 3 a 1 mese per accesso alla DIS-Coll (indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori); proroga assegni a sostegno di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU); parziali aggiustamenti procedurali in materia di ISEE/DSU; possibilità per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di essere altresì alimentato da versamenti spontanei di soggetti privati; accesso alle risorse del Fondo salva-opere in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pagamento dei crediti spettanti alle imprese fornitrici, in deroga alla disciplina generale anche in assenza di DURC regolare – modificando, con l’art. 15, comma 1, lett. c), l’art. 47 del D.L. Crescita (n. 34/2019) convertito nel giugno scorso.

Il provvedimento è IN VIGORE DAL 5 SETTEMBRE 2019, tranne per le disposizioni strettamente riconducibili ai rider che troveranno applicazione decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L., per cui presumibilmente nella primavera 2020.

In merito alle disposizioni relative a lavoratori – non solo rider – impiegati attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali (c.d. gig workers), il primo articolo modifica e integra il decreto legislativo 81/2015 muovendosi su 2 fronti:

  1. art. 1, comma 1, lett. a)subito in vigore: con l’aggiunta di nuovo periodo all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo, si precisa che la NORMA introdotta a suo tempo e in vigore dal 2016 relativamente alle c.d.  COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE - tesa come noto(1) a chiarire che per queste fattispecie, che restano comunque collaborazioni, deve trovare applicazione tutta la disciplina del rapporto di lavoro subordinatoVALE “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante PIATTAFORME DIGITALI”.

    Si tratta di un chiarimento che riguarda tutti i lavoratori delle piattaforme digitali non solo quelli impegnati come fattorini/rider nella consegna di beni – tuttavia privo di carattere prescrittivo visto che, l’applicazione a tali lavoratori della fattispecie delle collaborazioni organizzate dal committente, andrà verificata sempre caso per caso rintracciando i presupposti di fondo alla base di questo istituto.

    Vale a dire sempreché le prestazioni in esame risultino, contemporaneamente, esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente anche rispetto a tempi/luoghi di lavoro. Ricordiamo, infatti, che la presenza di una collaborazione organizzata dal committente - e non di una (pura) collaborazione coordinata e continuativa piuttosto che di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato -  si ha solo al ricorrere congiunto di tutti questi 3 elementi.

    Ciò non toglie che con questo intervento il legislatore ha per certi aspetti indicato un proprio orientamento – conforme peraltro ad alcune recenti decisioni assunte in materia dalla magistratura – secondo cui, in generale, per lavoratori operanti nell’ambito di piattaforme digitali (in particolare, ma non solo, per i rider) la fattispecie già normata delle collaborazioni organizzate dal committente sembra avere connotati e caratteri piuttosto consoni e coerenti con quelle che sono di norma le modalità di svolgimento delle prestazioni.

     

  1. art. 1, comma 2 - in vigore decorsi 180 gg. dalla conversione del D.L.: nuove regole per garantire una MAGGIORE TUTELA ECONOMICA E NORMATIVA rivolta specificatamente solo ai RIDER, vale a dire “prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato” che svolgono attività di consegna di beni (es. cibo o acquisti on-line) su ordine di terzi, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili (bici, motorini, etc.), attraverso piattaforme anche (ma non solo) digitali, così come definite puntualmente nella norma (definizione che diversamente non ricorreva nella novità normativa precedentemente analizzata). Nei loro confronti, attraverso l’introduzione nel decreto 81/2015 di un nuovo capo V-bis loro dedicato dal titolo “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”, le cui disposizioni saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un Osservatorio ad hoc, si prevede che:

  • il corrispettivo economico debba essere determinato in misura NON prevalente in base alle consegne effettuate, fatto salvo che il corrispettivo orario andrà riconosciuto solo laddove, per ciascuna ora lavorativa il lavoratore abbia accettato almeno una chiamata – eventuali contratti collettivi potranno prevedere schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi (cfr. nuovo art. 47-bis, comma 3, del decreto legislativo 81/2015); 

  • ai rider venga estesa la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assumendo tuttavia in via eccezionale  - in ragione della peculiarità del rapporto - come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori subordinati. L’attuazione dei relativi adempimenti in materia assicurativa è in capo alle imprese che si avvalgono delle piattaforme digitali, individuate come soggetti che dovranno anche garantire, “a propria cura e spese”, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal T.U. 81/2018 - sul fronte assicurativo e della sicurezza sul lavoro un’entrata in vigore delle norme non immediata potrà favorire l’emanazione di  alcuni chiarimenti in termini applicativi rispetto a meccanismi di funzionamento delle nuove disposizioni ad oggi non perfettamente chiari  (cfr. nuovo art. 47-ter). 

Preme evidenziare che tali misure riguardano rider comunque inquadrati con rapporti di lavoro non subordinato, fatto salvo che in caso di rider assunti come dipendenti si applicheranno tutte le tutele previste per legge per i lavoratori subordinati nonché le norme previste dalla contrattazione collettiva (CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci) che, come noto, ha disciplinato in maniera anticipatoria rispetto al legislatore questa specifica figura.










(1) Nostra circolare n. 38 del 25 giugno 2015 – prot. n. 3058.

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